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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido CO Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1025/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Novella Baronciani
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giovanni Canducci
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 686/2024 pubblicata il 2.10.2024
CONCLUSIONI pagina 1 di 5
L'appellante e l'appellato hanno concordemente così concluso: “in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Pesaro,
1) Disporre che i minori stiano con il padre:
- martedì e giovedì, accompagnati dalla madre a casa del padre alle ore 18,00 che li riaccompagnerà la mattina seguente alle 7.30/45 dalla madre;
- i w.e. alternati dal sabato alle h. 10 (accompagnati dalla madre) sino alla domenica h. 19.30.
2) Il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per i figli la somma di €.200,00 ciascuno che dovrà includere anche la spesa per eventuale baby sitter sostenuta dalla madre.
Rimangono invariate le altre condizioni anche per quanto riguarda le festività e ferie estive.
Tutte le spese ed i compensi legali della presente causa sono integralmente compensate tra le parti”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , diretto alla Controparte_1 Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, ed , ha così statuito: Persona_1 Persona_2
Pers
“… dispone l'affido condiviso di CO ed con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Pesaro, via Ninchi, 4 (PU); dispone che , potrà vedere liberamente i figli, Parte_1 compatibilmente ai suoi impegni e, comunque, salvo diverso accordo:
- 2 pomeriggi alla settimana, preferibilmente martedì e giovedì, con pernotto, prelevandoli il pomeriggio all'uscita dell'asilo/scuola ovvero, nei giorni e periodi festivi, dalla casa materna entro le ore 15:30 e riaccompagnandoli la mattina del giorno dopo a scuola / asilo o presso l'abitazione della madre;
- Week end alternati dalle ore 9:30 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica;
pagina 2 di 5 dispone che i minori trascorrano con ciascun genitore le vacanze e festività secondo il criterio dell'alternanza, quelle natalizie alternando il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre con il periodo dal 31 gennaio al 6 gennaio, quelle di
Pasqua, alternativamente (un anno con un genitore e un anno con l'altro) il periodo dal giovedì di Pasqua al martedì dopo Pasqua e per 15 giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
stabilisce a carico di , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento la somma di € 150,00 a favore di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della presentazione del ricorso, secondo le modalità che
l'attrice gli comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale;
assegna all'attrice per intero gli assegni familiari;
compensa le spese di lite”.
II) Ha proposto appello limitatamente alle parti in cui il Parte_1
Tribunale ha regolato i tempi di permanenza dei figli presso il padre indicando:
- “ 2 pomeriggi la settimana , preferibilmente martedì e giovedì, con pernotto, prelevandoli il pomeriggio all'uscita della asilo/scuola ovvero, nei giorni e periodi entro le ore 15,30 e riaccompagnandoli la mattina del giorno dopo a scuola/asilo
o presso l'abitazione della madre” ;
-“Week end alternati dalle ore 9.30 del sabato sino alle h.19.00 della domenica”.
In particolare l'appellante ha censurato la decisione rilevando che tali Pers statuizioni erano inattuabili, tenuto conto della età dei minori, CO ed
(rispettivamente di 4 e 5 anni), e in considerazione degli orari di lavoro del medesimo;
ha proposto una soluzione alternativa chiedendo conseguentemente la riforma della sentenza impugnata.
III) Si è costituita contestando la domanda avversaria CP_1 chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande e nel caso di modifica o riduzione dei tempi di permanenza di figli presso il padre,
pagina 3 di 5 l'appellata ha domandato di aumentare l'importo del mantenimento dei due figli minori nella misura ritenuta congrua.
IV) Il Procuratore Generale, rilevato che le doglianze esposte risultavano in parte condivisibili, ha chiesto l'accoglimento delle stesse (con particolare riguardo al pernottamento infrasettimanale dei minori presso l'abitazione paterna) con conseguente parziale modifica del provvedimento e conferma nel resto.
V) I difensori delle parti, in data 24.2.2025, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno congiuntamente depositato una nota scritta con cui, dato atto che erano “sopravvenuti fatti nuovi che hanno portato le parti a trovare un accordo conciliativo”, hanno precisato le concordi conclusioni trascritte in epigrafe.
Il 26.2.2024 il Collegio, preso atto della suddetta nota, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le condizioni concordate dalle parti in ordine, alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso i due genitori e agli aspetti economici appaiono conformi agli interessi morali e materiali della prole: pertanto la domanda come concordemente proposta va accolta, modificando nei limiti indicati dalle parti la sentenza impugnata.
Stante la natura e l'esito del procedimento, si ritiene di compensare le spese processuali, come concordemente richiesto dall'appellante e dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, modifica parzialmente la sentenza n. 686/2024 pubblicata il 2.10.2024 del Tribunale di
Pesaro e, per l'effetto, così provvede: dispone che il padre potrà vedere i figli:
pagina 4 di 5 -il martedì ed il giovedì, quando saranno accompagnati dalla madre, alle ore
18,00, a casa del padre che li riaccompagnerà la mattina seguente, alle 7.30/45 dalla madre;
- durante i weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato (accompagnati dalla madre) sino alle 19,30 della domenica.
Dispone che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €.200,00, ciascuno, che dovrà includere anche la spesa per eventuale baby-sitter sostenuta dalla madre.
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido CO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido CO Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1025/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Novella Baronciani
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giovanni Canducci
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 686/2024 pubblicata il 2.10.2024
CONCLUSIONI pagina 1 di 5
L'appellante e l'appellato hanno concordemente così concluso: “in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Pesaro,
1) Disporre che i minori stiano con il padre:
- martedì e giovedì, accompagnati dalla madre a casa del padre alle ore 18,00 che li riaccompagnerà la mattina seguente alle 7.30/45 dalla madre;
- i w.e. alternati dal sabato alle h. 10 (accompagnati dalla madre) sino alla domenica h. 19.30.
2) Il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per i figli la somma di €.200,00 ciascuno che dovrà includere anche la spesa per eventuale baby sitter sostenuta dalla madre.
Rimangono invariate le altre condizioni anche per quanto riguarda le festività e ferie estive.
Tutte le spese ed i compensi legali della presente causa sono integralmente compensate tra le parti”.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , diretto alla Controparte_1 Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, ed , ha così statuito: Persona_1 Persona_2
Pers
“… dispone l'affido condiviso di CO ed con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Pesaro, via Ninchi, 4 (PU); dispone che , potrà vedere liberamente i figli, Parte_1 compatibilmente ai suoi impegni e, comunque, salvo diverso accordo:
- 2 pomeriggi alla settimana, preferibilmente martedì e giovedì, con pernotto, prelevandoli il pomeriggio all'uscita dell'asilo/scuola ovvero, nei giorni e periodi festivi, dalla casa materna entro le ore 15:30 e riaccompagnandoli la mattina del giorno dopo a scuola / asilo o presso l'abitazione della madre;
- Week end alternati dalle ore 9:30 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica;
pagina 2 di 5 dispone che i minori trascorrano con ciascun genitore le vacanze e festività secondo il criterio dell'alternanza, quelle natalizie alternando il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre con il periodo dal 31 gennaio al 6 gennaio, quelle di
Pasqua, alternativamente (un anno con un genitore e un anno con l'altro) il periodo dal giovedì di Pasqua al martedì dopo Pasqua e per 15 giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
stabilisce a carico di , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento la somma di € 150,00 a favore di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della presentazione del ricorso, secondo le modalità che
l'attrice gli comunicherà, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale;
assegna all'attrice per intero gli assegni familiari;
compensa le spese di lite”.
II) Ha proposto appello limitatamente alle parti in cui il Parte_1
Tribunale ha regolato i tempi di permanenza dei figli presso il padre indicando:
- “ 2 pomeriggi la settimana , preferibilmente martedì e giovedì, con pernotto, prelevandoli il pomeriggio all'uscita della asilo/scuola ovvero, nei giorni e periodi entro le ore 15,30 e riaccompagnandoli la mattina del giorno dopo a scuola/asilo
o presso l'abitazione della madre” ;
-“Week end alternati dalle ore 9.30 del sabato sino alle h.19.00 della domenica”.
In particolare l'appellante ha censurato la decisione rilevando che tali Pers statuizioni erano inattuabili, tenuto conto della età dei minori, CO ed
(rispettivamente di 4 e 5 anni), e in considerazione degli orari di lavoro del medesimo;
ha proposto una soluzione alternativa chiedendo conseguentemente la riforma della sentenza impugnata.
III) Si è costituita contestando la domanda avversaria CP_1 chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande e nel caso di modifica o riduzione dei tempi di permanenza di figli presso il padre,
pagina 3 di 5 l'appellata ha domandato di aumentare l'importo del mantenimento dei due figli minori nella misura ritenuta congrua.
IV) Il Procuratore Generale, rilevato che le doglianze esposte risultavano in parte condivisibili, ha chiesto l'accoglimento delle stesse (con particolare riguardo al pernottamento infrasettimanale dei minori presso l'abitazione paterna) con conseguente parziale modifica del provvedimento e conferma nel resto.
V) I difensori delle parti, in data 24.2.2025, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno congiuntamente depositato una nota scritta con cui, dato atto che erano “sopravvenuti fatti nuovi che hanno portato le parti a trovare un accordo conciliativo”, hanno precisato le concordi conclusioni trascritte in epigrafe.
Il 26.2.2024 il Collegio, preso atto della suddetta nota, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le condizioni concordate dalle parti in ordine, alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso i due genitori e agli aspetti economici appaiono conformi agli interessi morali e materiali della prole: pertanto la domanda come concordemente proposta va accolta, modificando nei limiti indicati dalle parti la sentenza impugnata.
Stante la natura e l'esito del procedimento, si ritiene di compensare le spese processuali, come concordemente richiesto dall'appellante e dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, modifica parzialmente la sentenza n. 686/2024 pubblicata il 2.10.2024 del Tribunale di
Pesaro e, per l'effetto, così provvede: dispone che il padre potrà vedere i figli:
pagina 4 di 5 -il martedì ed il giovedì, quando saranno accompagnati dalla madre, alle ore
18,00, a casa del padre che li riaccompagnerà la mattina seguente, alle 7.30/45 dalla madre;
- durante i weekend alternati, dalle ore 10,00 del sabato (accompagnati dalla madre) sino alle 19,30 della domenica.
Dispone che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €.200,00, ciascuno, che dovrà includere anche la spesa per eventuale baby-sitter sostenuta dalla madre.
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido CO
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