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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2593/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 9090/2023 pubblicata in data 17 ottobre 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Saverio Parte_1
Cosi PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
l' — in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Persona_1
Fiumicino, dall'Avv. Raffaella Piergentili (pec: E ; Email_2
in Controparte_2 persona del Direttore Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Moretti in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma Per_2 dell'1.08.2024 - Rep. n. 93118 – Racc. n. 28300 Pec: Email_4
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC:
; Email_5
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 18 ottobre 20923 Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Roma n.9090/2023 pubblicata il 17 ottobre 2023.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda proposta con l'originario ricorso in cui si assumeva l'inesistenza della notifica dei titoli, la decadenza dal dritto ad iscrizione a ruolo e l'accertamento della prescrizione dei crediti oggetto di una serie di cartelle esattoriali non meglio precisate nell'ambito di un elenco che la parte assumeva di avere ottenuto dall' CP_4
, precisando di essersi rivolto al giudice avendo proposto domanda di
[...] sgravio ottenendo risposta negativa.
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito illustrati. Parte_1
L' l' e l' si sono costituiti con CP_1 Controparte_3 CP_2 le rispettive memorie ed hanno chiesto la conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10
Con l'originaria domanda, proposta con ricorso depositato il giorno 5 maggio 2023,
si rivolgeva al Giudice del lavoro di Roma deducendo che Parte_1
<all'atto di procedere al procedimento di autocompensazione dei crediti verso la
Pubblica Amministrazione, veniva a conoscenza della lista carichi pendenti dell' allegata>> costituiti da 25 titoli fra cartelle ed Controparte_5 avvisi di addebito e di proporre la domanda esattoriali di competenza di questa Autorità Giudiziaria, per un totale di euro
12.088, omnia>> ( titoli non meglio precisati nel ricorso ove presente la lista integrale dei titoli di cui aveva avuto conoscenza) assumeva di avere presentato richiesta di sgravio allegando l'inesistenza della notifica dei titoli, la decadenza e la prescrizione e che seguiva il diniego dell' ( <In riscontro alla Sua del 17/04/2023 (ns. prot. CP_6
n. 2023-ADERISC-4072733), va preliminarmente ricordato come le varie disposizioni normative che hanno regolamentato l'emergenza epidemiologica
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nel D.L. n.
18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, nel D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n.
40/2020, nel D.L. n. 28/2020, convertito dalla L. n. 70/2020, nel D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, nel D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, nel D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020, nel D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, nella L. n. 178/2020 e D.L. n. 183/2020, nel D.L. n.
3/2021, dal D.L. n. 7/2021, dal “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), dal "Decreto
Sostegni-bis"- DL n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, dal D.L. n. 118/2021, dal D.M. 14 luglio 2021, dal "Decreto Fiscale"- DL n. 146/2021, convertito dalla L. n.
215/2021, nonché, dalla L. n. 234/2021), hanno determinato un differimento dei termini prescrizionali.Nel caso in esame, inoltre, un'ulteriore disposizione normativa da segnalare è l'art. 1, comma 623 della Legge n. 147 del 2013, così come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 16 del 2014, e da ultimo dall'Allegato 1 della Legge
n. 68 del 2014, che ha determinato la sospensione della riscossione dal 1° gennaio
2014 al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo, ai sensi del citato art. 1 comma 623, della Legge n. 147/2013, sono sospesi i termini di prescrizione.
Pag. 3 di 10 Le evidenziamo inoltre che dall'analisi del nostro sistema informatico risultano ulteriori atti interruttivi (vedasi allegato) della prescrizione regolarmente notificati.
Alla luce di quanto sopra indicato, La invitiamo pertanto a verificare i documenti e le informazioni in Suo possesso e se del caso, ripresentare una nuova richiesta debitamente e puntualmente argomentata.Infine, Le segnaliamo che il termine di prescrizione dei ruoli è legato alla natura del tributo.Qualora volesse prendere anche visione degli atti interruttivi correlati alle cartelle in argomento, La invitiamo
a presentare il modello RD1, che per comodità Le alleghiamo, debitamente compilato, inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica
t, o, in alternativa, potrà utilizzare il Email_6 servizio Invia una e-mail al Servizio Contribuenti di cui a seguire si riporta il link
(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/inviaunemailcontribu enti/).
Qualificava l'azione come “opposizione avverso diniego e diritti sottesi” ( pagina 1 del ricorso originario).
Deduceva a fondamento della domanda giudiziale, la prescrizione dei crediti maturata e l'omessa/invalida notifica del titolo avvenuta mediante PEC, la decadenza ex art.25 del DPR n. 602/1973.
Sosteneva la sussistenza dell'interesse ad agire per l'esecuzione di provvedimenti cautelari/espropriativi e che il preventivo esperimento della richiesta di sgravio e l'impugnativa del relativo diniego sarebbe “il modo tipico per innestare la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti”.
Nel contraddittorio con l' l' e l' , il Tribunale CP_1 CP_2 Controparte_3 dichiarava inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire.
Il Tribunale affermava che la richiesta di sgravio non era stata presentata agli enti creditori, ma << unicamente al concessionario della riscossione, non convenuto nel presente giudizio e comunque non competente allo sgravio, il quale, a fronte di una istanza generica e non motivata, si è limitato a fornire indicazioni per la sua corretta riproposizione.>>
Evidenziava che la domanda andava qualificata come di opposizione ad estratto di ruolo e non come impugnazione del diniego di sgravio non potendo la parte,
Pag. 4 di 10 attraverso tale prospettazione, aggirare, in caso di rigetto della richiesta di sgravio, la legislazione in materia di opposizione ad estratto di ruolo.
Riproduceva il dettato dell'art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) entrato in vigore in data 21 dicembre 2021 testualmente prevede: - “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" ed affermava che la previsione, operante anche per le entrate extratributarie, plasma l'interesse ad agire consentendo l'impugnazione in sede giudiziale solo in ipotesi specifiche e tassative con azione "diretta”.
Richiamando per esteso l'argomentare delle Sezioni Unite espressesi con la sentenza n. 26283/2022, evidenziava che <nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni cui la novella normativa ricollega l'interesse alla impugnazione di cartelle mai notificate;
né l'impugnazione attiene ad atti successivi della procedura esecutiva. Dalla stessa lettura del ricorso, riqualificata la domanda, è chiaro che
l'opponente -nella sostanza impugna l'estratto di ruolo deducendo la mancata notifica di una serie di titoli esattoriali sul presupposto della loro mancata notifica
(e di cui assume essere venuto per caso a conoscenza a seguito di richiesta di sgravio) eccependo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo ed assicurativo. Né in sede di note per l'odierna udienza depositate successivamente
Pag. 5 di 10 all'intervento della Suprema Corte ha argomentato in ordine alla sussistenza dei tassativi presupposti cui la legge ricollega l'interesse alla impugnazione.>>
Evidenziava che la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata, aveva ancorato l'interesse ad agire nelle opposizioni all'esecuzione instaurate per far valere l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito, all'esistenza di un atto esecutivo o prodromico all'esecuzione o comunque all'esistenza di una iniziativa esecutiva.
Evidenziava la carenza di qualsiasi allegazione al fine di sostenere l'interesse ad agire nei termini previsti dalla norma sopravvenuta e dalle Sezioni Unite.
Con l'impugnazione si sostiene che la legge n. 215/2021 non opererebbe in relazione al “diniego dello sgravio” che sarebbe diverso dall'estratto di ruolo.
In tal caso, l'aver esperito l'istanza stragiudiziale di sgravio, l'aver eccepito la prescrizione successiva alle notifiche dei ruoli opposti e la posizione processuale avversa assunta dalle amministrazioni resistenti, avrebbero determinato l'interesse ad agire.
Ha ribadito in questa sede le questioni formulate in primo grado (prescrizione, invalidità notifica dei titoli, decadenza) sostenendo che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi su di esse.
L'appello è manifestamente infondato.
L'impugnazione è stata formulata senza tenere conto delle acquisizioni oramai consolidate della giurisprudenza di legittimità espressasi anche a Sezioni Unite, del cui contenuto, per altro, il Tribunale ha dato ampia contezza, facendo corretta applicazione dei relativi principi.
L'ambito di operatività dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 è stato con chiarezza definito dalle Sezioni
Unite <13.1. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del D.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito dell'art. 49 del DPR n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del D.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la
Pag. 6 di 10 riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).>>.
Tale intendimento è poi stato ribadito costantemente dalla Suprema Corte ( v.ex multis Cass. nn. 10859, 10848, 10595, 7348 del 2023, n. 15077 del 2024).
La Suprema Corte ha ritenuto le ipotesi previste dall'art.3 bis succitato tassative e, pertanto, al di fuori delle stesse non è ipotizzabile l'interesse ad agire laddove si promuova in giudizio l'azione nella premessa dell'invalida o mancata notifica del titolo.
In relazione alla differenziazione fra estratto di ruolo e ruolo ai fini dell'impugnativa, questione che appare prima facie inconferente ai fini di causa, basta richiamare la stessa sentenza a Sezioni Unite laddove ha ritenuto che sul piano formale vada distinta la << ... natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», e sul piano sostanziale che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile
è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Con riferimento all'ipotesi all'opposizione all'esecuzione, che è l'azione dichiaratamente esercitata dalla parte che, fa riferimento all'art.615 cpc sia nella narrativa che nelle conclusioni pur contestualmente (e contraddittoriamente) deducendo l'omessa/invalida notifica degli avvisi di addebito, la sentenza delle
Sezioni Unite al punto 24.1 ha affermato che <24.1. - Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione
Pag. 7 di 10 all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).>>.
Tale intendimento è stato ribadito in numerosissime decisioni, fra cui sui richiamano le recenti n. 31714 del 2024, 31557 del 2024, 15077 del 2024, 31557 del 2024,
16409 del 2024.
In ogni caso, qualora la premessa del domandare fosse l'omessa o invalida notifica dei titoli (id est in funzione recuperatoria dell'opposizione nel merito), si ricadrebbe pienamente nell'operatività del disposto dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215.
Per altro, l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione all'estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse è erroneo, in quanto il processo dinnanzi al giudice ordinario non è impugnatorio, ma funzionale all'accertamento di diritti.
Diverso è il caso di un processo tipicamente impugnatorio quale quello tributario in cui è possibile devolvere al giudice il sindacato sulla legittimità del provvedimento di diniego (ossia del rifiuto di autotutela) dell'atto tributario divenuto definitivo purché sia limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, ma non per contestare vizi al fine di tutelare un interesse proprio ed esclusivo ( v. Cass. Sez. Tributaria 8211 del 2023 che cita, fra i numerosi precedenti conformi, Cass. n. 7318/2022, Cass.n. 31063/2021, Cass. n. 7616/2018,).
Pag. 8 di 10 Viceversa, nel processo ordinario della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi (Cass.
Sez. L, Ord. n. 4161/2022)
Le possibili azioni esperibili dinnanzi al giudice ordinario sono, pertanto, in caso di iniziativa tempestiva (nel termine di cui all'art. 24 dlgs 46/1999) rispetto alla cartella/ avviso notificata, l'azione di accertamento negativo del credito che devolve la valutazione del merito della pretesa creditoria, ovvero, laddove si intendano far valere fatti estintivi posteriori alla notifica del titolo, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc ( anche essa species dell'azione di accertamento negativo) o, infine, nell'ipotesi in cui, si facciano valere di vizi della procedura (quali vizi della notifica) che di per sé si sostanziano in una opposizione agli atti esecutivi, ma in funzione recuperatoria, del merito della pretesa intendendo porre in discussione la sussistenza ab origine del credito.
Laddove la parte agisca in giudizio nel presupposto di avere avuto notizia dei carichi iscritti a ruolo autonomamente, in difetto della notifica dei titoli, ovvero comunque agisca a considerevole distanza dalla notifica dei titoli sostenendo l'assenza di alcuna iniziativa successiva del concessionario della riscossione per realizzare il credito, si pone il reale problema dell'interesse ad agire risolto dal legislatore con l'art.3 bis d.l.
146 del 21 ottobre 2021 e dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata.
Ciò importa che, in applicazione dei principi definiti dalla Suprema Corte ed in ossequio anche al dettato normativo di cui si è detto, deve concludersi che sia il diniego come pure il mero silenzio serbato dall'amministrazione a seguito alla richiesta di sgravio presentata nelle circostanze illustrate dall'originario ricorrente, non vale ad attualizzare l'interesse ad agire laddove non sussista una delle ipotesi tipiche previste dalla legge ovvero, nel caso in cui si agisca per far valere fatti estintivi posteriori alla notifica e dunque in opposizione all'esecuzione, in difetto di una condotta che rappresenti almeno la minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Pag. 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del terzo scaglione (il valore della causa è pari ad euro 12.082,00, corrispondente alla somma dei crediti residui impagati oggetto dei titoli indicati nel ricorso in appello) della tabella 12 del dm 147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 18 ottobre 2023 nei confronti dell' dell' e CP_1 CP_2 dell' , in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.9090/2023 emessa il giorno 17 ottobre 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali in favore di ciascuno degli appellati costituiti.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2593/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 9090/2023 pubblicata in data 17 ottobre 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Saverio Parte_1
Cosi PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
l' — in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Persona_1
Fiumicino, dall'Avv. Raffaella Piergentili (pec: E ; Email_2
in Controparte_2 persona del Direttore Regionale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Moretti in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma Per_2 dell'1.08.2024 - Rep. n. 93118 – Racc. n. 28300 Pec: Email_4
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC:
; Email_5
-APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 18 ottobre 20923 Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Roma n.9090/2023 pubblicata il 17 ottobre 2023.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda proposta con l'originario ricorso in cui si assumeva l'inesistenza della notifica dei titoli, la decadenza dal dritto ad iscrizione a ruolo e l'accertamento della prescrizione dei crediti oggetto di una serie di cartelle esattoriali non meglio precisate nell'ambito di un elenco che la parte assumeva di avere ottenuto dall' CP_4
, precisando di essersi rivolto al giudice avendo proposto domanda di
[...] sgravio ottenendo risposta negativa.
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito illustrati. Parte_1
L' l' e l' si sono costituiti con CP_1 Controparte_3 CP_2 le rispettive memorie ed hanno chiesto la conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con l'originaria domanda, proposta con ricorso depositato il giorno 5 maggio 2023,
si rivolgeva al Giudice del lavoro di Roma deducendo che Parte_1
<all'atto di procedere al procedimento di autocompensazione dei crediti verso la
Pubblica Amministrazione, veniva a conoscenza della lista carichi pendenti dell' allegata>> costituiti da 25 titoli fra cartelle ed Controparte_5 avvisi di addebito e di proporre la domanda esattoriali di competenza di questa Autorità Giudiziaria, per un totale di euro
12.088, omnia>> ( titoli non meglio precisati nel ricorso ove presente la lista integrale dei titoli di cui aveva avuto conoscenza) assumeva di avere presentato richiesta di sgravio allegando l'inesistenza della notifica dei titoli, la decadenza e la prescrizione e che seguiva il diniego dell' ( <In riscontro alla Sua del 17/04/2023 (ns. prot. CP_6
n. 2023-ADERISC-4072733), va preliminarmente ricordato come le varie disposizioni normative che hanno regolamentato l'emergenza epidemiologica
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nel D.L. n.
18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, nel D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n.
40/2020, nel D.L. n. 28/2020, convertito dalla L. n. 70/2020, nel D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, nel D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, nel D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020, nel D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, nella L. n. 178/2020 e D.L. n. 183/2020, nel D.L. n.
3/2021, dal D.L. n. 7/2021, dal “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), dal "Decreto
Sostegni-bis"- DL n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, dal D.L. n. 118/2021, dal D.M. 14 luglio 2021, dal "Decreto Fiscale"- DL n. 146/2021, convertito dalla L. n.
215/2021, nonché, dalla L. n. 234/2021), hanno determinato un differimento dei termini prescrizionali.Nel caso in esame, inoltre, un'ulteriore disposizione normativa da segnalare è l'art. 1, comma 623 della Legge n. 147 del 2013, così come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 16 del 2014, e da ultimo dall'Allegato 1 della Legge
n. 68 del 2014, che ha determinato la sospensione della riscossione dal 1° gennaio
2014 al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo, ai sensi del citato art. 1 comma 623, della Legge n. 147/2013, sono sospesi i termini di prescrizione.
Pag. 3 di 10 Le evidenziamo inoltre che dall'analisi del nostro sistema informatico risultano ulteriori atti interruttivi (vedasi allegato) della prescrizione regolarmente notificati.
Alla luce di quanto sopra indicato, La invitiamo pertanto a verificare i documenti e le informazioni in Suo possesso e se del caso, ripresentare una nuova richiesta debitamente e puntualmente argomentata.Infine, Le segnaliamo che il termine di prescrizione dei ruoli è legato alla natura del tributo.Qualora volesse prendere anche visione degli atti interruttivi correlati alle cartelle in argomento, La invitiamo
a presentare il modello RD1, che per comodità Le alleghiamo, debitamente compilato, inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica
t, o, in alternativa, potrà utilizzare il Email_6 servizio Invia una e-mail al Servizio Contribuenti di cui a seguire si riporta il link
(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/inviaunemailcontribu enti/).
Qualificava l'azione come “opposizione avverso diniego e diritti sottesi” ( pagina 1 del ricorso originario).
Deduceva a fondamento della domanda giudiziale, la prescrizione dei crediti maturata e l'omessa/invalida notifica del titolo avvenuta mediante PEC, la decadenza ex art.25 del DPR n. 602/1973.
Sosteneva la sussistenza dell'interesse ad agire per l'esecuzione di provvedimenti cautelari/espropriativi e che il preventivo esperimento della richiesta di sgravio e l'impugnativa del relativo diniego sarebbe “il modo tipico per innestare la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti”.
Nel contraddittorio con l' l' e l' , il Tribunale CP_1 CP_2 Controparte_3 dichiarava inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire.
Il Tribunale affermava che la richiesta di sgravio non era stata presentata agli enti creditori, ma << unicamente al concessionario della riscossione, non convenuto nel presente giudizio e comunque non competente allo sgravio, il quale, a fronte di una istanza generica e non motivata, si è limitato a fornire indicazioni per la sua corretta riproposizione.>>
Evidenziava che la domanda andava qualificata come di opposizione ad estratto di ruolo e non come impugnazione del diniego di sgravio non potendo la parte,
Pag. 4 di 10 attraverso tale prospettazione, aggirare, in caso di rigetto della richiesta di sgravio, la legislazione in materia di opposizione ad estratto di ruolo.
Riproduceva il dettato dell'art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) entrato in vigore in data 21 dicembre 2021 testualmente prevede: - “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" ed affermava che la previsione, operante anche per le entrate extratributarie, plasma l'interesse ad agire consentendo l'impugnazione in sede giudiziale solo in ipotesi specifiche e tassative con azione "diretta”.
Richiamando per esteso l'argomentare delle Sezioni Unite espressesi con la sentenza n. 26283/2022, evidenziava che <nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni cui la novella normativa ricollega l'interesse alla impugnazione di cartelle mai notificate;
né l'impugnazione attiene ad atti successivi della procedura esecutiva. Dalla stessa lettura del ricorso, riqualificata la domanda, è chiaro che
l'opponente -nella sostanza impugna l'estratto di ruolo deducendo la mancata notifica di una serie di titoli esattoriali sul presupposto della loro mancata notifica
(e di cui assume essere venuto per caso a conoscenza a seguito di richiesta di sgravio) eccependo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo ed assicurativo. Né in sede di note per l'odierna udienza depositate successivamente
Pag. 5 di 10 all'intervento della Suprema Corte ha argomentato in ordine alla sussistenza dei tassativi presupposti cui la legge ricollega l'interesse alla impugnazione.>>
Evidenziava che la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata, aveva ancorato l'interesse ad agire nelle opposizioni all'esecuzione instaurate per far valere l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito, all'esistenza di un atto esecutivo o prodromico all'esecuzione o comunque all'esistenza di una iniziativa esecutiva.
Evidenziava la carenza di qualsiasi allegazione al fine di sostenere l'interesse ad agire nei termini previsti dalla norma sopravvenuta e dalle Sezioni Unite.
Con l'impugnazione si sostiene che la legge n. 215/2021 non opererebbe in relazione al “diniego dello sgravio” che sarebbe diverso dall'estratto di ruolo.
In tal caso, l'aver esperito l'istanza stragiudiziale di sgravio, l'aver eccepito la prescrizione successiva alle notifiche dei ruoli opposti e la posizione processuale avversa assunta dalle amministrazioni resistenti, avrebbero determinato l'interesse ad agire.
Ha ribadito in questa sede le questioni formulate in primo grado (prescrizione, invalidità notifica dei titoli, decadenza) sostenendo che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi su di esse.
L'appello è manifestamente infondato.
L'impugnazione è stata formulata senza tenere conto delle acquisizioni oramai consolidate della giurisprudenza di legittimità espressasi anche a Sezioni Unite, del cui contenuto, per altro, il Tribunale ha dato ampia contezza, facendo corretta applicazione dei relativi principi.
L'ambito di operatività dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 è stato con chiarezza definito dalle Sezioni
Unite <13.1. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del D.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito dell'art. 49 del DPR n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del D.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la
Pag. 6 di 10 riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).>>.
Tale intendimento è poi stato ribadito costantemente dalla Suprema Corte ( v.ex multis Cass. nn. 10859, 10848, 10595, 7348 del 2023, n. 15077 del 2024).
La Suprema Corte ha ritenuto le ipotesi previste dall'art.3 bis succitato tassative e, pertanto, al di fuori delle stesse non è ipotizzabile l'interesse ad agire laddove si promuova in giudizio l'azione nella premessa dell'invalida o mancata notifica del titolo.
In relazione alla differenziazione fra estratto di ruolo e ruolo ai fini dell'impugnativa, questione che appare prima facie inconferente ai fini di causa, basta richiamare la stessa sentenza a Sezioni Unite laddove ha ritenuto che sul piano formale vada distinta la << ... natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», e sul piano sostanziale che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile
è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Con riferimento all'ipotesi all'opposizione all'esecuzione, che è l'azione dichiaratamente esercitata dalla parte che, fa riferimento all'art.615 cpc sia nella narrativa che nelle conclusioni pur contestualmente (e contraddittoriamente) deducendo l'omessa/invalida notifica degli avvisi di addebito, la sentenza delle
Sezioni Unite al punto 24.1 ha affermato che <24.1. - Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione
Pag. 7 di 10 all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).>>.
Tale intendimento è stato ribadito in numerosissime decisioni, fra cui sui richiamano le recenti n. 31714 del 2024, 31557 del 2024, 15077 del 2024, 31557 del 2024,
16409 del 2024.
In ogni caso, qualora la premessa del domandare fosse l'omessa o invalida notifica dei titoli (id est in funzione recuperatoria dell'opposizione nel merito), si ricadrebbe pienamente nell'operatività del disposto dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215.
Per altro, l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione all'estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse è erroneo, in quanto il processo dinnanzi al giudice ordinario non è impugnatorio, ma funzionale all'accertamento di diritti.
Diverso è il caso di un processo tipicamente impugnatorio quale quello tributario in cui è possibile devolvere al giudice il sindacato sulla legittimità del provvedimento di diniego (ossia del rifiuto di autotutela) dell'atto tributario divenuto definitivo purché sia limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, ma non per contestare vizi al fine di tutelare un interesse proprio ed esclusivo ( v. Cass. Sez. Tributaria 8211 del 2023 che cita, fra i numerosi precedenti conformi, Cass. n. 7318/2022, Cass.n. 31063/2021, Cass. n. 7616/2018,).
Pag. 8 di 10 Viceversa, nel processo ordinario della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi (Cass.
Sez. L, Ord. n. 4161/2022)
Le possibili azioni esperibili dinnanzi al giudice ordinario sono, pertanto, in caso di iniziativa tempestiva (nel termine di cui all'art. 24 dlgs 46/1999) rispetto alla cartella/ avviso notificata, l'azione di accertamento negativo del credito che devolve la valutazione del merito della pretesa creditoria, ovvero, laddove si intendano far valere fatti estintivi posteriori alla notifica del titolo, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc ( anche essa species dell'azione di accertamento negativo) o, infine, nell'ipotesi in cui, si facciano valere di vizi della procedura (quali vizi della notifica) che di per sé si sostanziano in una opposizione agli atti esecutivi, ma in funzione recuperatoria, del merito della pretesa intendendo porre in discussione la sussistenza ab origine del credito.
Laddove la parte agisca in giudizio nel presupposto di avere avuto notizia dei carichi iscritti a ruolo autonomamente, in difetto della notifica dei titoli, ovvero comunque agisca a considerevole distanza dalla notifica dei titoli sostenendo l'assenza di alcuna iniziativa successiva del concessionario della riscossione per realizzare il credito, si pone il reale problema dell'interesse ad agire risolto dal legislatore con l'art.3 bis d.l.
146 del 21 ottobre 2021 e dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata.
Ciò importa che, in applicazione dei principi definiti dalla Suprema Corte ed in ossequio anche al dettato normativo di cui si è detto, deve concludersi che sia il diniego come pure il mero silenzio serbato dall'amministrazione a seguito alla richiesta di sgravio presentata nelle circostanze illustrate dall'originario ricorrente, non vale ad attualizzare l'interesse ad agire laddove non sussista una delle ipotesi tipiche previste dalla legge ovvero, nel caso in cui si agisca per far valere fatti estintivi posteriori alla notifica e dunque in opposizione all'esecuzione, in difetto di una condotta che rappresenti almeno la minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Pag. 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del terzo scaglione (il valore della causa è pari ad euro 12.082,00, corrispondente alla somma dei crediti residui impagati oggetto dei titoli indicati nel ricorso in appello) della tabella 12 del dm 147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 18 ottobre 2023 nei confronti dell' dell' e CP_1 CP_2 dell' , in persona dei rispettivi legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.9090/2023 emessa il giorno 17 ottobre 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali in favore di ciascuno degli appellati costituiti.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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