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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1249 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
3.08.1980, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Mauro Papandrea e Marica Stigliano Messuti in Venezia Mestre, viale
Garibaldi, 89, che lo rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
23.01.1985, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Forbice in Padova, via Facciolati, 133, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2025, che di seguito si riproducono: “1) Pronunciarsi la separazione coniugale fra e;
2) autorizzarsi i Parte_1 Parte_2
coniugi a vivere separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza;
3) atteso che i coniugi hanno messo in vendita la casa coniugale, essi concordano che il ricavato sarà destinato all'estinzione dei debiti cointestati e l'eventuale residuo suddiviso in parti uguali fra loro;
resta inteso che, qualora il sig. pagasse una percentuale maggiore di debiti, la moglie Parte_1
corrisponderà la sua quota parte detraendola dalla sua quota parte di residuo del prezzo di vendita della casa coniugale;
i beni mobili in essa contenuti saranno divisi equamente fra le parti;
4) affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori;
la Persona_1 Persona_2
figlia , maggiorenne ma economicamente non indipendente, vivrà in via Persona_3
prevalente con il padre, mentre i figli minori e ivranno a settimane Persona_1 Persona_2
alterne con ciascun genitore;
5) atteso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli (compresa la figlia , maggiorenne ma economicamente non indipendente), Persona_3
ciascuno per i periodi di propria spettanza, porsi a carico di entrambi l'obbligo di contribuire in ragione del 50% ciascuno all'acquisto dei buoni pasto per il figlio onché alle spese Persona_2
straordinarie necessarie per tutti e 3 i figli da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del
Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
6) la signora percepirà Parte_2
l'assegno unico per i due figli minori, mentre il sig. lo percepirà per la figlia Parte_1
maggiorenne ; 7) darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e per Persona_3
l'effetto nulla dovrà essere disposto a titolo di contributo al loro mantenimento;
8) i coniugi concordano che, qualora la signora decida di trasferirsi in Romania, il figlio Parte_2 Per_2
vivrà in via prevalente con lei, mentre il figlio vivrà in via prevalente con il padre, anche Per_1
se i genitori concordano nel voler rispettare i desideri del figlio. Sempre in tale ipotesi il figlio che non vive in via prevalente con l'altro genitore trascorrerà con lui tutte le vacanze scolastiche, salvo diverso accordo fra i genitori che concordano altresì di potersi sempre recare a trovare il figlio non stabilmente convivente salvo preavviso all'altro genitore, e contribuiranno al mantenimento dei figli come da punto 5) del presente ricorso;
9) i coniugi concordano che ciascuno di essi avrà il diritto di telefonare o video-chiamare il figlio non stabilmente convivente una volta al giorno in orario serale, fermo restando in ogni caso il diritto dei figli di telefonare o video-chiamare l'altro genitore quando lo desideri.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO. All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale, i signori
[...]
e , come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_2
domiciliati, ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c. ed art. 473 bis.51, c.p.c., ritenendo ammissibile la procedura congiunta con cumulo delle domande di separazione e di scioglimento di matrimonio, anche a mente della sentenza della Corte di Cassazione n. 28727/2023 pubblicata in data 16 ottobre
2023, sin d'ora chiedono che il Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo con autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, dichiari, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Campina (Romania) il 21.08.2004”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13.03.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile a Campina (Romania) in data 21.08.2004 (atto di matrimonio n. 149 del 21.08.2004, registrato a Campina – Romania) .
Dal matrimonio sono nati tre figli: (n. 04.03.2005), maggiorenne non Persona_3
economicamente autosufficiente, (n. 15.09.2012) e (n. 2.11.2016), Persona_1 Persona_2
ancora minorenni.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori. Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
25.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
In via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice italiano a decidere sulle domande di separazione e divorzio proposte dai ricorrenti secondo la previsione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1111/2019, posto che la residenza abituale dei coniugi si trova in Italia.
Tanto premesso, la domanda di separazione proposta deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio a Campina (Romania) in data 21.08.2004 (atto di matrimonio n. 149 del
21.08.2004, registrato a Campina – Romania), alle condizioni concordate e riportate in epigrafe. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato trascritto l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1249 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
3.08.1980, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Mauro Papandrea e Marica Stigliano Messuti in Venezia Mestre, viale
Garibaldi, 89, che lo rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
23.01.1985, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Forbice in Padova, via Facciolati, 133, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2025, che di seguito si riproducono: “1) Pronunciarsi la separazione coniugale fra e;
2) autorizzarsi i Parte_1 Parte_2
coniugi a vivere separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza;
3) atteso che i coniugi hanno messo in vendita la casa coniugale, essi concordano che il ricavato sarà destinato all'estinzione dei debiti cointestati e l'eventuale residuo suddiviso in parti uguali fra loro;
resta inteso che, qualora il sig. pagasse una percentuale maggiore di debiti, la moglie Parte_1
corrisponderà la sua quota parte detraendola dalla sua quota parte di residuo del prezzo di vendita della casa coniugale;
i beni mobili in essa contenuti saranno divisi equamente fra le parti;
4) affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori;
la Persona_1 Persona_2
figlia , maggiorenne ma economicamente non indipendente, vivrà in via Persona_3
prevalente con il padre, mentre i figli minori e ivranno a settimane Persona_1 Persona_2
alterne con ciascun genitore;
5) atteso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli (compresa la figlia , maggiorenne ma economicamente non indipendente), Persona_3
ciascuno per i periodi di propria spettanza, porsi a carico di entrambi l'obbligo di contribuire in ragione del 50% ciascuno all'acquisto dei buoni pasto per il figlio onché alle spese Persona_2
straordinarie necessarie per tutti e 3 i figli da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del
Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
6) la signora percepirà Parte_2
l'assegno unico per i due figli minori, mentre il sig. lo percepirà per la figlia Parte_1
maggiorenne ; 7) darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e per Persona_3
l'effetto nulla dovrà essere disposto a titolo di contributo al loro mantenimento;
8) i coniugi concordano che, qualora la signora decida di trasferirsi in Romania, il figlio Parte_2 Per_2
vivrà in via prevalente con lei, mentre il figlio vivrà in via prevalente con il padre, anche Per_1
se i genitori concordano nel voler rispettare i desideri del figlio. Sempre in tale ipotesi il figlio che non vive in via prevalente con l'altro genitore trascorrerà con lui tutte le vacanze scolastiche, salvo diverso accordo fra i genitori che concordano altresì di potersi sempre recare a trovare il figlio non stabilmente convivente salvo preavviso all'altro genitore, e contribuiranno al mantenimento dei figli come da punto 5) del presente ricorso;
9) i coniugi concordano che ciascuno di essi avrà il diritto di telefonare o video-chiamare il figlio non stabilmente convivente una volta al giorno in orario serale, fermo restando in ogni caso il diritto dei figli di telefonare o video-chiamare l'altro genitore quando lo desideri.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO. All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale, i signori
[...]
e , come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 Parte_2
domiciliati, ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c. ed art. 473 bis.51, c.p.c., ritenendo ammissibile la procedura congiunta con cumulo delle domande di separazione e di scioglimento di matrimonio, anche a mente della sentenza della Corte di Cassazione n. 28727/2023 pubblicata in data 16 ottobre
2023, sin d'ora chiedono che il Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo con autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, dichiari, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Campina (Romania) il 21.08.2004”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13.03.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile a Campina (Romania) in data 21.08.2004 (atto di matrimonio n. 149 del 21.08.2004, registrato a Campina – Romania) .
Dal matrimonio sono nati tre figli: (n. 04.03.2005), maggiorenne non Persona_3
economicamente autosufficiente, (n. 15.09.2012) e (n. 2.11.2016), Persona_1 Persona_2
ancora minorenni.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori. Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
25.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
In via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice italiano a decidere sulle domande di separazione e divorzio proposte dai ricorrenti secondo la previsione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1111/2019, posto che la residenza abituale dei coniugi si trova in Italia.
Tanto premesso, la domanda di separazione proposta deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio a Campina (Romania) in data 21.08.2004 (atto di matrimonio n. 149 del
21.08.2004, registrato a Campina – Romania), alle condizioni concordate e riportate in epigrafe. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato trascritto l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore