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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 146/2022 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
CAP10 HOLDING S.R.L. E ARROSTICINO ROMA S.R.L.
(avv.ti Quattrocchi e Gabriele)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Cucchiarelli e Balla)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 10852 del 21/12/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Controparte_1 nei confronti di , della della della Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_4
della Cap10 Holding S.r.l. e della RR RO S.r.l., si condannavano i resistenti, in solido, al
[...] pagamento della complessiva somma di € 30.524,07, a titolo di differenze retributive relative al periodo di lavoro 1/6/2015-30/9/2017, oltre accessori come per legge.
Il e le suddette Società interponevano gravame, cui resisteva il lavoratore spiegando Parte_1 appello incidentale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso principale risulta articolato in quattro motivi di gravame.
Risulta infondato il primo, con cui si denuncia la “nullità” della sentenza, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., atteso che il primo giudice ha trascritto le risultanze processuali (segnatamente orali), sulle quali ha basato il suo convincimento, e, anche alla luce dei principi giurisprudenziali espressi in
subiecta materia, ha esaurientemente indicato gli elementi da cui è conseguita la sua decisione.
Risulta, invece, fondato il secondo motivo, stante che - contrariamente a quanto opinato dal Tribunale capitolino - da nessuna “emergenza probatoria” si evince l'unicità del rapporto, ossia la prestazione delle mansioni lavorative da parte del contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le CP_1
Società originariamente resistenti, ad eccezione del (titolare della Ditta individuale) e della Parte_1
RR RO S.r.l. (gestrice del ristorante “L'Arrosticinaro” sito in RO, Via Nomentana).
Risulta infondato il terzo motivo, atteso che, relativamente al periodo 1/6/2015-30/9/2017, sono emersi gli elementi della subordinazione, con particolare riguardo alle mansioni di barista, cameriere e caposala, svolte dal con riferimento all'osservanza di un orario predeterminato, alle direttive datoriali, CP_1 all'assenza di rischio in capo al lavoratore, alla continuità della prestazione e all'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale.
Significativo, al riguardo, il contratto di lavoro a tempo determinato, sia pure relativo al periodo 8/4-
30/9/2017 - unico periodo oggetto di regolarizzazione - in cui il risulta “alle dipendenze” del CP_1 Pt_1
, con la qualifica di operaio e con applicazione del CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi.
[...]
Al riguardo, gli appellanti sottolineano la informalità e la colloquialità del rapporto, ma l'evidenziata necessità per un lavoratore di chiedere una sostituzione o un cambiamento urgente nella turnazione,
avveniva dopo specifico confronto con le figure aziendali responsabili di organizzare la suddetta turnazione e previa comunicazione del giustificato motivo sotteso alla richiesta.
Risulta infondato il quarto motivo, con cui gli appellanti si lamentano in ordine al quantum liquidato dal
Tribunale, in quanto quest'ultimo ha preso come riferimento i conteggi allegati al ricorso introduttivo, in linea con il livello rivendicato e in applicazione del CCNL di settore di cui sopra, conteggi che, in quanto redatti in modo corretto e non contestati specificamente ex adverso, sono stati posti a base della statuizione, almeno in via parametrica ai sensi dell'art. 36 Cost.
In questa sede, gli appellanti si lamentano del riconoscimento, per un verso, degli “scatti di anzianità”
(non calcolati, in realtà, nei suddetti conteggi) e, per altro verso, di voci retributive (come la 14^ mensilità e la maggiorazione del lavoro domenicale/notturno) previste, invece, nel suddetto CCNL, peraltro applicato dal datore di lavoro sia pure in un periodo limitato (v. lettera di assunzione e buste paga). Risulta, infine, infondato l'appello incidentale spiegato dal volto al pagamento dell'ulteriore CP_1 somma di € 29.466,04, atteso che, dalle deposizioni di quattro testi escussi (v., in particolare, le dichiarazioni di , , e ) nonché dalla documentazione versata in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 atti, non è emerso il requisito della subordinazione, nell'attività svolta come “social media manager” nel successivo periodo 1/10/2017-2/7/2019, alle dipendenze del e/o delle Società ad esso Parte_1 collegate, presso il nuovo locale “Mommy's”, difettando, infatti, sia l'elemento sintomatico precipuo della eterodeterminazione, inteso come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo/organizzativo/disciplinare del lavoratore, sia gli altri elementi c.d. sussidiari di cui sopra.
Per quanto fin qui esposto, ritenuto fondato soltanto il secondo motivo dell'appello principale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, nel senso di cui appresso, ferma nel resto.
Atteso l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi giudizio tra il lavoratore e le Società estranee al rapporto di lavoro de quo, mentre le spese del presente grado - liquidate in dispositivo - vanno poste, in solido, a carico degli effettivi datori di lavoro.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante incidentale, le condizioni
“oggettive” richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto rimane ferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva della della Controparte_2 Pt_3
della e della Cap10 Holding S.r.l.;
[...] Parte_4
b - respinge il ricorso incidentale spiegato dal CP_1
c - compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il lavoratore e le suddette Società;
d - condanna e la RR RO S.r.l., in solido, alla refusione delle spese Parte_1 del presente grado, liquidate in complessivi € 4.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
e - dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
RO, 11/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)