TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. POLIZZI LUCIANO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_1 C.F._2
avv.ti BERARDI SEVERINO e D'ORTA ANNA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23/01/2025, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Pignataro Maggiore il 12/05/2012, dal quale erano nate tre figlie il Persona_1
14/03/2013, il 07/03/2017 e il 27/10/2019 e, essendo la prosecuzione Persona_2 Persona_3
della vita matrimoniale divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie pari a € 900,00 (€ 300,00 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente in data 10/06/2025, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente, l'affido condiviso delle figlie minori con residenza prevalente presso la madre e un ampio regime di visita per sé, nonché la previsione dell'obbligo di versare un assegno di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/06/2025, le parti raggiungevano un accordo innanzi al giudice relatore e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito atteso l'accordo raggiunto.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
- obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte della madre;
- salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé le figlie minori tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:30 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio;
- impegno a vendere il terreno di proprietà della ricorrente.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO MAGGIORE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. POLIZZI LUCIANO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_1 C.F._2
avv.ti BERARDI SEVERINO e D'ORTA ANNA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 10/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23/01/2025, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Pignataro Maggiore il 12/05/2012, dal quale erano nate tre figlie il Persona_1
14/03/2013, il 07/03/2017 e il 27/10/2019 e, essendo la prosecuzione Persona_2 Persona_3
della vita matrimoniale divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie pari a € 900,00 (€ 300,00 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente in data 10/06/2025, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente, l'affido condiviso delle figlie minori con residenza prevalente presso la madre e un ampio regime di visita per sé, nonché la previsione dell'obbligo di versare un assegno di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/06/2025, le parti raggiungevano un accordo innanzi al giudice relatore e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito atteso l'accordo raggiunto.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
- obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte della madre;
- salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé le figlie minori tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:30 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio;
- impegno a vendere il terreno di proprietà della ricorrente.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse delle minori. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIGNATARO MAGGIORE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2012);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio