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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14525/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa N. R.G. 14525/2023 promossa con ricorso da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblio Ministero in sede INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 28.11.2024: “L'avv. Gasparini chiede conferma dell'affido condiviso, la corresponsione da parte del padre della somma di euro 300 mensili oltre 50% delle spese straordinarie, la cessazione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, la visita da parte del padre secondo il seguente calendario: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola della bambina alla domenica sera alle ore 19.30 quando il padre dovrà riportare la minore al domicilio materno;
infrasettimanalmente, un pomeriggio, dall'uscita da scuola alle ore 19.30; chiede inoltre che il padre durante la visita infrasettimanale non porti la bambina a Jesolo, evidenziando che la madre è disposta a lasciare le chiavi del proprio domicilio al resistente affinché ivi eserciti il diritto di visita;
vacanze alternate secondo una pari distribuzione dei tempi;
il tutto salvo diversi accordi tra le parti da concordarsi con almeno con 5 giorni di preavviso e previa verifica dell'idoneità dei luoghi ove il si è trasferito con la compagna (Jesolo, via Danubio 9)”. CP_1
pagina 1 di 5 Per il PM in sede:
Come da nota del 06.12.2024: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis. 47 c.p.c. dd. 11.10.2023 la sig.ra ha promosso ricorso per la Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale esponendo: - di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. dalla quale è nata la figlia CP_1
in data 08.09.2021; - di occuparsi, dalla na in via pressoché esclusiva Per_1 assenza del padre sia con riferimento alla sfera affettiva e morale che a quella economica;
- che egli, il quale svolge la professione di cuoco in Jesolo (Ve) e vive a casa dei genitori, ha iniziato a vedere la figlia solamente nell'estate del 2022 e per i primi 15 mesi di vita della figlia non ha mai versato alcuna somma a titolo di contributo al suo mantenimento;
- di avere dovuto rinunciare ad occasioni lavorative perché da parte del padre e dei suoi genitori non vi è stata collaborazione nella gestione della minore.
Ha inoltre esposto - di essersi trovata costretta - nel mese di agosto 2023 a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per fare ingresso nell'abitazione ove soggiornava la figlia con il padre, stante l'impossibilità di contattare quest'ultimo e di avere ivi trovato la minore “sveglia” che guardava il padre dormire tra bottiglie di birra vuote e con una bottiglia di superalcolico sul comodino.
A fronte di tale ultimo episodio su istanza della ricorrente, con decreto emesso ex art. 473bis. 15 c.p.c. inaudita altera parte in data 26.10.2023 (RGN 14525/2023 – 1) - e confermato per un periodo di mesi 4 con provvedimento del 13.12.2023 una volta instaurato il contradditorio con il resistente (non costituito) - è stato disposto che quest'ultimo possa esercitare il diritto di visita della figlia minore due pomeriggi a settimana in orario da concordare con la madre ed unicamente presso il domicilio della stessa. E' stata inoltre disposta la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale territorialmente competente al fine di individuare il miglior regime di visita della minore.
, non si è costituito in giudizio, pur ritualmente evocato. CP_1
In esito all'audizione della ricorrente in data 23.5.2024, con provvedimento del 29.05.2024 il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e art. 473bis. 22 c.p.c. affidando la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente e la madre;
regolato il diritto di visita come da calendario predisposto dal Servizio Sociale;
da un punto di vista economico, posto a carico di il pagamento, a titolo di mantenimento della figlia, della somma di € 300,00 CP_2 abili annualmente su base ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda, oltre, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale.
E' stata inoltre disposta l'acquisizione dell'estratto contributivo e retributivo di parte CP_3 resistente al fine di conoscerne le condizioni reddituali.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28.11.2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia ai termini finali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per decisione, ha rimesso sulle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate, la causa al Collegio ex art. 473bis. 28 c.p.c. contestualmente inviando gli atti al PM in sede per le conclusioni di rito.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con ordinanza del 29.05.2024 vanno confermati, stante l'insussistenza di elementi in segno contrario all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, come da domanda di quest'ultima.
Non sono emersi infatti elementi a carico del padre tali da ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole alla figlia minore, in deroga al regime ordinario (art. 337 quater c.c.).
Anche dalla relazione pervenuta in data 19.11.2024 dal Servizio Sociale del Comune di Venezia emerge come il quadro familiare si sia rasserenato (“In data 11 novembre u.s. la scrivente ha incontrato i genitori per fare il punto della situazione dopo l'estate e prima del periodo Natalizio. A seguito del nostro ultimo incontro di fine aprile, gli stessi non hanno più preso contatti con il servizio. Durante l'estate il signor ha continuato a lavorare con turni serali/notturni quindi CP_1 difficilmente un calendario può c e l'organizzazione della vita dei due nuclei famigliari. In ogni caso i genitori sono riusciti ad accordarsi serenamente, il padre ha tenuto la figlia anche per dei pernotti a ridosso della giornata libera. Ad oggi il sig. convive con l'attuale compagna, CP_1 che ha conosciuto la bambina;
la sig.ra riferisce ch bina ne parla con entusiasmo. Il Pt_1 sig. inoltre comunica di aver ini percorso presso il Ser. e sta seguendo CP_1 CP_4 un percorso. I due genitori si sono accordati per dividersi i viaggi per accompagnare la figlia dal padre, che comunque continua a sentirla telefonicamente tutti i giorni. Ad oggi il collocamento di
sembra rispondere in maniera adeguata alla sua crescita. Le figure di riferimento che si Per_1
o cura di lei hanno consapevolezza dei suoi bisogni di crescita. Si ritiene che i genitori ad oggi stiano collaborando in maniera serena per il benessere della figlia, senza la necessità di codificare gli incontri padre-figlia all'interno di un rigido calendario”).
In merito al diritto di visita del padre, si ritiene dunque di accogliere il regime proposto dalla ricorrente e disporre la revoca della presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune di Venezia. Si dispone pertanto che, salvo diversi accordi tra le parti da concordarsi con almeno con 5 giorni di preavviso, il padre possa visitare la figlia:
-a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola della minore alla domenica sera alle ore 19.30 con possibilità di condurre la bambina presso la propria abitazione in Jesolo e facendo obbligo di riportare la minore al domicilio materno entro il suddetto orario;
- infrasettimanalmente, per un pomeriggio, dall'uscita da scuola della minore alle ore 19.30 senza possibilità di condurre la stessa in Jesolo alla luce dell'esiguo tempo a disposizione e tenuto conto della disponibilità della ricorrente a che la visita possa avvenire al proprio domicilio, senza la propria presenza;
pagina 3 di 5 - per le vacanze estive e pasquali, in via alternata secondo una pari distribuzione dei tempi.
Quanto alla richiesta della ricorrente di svolgere “in proprio” una verifica dell'abitazione ove il resistente risulta essersi trasferito con la nuova compagna, nulla si dispone non avendo la prima neppure allegato l'inidoneità della suddetta abitazione, né essendo emersi, dalla relazione del Servizio Sociale agli atti, elementi in tal senso.
Da un punto di vista economico, dall'estratto contributivo pervenuto in data 15.7.2024 CP_3 emerge che per l'anno 2023 ha potuto contare trate pari a € 21.061, 00 e per CP_1
i primi 5 mesi del 2024 (da gennaio a maggio 2024) su una retribuzione mensile di € 1607, 00.
La ricorrente, invece, ha dichiarato da ultimo di percepire redditi per € 1250, 00 al mese, quale dipendente di una carrozzeria in Mestre.
Puo' dunque essere confermato l'importo già individuato di € 300,00 mensili, domandato dalla ricorrente, a titolo di contribuzione ordinaria da parte del padre al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014 (valore interminabile - complessità bassa), considerata l'attività effettivamente svolta (fase studio, introduttiva, trattazione).
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2) Affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3) Dispone che la visita del padre avvenga in modalità libera con revoca dell'incarico conferito al Servizio Sociale del Comune di Venezia, secondo le modalità indicate in parte motiva;
4) Pone a carico di il pagamento, a titolo di mantenimento della figlia, della CP_1 somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale;
6) Condanna a rimborsare a le spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 4.711, 00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Si comunichi alla ricorrente, al Servizio Sociale del Comune di Venezia ed al PM in sede.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
pagina 4 di 5 dott.ssa Federica Benvenuti
dott.ssa Silvia Barison
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa N. R.G. 14525/2023 promossa con ricorso da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE Contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblio Ministero in sede INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 28.11.2024: “L'avv. Gasparini chiede conferma dell'affido condiviso, la corresponsione da parte del padre della somma di euro 300 mensili oltre 50% delle spese straordinarie, la cessazione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, la visita da parte del padre secondo il seguente calendario: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola della bambina alla domenica sera alle ore 19.30 quando il padre dovrà riportare la minore al domicilio materno;
infrasettimanalmente, un pomeriggio, dall'uscita da scuola alle ore 19.30; chiede inoltre che il padre durante la visita infrasettimanale non porti la bambina a Jesolo, evidenziando che la madre è disposta a lasciare le chiavi del proprio domicilio al resistente affinché ivi eserciti il diritto di visita;
vacanze alternate secondo una pari distribuzione dei tempi;
il tutto salvo diversi accordi tra le parti da concordarsi con almeno con 5 giorni di preavviso e previa verifica dell'idoneità dei luoghi ove il si è trasferito con la compagna (Jesolo, via Danubio 9)”. CP_1
pagina 1 di 5 Per il PM in sede:
Come da nota del 06.12.2024: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis. 47 c.p.c. dd. 11.10.2023 la sig.ra ha promosso ricorso per la Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale esponendo: - di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. dalla quale è nata la figlia CP_1
in data 08.09.2021; - di occuparsi, dalla na in via pressoché esclusiva Per_1 assenza del padre sia con riferimento alla sfera affettiva e morale che a quella economica;
- che egli, il quale svolge la professione di cuoco in Jesolo (Ve) e vive a casa dei genitori, ha iniziato a vedere la figlia solamente nell'estate del 2022 e per i primi 15 mesi di vita della figlia non ha mai versato alcuna somma a titolo di contributo al suo mantenimento;
- di avere dovuto rinunciare ad occasioni lavorative perché da parte del padre e dei suoi genitori non vi è stata collaborazione nella gestione della minore.
Ha inoltre esposto - di essersi trovata costretta - nel mese di agosto 2023 a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per fare ingresso nell'abitazione ove soggiornava la figlia con il padre, stante l'impossibilità di contattare quest'ultimo e di avere ivi trovato la minore “sveglia” che guardava il padre dormire tra bottiglie di birra vuote e con una bottiglia di superalcolico sul comodino.
A fronte di tale ultimo episodio su istanza della ricorrente, con decreto emesso ex art. 473bis. 15 c.p.c. inaudita altera parte in data 26.10.2023 (RGN 14525/2023 – 1) - e confermato per un periodo di mesi 4 con provvedimento del 13.12.2023 una volta instaurato il contradditorio con il resistente (non costituito) - è stato disposto che quest'ultimo possa esercitare il diritto di visita della figlia minore due pomeriggi a settimana in orario da concordare con la madre ed unicamente presso il domicilio della stessa. E' stata inoltre disposta la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale territorialmente competente al fine di individuare il miglior regime di visita della minore.
, non si è costituito in giudizio, pur ritualmente evocato. CP_1
In esito all'audizione della ricorrente in data 23.5.2024, con provvedimento del 29.05.2024 il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e art. 473bis. 22 c.p.c. affidando la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente e la madre;
regolato il diritto di visita come da calendario predisposto dal Servizio Sociale;
da un punto di vista economico, posto a carico di il pagamento, a titolo di mantenimento della figlia, della somma di € 300,00 CP_2 abili annualmente su base ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda, oltre, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale.
E' stata inoltre disposta l'acquisizione dell'estratto contributivo e retributivo di parte CP_3 resistente al fine di conoscerne le condizioni reddituali.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28.11.2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia ai termini finali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per decisione, ha rimesso sulle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate, la causa al Collegio ex art. 473bis. 28 c.p.c. contestualmente inviando gli atti al PM in sede per le conclusioni di rito.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con ordinanza del 29.05.2024 vanno confermati, stante l'insussistenza di elementi in segno contrario all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, come da domanda di quest'ultima.
Non sono emersi infatti elementi a carico del padre tali da ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole alla figlia minore, in deroga al regime ordinario (art. 337 quater c.c.).
Anche dalla relazione pervenuta in data 19.11.2024 dal Servizio Sociale del Comune di Venezia emerge come il quadro familiare si sia rasserenato (“In data 11 novembre u.s. la scrivente ha incontrato i genitori per fare il punto della situazione dopo l'estate e prima del periodo Natalizio. A seguito del nostro ultimo incontro di fine aprile, gli stessi non hanno più preso contatti con il servizio. Durante l'estate il signor ha continuato a lavorare con turni serali/notturni quindi CP_1 difficilmente un calendario può c e l'organizzazione della vita dei due nuclei famigliari. In ogni caso i genitori sono riusciti ad accordarsi serenamente, il padre ha tenuto la figlia anche per dei pernotti a ridosso della giornata libera. Ad oggi il sig. convive con l'attuale compagna, CP_1 che ha conosciuto la bambina;
la sig.ra riferisce ch bina ne parla con entusiasmo. Il Pt_1 sig. inoltre comunica di aver ini percorso presso il Ser. e sta seguendo CP_1 CP_4 un percorso. I due genitori si sono accordati per dividersi i viaggi per accompagnare la figlia dal padre, che comunque continua a sentirla telefonicamente tutti i giorni. Ad oggi il collocamento di
sembra rispondere in maniera adeguata alla sua crescita. Le figure di riferimento che si Per_1
o cura di lei hanno consapevolezza dei suoi bisogni di crescita. Si ritiene che i genitori ad oggi stiano collaborando in maniera serena per il benessere della figlia, senza la necessità di codificare gli incontri padre-figlia all'interno di un rigido calendario”).
In merito al diritto di visita del padre, si ritiene dunque di accogliere il regime proposto dalla ricorrente e disporre la revoca della presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune di Venezia. Si dispone pertanto che, salvo diversi accordi tra le parti da concordarsi con almeno con 5 giorni di preavviso, il padre possa visitare la figlia:
-a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola della minore alla domenica sera alle ore 19.30 con possibilità di condurre la bambina presso la propria abitazione in Jesolo e facendo obbligo di riportare la minore al domicilio materno entro il suddetto orario;
- infrasettimanalmente, per un pomeriggio, dall'uscita da scuola della minore alle ore 19.30 senza possibilità di condurre la stessa in Jesolo alla luce dell'esiguo tempo a disposizione e tenuto conto della disponibilità della ricorrente a che la visita possa avvenire al proprio domicilio, senza la propria presenza;
pagina 3 di 5 - per le vacanze estive e pasquali, in via alternata secondo una pari distribuzione dei tempi.
Quanto alla richiesta della ricorrente di svolgere “in proprio” una verifica dell'abitazione ove il resistente risulta essersi trasferito con la nuova compagna, nulla si dispone non avendo la prima neppure allegato l'inidoneità della suddetta abitazione, né essendo emersi, dalla relazione del Servizio Sociale agli atti, elementi in tal senso.
Da un punto di vista economico, dall'estratto contributivo pervenuto in data 15.7.2024 CP_3 emerge che per l'anno 2023 ha potuto contare trate pari a € 21.061, 00 e per CP_1
i primi 5 mesi del 2024 (da gennaio a maggio 2024) su una retribuzione mensile di € 1607, 00.
La ricorrente, invece, ha dichiarato da ultimo di percepire redditi per € 1250, 00 al mese, quale dipendente di una carrozzeria in Mestre.
Puo' dunque essere confermato l'importo già individuato di € 300,00 mensili, domandato dalla ricorrente, a titolo di contribuzione ordinaria da parte del padre al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014 (valore interminabile - complessità bassa), considerata l'attività effettivamente svolta (fase studio, introduttiva, trattazione).
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2) Affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3) Dispone che la visita del padre avvenga in modalità libera con revoca dell'incarico conferito al Servizio Sociale del Comune di Venezia, secondo le modalità indicate in parte motiva;
4) Pone a carico di il pagamento, a titolo di mantenimento della figlia, della CP_1 somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale;
6) Condanna a rimborsare a le spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 4.711, 00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Si comunichi alla ricorrente, al Servizio Sociale del Comune di Venezia ed al PM in sede.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
pagina 4 di 5 dott.ssa Federica Benvenuti
dott.ssa Silvia Barison
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