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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/03/2024 da
1) , con l'Avv. MUCIACCIA GIANCARLO, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio telematico
Nei confronti di
2) con l'Avv. RUSTIA ROBERTA , presso il quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico
Con l'intervento del PM- sede
Conclusioni congiunte delle parti (rassegnate all'udienza del 5.03.2025):
“il sig. consegna in data odierna alla sign.ra due assegni circolari, uno Pt_1 Pt_2 di 10.000 euro quale contributo una tantum divorzile e uno di 25.000 euro da consegnare da parte della sig.ra alla figlia e a quest'ultima intestato. Pt_2 CP_1
Il primo assegno che viene consegnato, è il n. 9026082109834-08 di euro 10.000; l'altro assegno è il nr. 9036083065647-09 intestato a . Persona_1
La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale libera di persone e delle cose di Pt_2 propria appartenenza entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Spese compensate. Con rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza.”
FATTO
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 15.06.1991, con rito concordatario. Parte_2
Dall'unione sono nati i seguenti figli:
(nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]dell'Ospedale Persona_2
Militare n. 21) e (nata a [...] il [...] e residente in [...], Persona_1 fraz. Duino n. 5).
Le parti si separavano con sentenza del Tribunale Ordinario di Trieste, n.556 del 2013, passata in giudicato.
Rappresentando che la convivenza dei coniugi non è più ripresa, Parte_1 ha insistito affinché il Tribunale pronunci il divorzio delle parti alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita in giudizio la controparte, rassegnando le proprie conclusioni.
All'udienza del 5.03.2025 i coniugi hanno raggiunto l'accordo in epigrafe e il Tribunale si
è riservato la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, considerata la maggiore età e l'autosufficienza economica dei figli, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 188 , PARTE
2^, Serie A , Anno 1991)
Così deciso in Trieste, 04/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli