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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/09/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RI DI SI Seconda sezione civile
Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 febbraio 2025, promossa da
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Virgilio Calabrese e dall'avv. CP_1 P.IVA_3
Giovanni Calabrese, attrici contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4 quale società incorporante di rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Controparte_3
Benedetta Musco Carbonaro, convenuta avente ad oggetto: rapporti bancari;
intermediazione finanziaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2019, Parte_1 [...]
e hanno agito in giudizio nei confronti di quale Parte_2 CP_1 Controparte_2 società incorporante deducendo l'inadempimento contrattuale e precontrattuale Controparte_3 di quest'ultima e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per violazione degli artt.
21 T.U.F. e 27, 28, 31 e 32 del Regolamento Intermediari. ha, altresì, Parte_1 eccepito la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dei contratti di finanziamento stipulati con in data 11 agosto 2014 e in data 24 novembre 2014, in quanto (anche in parte) Controparte_3 rivolti all'acquisto delle azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza s.p.a.
In particolare, le società attrici hanno esposto: A) di aver stipulato in data 28 maggio 2013 con un contratto disciplinante i servizi di deposito titoli a custodia e di Controparte_3 RI DI SI Seconda sezione civile
amministrazione, nonché servizi e attività di investimento prestati dalla Banca (cd. contratto quadro); B) di aver acquistato tra il 2013 e il 2015, con l'intermediazione di Controparte_3 azioni della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., e specificamente: aveva Parte_1 acquistato n. 100 azioni in data 27 novembre 2013 per un controvalore di € 6.250,00, n. 1600 azioni in data 20 agosto 2014 per un controvalore di € 100.000,00 e n. 720 azioni in data 9 dicembre 2014 per un controvalore di € 45.000,00; aveva acquistato n. 100 azioni in data Parte_2
27 novembre 2013 per un controvalore di € 6.250,00 e n. 11 azioni in data 20 agosto 2014 per un controvalore di € 687,50; aveva acquistato n. 100 azioni in data 27 novembre 2013 per un CP_1 controvalore di € 6.250,00 e n. 11 azioni in data 4 luglio 2014 per un controvalore di € 687,50); C) che aveva effettuato gli acquisti delle azioni in quanto i funzionari della Parte_1 filiale avevano assicurato che, divenendo socia di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., eventuali richieste di finanziamento avrebbero avuto una corsia preferenziale e che, infatti, in data 11 agosto
2014 aveva ottenuto un finanziamento non ipotecario per l'importo di € 700.000,00 e in data 24 novembre 2014 un ulteriore finanziamento non ipotecario di € 236.000,00 (in parte destinati all'acquisto delle azioni della stessa banca); D) che il funzionario della aveva rassicurato la CP_3 bontà dell'investimento, informando che il medesimo fosse di facile e pronta liquidazione in qualsiasi momento;
E) che le azioni avevano perso valore a seguito della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza s.p.a..
e hanno, pertanto, chiesto Parte_1 Parte_2 CP_1 dichiararsi la nullità dei negozi di acquisto dei titoli (e parzialmente dei relativi contratti di finanziamento) per violazione dell'art. 2358 c.c., ovvero condannarsi al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti per la mancata ricezione di adeguate informazioni in merito all'investimento da parte dell'intermediario finanziario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 gennaio 2020, si è costituita in giudizio nella qualità di società incorporante eccependo, Controparte_2 Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 99/2017, e dall'art.
3.1.4 del Contratto di cessione nonché nel Programma di aiuti notificato dallo Stato italiano in relazione alla liquidazione di Banca Popolare di Vicenza
s.p.a.. La convenuta, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. RI DI SI Seconda sezione civile
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2025, allorquando ha assunto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande svolte da e devono Parte_1 Parte_2 CP_1 essere rigettate.
Pur consapevole dei diversi orientamenti assunti dalla giurisprudenza di merito (anche di questo
Tribunale), ritiene il presente Giudice fondata l'eccezione formulata da di Controparte_2 difetto di sua titolarità passiva, così come condivisibilmente argomentato dalle pronunce della Corte
d'Appello di IN (cfr. sentenze n. 1070 emessa in data 15 dicembre 2023 e n. 763 emessa in data 30 agosto 2024).
L'art. 3 del D.L. n. 99/2017, convertito nella L. n. 121/2017, recante il perimetro della cessione d'azienda intervenuta con a seguito dell'apertura della procedura di Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa a carico della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, premesso che i commissari liquidatori provvedono a cedere “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 c.c., prevedendo alla lett. b) che da essa sono in ogni caso esclusi “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse”, nonché alla lett. c) che sono escluse “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Il contratto di cessione del 26 giugno 2017 stipulato tra Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e con in attuazione del menzionato decreto legge ha Parte_3 Controparte_2 chiarito all'art. 3.1.4, lett. b) che non sono trasferiti alla cessionaria “i debiti, le responsabilità (e i relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque, connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in lca”, RI DI SI Seconda sezione civile
restandone escluso anche il contenzioso che ne dovesse derivare, come è dato ricavare dall'art. 3.1.2, lett. b).
L'art. 3 del D.L. n. 99/2017 è stato, altresì, oggetto di intervento da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n. 225/2022), la quale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 2,3,23,41,42,45 e 47 Cost., nonché con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e con l'art. 17 CDFUE, ha osservato che “l'intervento legislativo statale ha (…) previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due
Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C - 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda”, e che “in particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati»”.
Ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. b), del D.L. n. 99/2017, “entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. (…) Ad esito della due diligence:
(…) b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.”.
In esito alle verifiche svolte dal Collegio degli Esperti, e Popolare Controparte_2 CP_3 di Vicenza s.p.a. in l.c.a. hanno stipulato un secondo “Accordo Ricognitivo” in data 17 gennaio
2018, il cui art.
3.3. prevede che “sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi
Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso CP_3
Banca Apulia e le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione e l'acquisto o la
[...] commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due
Banche in LCA”. RI DI SI Seconda sezione civile
e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., al fine di stabilire i termini e le Controparte_3 condizioni delle predette retrocessioni e in esecuzione alle verifiche svolte dal Collegio degli
Esperti (dal quale è emerso che “talune attività e passività di costituiscono Attività CP_3
Escluse e Passività Escluse ai sensi del Contratto di Cessione e debbono, quindi, formare oggetto di retrocessione a ), hanno concluso (con l'assenso di v. lett F) un CP_4 Controparte_2 contratto in data 19 gennaio 2018 (denominato “Addendum al Contratto di ritrasferimento di crediti sottoscritto in data 10 luglio 2017”), con il quale hanno dato atto che “si intendono ritrasferiti e comunque facenti carico a (…) ogni e qualsivoglia passività, responsabilità, rischio e/o CP_4 effetto negativo relativi a o comunque connessi con qualsiasi Contenzioso Escluso”.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, in forza del contratto cd. “Addendum” intervenuto tra e la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in data 19 gennaio 2018, Controparte_3 sono state definitivamente cedute alla società in liquidazione coatta amministrativa le passività risultate escluse dal compendio trasferito ad in virtù del contratto di cessione, Controparte_2 tra le quali sono espressamente indicati “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in l.c.a.” (capo 3.1.4., lett. b-iv), e tra le quali, pertanto, vanno annoverati anche quelli facenti capo direttamente a Controparte_3
La soluzione per la quale le passività derivanti dall'attività svolta da siano Controparte_3 state oggetto di trasferimento nei confronti di Controparte_5
appare, altresì, corroborata dalla circostanza che il Legislatore, con L. n.
[...]
145/2018 (come novellata dalla L. n. 58/2019 ed integrata dall L. n. 160/2020 e dal D.L. n.
18/2020), ha istituito (comma 493) presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo
Indennizzo Risparmiatori per indennizzare coloro che abbiano subito “un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Ciò appare, infatti, indice della volontà del Legislatore di equiparare i risparmiatori che hanno subito violazioni di obblighi di informazione commesse RI DI SI Seconda sezione civile
direttamente dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa e i risparmiatori che hanno subito le medesime violazioni da parte di banche da queste controllate.
Alla luce di quanto dedotto deve dichiararsi la carenza di titolarità passiva di Controparte_2 in ordine alle domande svolte da e
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
CP_ sul presupposto della violazione da parte di degli obblighi derivanti dal suo Controparte_3 ruolo di intermediario finanziario, che le società attrici hanno fondato sull'art. 2504 bis c.c. quale conseguenza dell'atto di fusione per incorporazione intervenuto tra e Controparte_2 [...]
CP_3
Secondo quanto supra dedotto, infatti, le passività di derivanti dall'attività di Controparte_3 intermediazione finanziaria dalla medesima svolta in relazione alle azioni e obbligazioni della società posta in liquidazione coatta amministrativa, al momento dell'atto di fusione per incorporazione (22 marzo 2018), non rientravano più tra le situazioni giuridiche suscettibili di successione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. in forza del contratto (intitolato “addendum al contratto di ritrasferimento di crediti sottoscritto in data 10 luglio 2017”) sottoscritto in data 19 gennaio 2018 con Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Avellino,
18/06/2025, n. 973; Corte Appello L'Aquila, 10/03/2025, n. 312; Corte Appello Ancona,
07/03/2025, n. 392; Corte Appello Catania, 20/01/2025, n. 90; Corte Appello Napoli, 08/01/2025, n.
50; Tribunale Brindisi, 30/12/2024, n. 1877; Corte Appello IN, 30/12/2024, n. 1877).
Andando ad analizzare la domanda di nullità dei contratti di finanziamento sottoscritti da con in violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., Parte_1 Controparte_3 in quanto collegati agli strumenti finanziari emessi da la medesima deve essere rigettata. CP_4
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la norma vieta che una stessa società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, ma non trova applicazione laddove sia la società controllata a concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni della società controllante. Tale interpretazione dell'art. 2358 c.c. trova fondamento non solo nel chiaro tenore letterale della norma, ma anche nella ratio della medesima, la quale è posta a tutela del capitale sociale e volta a vietare operazioni che possano determinare un'erosione di quest'ultimo, nell'interesse dei creditori della società ed a tutela dell'interesse dei soci (cfr. Appello Lecce, 23/05/2025, n. 407; Tribunale Palermo, 28704/2025, n. 1831; Tribunale
Ragusa, 21/01/2022, n. 81; Tribunale Lecce, 28/09/2021, n. 2593). RI DI SI Seconda sezione civile
Ritiene il presente Giudice che sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, considerato il segnalato contrasto giurisprudenziale (cfr. Corte Appello L'Aquila, 10/03/2025, n. 312; Corte Appello
Ancona, 07/03/2025, n. 392; Corte Appello IN, 30/12/2024, n. 1877).
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di
Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 660/2019 R.G., promosso da e Parte_1 Parte_2 contro così provvede: CP_1 Controparte_2
1. Rigetta le domande svolte da e Parte_1 Parte_2 CP_1 nei confronti di Controparte_2
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in IN, in data 6 settembre 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
RI DI SI Seconda sezione civile
Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 febbraio 2025, promossa da
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Virgilio Calabrese e dall'avv. CP_1 P.IVA_3
Giovanni Calabrese, attrici contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4 quale società incorporante di rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Controparte_3
Benedetta Musco Carbonaro, convenuta avente ad oggetto: rapporti bancari;
intermediazione finanziaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2019, Parte_1 [...]
e hanno agito in giudizio nei confronti di quale Parte_2 CP_1 Controparte_2 società incorporante deducendo l'inadempimento contrattuale e precontrattuale Controparte_3 di quest'ultima e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per violazione degli artt.
21 T.U.F. e 27, 28, 31 e 32 del Regolamento Intermediari. ha, altresì, Parte_1 eccepito la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dei contratti di finanziamento stipulati con in data 11 agosto 2014 e in data 24 novembre 2014, in quanto (anche in parte) Controparte_3 rivolti all'acquisto delle azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza s.p.a.
In particolare, le società attrici hanno esposto: A) di aver stipulato in data 28 maggio 2013 con un contratto disciplinante i servizi di deposito titoli a custodia e di Controparte_3 RI DI SI Seconda sezione civile
amministrazione, nonché servizi e attività di investimento prestati dalla Banca (cd. contratto quadro); B) di aver acquistato tra il 2013 e il 2015, con l'intermediazione di Controparte_3 azioni della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., e specificamente: aveva Parte_1 acquistato n. 100 azioni in data 27 novembre 2013 per un controvalore di € 6.250,00, n. 1600 azioni in data 20 agosto 2014 per un controvalore di € 100.000,00 e n. 720 azioni in data 9 dicembre 2014 per un controvalore di € 45.000,00; aveva acquistato n. 100 azioni in data Parte_2
27 novembre 2013 per un controvalore di € 6.250,00 e n. 11 azioni in data 20 agosto 2014 per un controvalore di € 687,50; aveva acquistato n. 100 azioni in data 27 novembre 2013 per un CP_1 controvalore di € 6.250,00 e n. 11 azioni in data 4 luglio 2014 per un controvalore di € 687,50); C) che aveva effettuato gli acquisti delle azioni in quanto i funzionari della Parte_1 filiale avevano assicurato che, divenendo socia di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., eventuali richieste di finanziamento avrebbero avuto una corsia preferenziale e che, infatti, in data 11 agosto
2014 aveva ottenuto un finanziamento non ipotecario per l'importo di € 700.000,00 e in data 24 novembre 2014 un ulteriore finanziamento non ipotecario di € 236.000,00 (in parte destinati all'acquisto delle azioni della stessa banca); D) che il funzionario della aveva rassicurato la CP_3 bontà dell'investimento, informando che il medesimo fosse di facile e pronta liquidazione in qualsiasi momento;
E) che le azioni avevano perso valore a seguito della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza s.p.a..
e hanno, pertanto, chiesto Parte_1 Parte_2 CP_1 dichiararsi la nullità dei negozi di acquisto dei titoli (e parzialmente dei relativi contratti di finanziamento) per violazione dell'art. 2358 c.c., ovvero condannarsi al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti per la mancata ricezione di adeguate informazioni in merito all'investimento da parte dell'intermediario finanziario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 gennaio 2020, si è costituita in giudizio nella qualità di società incorporante eccependo, Controparte_2 Controparte_3 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 99/2017, e dall'art.
3.1.4 del Contratto di cessione nonché nel Programma di aiuti notificato dallo Stato italiano in relazione alla liquidazione di Banca Popolare di Vicenza
s.p.a.. La convenuta, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. RI DI SI Seconda sezione civile
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2025, allorquando ha assunto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande svolte da e devono Parte_1 Parte_2 CP_1 essere rigettate.
Pur consapevole dei diversi orientamenti assunti dalla giurisprudenza di merito (anche di questo
Tribunale), ritiene il presente Giudice fondata l'eccezione formulata da di Controparte_2 difetto di sua titolarità passiva, così come condivisibilmente argomentato dalle pronunce della Corte
d'Appello di IN (cfr. sentenze n. 1070 emessa in data 15 dicembre 2023 e n. 763 emessa in data 30 agosto 2024).
L'art. 3 del D.L. n. 99/2017, convertito nella L. n. 121/2017, recante il perimetro della cessione d'azienda intervenuta con a seguito dell'apertura della procedura di Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa a carico della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, premesso che i commissari liquidatori provvedono a cedere “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 c.c., prevedendo alla lett. b) che da essa sono in ogni caso esclusi “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse”, nonché alla lett. c) che sono escluse “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Il contratto di cessione del 26 giugno 2017 stipulato tra Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e con in attuazione del menzionato decreto legge ha Parte_3 Controparte_2 chiarito all'art. 3.1.4, lett. b) che non sono trasferiti alla cessionaria “i debiti, le responsabilità (e i relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque, connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in lca”, RI DI SI Seconda sezione civile
restandone escluso anche il contenzioso che ne dovesse derivare, come è dato ricavare dall'art. 3.1.2, lett. b).
L'art. 3 del D.L. n. 99/2017 è stato, altresì, oggetto di intervento da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n. 225/2022), la quale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 2,3,23,41,42,45 e 47 Cost., nonché con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e con l'art. 17 CDFUE, ha osservato che “l'intervento legislativo statale ha (…) previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due
Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C - 216/01, che impegnano, tra l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda”, e che “in particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati»”.
Ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. b), del D.L. n. 99/2017, “entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. (…) Ad esito della due diligence:
(…) b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.”.
In esito alle verifiche svolte dal Collegio degli Esperti, e Popolare Controparte_2 CP_3 di Vicenza s.p.a. in l.c.a. hanno stipulato un secondo “Accordo Ricognitivo” in data 17 gennaio
2018, il cui art.
3.3. prevede che “sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi
Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso CP_3
Banca Apulia e le Banche Estere Partecipate per la sottoscrizione e l'acquisto o la
[...] commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due
Banche in LCA”. RI DI SI Seconda sezione civile
e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., al fine di stabilire i termini e le Controparte_3 condizioni delle predette retrocessioni e in esecuzione alle verifiche svolte dal Collegio degli
Esperti (dal quale è emerso che “talune attività e passività di costituiscono Attività CP_3
Escluse e Passività Escluse ai sensi del Contratto di Cessione e debbono, quindi, formare oggetto di retrocessione a ), hanno concluso (con l'assenso di v. lett F) un CP_4 Controparte_2 contratto in data 19 gennaio 2018 (denominato “Addendum al Contratto di ritrasferimento di crediti sottoscritto in data 10 luglio 2017”), con il quale hanno dato atto che “si intendono ritrasferiti e comunque facenti carico a (…) ogni e qualsivoglia passività, responsabilità, rischio e/o CP_4 effetto negativo relativi a o comunque connessi con qualsiasi Contenzioso Escluso”.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, in forza del contratto cd. “Addendum” intervenuto tra e la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in data 19 gennaio 2018, Controparte_3 sono state definitivamente cedute alla società in liquidazione coatta amministrativa le passività risultate escluse dal compendio trasferito ad in virtù del contratto di cessione, Controparte_2 tra le quali sono espressamente indicati “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in l.c.a.” (capo 3.1.4., lett. b-iv), e tra le quali, pertanto, vanno annoverati anche quelli facenti capo direttamente a Controparte_3
La soluzione per la quale le passività derivanti dall'attività svolta da siano Controparte_3 state oggetto di trasferimento nei confronti di Controparte_5
appare, altresì, corroborata dalla circostanza che il Legislatore, con L. n.
[...]
145/2018 (come novellata dalla L. n. 58/2019 ed integrata dall L. n. 160/2020 e dal D.L. n.
18/2020), ha istituito (comma 493) presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo
Indennizzo Risparmiatori per indennizzare coloro che abbiano subito “un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Ciò appare, infatti, indice della volontà del Legislatore di equiparare i risparmiatori che hanno subito violazioni di obblighi di informazione commesse RI DI SI Seconda sezione civile
direttamente dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa e i risparmiatori che hanno subito le medesime violazioni da parte di banche da queste controllate.
Alla luce di quanto dedotto deve dichiararsi la carenza di titolarità passiva di Controparte_2 in ordine alle domande svolte da e
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
CP_ sul presupposto della violazione da parte di degli obblighi derivanti dal suo Controparte_3 ruolo di intermediario finanziario, che le società attrici hanno fondato sull'art. 2504 bis c.c. quale conseguenza dell'atto di fusione per incorporazione intervenuto tra e Controparte_2 [...]
CP_3
Secondo quanto supra dedotto, infatti, le passività di derivanti dall'attività di Controparte_3 intermediazione finanziaria dalla medesima svolta in relazione alle azioni e obbligazioni della società posta in liquidazione coatta amministrativa, al momento dell'atto di fusione per incorporazione (22 marzo 2018), non rientravano più tra le situazioni giuridiche suscettibili di successione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. in forza del contratto (intitolato “addendum al contratto di ritrasferimento di crediti sottoscritto in data 10 luglio 2017”) sottoscritto in data 19 gennaio 2018 con Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Avellino,
18/06/2025, n. 973; Corte Appello L'Aquila, 10/03/2025, n. 312; Corte Appello Ancona,
07/03/2025, n. 392; Corte Appello Catania, 20/01/2025, n. 90; Corte Appello Napoli, 08/01/2025, n.
50; Tribunale Brindisi, 30/12/2024, n. 1877; Corte Appello IN, 30/12/2024, n. 1877).
Andando ad analizzare la domanda di nullità dei contratti di finanziamento sottoscritti da con in violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., Parte_1 Controparte_3 in quanto collegati agli strumenti finanziari emessi da la medesima deve essere rigettata. CP_4
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la norma vieta che una stessa società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, ma non trova applicazione laddove sia la società controllata a concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni della società controllante. Tale interpretazione dell'art. 2358 c.c. trova fondamento non solo nel chiaro tenore letterale della norma, ma anche nella ratio della medesima, la quale è posta a tutela del capitale sociale e volta a vietare operazioni che possano determinare un'erosione di quest'ultimo, nell'interesse dei creditori della società ed a tutela dell'interesse dei soci (cfr. Appello Lecce, 23/05/2025, n. 407; Tribunale Palermo, 28704/2025, n. 1831; Tribunale
Ragusa, 21/01/2022, n. 81; Tribunale Lecce, 28/09/2021, n. 2593). RI DI SI Seconda sezione civile
Ritiene il presente Giudice che sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, considerato il segnalato contrasto giurisprudenziale (cfr. Corte Appello L'Aquila, 10/03/2025, n. 312; Corte Appello
Ancona, 07/03/2025, n. 392; Corte Appello IN, 30/12/2024, n. 1877).
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di
Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 660/2019 R.G., promosso da e Parte_1 Parte_2 contro così provvede: CP_1 Controparte_2
1. Rigetta le domande svolte da e Parte_1 Parte_2 CP_1 nei confronti di Controparte_2
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in IN, in data 6 settembre 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli