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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6595/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Nicolò Favuzza;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Lorenzo Lo Verso;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 2 dicembre 2024.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2022 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229007839804000, notificata il 23 maggio 2022, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 4.034,99 in relazione all'avviso di addebito n.
1 59620150005637343000 concernente contributi previdenziali del 2011. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, ha contestato nel merito la sussistenza del credito vantato dal concessionario per conto dell' e, in subordine, ha eccepito la prescrizione del credito, visto che CP_1
l'avviso di addebito non sarebbe mai stato notificato, nonché la nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 marzo 2023 Controparte_3
, in via preliminare, ha eccepito la propria estraneità alle questioni relative
[...]
all'avviso di addebito, trattandosi di pretesa creditoria dell' e di atto impositivo CP_1
notificato autonomamente dal medesimo istituto;
per quanto concerne l'attività di sua competenza, invece, ha argomentato circa la regolarità dell'intimazione di pagamento ed evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, perché tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento sarebbe intercorso un termine inferiore a cinque anni considerando i periodi di sospensione previsti dalla normativa del Covid-19 (cfr. amplius la memoria di costituzione).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 settembre 2024 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando, da un lato, di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito (con la consequenziale incontestabilità del merito del credito) e, dall'altro lato, la sua estraneità rispetto alle vicende dell'escussione del credito di competenza del concessionario (cfr. memoria).
Notifica dell'avviso di addebito e consequenziale incontestabilità del merito del credito.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 2 febbraio 2016, CP_1
cosicché ogni doglianza relativa al merito del credito, oltre che dell'eventuale prescrizione maturata antecedentemente a questa data va ritenuta e dichiarata inammissibile in questa sede in conseguenza dell'omessa opposizione nel previsto termine di decadenza.
D'altra parte, l'eccezione sollevata dal ricorrente all'udienza del 20 settembre 2024
(cfr. verbale) è infondata perché lo stesso art. 139 c.p.c. impone la spedizione della raccomandata informativa soltanto nel caso di consegna al portiere o ad un vicino e non già, quindi, ad una persona di famiglia (come, nel caso di specie, la moglie).
2 Motivazione dell'intimazione di pagamento.
La doglianza attorea è manifestamente infondata perché il richiamo del prodromico avviso di addebito consente al debitore di conoscere il fondamento della pretesa creditoria ed esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Sospensione dei termini prescrizionali.
Ai fini della verifica circa il decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto, da un lato, dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa sul Covid-19 e, in particolare, l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020; dall'altro lato, dei periodi di sospensione dell'attività di riscossione previsti dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (così come successivamente prorogati), nonché, ma soltanto per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, dall'art. 4, comma 6, della L. 106/2021.
Chiarito quanto precede, occorre procedere con ordine.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Ebbene, applicando i superiori termini di sospensione il credito controverso si sarebbe prescritto il 10 dicembre 2021, ma nella fattispecie trovano applicazione anche i
3 termini di sospensione specificamente previste per l'attività di riscossione: pertanto, applicando la sospensione prevista per la riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
(per un totale di 541 giorni) il credito non si sarebbe prescritto prima del 28 luglio 2022, con la conseguente efficacia dell'atto interruttivo del 23 maggio 2022 (a prescindere, dunque, dall'ulteriore applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 invocato dal concessionario).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, ma il ricorrente, pur soccombente ex art. 91 c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese giudiziali avversarie in conseguenza dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese giudiziali dei convenuti irripetibili nei confronti del ricorrente.
Così deciso il 03/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6595/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Nicolò Favuzza;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Lorenzo Lo Verso;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 2 dicembre 2024.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 giugno 2022 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229007839804000, notificata il 23 maggio 2022, con cui gli veniva richiesto il pagamento di € 4.034,99 in relazione all'avviso di addebito n.
1 59620150005637343000 concernente contributi previdenziali del 2011. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, ha contestato nel merito la sussistenza del credito vantato dal concessionario per conto dell' e, in subordine, ha eccepito la prescrizione del credito, visto che CP_1
l'avviso di addebito non sarebbe mai stato notificato, nonché la nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 marzo 2023 Controparte_3
, in via preliminare, ha eccepito la propria estraneità alle questioni relative
[...]
all'avviso di addebito, trattandosi di pretesa creditoria dell' e di atto impositivo CP_1
notificato autonomamente dal medesimo istituto;
per quanto concerne l'attività di sua competenza, invece, ha argomentato circa la regolarità dell'intimazione di pagamento ed evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, perché tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento sarebbe intercorso un termine inferiore a cinque anni considerando i periodi di sospensione previsti dalla normativa del Covid-19 (cfr. amplius la memoria di costituzione).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 settembre 2024 l' ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando, da un lato, di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito (con la consequenziale incontestabilità del merito del credito) e, dall'altro lato, la sua estraneità rispetto alle vicende dell'escussione del credito di competenza del concessionario (cfr. memoria).
Notifica dell'avviso di addebito e consequenziale incontestabilità del merito del credito.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso di addebito il 2 febbraio 2016, CP_1
cosicché ogni doglianza relativa al merito del credito, oltre che dell'eventuale prescrizione maturata antecedentemente a questa data va ritenuta e dichiarata inammissibile in questa sede in conseguenza dell'omessa opposizione nel previsto termine di decadenza.
D'altra parte, l'eccezione sollevata dal ricorrente all'udienza del 20 settembre 2024
(cfr. verbale) è infondata perché lo stesso art. 139 c.p.c. impone la spedizione della raccomandata informativa soltanto nel caso di consegna al portiere o ad un vicino e non già, quindi, ad una persona di famiglia (come, nel caso di specie, la moglie).
2 Motivazione dell'intimazione di pagamento.
La doglianza attorea è manifestamente infondata perché il richiamo del prodromico avviso di addebito consente al debitore di conoscere il fondamento della pretesa creditoria ed esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Sospensione dei termini prescrizionali.
Ai fini della verifica circa il decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto, da un lato, dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa sul Covid-19 e, in particolare, l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020; dall'altro lato, dei periodi di sospensione dell'attività di riscossione previsti dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (così come successivamente prorogati), nonché, ma soltanto per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, dall'art. 4, comma 6, della L. 106/2021.
Chiarito quanto precede, occorre procedere con ordine.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Ebbene, applicando i superiori termini di sospensione il credito controverso si sarebbe prescritto il 10 dicembre 2021, ma nella fattispecie trovano applicazione anche i
3 termini di sospensione specificamente previste per l'attività di riscossione: pertanto, applicando la sospensione prevista per la riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
(per un totale di 541 giorni) il credito non si sarebbe prescritto prima del 28 luglio 2022, con la conseguente efficacia dell'atto interruttivo del 23 maggio 2022 (a prescindere, dunque, dall'ulteriore applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 invocato dal concessionario).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, ma il ricorrente, pur soccombente ex art. 91 c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese giudiziali avversarie in conseguenza dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese giudiziali dei convenuti irripetibili nei confronti del ricorrente.
Così deciso il 03/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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