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15 giugno 1984
15 giugno 1984
Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
le parole "dei prezzi e delle tariffe amministrati" e "di prezzi e di tariffe amministrati" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle tariffe e dei prezzi amministrati" e "di tariffe e di prezzi amministrati";
sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 , puo' sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.
1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.
1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1.
1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e' costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.
1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.
1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
1-octies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 4 e' soppresso.
La tabella e' sostituita da quella allegata.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10 .
Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
le parole "dei prezzi e delle tariffe amministrati" e "di prezzi e di tariffe amministrati" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "delle tariffe e dei prezzi amministrati" e "di tariffe e di prezzi amministrati";
sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 , puo' sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.
1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.
1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1.
1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e' costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.
1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.
1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
1-octies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 4 e' soppresso.
La tabella e' sostituita da quella allegata.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10 .
Commentario • 1
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