Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1989, n. 2969
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Sentenza 21 giugno 1989

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Nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi dell'art. 17 del C.C.n.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti elettrici dell'e.N.E.L., il carattere distintivo e qualificante della cat. B/1, rivendicata dai ricorrenti, fosse costituito dall'esplicazione di mansioni di concetto, escludendo che rientrassero in tale ambito, in quanto prive di autonomia e discrezionalità, le mansioni, di collaborazione del magazziniere e del suo Vice, espletate dai ricorrenti medesimi). ( V 7236/86, mass n 449306; ( V 5222/86, mass n 447816; ( V 2086/86, mass n 445284).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1989, n. 2969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2969
    Data del deposito : 21 giugno 1989

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