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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15848/2024 promossa da:
(nata il [...] a [...] - Brasile), in proprio e in Per_1 Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il Persona_2
26.5.2019 a Sidney - Australia) e (nata l'[...] a [...] - Persona_3
Australia);
(nata l'[...] a [...] - Brasile); Parte_2
(nato il [...] a [...] - Brasile); Parte_3 tutti con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi ricorrenti contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
convenuto con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in sede intervenuto
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù discendenza da “ nato il [...] a [...]_4
(doc. 7), e mai naturalizzato (doc. 8)” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data Controparte_1
23.10.2025, non si è costituito in giudizio ed è quindi stato dichiarato contumace all'udienza
1 odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., come da decreto del 13.1.2025.
Con note di trattazione scritta depositate in data 16.12.2025, la difesa ricorrente, fornita prova della avvenuta notifica di ricorso e decreto alla controparte, ha chiesto “un rinvio di udienza al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza”.
Invero, come rilevato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza, la procura depositata in atti risulta regolarmente rilasciata, tradotta e apostillata;
né la parte ha chiarito eventuali profili di incompletezza/irregolarità che richiederebbero un termine per la loro regolarizzazione. Quanto alla documentazione necessaria al riconoscimento domandato, questo g.u. ha respinto la richiesta di rinvio, stante la mancanza di qualsivoglia ragione giustificatrice del differimento e, in ogni caso, stante la mancata allegazione e dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 153 c.p.c. per chiedere la rimessione in termini.
Al riguardo, è opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, in mancanza della costituzione del convenuto, l'esigenza di un CP_1 termine per la produzione dei documenti non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che i ricorrenti, pur essendo a ciò espressamente onerati dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” agli stessi “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), hanno omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la loro domanda.
Si ritiene del resto, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt.
2 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria.
Premesso quanto sopra, il ricorso è palesemente infondato e deve pertanto essere respinto, difettando completamente la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Sebbene, infatti, in ricorso si legga che “Si producono i seguenti documenti come enumerati in narrazione:
'''
1. Certificato di nascita di Persona_5
2. Certificato di matrimonio di Persona_5
3. Certificato di nascita di Persona_2
4. Certificato di nascita di Persona_3
5. Certificato di nascita di Parte_2
6. Certificato di nascita di Parte_3
7. Certificato di nascita di Persona_4
8. Certificato di CNN di Persona_4
9. Certificato di nascita di Persona_6
10. Certificato di matrimonio di Persona_6
11. Certificato di matrimonio di (cfr. pagg. 7-8) Parte_2
nessun documento risulta effettivamente allegato al ricorso, a eccezione della procura, con conseguente assoluta carenza della prova della fondatezza della domanda e necessario rigetto del ricorso.
Le spese sostenute dai ricorrenti restano a loro carico, in ragione della soccombenza, mentre non si deve provvedere alla liquidazione delle spese in favore del , rimasto contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti.
Nulla sulle spese.
Brescia, 18.12.2025
3 Il Giudice dott. Angelica Castellani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15848/2024 promossa da:
(nata il [...] a [...] - Brasile), in proprio e in Per_1 Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (nato il Persona_2
26.5.2019 a Sidney - Australia) e (nata l'[...] a [...] - Persona_3
Australia);
(nata l'[...] a [...] - Brasile); Parte_2
(nato il [...] a [...] - Brasile); Parte_3 tutti con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Carosi ricorrenti contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
convenuto con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in sede intervenuto
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la presente azione, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù discendenza da “ nato il [...] a [...]_4
(doc. 7), e mai naturalizzato (doc. 8)” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il , a cui ricorso e decreto sono stati regolarmente notificati in data Controparte_1
23.10.2025, non si è costituito in giudizio ed è quindi stato dichiarato contumace all'udienza
1 odierna, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., come da decreto del 13.1.2025.
Con note di trattazione scritta depositate in data 16.12.2025, la difesa ricorrente, fornita prova della avvenuta notifica di ricorso e decreto alla controparte, ha chiesto “un rinvio di udienza al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza”.
Invero, come rilevato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza, la procura depositata in atti risulta regolarmente rilasciata, tradotta e apostillata;
né la parte ha chiarito eventuali profili di incompletezza/irregolarità che richiederebbero un termine per la loro regolarizzazione. Quanto alla documentazione necessaria al riconoscimento domandato, questo g.u. ha respinto la richiesta di rinvio, stante la mancanza di qualsivoglia ragione giustificatrice del differimento e, in ogni caso, stante la mancata allegazione e dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 153 c.p.c. per chiedere la rimessione in termini.
Al riguardo, è opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, in mancanza della costituzione del convenuto, l'esigenza di un CP_1 termine per la produzione dei documenti non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che i ricorrenti, pur essendo a ciò espressamente onerati dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” agli stessi “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), hanno omesso di corredare il ricorso dei documenti fondanti la loro domanda.
Si ritiene del resto, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (che, in un caso isolato, si è pronunciata sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt.
2 281-undecies, primo comma, c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata “…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria.
Premesso quanto sopra, il ricorso è palesemente infondato e deve pertanto essere respinto, difettando completamente la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Sebbene, infatti, in ricorso si legga che “Si producono i seguenti documenti come enumerati in narrazione:
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1. Certificato di nascita di Persona_5
2. Certificato di matrimonio di Persona_5
3. Certificato di nascita di Persona_2
4. Certificato di nascita di Persona_3
5. Certificato di nascita di Parte_2
6. Certificato di nascita di Parte_3
7. Certificato di nascita di Persona_4
8. Certificato di CNN di Persona_4
9. Certificato di nascita di Persona_6
10. Certificato di matrimonio di Persona_6
11. Certificato di matrimonio di (cfr. pagg. 7-8) Parte_2
nessun documento risulta effettivamente allegato al ricorso, a eccezione della procura, con conseguente assoluta carenza della prova della fondatezza della domanda e necessario rigetto del ricorso.
Le spese sostenute dai ricorrenti restano a loro carico, in ragione della soccombenza, mentre non si deve provvedere alla liquidazione delle spese in favore del , rimasto contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti.
Nulla sulle spese.
Brescia, 18.12.2025
3 Il Giudice dott. Angelica Castellani
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