Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 344 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Limbadi, Via P. Giovanni III, n. 61, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Francesco Di Mundo (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria
Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e Email_2 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920220001209833000, notificato il 30.01.2023, con cui l'Ente previdenziale richiedeva il pagamento dell'importo pari a 3.196,25 euro a titolo di omessa contribuzione eccedente il minimale dovuta per l'anno 2021. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa perché la ditta individuale risultava cancellata e inattiva dal 31.12.2009; la decadenza dall'azione (ex art. 25, D. Lgs. 46/99) in cui sarebbe incorso iscrivendo a ruolo il CP_1 credito, oltre un anno dalla pretesa e, a ogni modo, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n., 43920220001209833000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la
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3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito opposto per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito opposto per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed
Iva come per legge da distarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale inammissibilità e di rigetto, nel resto.
2. L'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 466/1999, sollevata preliminarmente, dalla parte ricorrente, non può trovare accoglimento, in ragione della sua rilevanza, esclusivamente, sotto il profilo procedurale. In tal senso, infatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 27726, del 29 ottobre 2019, ha stabilito che «in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che CP_1 l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
3. Pertanto, si dichiara l'inammissibilità di tale eccezione, perché presentata oltre i termini di 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di addebito, conformemente all'art. 617 c.p.c.
4. L'azione proposta ha, poi, a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'avviso di addebito in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
5. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece,
2 per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 6.
Considerato che
il decorso del termine quinquennale della prescrizione sia stato, anche, interrotto dalla sospensione dei termini durante il periodo pandemico (per 311 giorni complessivi): “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Pertanto, si considera tempestivo (e, dunque, entro il termine quinquennale di prescrizione) l'inoltro dell'avviso di addebito.
8. Relativamente alla dedotta non debenza, da parte del ricorrente, della pretesa contributiva per cessazione dell'attività individuale sin dal 31.12.2009, anche dalla visura camerale prodotta in atti dallo stesso ricorrente, si evince come dal 31.12.2007 sia cessata l'attività di commercio al dettaglio di motocicli, autoveicoli, ricambi ed accessori, con successiva (06.02.2008) modifica della partita iva a fronte recupero automatico dell'agenzia delle entrate. Da ciò s i evince come l'attività esercitata dal ricorrente sia stata modificata, ma sia, a ogni modo, risultata esistente (come risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta dall'Ente impositore).
9. Da ciò discende, pertanto, la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo all'odierno ricorrente.
10. Per quanto fin qui esposto, dunque, il ricorso va rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale inammissibilità del ricorso, relativamente all'eccezione di decadenza;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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