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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1976/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/10/2024 ad oggetto: Separazione consensuale
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BRAMATO AMERICO GIACOMO LUIGI;
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BALDINI ELISABETTA,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il
18/08/1992 (anno 1992 , atto n. 154, parte II, serie A)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, di proprietà di terzi, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
versamento da parte del alla Parte_1 CP_1 moglie della somma mensile di € 200,00 entro il giorno 4 di ogni mese, a titolo di mantenimento, senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 30.10.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico, in assenza di figli minorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 18/08/1992
(anno 1992, atto n. 154, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 26.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/10/2024 ad oggetto: Separazione consensuale
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BRAMATO AMERICO GIACOMO LUIGI;
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BALDINI ELISABETTA,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il
18/08/1992 (anno 1992 , atto n. 154, parte II, serie A)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, di proprietà di terzi, con tutti gli arredi ivi presenti, a;
versamento da parte del alla Parte_1 CP_1 moglie della somma mensile di € 200,00 entro il giorno 4 di ogni mese, a titolo di mantenimento, senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 30.10.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico, in assenza di figli minorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 18/08/1992
(anno 1992, atto n. 154, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 26.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore