Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
In tema di passaggio coattivo, nel caso in cui si lamenti l'impossibilità di accedere al proprio fondo, invece che con mezzi meccanici di ridotte dimensioni (motocicletta), con mezzi meccanici di medie o comunque più grandi dimensioni (autovettura), senza invadere la proprietà del vicino, si versa in una ipotesi di interclusione relativa, ai sensi dell'art. 1051, primo comma, cod. civ., perché il fondo, pur avendo possibilità di uscita sulla pubblica via, non ne ha ugualmente, causa la situazione dei luoghi, con gli anzidetti mezzi meccanici di dimensioni maggiori. Anche in tale caso, l'indagine del giudice ha ad oggetto il conveniente uso del fondo e la portata di tale indagine è condizionata dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, soltanto ove non proposte ovvero respinte le questioni sull'agevole acquisibilità di altro accesso o sulla materiale impossibilità dell'ampliamento del passaggio, occorre affrontare e risolvere le questioni sulle modalità di detto ampliamento in relazione al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/09/2009, n. 20997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20997 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24461-2004 proposto da:
RE IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato DE MATTEIS ELISABETTA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato TRAVERSA EUGENIO;
- ricorrente -
contro
AN LI, SS AN RI deceduta e per essa gli eredi AN PA, AU AN, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A. BECCARA PAOLO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 185/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 14/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 10-11 giugno 1999 NZ LI, proprietario dell'edificio part.ed. 363/2 P.T. di Vigevano conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, ZE NO e RI SS in AN, proprietari dell'edificio p.ed. 361/2, chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di passo sulla striscia di terreno facente parte della predetta p.ed. 361/2 adiacente alla costruzione e di fatto integrata in un tratto a servizio dei due edifici;
in via subordinata, concedersi servitù coattiva di passo ex art. 1051 c.c. e/o art. 1052 c.c. sulla medesima striscia di terreno, determinando, se del caso, la relativa indennità.
Assumeva l'attore di avere esercitato personalmente, e primo di lui il padre Giuseppe, per oltre 40 anni in modo pacifico ed ininterrotto il transito sia pedonale che con mezzi meccanici, al fine di accedere ai propri due garage frontistanti il fondo dei convenuti, evidenziando l'impossibilità di accedervi con i mezzi meccanici senza invadere la striscia di terreno del fondo dei convenuti;
allegava planimetria nella quale la porzione di terreno oggetto delle due domande era evidenziata in verde.
I convenuti, costituitisi, resistevano alle domande contestando l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a giustificare la l'intervenuta usucapione;
in via subordinata, in ipotesi di costituzione di servitù coattiva, chiedevano che la medesima fosse limitata alla porzione di terreno strettamente necessaria per il relativo esercizio, con la condanna degli attori al pagamento della relativa indennità.
Espletata la prova orale e la c.t.u. l'adito Tribunale con sentenza n. 957/02 accoglieva la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva determinando la prescritta indennità in Euro 1.033,00; rigettava la domanda principale, compensando per la metà le spese di lite. La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 185/04, depositata il 14.5.04, notificata in data 14.9.04, in accoglimento dell'appello proposto dai coniugi AN e SS rigettava la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sulla p.ed. 361/2 P.T. 1324 intestata agli appellanti ed a favore della p.ed. 363/2 in P.T. 1536 di Vigevano intestata all'appellato; rigettava l'appello incidentale di esso appellato e poneva a carico dello stesso le spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre la parte istante (NZ) esponendo due motivi cui resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art 1051 c.c. e per difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto non dirimente nel caso in esame il principio "dei conveniente uso del fondo", comprendente qualunque forma di utilizzazione razionale di questo, in rapporto non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione, purché arrechi ad esso un vantaggio considerando che nella fattispecie la richiesta di servitù coattiva di passaggio non avrebbe assolto alla finalità di consentire l'accesso, anche con veicolai fondo degli appellanti, bensì sarebbe stata rivolta a conseguirne una migliore utilizzazione onde agevolare le manovre di accesso al garage dagli stessi creato, con la trasformazione di un preesistente porticato, sicché, avendo il c.t.u. evidenziato solo una difficoltà di manovra di accesso al garage con mezzi meccanici di un certo tipo, mentre la stessa manovra non risultava preclusa con mezzi di locomozione più piccoli (motociclette) tenuto conto della vicinanza della via pubblica, non poteva trarsi la conclusione dell'interclusione, perché la medesima era stata determinata dal fine di soddisfare un'utilità meramente personale, quale quella del passaggio con autovetture, estranea all'utilità fondiaria del fondo ex art. 105 c.c.. Si sostiene al riguardo che decisione impugnata è frutto di una errata valutazione dei presupposti di fatto che presiedono all'applicabilità della normativa richiamata, che sono costituiti dallo stato di fatto dell'interclusione e dai conveniente uso del fondo.
Quanto alla sussistenza della prima condizione si sostiene che sarebbe sufficiente un attenta lettura della ctu, che ha accertato in proposito: "non è assolutamente possibile effettuare la manovra di ingresso e di uscita dai garage senza invadere l'andito di proprietà dei Sigg. AN e SS;
la situazione dei luoghi non pare suscettibile di essere modificata nel senso di recuperare maggiori spazi utili al passaggio;
non sussiste quindi nessun'altra possibilità di accesso ai garage dell'attore".
Quanto alla sussistenza del secondo requisitesi osserva che il richiamo al "conveniente uso del fondo" fatto dall'art. 1051 c.c. lascia intendere "qualunque forma di utilizzazione razionale di questo in rapporto, non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione o più vantaggiosa di quella preesistente, purché essa si addica al fondo o comunque arrechi un vantaggio, essendo irrilevante che si tratti di mutamento di destinazione: Cass. n. 3449/83". Il ricorso è fondato. Vale, infatti, considerare che non è in discussione la situazione di inaccessibilità ai garage del ricorrente con mezzi di maggiore dimensione di quelli "più piccoli" presi in considerazione con la sentenza impugnata (motociclette) e nemmeno la possibilità di servirsi di un altro tracciato per risolvere tale situazione di fatto.
Si discute, invece, dell'applicabilità della norma richiamata all'ipotesi di ampliamento del passaggio già esistente sul fondo dell'attore (attuale ricorrente) mediante il coinvolgimento di una striscia di terreno del fondo del vicino, in maniera di rendere possibile l'accesso ai garage con mezzi meccanici di media o maggiore dimensione.
Vale allora considerare che non si versa in ipotesi di ampliamento della servitù di passaggio disciplinata dall'art. 1051 c.c., comma 3 bensì di interclusione relativa del fondo, nel senso che il fondo, pur avendo una possibilità di uscita sulla pubblica via, non ha ugualmente pratica possibilità di uscita diretta o indiretta sulla pubblica via con mezzi di media o grossa dimensione, perché, per l'insufficienza del viottolo di cui dispone e per l'attuale situazione dei luoghi il transito con mezzi meccanici deve espandersi nel fondo del vicino.
L'articolo in commendo disciplina in maniera unitaria l'ipotesi di interclusione assoluta o relativa del fondo. Anche in questa seconda ipotesi l'indagine de giudice, ove sia controverso il diritto, deve partire dall'accertamento della sussistenza del bisogno, inteso come conveniente uso del fondo;
la direzione e l'ampiezza di siffatte indagini sono determinate dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, ove costui deduca l'esistenza o l'agevole acquisibilità di altro accesso, oppure la materiale impossibilità dell'ampliamento, occorre esaminare anche tali questioni e la soluzione di esse nel senso favorevole al deducente assorbe o rende inutile l'accertamento sulla relazione di necessità, mentre nel caso in cui tali questioni non siano state proposte o siano risolte a sfavore del deducente e sia altresì accertata detta reazione, restano invece da risolvere le eventuali questioni concernenti la modalità di relazione dell'ampliamento del preesistente viottolo di proprietà del deducente con riguardo al principio del contemperamento degli interessi dei due tondi. (Cass.N. 3018/1994). Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Trento, cui si raccomanda di attenersi al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello, altra sezione. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009