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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 27.03.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Manola Stanziale e Mercurio Galasso
APPELLANTI
E
(C.F. . ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Appellanti: “Si riportano all'atto di RINUNCIA agli ATTI del giudizio ex art. 306
c.p.c. depositato telematicamente in data 7.3.2025 ed alla ESPRESSA ACCETTAZIONE di detta rinuncia con COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE E
COMPETENZE formalizzata da controparte e chiedono che l'On.le Corte d'Appello di
r.g. n. 1743/2022 1 Roma, I sez. civile, nel prendere atto di quanto sopra, Voglia dichiarare l'ESTINZIONE del giudizio rubricato al n. 1743/2022 R.G. ex art. 306. c. 3, c.p.c., con
COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE e COMPETENZE come da accordo tra le parti”.
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento delle presenti difese, rigettare l'appello avverso, così confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese della lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , Parte_1
, e hanno richiesto Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'integrale riforma della sentenza n. 14925/2021 Tribunale di Roma, che aveva respinto la loro domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità delle delibere nn. 55, 56, 57 e
58/2018 con le quali il , e per esso il Controparte_1 [...]
, aveva disatteso le domande da loro presentate ai sensi Controparte_2 della L. 512/1999, volte ad ottenere la residua somma di € 59.990,00 ciascuno, a titolo di risarcimento dei danni liquidati in loro favore dal Tribunale Civile di Lucera in riferimento all'uccisione del fratello, , avvenuta a Lucera il Persona_1
13.9.1999 ad opera di ed altri Parte_5 Parte_6 esecutori materiali in concorso tra loro, condannati tutti, anche in relazione all'art. 7
D.L. 152/1991, con sentenza penale irrevocabile, e per l'effetto per sentire condannare il al pagamento in loro favore delle somme anzidette. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il , che ha richiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Nelle more del giudizio, con atto da loro personalmente sottoscritto, depositato il
07.03.2025, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio ed hanno richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione integrale tra le parti delle spese.
r.g. n. 1743/2022 2 Con atto depositato il 10.03.2025 il appellato ha dichiarato “di aderire CP_1
alla rinuncia agli atti del presente giudizio (…) con compensazione delle spese di lite e delle competenze”.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025 le parti hanno quindi concluso come indicato in epigrafe.
La rinuncia agli atti della parte, accettata dalla controparte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Conformemente all'accordo tra di loro raggiunto, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
28.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1743/2022 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 27.03.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Manola Stanziale e Mercurio Galasso
APPELLANTI
E
(C.F. . ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Appellanti: “Si riportano all'atto di RINUNCIA agli ATTI del giudizio ex art. 306
c.p.c. depositato telematicamente in data 7.3.2025 ed alla ESPRESSA ACCETTAZIONE di detta rinuncia con COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE E
COMPETENZE formalizzata da controparte e chiedono che l'On.le Corte d'Appello di
r.g. n. 1743/2022 1 Roma, I sez. civile, nel prendere atto di quanto sopra, Voglia dichiarare l'ESTINZIONE del giudizio rubricato al n. 1743/2022 R.G. ex art. 306. c. 3, c.p.c., con
COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE e COMPETENZE come da accordo tra le parti”.
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento delle presenti difese, rigettare l'appello avverso, così confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese della lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , Parte_1
, e hanno richiesto Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'integrale riforma della sentenza n. 14925/2021 Tribunale di Roma, che aveva respinto la loro domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità delle delibere nn. 55, 56, 57 e
58/2018 con le quali il , e per esso il Controparte_1 [...]
, aveva disatteso le domande da loro presentate ai sensi Controparte_2 della L. 512/1999, volte ad ottenere la residua somma di € 59.990,00 ciascuno, a titolo di risarcimento dei danni liquidati in loro favore dal Tribunale Civile di Lucera in riferimento all'uccisione del fratello, , avvenuta a Lucera il Persona_1
13.9.1999 ad opera di ed altri Parte_5 Parte_6 esecutori materiali in concorso tra loro, condannati tutti, anche in relazione all'art. 7
D.L. 152/1991, con sentenza penale irrevocabile, e per l'effetto per sentire condannare il al pagamento in loro favore delle somme anzidette. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il , che ha richiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Nelle more del giudizio, con atto da loro personalmente sottoscritto, depositato il
07.03.2025, gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio ed hanno richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione integrale tra le parti delle spese.
r.g. n. 1743/2022 2 Con atto depositato il 10.03.2025 il appellato ha dichiarato “di aderire CP_1
alla rinuncia agli atti del presente giudizio (…) con compensazione delle spese di lite e delle competenze”.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025 le parti hanno quindi concluso come indicato in epigrafe.
La rinuncia agli atti della parte, accettata dalla controparte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Conformemente all'accordo tra di loro raggiunto, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
28.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1743/2022 3