Art. 77. Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile - Appello in materia pensionistica 1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «la sentenza del giudice unico delle pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle pensioni».
Note all'art. 77:
- Si riporta l'articolo 170 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Appello in materia pensionistica). - (Omissis).
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.».
Note all'art. 77:
- Si riporta l'articolo 170 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Appello in materia pensionistica). - (Omissis).
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.».