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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara CodiceFiscale_1
Fabbri, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]
Sanzio n. 3, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De C.F._2
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio conclusioni congiunte depositato in data 28.1.2025 e confermate all'udienza del 17.4.2025, per come di seguito integralmente trascritte “- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e con collocazione prevalente presso la madre;
- Persona_1 Persona_2
disporre che il padre possa vedere i figli minori e a Persona_1 Persona_2
weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dalle 18:00 sino a lunedì mattina;
nella settimana in cui il padre non vede i figli durante il weekend, terrà i minori 2 pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle 21,00. Con la precisazione che dovrà portare con sé CP_2
tutti i libri necessari per il rientro a scuola previsto per il lunedì; in difetto i libri verranno portati dalla madre presso il padre;
durante le vacanze natalizie (alternando, ogni anno, la prima settimana delle vacanze, comprensiva del giorno di Natale, con la seconda settimana, che contiene il 1° giorno dell'anno e l'Epifania); durante le vacanze pasquali (alternando il 1° periodo, che contiene il giorno di Pasqua, con il 2° periodo, che contiene il Lunedì dell'Angelo); durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
analogo periodo spetterà alla madre;
con la precisazione che i figli possano recarsi anche presso i nonni - disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile complessiva di € 400,00 Persona_3 Persona_2
(200,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- disporre che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori e Persona_1 Persona_2
per la cui indicazione ci si riporta al Protocollo del Tribunale di Forlì, nella misura del
[...]
50% ciascuno;
- dare atto che i genitori si autorizzano a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli e dichiarano il loro assenso all'eventuale espatrio dei minori, sia con l'uno che con l'altro genitore, per soli motivi turistici e per brevi periodi di vacanza;
- dare atto che i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli e a non lasciare i figli a casa da soli senza la presenza di una figura di accudimento;
- dare atto che le parti concordano che le condizioni di cui sopra sono da considerarsi decorrenti dalla data del 01/01/2025 e dichiarano di avere definito ogni residua
pagina 2 di 7 questione patrimoniale fra le stesse e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione. - disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite
e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2023 ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio pronunciato in Romania. Ha riferito che le parti contraevano matrimonio in data 21.08.2012 in Romania;
dalla relazione coniugale nascevano, in data
2.10.2013 e in data 13.07.2019 . Dopo un periodo di serenità Persona_1 Persona_2
familiare, i coniugi adivano l'Autorità Giudiziaria rumena la quale, all'esito della pubblica udienza del 13.12.2021, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
21.08.2012, stabilendo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte dei genitori nei confronti dei figli minori, la loro collocazione prevalente presso la madre nonché l'obbligo per il padre di pagare in favore dei figli minori una “pensione di mantenimento ad un valore del 1/3 del reddito minimo netto per economia, a partire dalla data di presentazione della domanda di citazione a giudizio (27.04.2021) e fino alla maggiore età dei minori o fino a nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria, senza superare l'età di 26 anni”; il padre, dunque, si è limitato al versamento alla ricorrente di un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 350,00 mensili, senza alcuna contribuzione a titolo di mantenimento straordinario. Per la ricorrente, la sentenza di divorzio rumena, seppur formalmente valida per ciò che concerne i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, presentava un difetto di giurisdizione per quanto concerne i figli minori, posto che la competenza per le pronunce in materia di affidamento e mantenimento della prole spetta sempre al Giudice ove il minore è residente, e pertanto al Giudice Italiano. Ciò posto, descritte le condizioni economiche delle parti, chiedeva, previa conferma dell'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, una modifica delle condizioni di mantenimento a carico del padre, mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, nonché la conferma della pagina 3 di 7 regolamentazione degli incontri padre-figli minori, con l'aggiunta di periodi durante le vacanze estive e quelle invernali.
All'udienza del 18.4.2024 compariva solo la ricorrente la quale confermava le richieste di cui al ricorso. Il Giudice pertanto dichiarava la contumacia del convenuto ed emetteva i seguenti provvisori: affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori come da regolamentazione proposta dalla ricorrente e quindi: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la madre e sempre avuto riguardo alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e loro desideri nonché impegni lavorativi dei genitori, e comunque due pomeriggi a settimana
(indicativamente nelle giornate del lunedì e del venerdì) dalle ore 17.30/18.00 sino alle ore
20.30/21.00, un fine settimana ogni due in via alternata con la madre, dal sabato mattina alle ore
10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30, sette giorni durante le festività natalizie con il giorno di Natale e di Capodanno in via alternata, anno per anno, con la madre, tre giorni durante le festività pasquali con il giorno di Pasqua e di Pasquetta alternato anno per anno con la madre e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
che il padre Persona_4
contribuisca al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione a favore della madre di una somma pari ad € 440,00 (€ 220,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni Parte_1
mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi integralmente richiamato;
Assegno Unico Inps per i figli alla madre. Il Giudice infine chiedeva ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena di trasmettere entro giorni novanta la documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale di degli ultimi tre anni. Persona_4
Successivamente, si costituiva con comparsa depositata in data 1.11.2024 Persona_4
il quale, eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica nei suoi confronti e la
[...]
mancata trascrizione della sentenza di divorzio rumena. In caso di mancato recepimento delle richieste preliminari, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso di sé e un contributo al mantenimento dei figli da parte della sig.ra di euro Parte_1
500,00 (250,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 7 Con nota del 11.11.2024 le parti chiedevano concordemente un rinvio per trattative.
All'udienza del 17.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 28.1.2025, ove il convenuto non insisteva nelle questioni preliminari sollevate, e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del
Pubblico Ministero in data 02.10.2023, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale preliminarmente che, come già indicato nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., sussista la competenza del giudice adito a pronunziarsi sull'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e ciò in forza del chiaro disposto dell'art. 7 del Regolamento UE n.
2019/1111 secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite” (disposizione che ha sostituito l'art. 8 del
Regolamento UE 2201/2003 che conteneva analogo principio) e dell'art. 3 lett. d) del
Regolamento CE n. 4/2009 del 18.12.2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Nella fattispecie in esame, infatti, i minori, nati in Italia, risiedono stabilmente a Forlì.
L'operatività di tale principio, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza, è stata confermata in più occasioni dalla Suprema Corte (vedasi, Cass. civ. S.U.
10.02.2017, n. 3555; Cass. S.U. 21.12.2020, n. 29171 ove si è affermato che “la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Tale criterio, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori – pure ammessa dall'art. 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi – sia ravvisabile nella mancata contestazione della giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione (Cass. Sez. U., 30/12/2011, n. 30646; Cass. Sez. U.,
pagina 5 di 7 05/06/2017, n. 13912)…..Da tale affermazione di principio circa il cosiddetto “rapporto di prossimità del minore”, discende che nei giudizi di separazione e di divorzio, che attengano – come nella specie – anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione, deve aversi riguardo alla residenza del nucleo familiare, all'interno del quale il medesimo vive, al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero (Cass. 11/06/2019, n. 15728)”);
Ciò posto, rileva dunque il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 2460/2023 RG promosso su ricorso di nei confronti di , ogni Parte_1 Persona_4
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, recepisce, disponendo in conformità, la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei minori alle seguenti condizioni concordate e confermate dalle parti:
- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Persona_1
e con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa Persona_2
vedere i figli minori e a weekend alternati, dal Persona_1 Persona_2
venerdì pomeriggio dalle 18:00 sino a lunedì mattina;
nella settimana in cui il padre non vede i figli durante il weekend, terrà i minori 2 pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle 21,00. Con la precisazione che dovrà portare con sé tutti i libri necessari per il CP_2
rientro a scuola previsto per il lunedì; in difetto i libri verranno portati dalla madre presso il padre;
durante le vacanze natalizie (alternando, ogni anno, la prima settimana delle vacanze, comprensiva del giorno di Natale, con la seconda settimana, che contiene il 1° giorno dell'anno e l'Epifania); durante le vacanze pasquali (alternando il 1° periodo, che contiene il giorno di Pasqua, con il 2° periodo, che contiene il Lunedì dell'Angelo); durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non pagina 6 di 7 consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
analogo periodo spetterà alla madre;
con la precisazione che i figli possano recarsi anche presso i nonni - disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2 la somma mensile complessiva di € 400,00 (200,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- disporre che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori e per la cui indicazione ci si riporta al Protocollo del Persona_1 Persona_2
Tribunale di Forlì, nella misura del 50% ciascuno;
- dare atto che i genitori si autorizzano a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli e dichiarano il loro assenso all'eventuale espatrio dei minori, sia con l'uno che con l'altro genitore, per soli motivi turistici e per brevi periodi di vacanza;
- dare atto che i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli e a non lasciare i figli a casa da soli senza la presenza di una figura di accudimento;
- dare atto che le parti concordano che le condizioni di cui sopra sono da considerarsi decorrenti dalla data del 01/01/2025 e dichiarano di avere definito ogni residua questione patrimoniale fra le stesse e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione. - disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e onorari di causa. compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara CodiceFiscale_1
Fabbri, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]
Sanzio n. 3, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De C.F._2
Giuseppe, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio conclusioni congiunte depositato in data 28.1.2025 e confermate all'udienza del 17.4.2025, per come di seguito integralmente trascritte “- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e con collocazione prevalente presso la madre;
- Persona_1 Persona_2
disporre che il padre possa vedere i figli minori e a Persona_1 Persona_2
weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dalle 18:00 sino a lunedì mattina;
nella settimana in cui il padre non vede i figli durante il weekend, terrà i minori 2 pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle 21,00. Con la precisazione che dovrà portare con sé CP_2
tutti i libri necessari per il rientro a scuola previsto per il lunedì; in difetto i libri verranno portati dalla madre presso il padre;
durante le vacanze natalizie (alternando, ogni anno, la prima settimana delle vacanze, comprensiva del giorno di Natale, con la seconda settimana, che contiene il 1° giorno dell'anno e l'Epifania); durante le vacanze pasquali (alternando il 1° periodo, che contiene il giorno di Pasqua, con il 2° periodo, che contiene il Lunedì dell'Angelo); durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
analogo periodo spetterà alla madre;
con la precisazione che i figli possano recarsi anche presso i nonni - disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile complessiva di € 400,00 Persona_3 Persona_2
(200,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- disporre che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori e Persona_1 Persona_2
per la cui indicazione ci si riporta al Protocollo del Tribunale di Forlì, nella misura del
[...]
50% ciascuno;
- dare atto che i genitori si autorizzano a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli e dichiarano il loro assenso all'eventuale espatrio dei minori, sia con l'uno che con l'altro genitore, per soli motivi turistici e per brevi periodi di vacanza;
- dare atto che i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli e a non lasciare i figli a casa da soli senza la presenza di una figura di accudimento;
- dare atto che le parti concordano che le condizioni di cui sopra sono da considerarsi decorrenti dalla data del 01/01/2025 e dichiarano di avere definito ogni residua
pagina 2 di 7 questione patrimoniale fra le stesse e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione. - disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite
e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.2023 ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio pronunciato in Romania. Ha riferito che le parti contraevano matrimonio in data 21.08.2012 in Romania;
dalla relazione coniugale nascevano, in data
2.10.2013 e in data 13.07.2019 . Dopo un periodo di serenità Persona_1 Persona_2
familiare, i coniugi adivano l'Autorità Giudiziaria rumena la quale, all'esito della pubblica udienza del 13.12.2021, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
21.08.2012, stabilendo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte dei genitori nei confronti dei figli minori, la loro collocazione prevalente presso la madre nonché l'obbligo per il padre di pagare in favore dei figli minori una “pensione di mantenimento ad un valore del 1/3 del reddito minimo netto per economia, a partire dalla data di presentazione della domanda di citazione a giudizio (27.04.2021) e fino alla maggiore età dei minori o fino a nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria, senza superare l'età di 26 anni”; il padre, dunque, si è limitato al versamento alla ricorrente di un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 350,00 mensili, senza alcuna contribuzione a titolo di mantenimento straordinario. Per la ricorrente, la sentenza di divorzio rumena, seppur formalmente valida per ciò che concerne i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, presentava un difetto di giurisdizione per quanto concerne i figli minori, posto che la competenza per le pronunce in materia di affidamento e mantenimento della prole spetta sempre al Giudice ove il minore è residente, e pertanto al Giudice Italiano. Ciò posto, descritte le condizioni economiche delle parti, chiedeva, previa conferma dell'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, una modifica delle condizioni di mantenimento a carico del padre, mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, nonché la conferma della pagina 3 di 7 regolamentazione degli incontri padre-figli minori, con l'aggiunta di periodi durante le vacanze estive e quelle invernali.
All'udienza del 18.4.2024 compariva solo la ricorrente la quale confermava le richieste di cui al ricorso. Il Giudice pertanto dichiarava la contumacia del convenuto ed emetteva i seguenti provvisori: affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori come da regolamentazione proposta dalla ricorrente e quindi: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la madre e sempre avuto riguardo alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e loro desideri nonché impegni lavorativi dei genitori, e comunque due pomeriggi a settimana
(indicativamente nelle giornate del lunedì e del venerdì) dalle ore 17.30/18.00 sino alle ore
20.30/21.00, un fine settimana ogni due in via alternata con la madre, dal sabato mattina alle ore
10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30, sette giorni durante le festività natalizie con il giorno di Natale e di Capodanno in via alternata, anno per anno, con la madre, tre giorni durante le festività pasquali con il giorno di Pasqua e di Pasquetta alternato anno per anno con la madre e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
che il padre Persona_4
contribuisca al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione a favore della madre di una somma pari ad € 440,00 (€ 220,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni Parte_1
mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi integralmente richiamato;
Assegno Unico Inps per i figli alla madre. Il Giudice infine chiedeva ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena di trasmettere entro giorni novanta la documentazione relativa alla posizione reddituale e patrimoniale di degli ultimi tre anni. Persona_4
Successivamente, si costituiva con comparsa depositata in data 1.11.2024 Persona_4
il quale, eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica nei suoi confronti e la
[...]
mancata trascrizione della sentenza di divorzio rumena. In caso di mancato recepimento delle richieste preliminari, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso di sé e un contributo al mantenimento dei figli da parte della sig.ra di euro Parte_1
500,00 (250,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 4 di 7 Con nota del 11.11.2024 le parti chiedevano concordemente un rinvio per trattative.
All'udienza del 17.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 28.1.2025, ove il convenuto non insisteva nelle questioni preliminari sollevate, e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del
Pubblico Ministero in data 02.10.2023, il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale preliminarmente che, come già indicato nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., sussista la competenza del giudice adito a pronunziarsi sull'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e ciò in forza del chiaro disposto dell'art. 7 del Regolamento UE n.
2019/1111 secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite” (disposizione che ha sostituito l'art. 8 del
Regolamento UE 2201/2003 che conteneva analogo principio) e dell'art. 3 lett. d) del
Regolamento CE n. 4/2009 del 18.12.2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Nella fattispecie in esame, infatti, i minori, nati in Italia, risiedono stabilmente a Forlì.
L'operatività di tale principio, che determina la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda, ispirato all'interesse superiore del minore e al criterio della vicinanza, è stata confermata in più occasioni dalla Suprema Corte (vedasi, Cass. civ. S.U.
10.02.2017, n. 3555; Cass. S.U. 21.12.2020, n. 29171 ove si è affermato che “la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Tale criterio, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori – pure ammessa dall'art. 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi – sia ravvisabile nella mancata contestazione della giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione (Cass. Sez. U., 30/12/2011, n. 30646; Cass. Sez. U.,
pagina 5 di 7 05/06/2017, n. 13912)…..Da tale affermazione di principio circa il cosiddetto “rapporto di prossimità del minore”, discende che nei giudizi di separazione e di divorzio, che attengano – come nella specie – anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione, deve aversi riguardo alla residenza del nucleo familiare, all'interno del quale il medesimo vive, al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero (Cass. 11/06/2019, n. 15728)”);
Ciò posto, rileva dunque il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 2460/2023 RG promosso su ricorso di nei confronti di , ogni Parte_1 Persona_4
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, recepisce, disponendo in conformità, la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei minori alle seguenti condizioni concordate e confermate dalle parti:
- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Persona_1
e con collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa Persona_2
vedere i figli minori e a weekend alternati, dal Persona_1 Persona_2
venerdì pomeriggio dalle 18:00 sino a lunedì mattina;
nella settimana in cui il padre non vede i figli durante il weekend, terrà i minori 2 pomeriggi a settimana: il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle 21,00. Con la precisazione che dovrà portare con sé tutti i libri necessari per il CP_2
rientro a scuola previsto per il lunedì; in difetto i libri verranno portati dalla madre presso il padre;
durante le vacanze natalizie (alternando, ogni anno, la prima settimana delle vacanze, comprensiva del giorno di Natale, con la seconda settimana, che contiene il 1° giorno dell'anno e l'Epifania); durante le vacanze pasquali (alternando il 1° periodo, che contiene il giorno di Pasqua, con il 2° periodo, che contiene il Lunedì dell'Angelo); durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non pagina 6 di 7 consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
analogo periodo spetterà alla madre;
con la precisazione che i figli possano recarsi anche presso i nonni - disporre che il padre versi alla madre per il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2 la somma mensile complessiva di € 400,00 (200,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- disporre che i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori e per la cui indicazione ci si riporta al Protocollo del Persona_1 Persona_2
Tribunale di Forlì, nella misura del 50% ciascuno;
- dare atto che i genitori si autorizzano a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli e dichiarano il loro assenso all'eventuale espatrio dei minori, sia con l'uno che con l'altro genitore, per soli motivi turistici e per brevi periodi di vacanza;
- dare atto che i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli e a non lasciare i figli a casa da soli senza la presenza di una figura di accudimento;
- dare atto che le parti concordano che le condizioni di cui sopra sono da considerarsi decorrenti dalla data del 01/01/2025 e dichiarano di avere definito ogni residua questione patrimoniale fra le stesse e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione. - disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e onorari di causa. compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
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