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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8599 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7229/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. GIACOMO SUMMA, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.4.2023, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3.11.2014 al 30.11.2020, ovvero dalla data ritenuta di giustizia;
- accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel 2° Gruppo professionale del contatto collettivo aziendale
, o nel diverso contratto collettivo e/o inquadramento e/o periodo ritenuto CP_3 di giustizia. Con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del dovuto a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto”.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 4884/2018 ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, ancorchè qualificato come contratto di agenzia, intercorso con da lavoratrice addetta CP_2 alle vendita di autovetture in ragione dei seguenti indici sintomatici: lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale attraverso la sua sottoposizione a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell'attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società (scrivania, computer, targa col nome, account di posta elettronica e numero di telefono diretto); l'assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo alla lavoratrice;
la gestione contabile dell'attività lavorativa da parte della società che provvedeva, attraverso l'ufficio amministrativo, a predisporre le fatture per il pagamento delle provvigioni.
Nella pronuncia citata i Giudici di legittimità hanno, inoltre, ribadito che: non può essere assegnato carattere decisivo alla volontà espressa dalle parti attraverso il nomen iuris scelto al momento di conclusione del contratto e all'affidamento derivante dalla mancanza di contestazioni nel lungo periodo di esecuzione del rapporto, in contrasto con il valore prioritario che, in nome del rilievo costituzionale della tutela del lavoro subordinato, deve invece essere riconosciuto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo;
il reciproco affidamento delle parti non può implicare che quando le stesse, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non sia possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostri una successiva volontà chiaramente e indiscutibilmente di senso contrario in capo alle stesse e/o in capo ad una di esse ( Cass. n. 4884/2018, cit. punto 11in analoghi termini, v. Cass 15/11/2022, n. 33656).
Inoltre, precedentemente, la stessa Suprema Corte aveva affermato che: “gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e simili) sono costituiti dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore , dovendosi, invece, considerare elementi peculiari del rapporto di agenzia l'organizzazione da parte dell'agente di una struttura imprenditoriale, anche a livello soltanto embrionale,
l'assunzione da parte dello stesso (e non già del preponente) del rischio per l'attività promozionale svolta, che si manifesta nell'autonomia dell'agente nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, ancorché con la predeterminazione solo indicativa degli itinerari, mensili o settimanali, da percorrere ovvero del numero di clienti da visitare, e dell'obbligo di giornaliera informazione preventiva (v. Cass 1/9/2003 n. 12756, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato in considerazione dell'accertata mancanza di assunzione a proprio carico, da parte del lavoratore, delle spese di gestione dell'attività e della insussistenza della capacità di autodeterminazione e quindi di una qualsiasi forma, sia pur minima, di organizzazione dell'impresa e di assunzione di rischio;
Cass., 16/7/2009 n. 16603, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poichè il lavoratore era obbligato a svolgere l'attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell'organizzazione del suo tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l'esito degli stessi non avesse dato luogo a contestazioni;
in senso conforme,
v. Cass. 5/12/2018 n. 31478).
Rileva il Tribunale che dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emergono tutti gli elementi considerati dalla Suprema Corte come sintomatici della natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Ed invero, il primo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Parte_2 segue: “sono indifferente”.
Adr:”Ho lavorato per “ ” dal febbraio 2008 fino a giugno 2022, epoca in CP_1 cui ho stipulato una conciliazione giudiziale con la società”.
Adr:”Ho lavorato sempre presso la sede di Napoli sita al Corso Meridionale, tranne un breve periodo di sei mesi, se ben ricordo nel 2010, ho lavorato presso la sede di Agnano”.
Adr:”Anche io, come il ricorrente, avevo un contratto di agenzia”.
Adr:”Dal 2014 al 2020 ho lavorato a stretto contatto con il ricorrente presso la sede sita al Corso Meridionale”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali della sede di Napoli, tale , Persona_1
, , , che si Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 sono succeduti nel tempo e che davano le direttive a me e al ricorrente sulle modalità di vendita, sugli orari di ufficio;
Preciso che, sia io che il ricorrente, non eravamo tenuti a marcare un cartellino marcatempo, tuttavia, i responsabili commerciali suddetti controllavano l'orario di ingresso e di uscita sia del ricorrente che il mio, nel caso in cui facessimo ritardo ci facevano notare il ritardo”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali a fissare gli incontri per le riunioni mentre gli incontri con i clienti li gestivamo noi anche se poi dovevamo far visionare il contratto ad uno dei responsabili commerciali”.
Adr:”Erano i responsabili aziendali che stabilivano le procedura da seguire e, in caso di mancato rispetto delle stesse, facevano delle valutazioni negative sull'andamento del nostro operato”. Adr:”Inoltre, noi avevamo degli obiettivi mensili di vendite da realizzare e se non li realizzavamo avevamo delle provvigioni inferiori”.
Adr:”Per quanto riguarda le ferie, le concordavamo con i responsabili e con gli altri agenti venditori e dipendenti della società, erano poi i responsabili che ci autorizzavano ad andare in ferie nel periodo concordato, in modo tale da non lasciare il salone scoperto”.
Adr:”Il nostro orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 con una pausa pranza di un' ora nella fascia oraria dalle 13.00 alle 15.00, alternandoci per non lasciare mai il salone senza personale”.
Adr:”E' vero il capo 17 del ricorso”.
Adr:”E' vero il capo 18 del ricorso, la postazione lavorativa era dotata di un computer e di tutto ciò che serviva per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
tale postazione lavorativa era identica a quella dei dipendenti venditori, avevamo una email aziendale che differiva da quella dei dipendenti, in quanto recava la voce finale come “exernal”.”. Testi
”E' vero il capo 19 del ricorso. ”.
Adr:”E' vero che eravamo tenuti a relazione quotidianamente con il responsabile sull'attività svolta. ”.
Adr:”E' vero il capo 21 del ricorso, eravamo tenuti a scansionare tutte i documenti relativi alle vendite effettuate, formando una cartella virtuale che era a disposizione di tutti gli uffici”.
Adr:”E' vero il capo 22 del ricorso, era la stessa procedura che utilizzavano tutti gli altri venditori sia quelli dipendenti che quelli agenti”.
Adr:”Per un periodo, dal 2018/2020, erano le hostess addette all'accoglienze che annotavano il nostro orario di ingresso e di uscita su di un foglio che poi consegnavano ai responsabili”.
Adr:”E' vero il capo 24 del ricorso”.
Adr:”In caso di problemi informatici dovevamo seguire la stessa procedura che utilizzavano gli altri dipendenti, ossia si contattava l'help desk”.
Adr:”Le riunioni, stabilite dai responsabili commerciali, avevano una cadenza mensile ed erano necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto in esse si stabilivano le linee guida dell'attività di tutto il mese, nonché venivano stabiliti prezzi ed eventuali sconti sui prodotti in vendita”. Adr:”Oltre al responsabile commerciale, presso la sede del Corso Meridionale, vi era anche il Direttore, nel corso degli anni si sono susseguiti, vari Direttori, e quelli che ricordo sono , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
ecc.., preciso che, noi non avevamo rapporto diretto Testimone_5 con i Direttori, in quanto, questi ultimi, si relazionavamo con i responsabili, con i quali noi ci relazionavamo”.
Adr:”In caso di errore da parte nostra, circa ad esempio uno sconto non previsto, ci toglievano le provvigioni”.
Adr:”A fine mese veniva effettuato il conteggio delle vendite da parte della società, poi controllavamo tale conteggio, lo controfirmavamo e ci pagavano con bonifico bancario ma erano loro che fatturavano per conto nostro”.
Adr:”Il responsabile commerciale richiedeva la presenza di un numero minimo di agenti anche il sabato e la domenica, in quanto i dipendenti lavorano molto sporadicamente il sabato e la domenica”.
Adr:”Il sabato e la domenica eravamo 6 agenti a coprire i vari saloni oltre un responsabile commerciale “dipendente””.
Adr:”Nel caso di assenza, tutti gli agenti mandavano un messaggio al responsabile per avvertire dell'assenza”.
Adr:”E' vero il capo 32 del ricorso”.
Adr:”Di solito usufruivamo di 2 settimane di ferie rispettando dei turni concordati tra noi agenti e venditori, turni, che poi, sottoponevamo all'assenso dei responsabili”.
Adr:”E' vero il capo 39 del ricorso”
Adr:”E' vero il capo 40 del ricorso, partecipavo a corsi di formazione e ad eventi aziendali organizzati anche fuori dalla sede, così come i venditori dipendenti”.
Adr:”E' vero il capo 42 del ricorso”.
Adr:”Fino al 2016, presso il Corso Meridionale, i venditori dipendenti erano rimasti in pochi, se ben ricordo, in numero di 2”.
Adr:”Le provvigioni che ci venivano corrisposte mensilmente, variano in base alle vendite da noi effettuate e in base alle modifiche unilaterali apportate”.
L'altro teste di parte ricorrente dichiarava quanto segue: “sono Testimone_6 indifferente”.
Adr:”Ho lavorato per dal luglio 2014 a novembre 2022, epoca in cui CP_1 stipulato un accordo transattivo con la società ”. Adr:”Ho lavorato per tutto il mio periodo di lavoro, presso la sede di Napoli, sita al
Corso Meridionale”.
Adr:”Il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, credo la fine dell'anno del
2014.”.
Adr:”Quando io ho cessato di lavorare il ricorrente già era andato via, nel 2020”.
Adr:”Anche io, come il ricorrente, avevo un contratto di agenzia”. Testi
”Presso la sede del Corso Meridionale, si sono succeduti diversi responsabili commerciali, ad esempio, quando sono entrato io, vi era , poi CP_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Per_1
, , .”.
[...] Persona_4 Persona_5
Adr:”Erano loro che ci davano le direttive relative alla modalità di vendita e controllavano il nostro operato, nonché i nostri orari di ingresso e di uscita;
preciso che, per periodo, ovvero, se ben ricordo, dal 2016 in poi, vi erano anche delle hostess all'accoglienza che presumibilmente riportavano il nostro orario di ingresso, di uscita e anche di pausa pranzo, in un pc che avevano in dotazione al desk;
ciò so in quanto nelle riunioni, poi, ci veniva fatto notare dal responsabile le nostre entrate, uscite un po' anticipate rispetto al solito orario, che era dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00”.
Adr:”Preciso che il sabato e la domenica lavoravamo a turni tra noi agenti, in quanto solo noi coprivamo il salone vendita il sabato e la domenica e non i venditori dipendenti, i quali, di fatto, nell'ultimo periodo non c'erano più”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali a fissare gli incontri per le riunioni, cui potevamo non partecipare ma, in concreto, era necessario che lo facessimo, perché nelle riunioni, si discuteva di tutto ciò che interessava la nostra attività”.
Adr:”L'ingresso spontaneo della clientela veniva filtrato dalle hostess all'accoglienza sulla base di indicazioni ricevute dalla direzione commerciali”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali che stabilivano le procedure da seguire nell'attività di vendita, ed erano le stesse procedure che dovevano seguire anche i dipendenti, in caso di mancato rispetto delle procedure ci redarguivano, oppure, ci facevano delle valutazioni negative, in quanto, il nostro operato, veniva monitorato e costantemente veniva invitati a seguire determinate procedure. ”.
Adr:”Inoltre, erano i responsabili commerciali che stabilivano i nostri obiettivi di vendite da realizzare, e se non li realizzavamo, avevamo delle provvigioni inferiori, oltre ad avere dei rimproveri per il mancato rispetto degli obiettivi”. Adr:”Per quanto riguarda le ferie, queste dovevamo chiederle ai responsabili, i quali, poi, ci accordavano le ferie tenendo conto sempre delle esigenze anche degli altri agenti, nonché degli altri dipendenti della società in modo tale da non lasciare il salone scoperto”.
Adr:”Tutto ciò che ho riferito finora si riferisce a me ma anche al ricorrente”.
Adr:”E' vero il capo 17 del ricorso, circa le mansioni svolte dal ricorrente”.
Adr:”E' vero il capo 18 del ricorso, il ricorrente, così come me, era dotato si una propria postazione lavorativa, di una etichetta che appendevamo sulla giacca con nome e cognome, targhetta uguale a quella dei venditori dipendenti, anche i pc erano uguali agli altri dipendenti, solo la email aziendale cambiava in quanto recava la voce “exernl”.”.
Adr:”E' vero il capo 19 del ricorso”.
Adr:”E' vero che ci relazionavamo quotidianamente con il responsabile circa l'attività svolta nella giornata”.
Adr:”E' vero che utilizzavamo, sia io che il ricorrente, una piattaforma informatico docuware di proprietà della società, sulla quale i venditori agenti, così come gli altri dipendenti, erano tenuti a scansionare e salvare tutti i documenti relativi alle vendite”.
Adr:”La procedura di vendita era unica e unitaria per tutti dipendenti ed agenti”.
Adr:”E' vero il capo 24 del ricorso”.
Adr:”E' vero il capo 26 del ricorso, il servizio di riguardava tutti, Parte_3 dipendenti ed agenti”.
Adr:”Presso la sede del Corso Meridionale, vi era un capo vendita, un responsabile commerciale e un Direttore.”.
Adr:”Noi agenti, però, ci rapportavamo, più spesso con il capo vendita e con il responsabile commerciale”.
Adr:”Nel corso degli anni si sono susseguiti vari Direttori, come ad esempio
, ecc.. ”. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Adr:”In caso di errore da parte nostra, circa, ad esempio, ad uno sconto non dovuto, il responsabile commerciali provvedeva o ad annullarci il contratto o a stornare le provvigione, ciò valeva per tutti gli agenti”.
Adr:”A fine mese veniva effettuato il conteggio delle vendite da parte della società, noi lo controllavamo, lo controfirmavamo e ci pagavano con bonifico bancario ma erano loro che fatturavano per conto nostro”. Adr:”Il sabato e la domenica eravamo, in media, 4/5 agenti a coprire i vari salone, oltre, a turno, un responsabile commerciale, o il direttore o un capo vendita”.
Adr:”Nel caso di assenza, tutti gli agenti mandavano un messaggio al responsabile per avvertire dell'assenza o telefonavamo, ma non eravamo tenuti a giustificare l'assenza con un eventuale certificato medico in caso di malattia”. Testi
”E' vero il capo 32 del ricorso, in merito al cosiddetto processo di “recall”.
Adr:”E' vero il capo 33 del ricorso, la società controllava che l'attività di “recall”, fosse effettivamente svolta”.
Adr:”Sia io che il ricorrente partecipavamo a corsi di formazione e ad eventi aziendali, organizzati anche aldi fuori della sede, unitamente ai venditori dipendenti”.
Adr:”Avevamo l'obbligo di indossare un abbigliamento consono alle mansioni svolte e al rispetto di un dress code, uguale a quello degli altri dipendenti”. Testi
”E' vero il capo 42 del ricorso, circa l'autovettura, così come per gli altri dipendenti”.
Adr:”E' vero il capo 47 del ricorso”.
Adr:” Le provvigioni che ci venivano corrisposte mensilmente variano in base alle vendite e anche in base alle modifiche unilaterali apportate.
Ed invero, il primo teste ha dichiarato di avere lavorato per la Parte_2 convenuta dal febbraio 2008 fino a giugno 2022, epoca nella stessa sede del ricorrente ed ha confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni descritte in ricorso al punto 17, aventi anche natura meramente impiegatizia.
L'altro teste ha confermato la struttura organizzativa e l'esercizio Testimone_6 del potere direttivo da parte dei responsabili.
Inoltre, entrambi hanno confermato l'orario di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente, nonché la richiesta di ferie ai responsabili, i quali poi provvedevano ad autorizzare le stesse.
Orbene, i testi escussi hanno integralmente confermato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Tutto ciò, inoltre, è confermato dalla copiosa documentazione in atti dalla quale si evince la sussistenza, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro subordinato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3.11.2014 al
30.11.2020;
B) Accerta il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel 2° Gruppo professionale del contatto collettivo aziendale;
CP_3
C) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 23.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7229/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. GIACOMO SUMMA, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 12.4.2023, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3.11.2014 al 30.11.2020, ovvero dalla data ritenuta di giustizia;
- accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel 2° Gruppo professionale del contatto collettivo aziendale
, o nel diverso contratto collettivo e/o inquadramento e/o periodo ritenuto CP_3 di giustizia. Con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del dovuto a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto”.
Ritualmente notificato il ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 4884/2018 ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, ancorchè qualificato come contratto di agenzia, intercorso con da lavoratrice addetta CP_2 alle vendita di autovetture in ragione dei seguenti indici sintomatici: lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale attraverso la sua sottoposizione a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell'attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società (scrivania, computer, targa col nome, account di posta elettronica e numero di telefono diretto); l'assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo alla lavoratrice;
la gestione contabile dell'attività lavorativa da parte della società che provvedeva, attraverso l'ufficio amministrativo, a predisporre le fatture per il pagamento delle provvigioni.
Nella pronuncia citata i Giudici di legittimità hanno, inoltre, ribadito che: non può essere assegnato carattere decisivo alla volontà espressa dalle parti attraverso il nomen iuris scelto al momento di conclusione del contratto e all'affidamento derivante dalla mancanza di contestazioni nel lungo periodo di esecuzione del rapporto, in contrasto con il valore prioritario che, in nome del rilievo costituzionale della tutela del lavoro subordinato, deve invece essere riconosciuto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo;
il reciproco affidamento delle parti non può implicare che quando le stesse, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non sia possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostri una successiva volontà chiaramente e indiscutibilmente di senso contrario in capo alle stesse e/o in capo ad una di esse ( Cass. n. 4884/2018, cit. punto 11in analoghi termini, v. Cass 15/11/2022, n. 33656).
Inoltre, precedentemente, la stessa Suprema Corte aveva affermato che: “gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e simili) sono costituiti dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore , dovendosi, invece, considerare elementi peculiari del rapporto di agenzia l'organizzazione da parte dell'agente di una struttura imprenditoriale, anche a livello soltanto embrionale,
l'assunzione da parte dello stesso (e non già del preponente) del rischio per l'attività promozionale svolta, che si manifesta nell'autonomia dell'agente nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, ancorché con la predeterminazione solo indicativa degli itinerari, mensili o settimanali, da percorrere ovvero del numero di clienti da visitare, e dell'obbligo di giornaliera informazione preventiva (v. Cass 1/9/2003 n. 12756, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato in considerazione dell'accertata mancanza di assunzione a proprio carico, da parte del lavoratore, delle spese di gestione dell'attività e della insussistenza della capacità di autodeterminazione e quindi di una qualsiasi forma, sia pur minima, di organizzazione dell'impresa e di assunzione di rischio;
Cass., 16/7/2009 n. 16603, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poichè il lavoratore era obbligato a svolgere l'attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell'organizzazione del suo tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l'esito degli stessi non avesse dato luogo a contestazioni;
in senso conforme,
v. Cass. 5/12/2018 n. 31478).
Rileva il Tribunale che dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emergono tutti gli elementi considerati dalla Suprema Corte come sintomatici della natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Ed invero, il primo teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Parte_2 segue: “sono indifferente”.
Adr:”Ho lavorato per “ ” dal febbraio 2008 fino a giugno 2022, epoca in CP_1 cui ho stipulato una conciliazione giudiziale con la società”.
Adr:”Ho lavorato sempre presso la sede di Napoli sita al Corso Meridionale, tranne un breve periodo di sei mesi, se ben ricordo nel 2010, ho lavorato presso la sede di Agnano”.
Adr:”Anche io, come il ricorrente, avevo un contratto di agenzia”.
Adr:”Dal 2014 al 2020 ho lavorato a stretto contatto con il ricorrente presso la sede sita al Corso Meridionale”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali della sede di Napoli, tale , Persona_1
, , , che si Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 sono succeduti nel tempo e che davano le direttive a me e al ricorrente sulle modalità di vendita, sugli orari di ufficio;
Preciso che, sia io che il ricorrente, non eravamo tenuti a marcare un cartellino marcatempo, tuttavia, i responsabili commerciali suddetti controllavano l'orario di ingresso e di uscita sia del ricorrente che il mio, nel caso in cui facessimo ritardo ci facevano notare il ritardo”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali a fissare gli incontri per le riunioni mentre gli incontri con i clienti li gestivamo noi anche se poi dovevamo far visionare il contratto ad uno dei responsabili commerciali”.
Adr:”Erano i responsabili aziendali che stabilivano le procedura da seguire e, in caso di mancato rispetto delle stesse, facevano delle valutazioni negative sull'andamento del nostro operato”. Adr:”Inoltre, noi avevamo degli obiettivi mensili di vendite da realizzare e se non li realizzavamo avevamo delle provvigioni inferiori”.
Adr:”Per quanto riguarda le ferie, le concordavamo con i responsabili e con gli altri agenti venditori e dipendenti della società, erano poi i responsabili che ci autorizzavano ad andare in ferie nel periodo concordato, in modo tale da non lasciare il salone scoperto”.
Adr:”Il nostro orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 con una pausa pranza di un' ora nella fascia oraria dalle 13.00 alle 15.00, alternandoci per non lasciare mai il salone senza personale”.
Adr:”E' vero il capo 17 del ricorso”.
Adr:”E' vero il capo 18 del ricorso, la postazione lavorativa era dotata di un computer e di tutto ciò che serviva per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
tale postazione lavorativa era identica a quella dei dipendenti venditori, avevamo una email aziendale che differiva da quella dei dipendenti, in quanto recava la voce finale come “exernal”.”. Testi
”E' vero il capo 19 del ricorso. ”.
Adr:”E' vero che eravamo tenuti a relazione quotidianamente con il responsabile sull'attività svolta. ”.
Adr:”E' vero il capo 21 del ricorso, eravamo tenuti a scansionare tutte i documenti relativi alle vendite effettuate, formando una cartella virtuale che era a disposizione di tutti gli uffici”.
Adr:”E' vero il capo 22 del ricorso, era la stessa procedura che utilizzavano tutti gli altri venditori sia quelli dipendenti che quelli agenti”.
Adr:”Per un periodo, dal 2018/2020, erano le hostess addette all'accoglienze che annotavano il nostro orario di ingresso e di uscita su di un foglio che poi consegnavano ai responsabili”.
Adr:”E' vero il capo 24 del ricorso”.
Adr:”In caso di problemi informatici dovevamo seguire la stessa procedura che utilizzavano gli altri dipendenti, ossia si contattava l'help desk”.
Adr:”Le riunioni, stabilite dai responsabili commerciali, avevano una cadenza mensile ed erano necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto in esse si stabilivano le linee guida dell'attività di tutto il mese, nonché venivano stabiliti prezzi ed eventuali sconti sui prodotti in vendita”. Adr:”Oltre al responsabile commerciale, presso la sede del Corso Meridionale, vi era anche il Direttore, nel corso degli anni si sono susseguiti, vari Direttori, e quelli che ricordo sono , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
ecc.., preciso che, noi non avevamo rapporto diretto Testimone_5 con i Direttori, in quanto, questi ultimi, si relazionavamo con i responsabili, con i quali noi ci relazionavamo”.
Adr:”In caso di errore da parte nostra, circa ad esempio uno sconto non previsto, ci toglievano le provvigioni”.
Adr:”A fine mese veniva effettuato il conteggio delle vendite da parte della società, poi controllavamo tale conteggio, lo controfirmavamo e ci pagavano con bonifico bancario ma erano loro che fatturavano per conto nostro”.
Adr:”Il responsabile commerciale richiedeva la presenza di un numero minimo di agenti anche il sabato e la domenica, in quanto i dipendenti lavorano molto sporadicamente il sabato e la domenica”.
Adr:”Il sabato e la domenica eravamo 6 agenti a coprire i vari saloni oltre un responsabile commerciale “dipendente””.
Adr:”Nel caso di assenza, tutti gli agenti mandavano un messaggio al responsabile per avvertire dell'assenza”.
Adr:”E' vero il capo 32 del ricorso”.
Adr:”Di solito usufruivamo di 2 settimane di ferie rispettando dei turni concordati tra noi agenti e venditori, turni, che poi, sottoponevamo all'assenso dei responsabili”.
Adr:”E' vero il capo 39 del ricorso”
Adr:”E' vero il capo 40 del ricorso, partecipavo a corsi di formazione e ad eventi aziendali organizzati anche fuori dalla sede, così come i venditori dipendenti”.
Adr:”E' vero il capo 42 del ricorso”.
Adr:”Fino al 2016, presso il Corso Meridionale, i venditori dipendenti erano rimasti in pochi, se ben ricordo, in numero di 2”.
Adr:”Le provvigioni che ci venivano corrisposte mensilmente, variano in base alle vendite da noi effettuate e in base alle modifiche unilaterali apportate”.
L'altro teste di parte ricorrente dichiarava quanto segue: “sono Testimone_6 indifferente”.
Adr:”Ho lavorato per dal luglio 2014 a novembre 2022, epoca in cui CP_1 stipulato un accordo transattivo con la società ”. Adr:”Ho lavorato per tutto il mio periodo di lavoro, presso la sede di Napoli, sita al
Corso Meridionale”.
Adr:”Il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, credo la fine dell'anno del
2014.”.
Adr:”Quando io ho cessato di lavorare il ricorrente già era andato via, nel 2020”.
Adr:”Anche io, come il ricorrente, avevo un contratto di agenzia”. Testi
”Presso la sede del Corso Meridionale, si sono succeduti diversi responsabili commerciali, ad esempio, quando sono entrato io, vi era , poi CP_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Per_1
, , .”.
[...] Persona_4 Persona_5
Adr:”Erano loro che ci davano le direttive relative alla modalità di vendita e controllavano il nostro operato, nonché i nostri orari di ingresso e di uscita;
preciso che, per periodo, ovvero, se ben ricordo, dal 2016 in poi, vi erano anche delle hostess all'accoglienza che presumibilmente riportavano il nostro orario di ingresso, di uscita e anche di pausa pranzo, in un pc che avevano in dotazione al desk;
ciò so in quanto nelle riunioni, poi, ci veniva fatto notare dal responsabile le nostre entrate, uscite un po' anticipate rispetto al solito orario, che era dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00”.
Adr:”Preciso che il sabato e la domenica lavoravamo a turni tra noi agenti, in quanto solo noi coprivamo il salone vendita il sabato e la domenica e non i venditori dipendenti, i quali, di fatto, nell'ultimo periodo non c'erano più”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali a fissare gli incontri per le riunioni, cui potevamo non partecipare ma, in concreto, era necessario che lo facessimo, perché nelle riunioni, si discuteva di tutto ciò che interessava la nostra attività”.
Adr:”L'ingresso spontaneo della clientela veniva filtrato dalle hostess all'accoglienza sulla base di indicazioni ricevute dalla direzione commerciali”.
Adr:”Erano i responsabili commerciali che stabilivano le procedure da seguire nell'attività di vendita, ed erano le stesse procedure che dovevano seguire anche i dipendenti, in caso di mancato rispetto delle procedure ci redarguivano, oppure, ci facevano delle valutazioni negative, in quanto, il nostro operato, veniva monitorato e costantemente veniva invitati a seguire determinate procedure. ”.
Adr:”Inoltre, erano i responsabili commerciali che stabilivano i nostri obiettivi di vendite da realizzare, e se non li realizzavamo, avevamo delle provvigioni inferiori, oltre ad avere dei rimproveri per il mancato rispetto degli obiettivi”. Adr:”Per quanto riguarda le ferie, queste dovevamo chiederle ai responsabili, i quali, poi, ci accordavano le ferie tenendo conto sempre delle esigenze anche degli altri agenti, nonché degli altri dipendenti della società in modo tale da non lasciare il salone scoperto”.
Adr:”Tutto ciò che ho riferito finora si riferisce a me ma anche al ricorrente”.
Adr:”E' vero il capo 17 del ricorso, circa le mansioni svolte dal ricorrente”.
Adr:”E' vero il capo 18 del ricorso, il ricorrente, così come me, era dotato si una propria postazione lavorativa, di una etichetta che appendevamo sulla giacca con nome e cognome, targhetta uguale a quella dei venditori dipendenti, anche i pc erano uguali agli altri dipendenti, solo la email aziendale cambiava in quanto recava la voce “exernl”.”.
Adr:”E' vero il capo 19 del ricorso”.
Adr:”E' vero che ci relazionavamo quotidianamente con il responsabile circa l'attività svolta nella giornata”.
Adr:”E' vero che utilizzavamo, sia io che il ricorrente, una piattaforma informatico docuware di proprietà della società, sulla quale i venditori agenti, così come gli altri dipendenti, erano tenuti a scansionare e salvare tutti i documenti relativi alle vendite”.
Adr:”La procedura di vendita era unica e unitaria per tutti dipendenti ed agenti”.
Adr:”E' vero il capo 24 del ricorso”.
Adr:”E' vero il capo 26 del ricorso, il servizio di riguardava tutti, Parte_3 dipendenti ed agenti”.
Adr:”Presso la sede del Corso Meridionale, vi era un capo vendita, un responsabile commerciale e un Direttore.”.
Adr:”Noi agenti, però, ci rapportavamo, più spesso con il capo vendita e con il responsabile commerciale”.
Adr:”Nel corso degli anni si sono susseguiti vari Direttori, come ad esempio
, ecc.. ”. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Adr:”In caso di errore da parte nostra, circa, ad esempio, ad uno sconto non dovuto, il responsabile commerciali provvedeva o ad annullarci il contratto o a stornare le provvigione, ciò valeva per tutti gli agenti”.
Adr:”A fine mese veniva effettuato il conteggio delle vendite da parte della società, noi lo controllavamo, lo controfirmavamo e ci pagavano con bonifico bancario ma erano loro che fatturavano per conto nostro”. Adr:”Il sabato e la domenica eravamo, in media, 4/5 agenti a coprire i vari salone, oltre, a turno, un responsabile commerciale, o il direttore o un capo vendita”.
Adr:”Nel caso di assenza, tutti gli agenti mandavano un messaggio al responsabile per avvertire dell'assenza o telefonavamo, ma non eravamo tenuti a giustificare l'assenza con un eventuale certificato medico in caso di malattia”. Testi
”E' vero il capo 32 del ricorso, in merito al cosiddetto processo di “recall”.
Adr:”E' vero il capo 33 del ricorso, la società controllava che l'attività di “recall”, fosse effettivamente svolta”.
Adr:”Sia io che il ricorrente partecipavamo a corsi di formazione e ad eventi aziendali, organizzati anche aldi fuori della sede, unitamente ai venditori dipendenti”.
Adr:”Avevamo l'obbligo di indossare un abbigliamento consono alle mansioni svolte e al rispetto di un dress code, uguale a quello degli altri dipendenti”. Testi
”E' vero il capo 42 del ricorso, circa l'autovettura, così come per gli altri dipendenti”.
Adr:”E' vero il capo 47 del ricorso”.
Adr:” Le provvigioni che ci venivano corrisposte mensilmente variano in base alle vendite e anche in base alle modifiche unilaterali apportate.
Ed invero, il primo teste ha dichiarato di avere lavorato per la Parte_2 convenuta dal febbraio 2008 fino a giugno 2022, epoca nella stessa sede del ricorrente ed ha confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni descritte in ricorso al punto 17, aventi anche natura meramente impiegatizia.
L'altro teste ha confermato la struttura organizzativa e l'esercizio Testimone_6 del potere direttivo da parte dei responsabili.
Inoltre, entrambi hanno confermato l'orario di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente, nonché la richiesta di ferie ai responsabili, i quali poi provvedevano ad autorizzare le stesse.
Orbene, i testi escussi hanno integralmente confermato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Tutto ciò, inoltre, è confermato dalla copiosa documentazione in atti dalla quale si evince la sussistenza, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro subordinato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3.11.2014 al
30.11.2020;
B) Accerta il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel 2° Gruppo professionale del contatto collettivo aziendale;
CP_3
C) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo