Articolo 7 della Legge 21 maggio 1970, n. 282
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 maggio 1970
Art. 7. (Indulto per le pene accessorie)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali e' applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 22 maggio 1970