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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Tagliaferro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Stefania Di Cato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , deducendo l'illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto sugli arretrati della CP_2 pensione di inabilità riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari del 5 ottobre 2021 (RG 2470/2020), per un importo pari a € 726,81, a titolo di compensazione di un presunto debito di € 1.183,96 relativo alla prestazione di invalidità civile parziale (INVCIV
07041206), revocata per asserita assenza alla visita di revisione del 21 maggio 2019.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto comunicazione della convocazione a visita né dell'invito a giustificare l'assenza né del provvedimento di revoca, in violazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (art. 25, comma 6-bis, D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014; messaggio n. 2002/2015; art. 5, comma 5, DPR 698/1994). Ha inoltre CP_2 eccepito l'inapplicabilità della compensazione impropria, trattandosi – a suo dire – di prestazioni assistenziali fondate su presupposti differenti (invalidità parziale vs. totale), e ha invocato la violazione dell'art. 1, comma 262, L. 662/1996, per non essere stato rispettato il limite di un quinto della pensione nella trattenuta. Ha chiesto la condanna dell' alla CP_2 restituzione delle somme trattenute, oltre interessi, nonché l'accertamento del corretto importo della prestazione in godimento.
1 Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_2 mancata previa domanda amministrativa e l'improcedibilità per omesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del recupero operato mediante compensazione impropria, trattandosi – secondo l'Istituto – di prestazioni assistenziali omogenee (entrambe riconducibili all'invalidità civile) e fondate sul medesimo rapporto previdenziale. Ha evidenziato che la convocazione a visita era stata notificata per compiuta giacenza e che la successiva comunicazione di debito era stata regolarmente ritirata. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn.
214/2004, 7337/2004, 14806/2004) a sostegno della legittimità della compensazione impropria in presenza di un unico rapporto previdenziale. Ha infine precisato che l'importo trattenuto (€
726,81) è stato imputato a parziale recupero del debito, residuando ancora un credito dell'Istituto pari a € 457,15.
2. Preliminarmente si osserva che in relazione all'accertamento negativo dell'indebito, cioè quando il pensionato agisce per far dichiarare che non è tenuto alla restituzione delle somme che l'ente previdenziale ritiene indebitamente percepite, non è condizione di procedibilità la previa domanda amministrativa, trattandosi di contestazione di un provvedimento di revoca e di recupero somme, e non di richiesta di nuova prestazione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di fatto, è pacifico che l' ha trattenuto la somma di € 726,81, a titolo di CP_2 compensazione parziale di un presunto debito di € 1.183,96, relativo alla prestazione di invalidità civile parziale (INVCIV 07041206), revocata per asserita assenza del ricorrente alla visita di revisione del 21 maggio 2019. La trattenuta è stata operata sugli arretrati derivanti dal decreto di omologa del 5 ottobre 2021 (RG 2470/2020), con cui è stata riconosciuta al ricorrente la pensione di inabilità civile con decorrenza da aprile 2021.
L' ha giustificato il recupero mediante compensazione impropria, sostenendo che le CP_2 prestazioni coinvolte (assegno di assistenza e pensione di inabilità) sono riconducibili al medesimo rapporto assistenziale e fondate su identico presupposto normativo.
Tuttavia, la documentazione prodotta dall' non consente di ritenere provata la regolarità CP_1 del procedimento di revoca della prestazione originaria. In particolare, l' ha depositato CP_2 una cartolina postale da cui risulta la compiuta giacenza della convocazione a visita, ma non ha fornito prova della data in cui il ricorrente avrebbe ricevuto comunicazione della convocazione, né della successiva comunicazione di sospensione con invito a giustificare l'assenza entro il termine di 90 giorni.
2 Tale omissione si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 25, comma 6-bis, D.L.
90/2014, convertito in L. 114/2014, nonché dalle istruzioni operative contenute nel messaggio n. 2002/2015, secondo cui l'assenza alla visita di revisione deve essere seguita da una CP_2 comunicazione all'interessato con invito a giustificare l'assenza entro 90 giorni, e solo in caso di mancata o inidonea giustificazione può essere disposta la revoca della prestazione, da formalizzarsi con apposito provvedimento notificato all'interessato.
La mancata comunicazione del provvedimento di revoca ne comporta la nullità, in quanto impedisce al destinatario di esercitare il diritto di difesa. In assenza di prova della rituale comunicazione, deve ritenersi che la revoca sia stata disposta in violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente.
Ne consegue che il presunto indebito non può ritenersi legittimamente accertato, né può costituire oggetto di compensazione, ancorché impropria. L' ha dunque trattenuto CP_2 indebitamente la somma di € 726,81, che deve essere restituita al ricorrente, unitamente agli ulteriori importi eventualmente trattenuti a saldo del medesimo debito.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall' sugli arretrati della CP_2 pensione di inabilità riconosciuta con decreto di omologa del 5 ottobre 2021 (RG
2470/2020), per l'importo di € 726,81, a titolo di compensazione del presunto debito RI
15171818 su INVCIV 07041206;
2. condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 726,81 e CP_2 delle ulteriori trattenute eventualmente effettuate sui ratei mensili della medesima prestazione a titolo di saldo del predetto debito, oltre accessori di legge dalla data della trattenuta al saldo;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00, oltre rimborso CP_2 forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Castrovillari, 19/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Tagliaferro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Stefania Di Cato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , deducendo l'illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto sugli arretrati della CP_2 pensione di inabilità riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Castrovillari del 5 ottobre 2021 (RG 2470/2020), per un importo pari a € 726,81, a titolo di compensazione di un presunto debito di € 1.183,96 relativo alla prestazione di invalidità civile parziale (INVCIV
07041206), revocata per asserita assenza alla visita di revisione del 21 maggio 2019.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto comunicazione della convocazione a visita né dell'invito a giustificare l'assenza né del provvedimento di revoca, in violazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (art. 25, comma 6-bis, D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014; messaggio n. 2002/2015; art. 5, comma 5, DPR 698/1994). Ha inoltre CP_2 eccepito l'inapplicabilità della compensazione impropria, trattandosi – a suo dire – di prestazioni assistenziali fondate su presupposti differenti (invalidità parziale vs. totale), e ha invocato la violazione dell'art. 1, comma 262, L. 662/1996, per non essere stato rispettato il limite di un quinto della pensione nella trattenuta. Ha chiesto la condanna dell' alla CP_2 restituzione delle somme trattenute, oltre interessi, nonché l'accertamento del corretto importo della prestazione in godimento.
1 Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per CP_2 mancata previa domanda amministrativa e l'improcedibilità per omesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del recupero operato mediante compensazione impropria, trattandosi – secondo l'Istituto – di prestazioni assistenziali omogenee (entrambe riconducibili all'invalidità civile) e fondate sul medesimo rapporto previdenziale. Ha evidenziato che la convocazione a visita era stata notificata per compiuta giacenza e che la successiva comunicazione di debito era stata regolarmente ritirata. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. nn.
214/2004, 7337/2004, 14806/2004) a sostegno della legittimità della compensazione impropria in presenza di un unico rapporto previdenziale. Ha infine precisato che l'importo trattenuto (€
726,81) è stato imputato a parziale recupero del debito, residuando ancora un credito dell'Istituto pari a € 457,15.
2. Preliminarmente si osserva che in relazione all'accertamento negativo dell'indebito, cioè quando il pensionato agisce per far dichiarare che non è tenuto alla restituzione delle somme che l'ente previdenziale ritiene indebitamente percepite, non è condizione di procedibilità la previa domanda amministrativa, trattandosi di contestazione di un provvedimento di revoca e di recupero somme, e non di richiesta di nuova prestazione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di fatto, è pacifico che l' ha trattenuto la somma di € 726,81, a titolo di CP_2 compensazione parziale di un presunto debito di € 1.183,96, relativo alla prestazione di invalidità civile parziale (INVCIV 07041206), revocata per asserita assenza del ricorrente alla visita di revisione del 21 maggio 2019. La trattenuta è stata operata sugli arretrati derivanti dal decreto di omologa del 5 ottobre 2021 (RG 2470/2020), con cui è stata riconosciuta al ricorrente la pensione di inabilità civile con decorrenza da aprile 2021.
L' ha giustificato il recupero mediante compensazione impropria, sostenendo che le CP_2 prestazioni coinvolte (assegno di assistenza e pensione di inabilità) sono riconducibili al medesimo rapporto assistenziale e fondate su identico presupposto normativo.
Tuttavia, la documentazione prodotta dall' non consente di ritenere provata la regolarità CP_1 del procedimento di revoca della prestazione originaria. In particolare, l' ha depositato CP_2 una cartolina postale da cui risulta la compiuta giacenza della convocazione a visita, ma non ha fornito prova della data in cui il ricorrente avrebbe ricevuto comunicazione della convocazione, né della successiva comunicazione di sospensione con invito a giustificare l'assenza entro il termine di 90 giorni.
2 Tale omissione si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 25, comma 6-bis, D.L.
90/2014, convertito in L. 114/2014, nonché dalle istruzioni operative contenute nel messaggio n. 2002/2015, secondo cui l'assenza alla visita di revisione deve essere seguita da una CP_2 comunicazione all'interessato con invito a giustificare l'assenza entro 90 giorni, e solo in caso di mancata o inidonea giustificazione può essere disposta la revoca della prestazione, da formalizzarsi con apposito provvedimento notificato all'interessato.
La mancata comunicazione del provvedimento di revoca ne comporta la nullità, in quanto impedisce al destinatario di esercitare il diritto di difesa. In assenza di prova della rituale comunicazione, deve ritenersi che la revoca sia stata disposta in violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente.
Ne consegue che il presunto indebito non può ritenersi legittimamente accertato, né può costituire oggetto di compensazione, ancorché impropria. L' ha dunque trattenuto CP_2 indebitamente la somma di € 726,81, che deve essere restituita al ricorrente, unitamente agli ulteriori importi eventualmente trattenuti a saldo del medesimo debito.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall' sugli arretrati della CP_2 pensione di inabilità riconosciuta con decreto di omologa del 5 ottobre 2021 (RG
2470/2020), per l'importo di € 726,81, a titolo di compensazione del presunto debito RI
15171818 su INVCIV 07041206;
2. condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 726,81 e CP_2 delle ulteriori trattenute eventualmente effettuate sui ratei mensili della medesima prestazione a titolo di saldo del predetto debito, oltre accessori di legge dalla data della trattenuta al saldo;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00, oltre rimborso CP_2 forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Castrovillari, 19/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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