Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4857 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 16.6.2025 e vertente TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Generoso Petrillo PARTE APPELLANTE E (C.F.: ), con CP_1 C.F._2
l'avvocato Anna Bellumori PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 283/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con la sentenza n. 283/2019 il tribunale di Roma ha così deciso: «• revoca il decreto ingiuntivo opposto n°2958/2014;
• condanna corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 44.100,00 più interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale al saldo;
nonché a rifondere allo stesso, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. la somma di euro
2.500,00 da maggiorarsi anch'essa degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
• pone le spese della C.T.U. a carico di;
Parte_1
• condanna, infine, a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio che, ai sensi del CP_1
1
nonché a rifondere al medesimo le spese da questi CP_1 anticipate al C.T.U».
§ 2. ha proposto appello la sentenza n. Parte_2
283/2019 del Tribunale di Roma ed ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria ragione ed eccezione disattese, per tutti i motivi sopra esposti e per quelli eventualmente rilevabili d'ufficio, previe le necessarie declaratorie e se del caso anche per i motivi non esaminati (in quanto ritenuti assorbiti) dal Giudice di prime cure:
- in via preliminare,
- sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza del Tribunale di Roma del 07 gennaio 2019, n. 283/2019, pubblicata in data 08 gennaio 2019, e/o sospendere l'esecuzione promossa in forza della medesima ed avente ad oggetto l'immobile sito in Ciampino, Via Morosina 36, distinto al Catasto Fabbricati al
Foglio n. 3, particella 1926, sub 1;
- nel merito, in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Roma del 07 gennaio 2019, n. 283/2019, pubblicata in data 08 gennaio 2019 e non notificata, accertare e dichiarare il fondamento di tutte le domande formulate dalla Sig.ra
[...] nel Giudizio di primo grado e in quella sede non accolte Pt_3
e, pertanto: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. rispetto al preteso diritto di credito della CP_1
di cui si assume cessionario;
Controparte_2
Nel merito, in via principale:
- annullare, ovvero dichiarare nullo e comunque inefficace e revocare il decreto opposto, per inesistenza del credito come ivi indicato e comunque per difetto di prova della pretesa azionata e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla e, per essa, Parte_1 Controparte_2 quale cessionario del preteso credito di cui è causa, al Sig.
[...]
CP_1
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare sussistente un credito dell'opposto nei confronti dell'esponente, annullare, ovvero dichiarare nullo e comunque inefficace e revocare il decreto opposto ed accertare l'ammontare del minor credito
2 eventualmente sussistente in capo alla Controparte_2
e, per essa, quale cessionario del preteso credito di
[...] cui è causa, al Sig. nei confronti della Sig.ra CP_1
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario e gli accessori previdenziali e fiscali come per legge, di entrambi i gradi di Giudizio, oltre tutti gli accessori di legge e, pertanto: condannare altresì il Sig. al pagamento, CP_1 in favore della Sig.ra degli importi che Parte_1 risultassero da quest'ultima corrisposti o comunque che l'appellato abbia conseguito eventualmente a fronte di esecuzione forzata, a fronte della provvisoria esecutività della Sentenza qui impugnata. In via istruttoria: ferme le eccezioni relative all'inammissibilità delle prove articolate da controparte in primo grado, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, né rinuncia ad ogni ulteriore istanza proponibile o a qualsivoglia mezzo istruttorio disponibile d'ufficio, ed ove l'Ecc.ma Corte adita ritenga che il fondamento delle ragioni dell'esponente non sia sufficientemente provato allo stato degli atti, si insiste affinché Codesto Ecc.mo Collegio, ai sensi degli artt. 359, 257 e 254, c.p.c., Voglia disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni e Tes_1 Tes_2 eventualmente mettendoli a confronto tra loro”. Lo ha resistito al gravame ed ha proposto CP_1 appello incidentale. Queste le conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello rigettare l'appello principale proposto dalla signora in via preliminare Pt_1 perché inammissibile, in via subordinata e nel merito in quanto completamente infondato, secondo quanto esposto in narrativa.
Voglia altresì l'Ill.ma Corte di Appello rigettare l'istanza ex art. 283 e 351 c.p.c. poiché mancante di entrambi i presupposti necessari per il suo accoglimento, secondo quanto testè esposto. In via incidentale, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. e CP_1 conseguentemente riformare la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui assume che rispetto all'intero credito vantato dal risulterebbero già pagati euro 9.600,00 e CP_1 pertanto voglia confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannare la Signora al Pt_1
3 pagamento dell'importo di euro € 54.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda.
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la liquidazione della C.T.U. espletata nel Primo Grado di giudizio.
In via istruttoria ci si oppone a qualsivoglia integrazione documentale e/o istruttoria e in particolare ci si oppone alla rinnovazione dell'esame dei testimoni e in Tes_1 Tes_2 quanto assolutamente inammissibile, tardivo e semmai unicamente strumentale a fuorviare le risultanze istruttorie già espletate”. L'appello è stato rinviato per la decisione all'udienza del giorno 24.03.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 15.01.2025 e tuttavia le parti non hanno depositato le note scritte sostitutive della presenza all'udienza. Rinviata la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 16.6.2025 da svolgersi in modalità cartolare, ed effettuate le comunicazioni di rito, anche all'odierna udienza le parti hanno omesso di depositare le note scritte sostitutive della presenza all'udienza.
§ 3. — Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza Parte_1 CP_1 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il giorno 16.6.2025. Il presidente estensore
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