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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro, in composizione monocratica, dott. Paolo Mormile all'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciciliano (RM), Via Empolitana km. 14.200, rappresentato e difeso dell'avv. Riccardo Massimo Piccioni e dell'avv. Andrea Piccioni;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante p.t. (C.F. ), con sede legale in Roma, Via CP_2 C.F._2
Flaminia n. 450/452 (CAP: 00189 – RM) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Miceli e dall'avv. Maria Letizia Sassi;
RESISTENTE
E
(c.f. ) in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Ruvo per procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37590 Raccolta 7131 del 23/01/2023, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Cesare Beccaria n. 29; RESISTENTE
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IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 13/03/2023 e ritualmente notificato, il Sig. chiedeva al Giudice adito: Pt_1
(i) di accertare il diritto al superiore inquadramento e nella specie nel IV Livello CCNL Turismo Pubblici esercizi (Confcommercio) - qualifica di chef de rang di ristorante e/o cameriere di ristorante e/o barman e per l'effetto (ii) conseguentemente di condannare la Società resistente al pagamento dell'importo di euro 67.896,01, di cui euro 4.886,48 per TFR, a titolo di differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali. Si costituiva in giudizio tempestivamente la società , chiedendo l'inammissibilità e CP_1 comunque il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di controparte, di quantificare le differenze retributive eventualmente dovute nelle modalità individuate nel corpo dell'atto (punto F della parte in diritto). All'esito della prima udienza, il Giudice formulava una proposta transattiva che le parti non accettavano, onerando parte ricorrente, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, di chiamare in causa l' CP_3 al fine di integrare il contraddittorio in merito alla domanda di pagamento delle differenze contributive e previdenziali avanzata da parte ricorrente. L'Ente perciò si costituiva chiedendo, nel solo caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la Società al pagamento in favore dell' della contribuzione dovuta nella misura di legge sulle differenze retributive. CP_3
Alla successiva udienza del 06.12.2023, dopo la discussione delle parti, il Giudice si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale ammetteva un teste per parte, rinviando all'udienza del 02.10.2024 per la relativa escussione. Ritenendo il Giudice necessario approfondire la fase istruttoria, decideva di rinviare all'udienza del 05.06.2025 per l'escussione di un altro testimone per parte. Alla successiva udienza del 05.06.2025, dopo aver escusso regolarmente il teste di parte resistente e dichiarata la liberazione del teste di parte ricorrente (non essendo stato - regolarmente e tempestivamente
- indicato nella lista dei testimoni di cui al ricorso avversario), il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'odierna udienza del 23.10.2025, con termine per note fino a 10 giorni prima. Nel dettaglio, si evidenzia che sono stati escussi i seguenti testimoni:
- per parte ricorrente, la Sig.ra (ex dipendente della Società dal 2015 al 2020, inquadrata nel Testimone_1
V livello, banconista) escussa all'udienza del 02.10.2024;
- per parte resistente: il Sig. (ex dipendente della Società dal 2016 a dicembre 2023, Controparte_4 inquadrato nel IV livello, cameriere) escusso all'udienza del 02.10.2024 e il Sig. (ex Controparte_5 dipendente della Società dal 2013 al 2023, inquadrato nel III livello e che ha ricoperto il ruolo di Capo pasticciere) escusso all'udienza del 05.06.2025. o. La società precisava, inoltre, che nel periodo interessato dalle restrizioni governative dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locale era rimasto chiuso o comunque operante con orari ridotti, con conseguente sospensione o limitazione dell'attività lavorativa del ricorrente, il quale aveva regolarmente percepito l'assegno ordinario garantito dagli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale. All'esito dell'istruttoria, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Sui verbali sindacali e sulla validità delle intese. Dalla documentazione in atti risulta che tra le parti sono stati sottoscritti tre verbali di conciliazione in sede sindacale, aventi ad oggetto la verifica e la definizione delle spettanze retributive del lavoratore. Tali accordi, sottoscritti presso sede sindacale assistita e non impugnati nei termini di legge, costituiscono – ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. – atti validi e non suscettibili di annullamento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., n. 17820/2021; Cass. n. 27165/2019) ha più volte affermato che le rinunce e transazioni intervenute in sede sindacale, ove liberamente sottoscritte e non viziate da errore o violenza, producono effetto estintivo dei diritti rinunciati e fanno stato tra le parti. Ne consegue che le spettanze oggetto di tali verbali devono ritenersi definitivamente definite e non più azionabili in giudizio.
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2. Sulla prescrizione dei crediti retributivi. Anche a voler prescindere dalla validità delle intese sindacali, le domande del ricorrente risultano in parte prescritte. L'atto interruttivo è stato inviato in data 25 ottobre 2022; pertanto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., i crediti retributivi si prescrivono nel termine di cinque anni, con conseguente estinzione di quelli maturati anteriormente al 25 ottobre 2017. La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., n. 11652/2020; n. 13078/2018) ha costantemente ribadito che il termine di prescrizione decorre, per i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, dalla cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, anche considerando tale principio, le pretese anteriori al quinquennio precedente la diffida non sono azionabili.
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3. Sull'asserito lavoro straordinario, domenicale e festivo. Le richieste di pagamento di lavoro straordinario e festivo non trovano adeguato supporto probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario contrattuale e la loro entità. Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto registri presenze, turni, fogli firma o altra documentazione idonea a dimostrare la regolare effettuazione di ore straordinarie. Le dichiarazioni testimoniali rese si sono rivelate generiche e in parte contraddittorie. Per contro, la resistente ha fornito elementi oggettivi (documenti contabili, comunicazioni interne, documenti relativi alla Cassa Integrazione e ai provvedimenti governativi) dai quali emerge che, durante il periodo pandemico, il locale ha osservato orari ridotti, spesso limitati alle ore 18:00, in conformità ai D.P.C.M. emanati tra il 2020 e il 2021 (tra gli altri, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e successivi), con sospensione dell'attività nei fine settimana e festività. La limitazione dell'attività rende inverosimile lo svolgimento di lavoro straordinario o festivo nel periodo rivendicato. Sul punto, la Cassazione ha chiarito (Cass. civ., Sez. lav., n. 30447/2022) che “in assenza di prova specifica delle prestazioni eccedenti, la domanda di pagamento di straordinari non può essere accolta sulla sola base di presunzioni o mere allegazioni”.
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4. Sul periodo di sospensione e di malattia È pacifico che il sig. durante le chiusure pandemiche, ha beneficiato dell'assegno ordinario Pt_1 previsto dal D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) e successivi provvedimenti, per periodi in cui l'attività lavorativa era sospesa o ridotta a uno o due giorni settimanali. Nel secondo semestre del 2021, inoltre, il ricorrente risulta assente per malattia. Tali periodi devono pertanto essere esclusi dal computo delle ore lavorate e delle eventuali differenze retributive. Consegue che anche la domanda di rideterminazione del TFR e delle differenze contributive, essendo meramente consequenziale alle differenze retributive, deve essere rigettata, non potendo sussistere alcun incremento della base di calcolo in assenza di un effettivo credito salariale.
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5. Sulle spese di lite Il rigetto integrale del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Si compensano integralmente le spese processuali dovute nei confronti dell ai sensi dell'art. 92, CP_3 comma due, cod. proc. civ. La liquidazione delle spese tiene conto, ai sensi del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. del valore e della complessità della controversia e viene determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa o assorbita:
1) rigetta integralmente le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.250,00 (tremilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura di legge. Si compensano integralmente le spese processuali dovute nei confronti dell' CP_3 ai sensi dell'art. 92, comma due, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro, in composizione monocratica, dott. Paolo Mormile all'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciciliano (RM), Via Empolitana km. 14.200, rappresentato e difeso dell'avv. Riccardo Massimo Piccioni e dell'avv. Andrea Piccioni;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante p.t. (C.F. ), con sede legale in Roma, Via CP_2 C.F._2
Flaminia n. 450/452 (CAP: 00189 – RM) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Miceli e dall'avv. Maria Letizia Sassi;
RESISTENTE
E
(c.f. ) in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano De Ruvo per procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37590 Raccolta 7131 del 23/01/2023, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Cesare Beccaria n. 29; RESISTENTE
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IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 13/03/2023 e ritualmente notificato, il Sig. chiedeva al Giudice adito: Pt_1
(i) di accertare il diritto al superiore inquadramento e nella specie nel IV Livello CCNL Turismo Pubblici esercizi (Confcommercio) - qualifica di chef de rang di ristorante e/o cameriere di ristorante e/o barman e per l'effetto (ii) conseguentemente di condannare la Società resistente al pagamento dell'importo di euro 67.896,01, di cui euro 4.886,48 per TFR, a titolo di differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali. Si costituiva in giudizio tempestivamente la società , chiedendo l'inammissibilità e CP_1 comunque il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di controparte, di quantificare le differenze retributive eventualmente dovute nelle modalità individuate nel corpo dell'atto (punto F della parte in diritto). All'esito della prima udienza, il Giudice formulava una proposta transattiva che le parti non accettavano, onerando parte ricorrente, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, di chiamare in causa l' CP_3 al fine di integrare il contraddittorio in merito alla domanda di pagamento delle differenze contributive e previdenziali avanzata da parte ricorrente. L'Ente perciò si costituiva chiedendo, nel solo caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la Società al pagamento in favore dell' della contribuzione dovuta nella misura di legge sulle differenze retributive. CP_3
Alla successiva udienza del 06.12.2023, dopo la discussione delle parti, il Giudice si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale ammetteva un teste per parte, rinviando all'udienza del 02.10.2024 per la relativa escussione. Ritenendo il Giudice necessario approfondire la fase istruttoria, decideva di rinviare all'udienza del 05.06.2025 per l'escussione di un altro testimone per parte. Alla successiva udienza del 05.06.2025, dopo aver escusso regolarmente il teste di parte resistente e dichiarata la liberazione del teste di parte ricorrente (non essendo stato - regolarmente e tempestivamente
- indicato nella lista dei testimoni di cui al ricorso avversario), il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'odierna udienza del 23.10.2025, con termine per note fino a 10 giorni prima. Nel dettaglio, si evidenzia che sono stati escussi i seguenti testimoni:
- per parte ricorrente, la Sig.ra (ex dipendente della Società dal 2015 al 2020, inquadrata nel Testimone_1
V livello, banconista) escussa all'udienza del 02.10.2024;
- per parte resistente: il Sig. (ex dipendente della Società dal 2016 a dicembre 2023, Controparte_4 inquadrato nel IV livello, cameriere) escusso all'udienza del 02.10.2024 e il Sig. (ex Controparte_5 dipendente della Società dal 2013 al 2023, inquadrato nel III livello e che ha ricoperto il ruolo di Capo pasticciere) escusso all'udienza del 05.06.2025. o. La società precisava, inoltre, che nel periodo interessato dalle restrizioni governative dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il locale era rimasto chiuso o comunque operante con orari ridotti, con conseguente sospensione o limitazione dell'attività lavorativa del ricorrente, il quale aveva regolarmente percepito l'assegno ordinario garantito dagli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale. All'esito dell'istruttoria, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Sui verbali sindacali e sulla validità delle intese. Dalla documentazione in atti risulta che tra le parti sono stati sottoscritti tre verbali di conciliazione in sede sindacale, aventi ad oggetto la verifica e la definizione delle spettanze retributive del lavoratore. Tali accordi, sottoscritti presso sede sindacale assistita e non impugnati nei termini di legge, costituiscono – ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. – atti validi e non suscettibili di annullamento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., n. 17820/2021; Cass. n. 27165/2019) ha più volte affermato che le rinunce e transazioni intervenute in sede sindacale, ove liberamente sottoscritte e non viziate da errore o violenza, producono effetto estintivo dei diritti rinunciati e fanno stato tra le parti. Ne consegue che le spettanze oggetto di tali verbali devono ritenersi definitivamente definite e non più azionabili in giudizio.
«««»»»
2. Sulla prescrizione dei crediti retributivi. Anche a voler prescindere dalla validità delle intese sindacali, le domande del ricorrente risultano in parte prescritte. L'atto interruttivo è stato inviato in data 25 ottobre 2022; pertanto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., i crediti retributivi si prescrivono nel termine di cinque anni, con conseguente estinzione di quelli maturati anteriormente al 25 ottobre 2017. La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., n. 11652/2020; n. 13078/2018) ha costantemente ribadito che il termine di prescrizione decorre, per i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, dalla cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, anche considerando tale principio, le pretese anteriori al quinquennio precedente la diffida non sono azionabili.
«««»»»
3. Sull'asserito lavoro straordinario, domenicale e festivo. Le richieste di pagamento di lavoro straordinario e festivo non trovano adeguato supporto probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario contrattuale e la loro entità. Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto registri presenze, turni, fogli firma o altra documentazione idonea a dimostrare la regolare effettuazione di ore straordinarie. Le dichiarazioni testimoniali rese si sono rivelate generiche e in parte contraddittorie. Per contro, la resistente ha fornito elementi oggettivi (documenti contabili, comunicazioni interne, documenti relativi alla Cassa Integrazione e ai provvedimenti governativi) dai quali emerge che, durante il periodo pandemico, il locale ha osservato orari ridotti, spesso limitati alle ore 18:00, in conformità ai D.P.C.M. emanati tra il 2020 e il 2021 (tra gli altri, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e successivi), con sospensione dell'attività nei fine settimana e festività. La limitazione dell'attività rende inverosimile lo svolgimento di lavoro straordinario o festivo nel periodo rivendicato. Sul punto, la Cassazione ha chiarito (Cass. civ., Sez. lav., n. 30447/2022) che “in assenza di prova specifica delle prestazioni eccedenti, la domanda di pagamento di straordinari non può essere accolta sulla sola base di presunzioni o mere allegazioni”.
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4. Sul periodo di sospensione e di malattia È pacifico che il sig. durante le chiusure pandemiche, ha beneficiato dell'assegno ordinario Pt_1 previsto dal D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) e successivi provvedimenti, per periodi in cui l'attività lavorativa era sospesa o ridotta a uno o due giorni settimanali. Nel secondo semestre del 2021, inoltre, il ricorrente risulta assente per malattia. Tali periodi devono pertanto essere esclusi dal computo delle ore lavorate e delle eventuali differenze retributive. Consegue che anche la domanda di rideterminazione del TFR e delle differenze contributive, essendo meramente consequenziale alle differenze retributive, deve essere rigettata, non potendo sussistere alcun incremento della base di calcolo in assenza di un effettivo credito salariale.
«««»»»
5. Sulle spese di lite Il rigetto integrale del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Si compensano integralmente le spese processuali dovute nei confronti dell ai sensi dell'art. 92, CP_3 comma due, cod. proc. civ. La liquidazione delle spese tiene conto, ai sensi del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. del valore e della complessità della controversia e viene determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa o assorbita:
1) rigetta integralmente le domande proposte dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.250,00 (tremilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura di legge. Si compensano integralmente le spese processuali dovute nei confronti dell' CP_3 ai sensi dell'art. 92, comma due, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile