Art. 7. (Indulto per le pene accessorie)
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali e' applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali e' applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.