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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 13888 /2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 IO IO SO Controparte_1
2 Parte_1
3 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 06.03.2025 alle ore 15,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Si riporta al CP_1 Parte_3 ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 19,00
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13888/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13888 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 IO IO SO Controparte_1
2 Parte_1
3 minorenne- Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. IO IO SO nato a [...] – Brasile) il 03/12/1977 (CF brasiliano
) per se stesso e, unitamente alla sig.ra nata a [...] C.F._1 Parte_4
(RS – Brasile) il 19/11/1983 (CF brasiliano ) n.q. di genitore esercente la C.F._2 potestà genitoriale su i figli minori
2. nato a [...] – Brasile) il 25/05/2011 (CF brasiliano Controparte_3
) C.F._3
Dott. Giovanni Calasso 2
3. nata a [...] – Brasile) il 10/04/2009 (CF brasiliano Parte_2
) C.F._4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
1. Reiectis adversis;
2. In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani del sig.IO IO SO nato a [...] – Brasile) il 03/12/1977 (CF brasiliano
) e dei figli minori nato a [...] – C.F._5 Controparte_3
Brasile) il 25/05/2011 (CF brasiliano ) e nata a [...] C.F._3 Parte_2
(RS – Brasile) il 10/04/2009 (CF brasiliano ) C.F._4
3. Per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa e Controparte_2 comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
4. Porre a carico del convenuto l'imposta di registro che potrebbe essere richiesta CP_2 in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1
25/07/1872 e successivamente emigrato in Brasile ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
-in data 28/07/1906, contraeva matrimonio con la connazionale italiana, sig.ra e Parte_5 da tale unione nasceva:
• in data 20/08/1912, il quale, in data 01/10/1936, contraeva Parte_6 matrimonio con la sig.ra e da tale unione nasceva: Persona_2
➢ in data 01/04/1942, il quale in data 21/05/1964 contraeva CP_3 matrimonio con la sig.ra .Da tale unione coniugale nasceva: Persona_3
✓ in data 03/12/1977 IO IO SO, odierno ricorrente, dalla cui unione coniugale con la sig.ra nascevano: Parte_4
❖ (il 10/04/2009 Parte_2
❖ (il 25/05/2011) Controparte_3
- in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti a avevano avanzato richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato presente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di residenza
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso l'Avvocatura Controparte_2 Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_4
Valmarino (Tv) l'08/05/1915
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
19,00
Lecce-Venezia, 06.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 13888 /2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 IO IO SO Controparte_1
2 Parte_1
3 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 06.03.2025 alle ore 15,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Si riporta al CP_1 Parte_3 ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 19,00
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13888/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13888 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 IO IO SO Controparte_1
2 Parte_1
3 minorenne- Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. IO IO SO nato a [...] – Brasile) il 03/12/1977 (CF brasiliano
) per se stesso e, unitamente alla sig.ra nata a [...] C.F._1 Parte_4
(RS – Brasile) il 19/11/1983 (CF brasiliano ) n.q. di genitore esercente la C.F._2 potestà genitoriale su i figli minori
2. nato a [...] – Brasile) il 25/05/2011 (CF brasiliano Controparte_3
) C.F._3
Dott. Giovanni Calasso 2
3. nata a [...] – Brasile) il 10/04/2009 (CF brasiliano Parte_2
) C.F._4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
1. Reiectis adversis;
2. In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani del sig.IO IO SO nato a [...] – Brasile) il 03/12/1977 (CF brasiliano
) e dei figli minori nato a [...] – C.F._5 Controparte_3
Brasile) il 25/05/2011 (CF brasiliano ) e nata a [...] C.F._3 Parte_2
(RS – Brasile) il 10/04/2009 (CF brasiliano ) C.F._4
3. Per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa e Controparte_2 comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
4. Porre a carico del convenuto l'imposta di registro che potrebbe essere richiesta CP_2 in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1
25/07/1872 e successivamente emigrato in Brasile ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
-in data 28/07/1906, contraeva matrimonio con la connazionale italiana, sig.ra e Parte_5 da tale unione nasceva:
• in data 20/08/1912, il quale, in data 01/10/1936, contraeva Parte_6 matrimonio con la sig.ra e da tale unione nasceva: Persona_2
➢ in data 01/04/1942, il quale in data 21/05/1964 contraeva CP_3 matrimonio con la sig.ra .Da tale unione coniugale nasceva: Persona_3
✓ in data 03/12/1977 IO IO SO, odierno ricorrente, dalla cui unione coniugale con la sig.ra nascevano: Parte_4
❖ (il 10/04/2009 Parte_2
❖ (il 25/05/2011) Controparte_3
- in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti a avevano avanzato richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato presente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di residenza
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso l'Avvocatura Controparte_2 Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_4
Valmarino (Tv) l'08/05/1915
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
19,00
Lecce-Venezia, 06.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5