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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6003/2020 R.G., chiamato all'udienza del 28/4/2025, promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Pepe Parte_1
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Leoncini Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 756/2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/6/2020, l proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2020 emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data 29/3/2020 con il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 13.026,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore di . Deduceva la opponente che il non avesse Controparte_1 CP_1
svolto attività di collaborazione coordinativa nel corso del periodo dal settembre 2014 al luglio 2018, così come dallo stesso affermato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma avesse ricoperto la funzione di amministratore unico della citata società, come risulta dall'atto di nomina datato 30/9/2014 nonchè dalla visura della società prodotta dal medesimo opposto.
Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente per materia;
nel merito, contestava la debenza dell'importo rivendicato dall'Ing. a titolo di emolumento per l'attività svolta in qualità di CP_1 “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'intenso della sede operativa sita al km 5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto (Città Metropolitana di Bari), giusta contratto del quale chiedeva l'annullamento in via riconvenzionale nonché quella delle somme a titolo di rimborsi spese a piè di lista per le trasferte e le spese varie sostenute dall'Ing. per l'attività svolta in favore della CP_1 CP_2
concludeva invocando, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca del
[...]
decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto che invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con ordinanza del 29/04/2021, il Tribunale formulava proposta conciliativa mediante il pagamento da parte dell' in favore dell'opposto dell'importo di € 7.500,00, CP_2
oltre spese legali, proposta accettata dal creditore opposto all'udienza del 16/09/2021 e rifiutata, invece, dalla CP_2
Istruita la causa con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti e con la prova orale, all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza per materia.
La società opponente ha contestato lo svolgimento da parte dell'opposto di una generica
“attività di collaborazione coordinata e continuativa” in favore della stessa società opponente ( dal settembre 2014 al luglio 2018, attività sottesa ai crediti CP_2
oggetto dell'ingiunzione odiernamente opposta, sostenendo che, nel medesimo arco temporale, il avesse piuttosto ricoperto il ruolo di amministratore unico della CP_1
società opponente, così come emerge tanto dall'atto di nomina del 30/9/2014 (cfr. all. 2 ricorso in opposizione) quanto dalla visura camerale della società (cfr. all. n. 4 ricorso in opposizione).
Tale ultima circostanza - che, peraltro, non ha formato oggetto di contestazione alcuna tra le parti - risulta per tabulas dai documenti versati in atti, poichè il è stato CP_1
Pag. 2 di 11 designato quale amministratore unico dell con verbale assembleare datato CP_2
30/9/2014 (cfr. all. n. 2 ricorso in opposizione) a far data dall'1/10/2014 fino all'Agosto
2018 (cfr. estratto all. n. 3 ricorso in opposizione), con iscrizione della cessazione dall'incarico nel Registro delle Imprese della CCIAA effettuata in data 19/10/2018 (cfr. all. 4 ricorso in opposizione).
Tanto opportunamente premesso, ha posto, a fondamento del Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento dei seguenti compensi, rimborsi spese e fatture:
a)parcella n. 1/2018, protocollata in data 25/7/2018, avente per oggetto “Corrispettivo a saldo e stralcio degli emolumento per prestazioni professionali espletate nella funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” e di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'intenso della sede operativa sita al km 5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto (Città Metropolitana di Bari) (cfr. all. 2 e ss. memoria di costituzione).
2)parcella n. 2/2018, protocollata in data 30/7/2018, avente per oggetto “rimborso spese per trasferte varie”
3)rimborso spese a piè di lista nn. 38 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 39 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 40 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 41 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 42 del 4/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 43 del 4/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 44 del 7/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 45 del 6/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 45 del
6/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 46 del 5/9/2018; rimborso spese a piè di lista n.
47 del 16/4/2018 (cfr. all. memoria di costituzione).
L'opposto ha dedotto che le somme oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo scaturiscono da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra la società ed il suo amministratore unico e, al fine di corroborare il proprio assunto, ha allegato i cedolini paga emessi dalla stessa società opponente ove compare la voce
“compenso per collaborazione coordinata e continuativa” (cfr. all.n. 1); di tal che, sostiene che la controversia sia stata correttamente radicata dinanzi al Giudice del
Lavoro.
Pag. 3 di 11 Per converso, la società opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro e ritiene che la controversia rientri nella competenza del Tribunale di
Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, competente a decidere in merito alle controversie insorte tra amministratore unico e società concernenti gli importi dovuti dall'entità collettiva in relazione all'attività esercitata dal proprio amministratore unico, contestando recisamente l'instaurazione di alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tali essendo le prospettazioni delle parti, nella fattispecie de qua, deve riscontrarsi l'omessa indicazione e concreta allegazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra il e la società opponente. CP_1
Giova richiamare il principio di diritto affermato già nel 2014, dalla Suprema Corte che così statuiva: “I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale. Ne consegue che, al fine della liquidazione del compenso all'amministratore non determinato dalle parti al momento della nomina, non è consentito alcun riferimento automatico alle tariffe dei dottori commercialisti (cfr. Cass., civ., Sez. 1, n. 22046 del 17/10/2014), specificando altresì:
“Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" (e cioè
l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa”(cfr. Cass. civ., Sez.
I, n. 4769 del 27/2/2014).
Pag. 4 di 11 Con ulteriori e successive pronunce la Giurisprudenza di legittimità ha stabilito il seguente principio: “Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del
2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario», si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso”. (Cass. civ. sez.
I, n. 2759 dell'11/2/2016, ma vedi sul punto anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 7/7/2016).
Più di recente, la Suprema Corte ha statuito: “Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni. (Cass. Sez. 1 ,
Ordinanza n. 285 del 9/1/2019 (Rv. 652071 - 01) e che “Il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e
l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12308 del 9/5/2019), domanda questa non avanzata da alcuno nel procedimento che ci occupa.
Tali principi sono rinvenibili anche nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 1545 del 20/1/2017.
Con tale arresto le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate sulla dibattuta questione relativa al rapporto intercorrente tra la società ed i propri amministratori, ovvero se esso sia qualificabile come rapporto parasubordinato, autonomo oppure se esso abbia natura di rapporto tipicamente societario.
Pag. 5 di 11 Le Sezioni Unite, dopo aver escluso la possibilità di ricondurre il rapporto amministratore-società al rapporto di parasubordinanzione, hanno stabilito il seguente principio: “l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409
c.p.c.”.
Tra le varie conseguenze che scaturiscono da tale pronuncia spicca quella sul piano processuale, per cui anche le controversie relative, ad esempio, al compenso dovuto all'amministratore, rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del Tribunale delle Imprese (cfr. pag. 13 della sentenza
SS.UU. Cass. n. 1545/17).
È pur vero che, come evidenziato dall'opposto, con la pronuncia in esame la Suprema
Corte a Sezioni Unite fa un'importante precisazione, laddove afferma che: “… tutto quanto finora accertato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera.”. Ne discende che, posto che la
Giurisprudenza di legittimità, come visto, non ammette la qualificazione del rapporto tra amministratore e società amministrata come parasubordinato, escludendolo dal novero dei rapporti ricompresi nell'art. art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguenza che la competenza sarà sottratta al Giudice del Lavoro ed attribuita al Tribunale delle Imprese,
è necessario verificare se le attività svolte dall'opposto in virtù delle quali sono maturati gli importi ingiunti con il decreto opposto possano configurare rapporto autonomo, parallelo e diverso rispetto a quello tipico di gestione e rappresentanza della società.
Ebbene, dalla disamina del compendio probatorio in atti, risulta esclusa l'inquadrabilità dell'attività svolta dall'opposto, nell'attività di collaborazione coordinata e continuativa o in qualsiasi altra forma di rapporto lavorativo anche di natura autonoma.
Pag. 6 di 11 Ed invero, in ordine all'attività oggetto della parcella n. 01/2018, al di là della pur generica dicitura riportata nelle buste paga “Compenso coll. coord./con”, in atti non vi è alcuna prova circa l'effettiva instaurazione di un rapporto connotato dai caratteri propri di un rapporto parasubordinato tra l'amministratore unico e la tale da averlo CP_2
condotto ad esercitare delle funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle di gestione e rappresentanza che sono connaturate alla carica dallo stesso ricoperta.
In particolare, con riferimento all'incarico svolto dall'Ing. in favore della CP_1 società opponente in qualità di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”
e “Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'interno della sede operativa sita al km
5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto”, attribuito con determina dell'8/1/18
(cfr. all. n. 6 ricorso in opposizione) non vi è motivo di dubitare che lo stesso rientri nei compiti affidati all'amministratore unico, nonostante il suo conferimento debba necessariamente avvenire previo esperimento di una gara tra offerenti, per ovvie questioni di trasparenza.
Invero, da un'attenta disamina del verbale datato 30/9/14 con il quale l'Ing. CP_1
veniva nominato quale amministratore unico dell (cfr. all. n. 2 ricorso in CP_2
opposizione) è specificato che la suddetta nomina avveniva in luogo del Consiglio di
Amministrazione, per le ragioni di opportunità ivi indicate.
Nella visura della CCIAA prodotta sub doc. 3 nel fascicolo di parte opponente (pagg. n.
25 e 26) si legge che “il Consiglio di Amministrazione (e quindi l'Ing. in CP_1
qualità di Amministratore Unico) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società”, la quale, si legge subito dopo, “ha per oggetto le seguenti attività: … 3) ideazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti necessari al trasporto, recupero, trattamento, termoventilazione e allo smaltimento dei rifiuti…”.
Orbene, si può ritenere che l'incarico di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'interno della sede operativa sita al km 5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto” rientri tra i compiti tipici di gestione della società all'epoca amministrata dall'Ing. , essendo la realizzazione della piattaforma di carico e CP_1
Pag. 7 di 11 trasferimento riconducibile all'attività di realizzazione degli impianti necessari al trasporto dei rifiuti.
Quanto poi alla parcella n. 02/2018 recante oggetto “Rimborso spese per trasferte varie effettuate in nome e per conto dell'azienda da settembre 2014 a marzo 2015”, è appena il caso di osservare che, come si evince dallo stesso oggetto della parcella richiamata, trattasi di attività svolte nello svolgimento delle funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente; medesime considerazioni devono essere svolte per tutti i rimborsi spese a piè di pagina oggetto del decreto ingiuntivo opposto che evidentemente si riferiscono all'intero arco temporale (2014/2018) nel corso del quale l'opposto ha ricoperto l'incarico di amministratore unico della società opponente, agendo al fine di raggiungere i fini imprenditoriali, in assenza di prova di differente rapporto.
Né tale ricostruzione può essere in alcun modo scalfita dalla prova orale espletata nel corso del presente giudizio.
Al riguardo, basti richiamare quanto dichiarato dalla teste escussa Testimone_1
all'udienza del 31/3/2022, la genuinità della cui deposizione non appare minimamente inficiata dalla circostanza dalla stessa dichiarata di aver “… avuto un contenzioso con la in quanto dipendente della stessa”, dal momento che “Il contenzioso è stato CP_2
definito dal Tribunale di Bari Sezione Lavoro con sentenza del 2021, che mi ha riconosciuto un risarcimento”.
La teste, la quale è sicuramente a conoscenza dei fatti di causa relativamente al periodo
2014-2018, avendo dichiarato: “Ho lavorato per la dal 2008 come interinale e CP_2
dal 2010 sono stata assunta a tempo indeterminato con qualifica di impiegata
Cont amministrativa presso l'Ufficio Ragioneria dell . Ho lavorato per la sino Pt_1 al 17 Dicembre 2019”, interrogata sulla circostanza sub 1) della memoria difensiva di costituzione “Vero che le richieste di corrispettivo e di rimborso presentate e protocollate alla riconducibili alle parcelle e alle trasferte effettuate dall'Ing. CP_2
come analiticamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo che si offre CP_1
in visione, per l'importo complessivo di € 13.026,37, e le relative poste economiche sono state inserite ed imputate come “costi/passività” nei bilanci della per le CP_2 annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 ?”, la teste affermava testualmente:
Pag. 8 di 11 “Questi rimborsi spesa venivano contabilizzati dalla come spese di CP_2
rappresentanza”.
Alla luce delle risultanze documentali e della prova orale espletata, ritiene il Tribunale che non sia stata offerta idonea ed adeguata prova, da parte dell'opposto, in ordine alla sussistenza di attività rientranti in un rapporto di natura parasubordinata intesa come attività ulteriore (nel senso di autonoma, parallela e diversa, secondo Cass. SS.UU. n.
1545/17) rispetto a quelle di gestione e rappresentanza che gli spettavano nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore unico;
dovendosi richiamare, sul punto, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione: “E' indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto, che immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che
s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato e d'opera”.
E' il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto;
essendo indispensabile, da una parte, accertare
l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sua pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale”, si evidenzia che parte opposta non ha offerto idonea prova né in ordine allo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, né, tanto meno, in ordine alla ricorrenza degli indici di una collaborazione, “sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale”.
Ciò posto, tuttavia, non può emettersi la invocata declaratoria di incompetenza funzionale per materia del Giudice del Lavoro, con declaratoria della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, atteso che
Pag. 9 di 11 l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto.
Come ha avuto sul punto modo di osservare la Suprema Corte, “Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 15720 del 11/07/2006).
Aderendo ai principi sopra richiamati e ritenendo dunque che il decreto ingiuntivo è stato emesso da Giudice funzionalmente incompetente, per le ragioni sopra diffusamente esposte, non può che dichiararsi la nullità del provvedimento monitorio oggetto di opposizione.
Stante la complessità delle questioni trattate, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sorti precedentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede: dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, lo revoca;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6003/2020 R.G., chiamato all'udienza del 28/4/2025, promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Pepe Parte_1
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Leoncini Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 756/2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/6/2020, l proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2020 emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data 29/3/2020 con il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 13.026,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore di . Deduceva la opponente che il non avesse Controparte_1 CP_1
svolto attività di collaborazione coordinativa nel corso del periodo dal settembre 2014 al luglio 2018, così come dallo stesso affermato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma avesse ricoperto la funzione di amministratore unico della citata società, come risulta dall'atto di nomina datato 30/9/2014 nonchè dalla visura della società prodotta dal medesimo opposto.
Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente per materia;
nel merito, contestava la debenza dell'importo rivendicato dall'Ing. a titolo di emolumento per l'attività svolta in qualità di CP_1 “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'intenso della sede operativa sita al km 5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto (Città Metropolitana di Bari), giusta contratto del quale chiedeva l'annullamento in via riconvenzionale nonché quella delle somme a titolo di rimborsi spese a piè di lista per le trasferte e le spese varie sostenute dall'Ing. per l'attività svolta in favore della CP_1 CP_2
concludeva invocando, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca del
[...]
decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto che invocava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con ordinanza del 29/04/2021, il Tribunale formulava proposta conciliativa mediante il pagamento da parte dell' in favore dell'opposto dell'importo di € 7.500,00, CP_2
oltre spese legali, proposta accettata dal creditore opposto all'udienza del 16/09/2021 e rifiutata, invece, dalla CP_2
Istruita la causa con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti e con la prova orale, all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza per materia.
La società opponente ha contestato lo svolgimento da parte dell'opposto di una generica
“attività di collaborazione coordinata e continuativa” in favore della stessa società opponente ( dal settembre 2014 al luglio 2018, attività sottesa ai crediti CP_2
oggetto dell'ingiunzione odiernamente opposta, sostenendo che, nel medesimo arco temporale, il avesse piuttosto ricoperto il ruolo di amministratore unico della CP_1
società opponente, così come emerge tanto dall'atto di nomina del 30/9/2014 (cfr. all. 2 ricorso in opposizione) quanto dalla visura camerale della società (cfr. all. n. 4 ricorso in opposizione).
Tale ultima circostanza - che, peraltro, non ha formato oggetto di contestazione alcuna tra le parti - risulta per tabulas dai documenti versati in atti, poichè il è stato CP_1
Pag. 2 di 11 designato quale amministratore unico dell con verbale assembleare datato CP_2
30/9/2014 (cfr. all. n. 2 ricorso in opposizione) a far data dall'1/10/2014 fino all'Agosto
2018 (cfr. estratto all. n. 3 ricorso in opposizione), con iscrizione della cessazione dall'incarico nel Registro delle Imprese della CCIAA effettuata in data 19/10/2018 (cfr. all. 4 ricorso in opposizione).
Tanto opportunamente premesso, ha posto, a fondamento del Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento dei seguenti compensi, rimborsi spese e fatture:
a)parcella n. 1/2018, protocollata in data 25/7/2018, avente per oggetto “Corrispettivo a saldo e stralcio degli emolumento per prestazioni professionali espletate nella funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” e di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'intenso della sede operativa sita al km 5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto (Città Metropolitana di Bari) (cfr. all. 2 e ss. memoria di costituzione).
2)parcella n. 2/2018, protocollata in data 30/7/2018, avente per oggetto “rimborso spese per trasferte varie”
3)rimborso spese a piè di lista nn. 38 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 39 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 40 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 41 del 26/7/2018; rimborso spese a piè di lista n. 42 del 4/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 43 del 4/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 44 del 7/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 45 del 6/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 45 del
6/6/2018; rimborso spese a piè di lista n. 46 del 5/9/2018; rimborso spese a piè di lista n.
47 del 16/4/2018 (cfr. all. memoria di costituzione).
L'opposto ha dedotto che le somme oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo scaturiscono da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra la società ed il suo amministratore unico e, al fine di corroborare il proprio assunto, ha allegato i cedolini paga emessi dalla stessa società opponente ove compare la voce
“compenso per collaborazione coordinata e continuativa” (cfr. all.n. 1); di tal che, sostiene che la controversia sia stata correttamente radicata dinanzi al Giudice del
Lavoro.
Pag. 3 di 11 Per converso, la società opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro e ritiene che la controversia rientri nella competenza del Tribunale di
Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, competente a decidere in merito alle controversie insorte tra amministratore unico e società concernenti gli importi dovuti dall'entità collettiva in relazione all'attività esercitata dal proprio amministratore unico, contestando recisamente l'instaurazione di alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tali essendo le prospettazioni delle parti, nella fattispecie de qua, deve riscontrarsi l'omessa indicazione e concreta allegazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra il e la società opponente. CP_1
Giova richiamare il principio di diritto affermato già nel 2014, dalla Suprema Corte che così statuiva: “I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale. Ne consegue che, al fine della liquidazione del compenso all'amministratore non determinato dalle parti al momento della nomina, non è consentito alcun riferimento automatico alle tariffe dei dottori commercialisti (cfr. Cass., civ., Sez. 1, n. 22046 del 17/10/2014), specificando altresì:
“Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" (e cioè
l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa”(cfr. Cass. civ., Sez.
I, n. 4769 del 27/2/2014).
Pag. 4 di 11 Con ulteriori e successive pronunce la Giurisprudenza di legittimità ha stabilito il seguente principio: “Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del
2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario», si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso”. (Cass. civ. sez.
I, n. 2759 dell'11/2/2016, ma vedi sul punto anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 7/7/2016).
Più di recente, la Suprema Corte ha statuito: “Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni. (Cass. Sez. 1 ,
Ordinanza n. 285 del 9/1/2019 (Rv. 652071 - 01) e che “Il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e
l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12308 del 9/5/2019), domanda questa non avanzata da alcuno nel procedimento che ci occupa.
Tali principi sono rinvenibili anche nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 1545 del 20/1/2017.
Con tale arresto le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate sulla dibattuta questione relativa al rapporto intercorrente tra la società ed i propri amministratori, ovvero se esso sia qualificabile come rapporto parasubordinato, autonomo oppure se esso abbia natura di rapporto tipicamente societario.
Pag. 5 di 11 Le Sezioni Unite, dopo aver escluso la possibilità di ricondurre il rapporto amministratore-società al rapporto di parasubordinanzione, hanno stabilito il seguente principio: “l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409
c.p.c.”.
Tra le varie conseguenze che scaturiscono da tale pronuncia spicca quella sul piano processuale, per cui anche le controversie relative, ad esempio, al compenso dovuto all'amministratore, rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del Tribunale delle Imprese (cfr. pag. 13 della sentenza
SS.UU. Cass. n. 1545/17).
È pur vero che, come evidenziato dall'opposto, con la pronuncia in esame la Suprema
Corte a Sezioni Unite fa un'importante precisazione, laddove afferma che: “… tutto quanto finora accertato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera.”. Ne discende che, posto che la
Giurisprudenza di legittimità, come visto, non ammette la qualificazione del rapporto tra amministratore e società amministrata come parasubordinato, escludendolo dal novero dei rapporti ricompresi nell'art. art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguenza che la competenza sarà sottratta al Giudice del Lavoro ed attribuita al Tribunale delle Imprese,
è necessario verificare se le attività svolte dall'opposto in virtù delle quali sono maturati gli importi ingiunti con il decreto opposto possano configurare rapporto autonomo, parallelo e diverso rispetto a quello tipico di gestione e rappresentanza della società.
Ebbene, dalla disamina del compendio probatorio in atti, risulta esclusa l'inquadrabilità dell'attività svolta dall'opposto, nell'attività di collaborazione coordinata e continuativa o in qualsiasi altra forma di rapporto lavorativo anche di natura autonoma.
Pag. 6 di 11 Ed invero, in ordine all'attività oggetto della parcella n. 01/2018, al di là della pur generica dicitura riportata nelle buste paga “Compenso coll. coord./con”, in atti non vi è alcuna prova circa l'effettiva instaurazione di un rapporto connotato dai caratteri propri di un rapporto parasubordinato tra l'amministratore unico e la tale da averlo CP_2
condotto ad esercitare delle funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle di gestione e rappresentanza che sono connaturate alla carica dallo stesso ricoperta.
In particolare, con riferimento all'incarico svolto dall'Ing. in favore della CP_1 società opponente in qualità di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”
e “Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'interno della sede operativa sita al km
5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto”, attribuito con determina dell'8/1/18
(cfr. all. n. 6 ricorso in opposizione) non vi è motivo di dubitare che lo stesso rientri nei compiti affidati all'amministratore unico, nonostante il suo conferimento debba necessariamente avvenire previo esperimento di una gara tra offerenti, per ovvie questioni di trasparenza.
Invero, da un'attenta disamina del verbale datato 30/9/14 con il quale l'Ing. CP_1
veniva nominato quale amministratore unico dell (cfr. all. n. 2 ricorso in CP_2
opposizione) è specificato che la suddetta nomina avveniva in luogo del Consiglio di
Amministrazione, per le ragioni di opportunità ivi indicate.
Nella visura della CCIAA prodotta sub doc. 3 nel fascicolo di parte opponente (pagg. n.
25 e 26) si legge che “il Consiglio di Amministrazione (e quindi l'Ing. in CP_1
qualità di Amministratore Unico) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società”, la quale, si legge subito dopo, “ha per oggetto le seguenti attività: … 3) ideazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti necessari al trasporto, recupero, trattamento, termoventilazione e allo smaltimento dei rifiuti…”.
Orbene, si può ritenere che l'incarico di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della piattaforma di carico e trasferimento all'interno della sede operativa sita al km 5+400 della SP n. 231 in territorio di Bitonto” rientri tra i compiti tipici di gestione della società all'epoca amministrata dall'Ing. , essendo la realizzazione della piattaforma di carico e CP_1
Pag. 7 di 11 trasferimento riconducibile all'attività di realizzazione degli impianti necessari al trasporto dei rifiuti.
Quanto poi alla parcella n. 02/2018 recante oggetto “Rimborso spese per trasferte varie effettuate in nome e per conto dell'azienda da settembre 2014 a marzo 2015”, è appena il caso di osservare che, come si evince dallo stesso oggetto della parcella richiamata, trattasi di attività svolte nello svolgimento delle funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente; medesime considerazioni devono essere svolte per tutti i rimborsi spese a piè di pagina oggetto del decreto ingiuntivo opposto che evidentemente si riferiscono all'intero arco temporale (2014/2018) nel corso del quale l'opposto ha ricoperto l'incarico di amministratore unico della società opponente, agendo al fine di raggiungere i fini imprenditoriali, in assenza di prova di differente rapporto.
Né tale ricostruzione può essere in alcun modo scalfita dalla prova orale espletata nel corso del presente giudizio.
Al riguardo, basti richiamare quanto dichiarato dalla teste escussa Testimone_1
all'udienza del 31/3/2022, la genuinità della cui deposizione non appare minimamente inficiata dalla circostanza dalla stessa dichiarata di aver “… avuto un contenzioso con la in quanto dipendente della stessa”, dal momento che “Il contenzioso è stato CP_2
definito dal Tribunale di Bari Sezione Lavoro con sentenza del 2021, che mi ha riconosciuto un risarcimento”.
La teste, la quale è sicuramente a conoscenza dei fatti di causa relativamente al periodo
2014-2018, avendo dichiarato: “Ho lavorato per la dal 2008 come interinale e CP_2
dal 2010 sono stata assunta a tempo indeterminato con qualifica di impiegata
Cont amministrativa presso l'Ufficio Ragioneria dell . Ho lavorato per la sino Pt_1 al 17 Dicembre 2019”, interrogata sulla circostanza sub 1) della memoria difensiva di costituzione “Vero che le richieste di corrispettivo e di rimborso presentate e protocollate alla riconducibili alle parcelle e alle trasferte effettuate dall'Ing. CP_2
come analiticamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo che si offre CP_1
in visione, per l'importo complessivo di € 13.026,37, e le relative poste economiche sono state inserite ed imputate come “costi/passività” nei bilanci della per le CP_2 annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 ?”, la teste affermava testualmente:
Pag. 8 di 11 “Questi rimborsi spesa venivano contabilizzati dalla come spese di CP_2
rappresentanza”.
Alla luce delle risultanze documentali e della prova orale espletata, ritiene il Tribunale che non sia stata offerta idonea ed adeguata prova, da parte dell'opposto, in ordine alla sussistenza di attività rientranti in un rapporto di natura parasubordinata intesa come attività ulteriore (nel senso di autonoma, parallela e diversa, secondo Cass. SS.UU. n.
1545/17) rispetto a quelle di gestione e rappresentanza che gli spettavano nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore unico;
dovendosi richiamare, sul punto, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione: “E' indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto, che immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che
s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato e d'opera”.
E' il caso ben delineato dalla risalente Cass. n. 1796/96, la quale, affermata la compatibilità giuridica tra le funzioni del lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società, precisa che la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto;
essendo indispensabile, da una parte, accertare
l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sua pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale”, si evidenzia che parte opposta non ha offerto idonea prova né in ordine allo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, né, tanto meno, in ordine alla ricorrenza degli indici di una collaborazione, “sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale”.
Ciò posto, tuttavia, non può emettersi la invocata declaratoria di incompetenza funzionale per materia del Giudice del Lavoro, con declaratoria della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, atteso che
Pag. 9 di 11 l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto.
Come ha avuto sul punto modo di osservare la Suprema Corte, “Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 15720 del 11/07/2006).
Aderendo ai principi sopra richiamati e ritenendo dunque che il decreto ingiuntivo è stato emesso da Giudice funzionalmente incompetente, per le ragioni sopra diffusamente esposte, non può che dichiararsi la nullità del provvedimento monitorio oggetto di opposizione.
Stante la complessità delle questioni trattate, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sorti precedentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
contro , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede: dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, lo revoca;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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