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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40157/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nelle rispettive qualità di istituente e trustee del P.IVA_1 Persona_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. EUPREPIO CURTO ed P.IVA_2 elezione di domicilio presso il difensore in Via Municipio 11, LA FO
(p.e.c. Email_1
-attori-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO CP_1 C.F._2
MONFREGOLA ed elezione di domicilio presso il difensore in Viale Sabotino 19/2,
Milano (p.e.c. Email_2
-convenuto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via preliminare:
1. Sospendere, per i motivi già dedotti, gli effetti del decreto ingiuntivo che ha dato luogo all'atto di precetto e lo stesso atto di precetto;
Quindi, ancora in via preliminare:
2. Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, con assegnazione di termini per la ulteriore riassunzione presso il Tribunale di Brindisi;
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di accertamento della incompetenza territoriale, con riferimento al presente procedimento, dichiarare privo di legittimazione passiva con pedissequa revoca del Decreto Ingiuntivo e dell'atto Persona_1 di Precetto che hanno dato luogo alla causa;
Nel merito, oltre che per i motivi di diritto sopra esposti,
a) dichiarare illegittimo per assenza di causa il precetto impugnato, in quanto l'attività professionale resa dall'Avv. non fu svolta nell'interesse di RU , ma di P&A CP_1 Per_1
Promotion & Assistance srl, in proprio, e non nella qualità di trustee di;
Persona_1
b) di conseguenza, dichiarare nullo l'impugnato precetto, con ciò travolgendo e revocando il suo atto presupposto: il decreto ingiuntivo n. 16953/2019 del 31 luglio 2019, emesso dal Tribunale di Milano;
c) ancor più conseguentemente, condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio da corrispondere al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
- in via pregiudiziale di rito principale, ex art. 75, c.p.c., dichiari l'improcedibilità del presente giudizio per carenza congiunta di legittimazione attiva di e CP_2 Parte_2
- in via pregiudiziale di rito subordinata, ex art. 75, c.p.c., dichiari l'estromissione dal presente giudizio di per difetto assoluto di legittimazione attiva e, per l'effetto, lo condanni CP_2 alla rifusione in proprio delle relative spese;
- in via cautelare, rigettarsi ogni istanza di sospensiva del titolo per cui è causa;
- nel merito, respinga ogni domanda avversa in quanto infondata, ex art. 615, c.p.c.,
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, con condanna solidale del in Persona_1 persona del trustee pro tempore, e di in proprio, sia per il presente che per le spese di CP_2 cui alle istanze rigettate dal Tribunale di Brindisi RG 1992/2020 e RG 672/2021.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del giudizio
L'avv. ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. CP_1
16953/2019 nei confronti del “ , in persona del trustee P&A PROMOTION Persona_1
& ASSISTANCE SRL”. Pertanto, con atto di precetto del 9/6/2020, l'avv. a intimato CP_1 al , in persona del predetto trustee, di pagare l'importo complessivo di Persona_1
8.977,94 euro.
Contro il precetto ha presentato opposizione , nella sua qualità di Parte_1 istituente del TRUST LORENZO. L'opposizione è stata radicata davanti al Tribunale di
Brindisi, il quale, con sentenza n. 1359/2024, si è dichiarato incompetente ed ha assegnato alle parti un termine per riassumere la causa davanti a questo Tribunale.
La causa è stata effettivamente riassunta nel termine assegnato. Questa volta, però, ad agire non è più il solo , ma anche l'attuale trustee nel Parte_1 Parte_2 frattempo succeduta a P&A PROMOTION & ASSISTANCE SRL).
Nell'atto di citazione in riassunzione sono reiterate le medesime contestazioni già svolte davanti al Tribunale di Brindisi e, in aggiunta, si eccepisce in via preliminare: (i)
l'incompetenza di questo Tribunale, in favore di quello di Brindisi;
(ii) il difetto di legittimazione passiva del . Persona_1
2.- La competenza territoriale
La decisione del Tribunale di Brindisi sulla competenza territoriale è corretta.
È utile ricordare che, in materia di opposizione a precetto, la competenza territoriale è disciplinata dagli artt. 27 e 480 comma III c.p.c. (qui applicabili nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal recente D.lgs. 31.10.2024, n. 164). In forza di queste norme, la competenza spetta al giudice del luogo della futura esecuzione, purché il creditore vi abbia eletto domicilio nell'atto di precetto.
Nel caso di specie, il creditore ha eletto domicilio a Milano perché qui intende avviare l'espropriazione immobiliare del bene contenuto nel trust, sito appunto a Milano: cosicché
è in questo foro che dovrà essere radicato il processo esecutivo ai sensi dell'art. 26 c.p.c..
3.- La legittimazione dell'istituente Pt_1
Come detto, l'opposizione a precetto era stata inizialmente presentata dal solo
, nella sua qualità di istituente del trust. Tuttavia la domanda, così Parte_1 presentata, è inammissibile, perché l'istituente non è legittimato ad agire in giudizio in rappresentanza del trust.
pagina 3 di 6 Il riconoscimento dell'ammissibilità del trust nell'ordinamento italiano è stato travagliato, ma ormai da parecchi anni è assodato che “il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto (Cassazione Civile, Sez. II, 22/12/2011, n. 28363).
Nessuna legittimazione è riconosciuta all'istituente. Di conseguenza, tutte le domande di sono inammissibili. Parte_1
3.- L'intervento del trustee Pt_2
Con l'atto di citazione in riassunzione, il giudizio è stato riassunto non solo da
, ma anche dal (nuovo) trustee che non aveva Parte_1 Parte_2 partecipato al giudizio davanti al Tribunale di Brindisi.
Limitatamente alle domande svolte da quest'ultima, la riassunzione può essere considerata alla stregua dell'avvio di una causa nuova e non è preclusa dall'ordinamento processuale. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità insegna che: “L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo” (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n. 15753; in termini, cfr. anche Cassazione civile sez. III, 08/01/2016, n. 132).
A differenza dell'istituente, il trustee è l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio per far valere i diritti relativi al patrimonio conferito nel trust. Sotto questo profilo, è irrilevante il fatto che il trustee sia stato sostituito, perché “la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti” (Cassazione civile sez. III, 23/12/2024, n. 34075).
4.- Inesistenza del diritto di agire in via esecutiva
Nell'atto di citazione in riassunzione è stata presentata per la prima volta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del . L'eccezione è Persona_1 fondata, per le ragioni che seguono.
Si è visto che il precetto – sulla scia del decreto ingiuntivo – è stato intimato nei confronti del “ in persona del trustee”. Ebbene, questa impostazione è Persona_1
pagina 4 di 6 sbagliata e, da ultimo, è stata stigmatizzata con parole nette dalla Suprema Corte, ricordando che: “questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste "il trust XXX in persona del trustee" (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il "trustee del trust XXX, nella sua qualità"
(Cass. n. 34075/24 cit.).
Si badi bene che non si tratta di una mera questione terminologica. Invero, nelle sue difese, anche davanti a questo Tribunale, parte convenuta ha ribadito la propria convinzione che “Il siccome rappresentato dal trustee pro tempore, è l'unico Persona_1 legittimato al saldo del dovuto a favore del convenuto (cfr. comparsa pag. 3). Ed ancora, CP_1 poco oltre si legge: “il titolo nei confronti del … il debitore è il RU ” Persona_1 Per_1
(comparsa pag. 6).
Il trust, però, non può essere debitore di nulla e non ha legittimazione alcuna, perché non è un soggetto giuridico. A questo riguardo, ci limitiamo a richiamare la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. VI, 20/01/2022, n. 1826, relativa ad una fattispecie in cui è stato revocato un decreto ingiuntivo pronunciato – proprio come nel nostro caso – nei confronti del “trust in persona del trustee”: “Il "trust", previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 […], non può essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari.
Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee". In applicazione di tale principio, la Suprema
Corte ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo azionato dal creditore nei confronti del trust sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee.
Anche con riferimento all'esecuzione forzata la giurisprudenza di legittimità ha ribadito i medesimi principi, spiegando che l'azione esecutiva promossa nei confronti del trust è improcedibile e che il difetto di legittimazione passiva dovrebbe essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Si veda Cassazione Civile, Sez. III, 27/01/2017, n.
2043: “Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva” (da ultimo, in termini, anche Cass. n. 34075/24 cit.).
La logica conclusione di questo ragionamento è che è illegittimo il precetto intimato al trust “in persona del trustee”, come avvenuto nel caso di specie.
pagina 5 di 6 È invece palesemente inammissibile la conseguente domanda di “pedissequa revoca del
Decreto Ingiuntivo e dell'atto di Precetto” contenuta nelle conclusioni, perché il giudice dell'opposizione a precetto non ha il potere di revocare il titolo esecutivo.
Ogni altra domanda resta assorbita.
5.- Spese legali
La soccombenza reciproca ed il peculiare svolgimento del giudizio sopra ricostruito, unitamente al comportamento processuale di parte opponente che non si è presentata alle udienze, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibili tutte le domande di;
Parte_1
2) DICHIARA che non ha diritto di agire in via esecutiva contro il CP_1
, in persona del trustee pro tempore, per difetto di legittimazione Persona_1 passiva del trust;
3) DICHIARA, per l'effetto, inefficace il precetto del 04/06/2020;
4) DICHIARA inammissibile la domanda di revoca del decreto ingiuntivo;
5) COMPENSA le spese legali.
Milano, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40157/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nelle rispettive qualità di istituente e trustee del P.IVA_1 Persona_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. EUPREPIO CURTO ed P.IVA_2 elezione di domicilio presso il difensore in Via Municipio 11, LA FO
(p.e.c. Email_1
-attori-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO CP_1 C.F._2
MONFREGOLA ed elezione di domicilio presso il difensore in Viale Sabotino 19/2,
Milano (p.e.c. Email_2
-convenuto- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via preliminare:
1. Sospendere, per i motivi già dedotti, gli effetti del decreto ingiuntivo che ha dato luogo all'atto di precetto e lo stesso atto di precetto;
Quindi, ancora in via preliminare:
2. Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, con assegnazione di termini per la ulteriore riassunzione presso il Tribunale di Brindisi;
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di accertamento della incompetenza territoriale, con riferimento al presente procedimento, dichiarare privo di legittimazione passiva con pedissequa revoca del Decreto Ingiuntivo e dell'atto Persona_1 di Precetto che hanno dato luogo alla causa;
Nel merito, oltre che per i motivi di diritto sopra esposti,
a) dichiarare illegittimo per assenza di causa il precetto impugnato, in quanto l'attività professionale resa dall'Avv. non fu svolta nell'interesse di RU , ma di P&A CP_1 Per_1
Promotion & Assistance srl, in proprio, e non nella qualità di trustee di;
Persona_1
b) di conseguenza, dichiarare nullo l'impugnato precetto, con ciò travolgendo e revocando il suo atto presupposto: il decreto ingiuntivo n. 16953/2019 del 31 luglio 2019, emesso dal Tribunale di Milano;
c) ancor più conseguentemente, condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio da corrispondere al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
- in via pregiudiziale di rito principale, ex art. 75, c.p.c., dichiari l'improcedibilità del presente giudizio per carenza congiunta di legittimazione attiva di e CP_2 Parte_2
- in via pregiudiziale di rito subordinata, ex art. 75, c.p.c., dichiari l'estromissione dal presente giudizio di per difetto assoluto di legittimazione attiva e, per l'effetto, lo condanni CP_2 alla rifusione in proprio delle relative spese;
- in via cautelare, rigettarsi ogni istanza di sospensiva del titolo per cui è causa;
- nel merito, respinga ogni domanda avversa in quanto infondata, ex art. 615, c.p.c.,
- in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, con condanna solidale del in Persona_1 persona del trustee pro tempore, e di in proprio, sia per il presente che per le spese di CP_2 cui alle istanze rigettate dal Tribunale di Brindisi RG 1992/2020 e RG 672/2021.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del giudizio
L'avv. ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. CP_1
16953/2019 nei confronti del “ , in persona del trustee P&A PROMOTION Persona_1
& ASSISTANCE SRL”. Pertanto, con atto di precetto del 9/6/2020, l'avv. a intimato CP_1 al , in persona del predetto trustee, di pagare l'importo complessivo di Persona_1
8.977,94 euro.
Contro il precetto ha presentato opposizione , nella sua qualità di Parte_1 istituente del TRUST LORENZO. L'opposizione è stata radicata davanti al Tribunale di
Brindisi, il quale, con sentenza n. 1359/2024, si è dichiarato incompetente ed ha assegnato alle parti un termine per riassumere la causa davanti a questo Tribunale.
La causa è stata effettivamente riassunta nel termine assegnato. Questa volta, però, ad agire non è più il solo , ma anche l'attuale trustee nel Parte_1 Parte_2 frattempo succeduta a P&A PROMOTION & ASSISTANCE SRL).
Nell'atto di citazione in riassunzione sono reiterate le medesime contestazioni già svolte davanti al Tribunale di Brindisi e, in aggiunta, si eccepisce in via preliminare: (i)
l'incompetenza di questo Tribunale, in favore di quello di Brindisi;
(ii) il difetto di legittimazione passiva del . Persona_1
2.- La competenza territoriale
La decisione del Tribunale di Brindisi sulla competenza territoriale è corretta.
È utile ricordare che, in materia di opposizione a precetto, la competenza territoriale è disciplinata dagli artt. 27 e 480 comma III c.p.c. (qui applicabili nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal recente D.lgs. 31.10.2024, n. 164). In forza di queste norme, la competenza spetta al giudice del luogo della futura esecuzione, purché il creditore vi abbia eletto domicilio nell'atto di precetto.
Nel caso di specie, il creditore ha eletto domicilio a Milano perché qui intende avviare l'espropriazione immobiliare del bene contenuto nel trust, sito appunto a Milano: cosicché
è in questo foro che dovrà essere radicato il processo esecutivo ai sensi dell'art. 26 c.p.c..
3.- La legittimazione dell'istituente Pt_1
Come detto, l'opposizione a precetto era stata inizialmente presentata dal solo
, nella sua qualità di istituente del trust. Tuttavia la domanda, così Parte_1 presentata, è inammissibile, perché l'istituente non è legittimato ad agire in giudizio in rappresentanza del trust.
pagina 3 di 6 Il riconoscimento dell'ammissibilità del trust nell'ordinamento italiano è stato travagliato, ma ormai da parecchi anni è assodato che “il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto (Cassazione Civile, Sez. II, 22/12/2011, n. 28363).
Nessuna legittimazione è riconosciuta all'istituente. Di conseguenza, tutte le domande di sono inammissibili. Parte_1
3.- L'intervento del trustee Pt_2
Con l'atto di citazione in riassunzione, il giudizio è stato riassunto non solo da
, ma anche dal (nuovo) trustee che non aveva Parte_1 Parte_2 partecipato al giudizio davanti al Tribunale di Brindisi.
Limitatamente alle domande svolte da quest'ultima, la riassunzione può essere considerata alla stregua dell'avvio di una causa nuova e non è preclusa dall'ordinamento processuale. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità insegna che: “L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo” (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n. 15753; in termini, cfr. anche Cassazione civile sez. III, 08/01/2016, n. 132).
A differenza dell'istituente, il trustee è l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio per far valere i diritti relativi al patrimonio conferito nel trust. Sotto questo profilo, è irrilevante il fatto che il trustee sia stato sostituito, perché “la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti” (Cassazione civile sez. III, 23/12/2024, n. 34075).
4.- Inesistenza del diritto di agire in via esecutiva
Nell'atto di citazione in riassunzione è stata presentata per la prima volta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del . L'eccezione è Persona_1 fondata, per le ragioni che seguono.
Si è visto che il precetto – sulla scia del decreto ingiuntivo – è stato intimato nei confronti del “ in persona del trustee”. Ebbene, questa impostazione è Persona_1
pagina 4 di 6 sbagliata e, da ultimo, è stata stigmatizzata con parole nette dalla Suprema Corte, ricordando che: “questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste "il trust XXX in persona del trustee" (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il "trustee del trust XXX, nella sua qualità"
(Cass. n. 34075/24 cit.).
Si badi bene che non si tratta di una mera questione terminologica. Invero, nelle sue difese, anche davanti a questo Tribunale, parte convenuta ha ribadito la propria convinzione che “Il siccome rappresentato dal trustee pro tempore, è l'unico Persona_1 legittimato al saldo del dovuto a favore del convenuto (cfr. comparsa pag. 3). Ed ancora, CP_1 poco oltre si legge: “il titolo nei confronti del … il debitore è il RU ” Persona_1 Per_1
(comparsa pag. 6).
Il trust, però, non può essere debitore di nulla e non ha legittimazione alcuna, perché non è un soggetto giuridico. A questo riguardo, ci limitiamo a richiamare la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. VI, 20/01/2022, n. 1826, relativa ad una fattispecie in cui è stato revocato un decreto ingiuntivo pronunciato – proprio come nel nostro caso – nei confronti del “trust in persona del trustee”: “Il "trust", previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 […], non può essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari.
Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee". In applicazione di tale principio, la Suprema
Corte ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo azionato dal creditore nei confronti del trust sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee.
Anche con riferimento all'esecuzione forzata la giurisprudenza di legittimità ha ribadito i medesimi principi, spiegando che l'azione esecutiva promossa nei confronti del trust è improcedibile e che il difetto di legittimazione passiva dovrebbe essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Si veda Cassazione Civile, Sez. III, 27/01/2017, n.
2043: “Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva” (da ultimo, in termini, anche Cass. n. 34075/24 cit.).
La logica conclusione di questo ragionamento è che è illegittimo il precetto intimato al trust “in persona del trustee”, come avvenuto nel caso di specie.
pagina 5 di 6 È invece palesemente inammissibile la conseguente domanda di “pedissequa revoca del
Decreto Ingiuntivo e dell'atto di Precetto” contenuta nelle conclusioni, perché il giudice dell'opposizione a precetto non ha il potere di revocare il titolo esecutivo.
Ogni altra domanda resta assorbita.
5.- Spese legali
La soccombenza reciproca ed il peculiare svolgimento del giudizio sopra ricostruito, unitamente al comportamento processuale di parte opponente che non si è presentata alle udienze, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibili tutte le domande di;
Parte_1
2) DICHIARA che non ha diritto di agire in via esecutiva contro il CP_1
, in persona del trustee pro tempore, per difetto di legittimazione Persona_1 passiva del trust;
3) DICHIARA, per l'effetto, inefficace il precetto del 04/06/2020;
4) DICHIARA inammissibile la domanda di revoca del decreto ingiuntivo;
5) COMPENSA le spese legali.
Milano, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6