Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 2852/2023 promosso da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. e con domicilio eletto presso il suo studio in Via Emilia 101,
Voghera contro
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GAZZANIGA COLETTE e con domicilio eletto presso il suo studio in
Galleria Duomo n. 4 null 27058 Voghera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente:
ER
“ disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento R_
prevalente presso l'abitazione materna;
- il padre avrà facoltà di vedere e trattenersi con i minori ERona_3
presso il loro domicilio due pomeriggi a settimana, (preferibilmente il lunedì e il mercoledì) dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e ciò anche per consentire al medesimo di
ER interagire più ampiamente con la figlia che fino alle 19,00 è impegnata con una insegnante di ripetizioni;
- il padre potrà incontrare i figli a fine settimana alternati il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica mattina dalle ore 9,30 alle ore 11,30;
ER
- allorché i minori e dovessero rendersi disponibili il padre potrà Per_4
trascorrere con i medesimi 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da
- i genitori concorderanno, come già avviene da diversi mesi, settimanalmente quando
ER il padre accompagnerà a scuola e lo stesso allorché dovesse R_
esprimerne il desiderio;
- il padre potrà trascorrere, ad anni alterni, con i figli il giorno di Natale o il giorno di
Santo Stefano riconducendoli la sera presso l'abitazione materna, il 1 gennaio o il 6 gennaio e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo gli accordi che interverranno con la madre e sempre riconducendo la sera i figli presso l'abitazione materna;
- nei giorni dei compleanni dei bambini il padre potrà sempre raggiungere gli stessi presso l'abitazione materna o nel luogo in cui essi festeggeranno;
- il padre acconsente a lasciare frequentare ai figli le ore di religione e il catechismo, qualora gli stessi esprimano tale desiderio;
- il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di Euro 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio) aggiornabili secondo gli indici ISTAT, mentre acconsente a che l'assegno unico venga percepito esclusivamente dalla signora e la possibilità per la stessa di utilizzare l'indennità di CP_1
frequenza dei minori (al momento ne è titolare solo , mentre è in verifica R_
ER quella di ); le spese straordinarie, così come le spese di ripetizione per i figli rese necessarie dalle problematiche dei ragazzi, come attualmente avviene per circa 20/22 ore settimanali, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.”
Parte resistente:
“ 1) Affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre. Si propone la previsione di due incontri settimanali tra il padre e i figli presso il domicilio di questi ultimi, dalle ore 18.00 e fino alle 20.00 e, a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio (dalle 16.00 alle 18.30) e la domenica mattina (dalle 9.30 alle 11.30), con eccezione delle due settimane estive in cui la madre porterà i figli in vacanza. Allo stato attuale, sono stati individuati i giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì; impegni
2 pomeridiani scolastici ed extrascolastici dei bambini potranno suggerire la scelta di giorni diversi, ma in linea di massima dovrà essere rispettata la programmazione stabilita.
2) Previo accordo stabilito tra i genitori con almeno 24 ore di anticipo, il padre potrà rendersi disponibile, come attualmente avviene, per accompagnare a scuola la figlia
ER
.
3) L' eventuale assenza del padre non darà luogo a recupero, fatto salvo un preavviso di almeno due giorni. Il padre si impegna comunque a comunicare assenze o ritardi entro la mattina del giorno stesso all'incontro, affinché i figli non rimangano in casa inutilmente ad attenderlo, soprattutto in considerazione delle modalità di funzionamento degli stessi.
4) Ad anni alterni, essendo allo stato l'unica modalità di frequenza accettata dai ragazzi, il padre potrà trascorrere con i figli, presso l'abitazione degli stessi, la mattina del giorno di Natale o la mattina del giorno di Santo Stefano;
la mattina del 1 gennaio o del 6 gennaio;
la mattina di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Nel giorno dei compleanni dei bambini, il padre potrà sempre raggiungere gli stessi presso l'abitazione materna o nel luogo in cui essi festeggeranno.
5) Incarico al Servizio Tutela Minori di monitorare l'evoluzione della situazione;
proporre/programmare, con gradualità e previo accordo con gli Specialisti che seguono i bambini, uscite all'esterno per padre e figli, nel rispetto del benessere e delle esigenze dei ragazzi, secondo modalità che corrispondono ai bisogni speciali di cui essi sono portatori.
6) Consenso dei genitori a che i figli frequentino percorsi di supporto psicologico e logopedistico (attualmente per entrambi dott.ssa Specialista in Per_5 Parte_2
ER Neuropsichiatra infantile e, per , dott.ssa del Centro Eureka). ERona_6
7) Disponibilità della madre a frequentare con l'altro genitore un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità o eventualmente condotto secondo tecniche di mediazione familiare.
8) Consenso dei genitori a lasciare frequentare ai figli le ore di religione e il catechismo, qualora gli stessi esprimano tale desiderio.
3 9) Prevedere in capo al padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, fino all'indipendenza economica degli stessi, pari a complessivi Euro 400,00 mensili aggiornabili secondo gli indici ISTAT (200,00 Euro a figlio), con decorrenza dalla nascita dei figli stessi;
assegno unico a favore della madre e possibilità per la stessa di utilizzare l'indennità di frequenza dei minori (al momento ne è titolare solo
ER
, mentre è in verifica quella di ); spese straordinarie di cui al R_
Protocollo in uso presso questo Tribunale, così come le spese di ripetizione per i figli rese necessarie dalle problematiche dei ragazzi, come attualmente avviene per circa
20/22 ore settimanali, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%. La presente richiesta economica rispecchia quanto sta avvenendo ora in accordo tra i genitori. In subordine, qualora il Tribunale ritenesse di non suddividere al 50% le spese delle ripetizioni scolastiche per i figli, si chiede di prevedere un assegno di mantenimento per gli stessi pari ad Euro 800,00 mensile (Euro 400,00 per ogni figlio).
10) Spese legali come per legge.”
Curatrice speciale:
ER
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori e con R_
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle solo questioni afferenti alla quotidianità e l'ordinaria gestione dei minori, con obbligo di condividere le decisioni di maggiore importanza ed interesse per i minori.
2. Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre.
3. Declinare il seguente programma di frequentazioni padre/figli: due incontri infrasettimanali presso il domicilio materno, dalle ore 17.30 alle 19.30, oppure dalle
ER ore 18.00 alle ore 20.00 quando la figlia è impegnata nelle lezioni di sostegno allo studio fino alle 19.00 (per consentire anche a lei e al padre di trascorrere del tempo insieme); attualmente sono stati individuati i giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì; impegni pomeridiani scolastici ed extrascolastici dei bambini potranno suggerire la scelta di giorni diversi, ma in linea di massima dovrà essere rispettata la programmazione stabilita. Inoltre, il padre incontrerà i figli a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore 18.30 oppure previo accordo tra i genitori dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in funzione degli impegni dei minori e dei
4 genitori stessi) e la domenica mattina (dalle 9.30 alle 11.30), con eccezione delle due settimane estive in cui la madre porterà i figli in vacanza. Il signor dovrà CP_2
avvisare la signora con congruo anticipo (indicativamente due giorni) CP_1
qualora – solo per impegni improrogabili ed indifferibili – non fosse in grado di rispettare l'orario, pur ribandendo l'importanza di continuità e regolarità negli incontri, ben indicata dalla CTU, nel rispetto dei bisogni dei minori di prevedibilità e di conferme rispetto alle aspettative. A tal fine, ogni eventuale variazione dovrà essere altresì adeguatamente e tempestivamente comunicata ai minori da parte dei genitori, coerentemente.
4. L' eventuale assenza del padre non darà luogo a recupero, fatto salvo un preavviso di almeno due giorni.
5. Previo accordo stabilito tra i genitori con almeno 24 ore di anticipo, il padre potrà rendersi disponibile, come attualmente avviene, per accompagnare a scuola la figlia
ER e anche se i genitori si accorderanno in tal senso. R_
6. I genitori, col supporto del servizio di TM e previo parere degli specialisti che hanno
ER in carico e potranno concordare occasioni di incontro tra il sig. R_
e i figli singolarmente. Parte_1
7. Ad anni alterni il padre potrà trascorrere con i figli: la mattina del giorno di Natale
o la mattina del giorno di Santo Stefano;
la mattina del 1^ gennaio o del 6 gennaio;
la mattina di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Nel giorno dei compleanni dei bambini, il padre potrà sempre raggiungere gli stessi presso l'abitazione materna o nel luogo in cui essi festeggeranno.
8. Invitare i genitori ad attivare e proseguire incontri di sostegno alla genitorialità o eventualmente condotti secondo tecniche di mediazione familiare.
9. Disporre la prosecuzione dei percorsi di presa in carico dei minori, secondo le indicazioni degli specialisti. Per in particolare, la prosecuzione R_ dell'intervento didattico di sostegno (finalizzato prioritariamente agli aspetti di socializzazione e inclusione nel gruppo dei coetanei), del trattamento ambulatoriale intrapreso presso “Villa Meardi” da integrarsi con attività proposte ai coetanei in ambiente non sanitario (ad es. attività sportiva) e con programmi c/o ASST per la presa in carico dei Disturbi dello Spettro dell'Autismo (tra cui i progetti AUTINCA “Attivare
5 Una risposta Territoriale Inclusiva e Continuativa per le persone con Autismo ” e
“Diagnosi e Percorsi per persone con Autismo attraverso il potenziamento CP_3 dei Servizi e dei contesti di vita”) oppure altri previo accordo tra genitori e tenendo ER conto delle indicazioni degli specialisti. Per un percorso di sostegno psicoterapico e psicoeducativo, valutando l'opportunità di accedere al progetto regionale gratuito, finanziato su fondo sociale europeo, “UP- Percorsi per crescere alla grande” (Fondo
Sociale Europeo Plus 2021-2027 - DGR XI/7503 del 15/12/2022 e ss.mm.ii.; decreto n°
11765 del 03/08/2023), finalizzato alla realizzazione di percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie, nella fascia di età 11-25 anni. Il tutto sempre previo accordo tra genitori e secondo le indicazioni che via via renderanno i terapeuti, in ragione dell'evoluzione della condizione dei minori.
10. Disporre la prosecuzione del monitoraggio e controllo sull'evoluzione della situazione da parte dei Servizi Sociali/Servizio Tutela Minori territorialmente competenti, con l'indicazione di: (i) attuare un percorso condiviso di incontri regolari e periodici con i genitori (con la finalità che essi possano, sotto la guida e la supervisione di un professionista, mantenere attivo il dialogo ed il confronto tra di loro, orientato a ricercare quella situazione di benessere dei figli); (ii) verificare il prosieguo degli interventi terapeutici e di sostegno ai minori, correlati alle diagnosi e ai bisogni specifici di cui sono portatori, evidenziati dalla CTU;
(iii) una volta stabilizzata la regolarità degli attuali incontri tra padre e figli, al fine di favorire l'evoluzione della relazione genitoriale, proporre ai genitori/programmare, con la necessaria gradualità e
ER previo parere favorevole degli specialistici che hanno in carico e R_ uscite all'esterno tra padre e figli;
dopo aver verificato positivamente l'esperienza di uscite all'esterno, proporre/prevedere graduali progressivi ampliamenti (ad es. giornata intera) e periodi di vacanza via via più estesi, tenendo sempre conto della disponibilità dei minori.
11. Porre a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli CP_2 versando alla signora l'importo di euro 400,00 mensili (euro 200 per CP_1
ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge e
6 con decorrenza dalla domanda. Oltre al 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
12. Disporre che l'AU per i figli sia percepito integralmente dalla madre.
13. Disporre che l'indennità di frequenza erogata in favore dei minori (già in ER erogazione per , in fase di accertamento quella per percepita dalla R_
madre possa essere utilizzata dalla sig.ra per le esigenze e necessità dei CP_1
figli.
14. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto tutelante e rispondente a bisogni e
ER diritti dei minori e ” R_
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'affidamento, sul collocamento e sul mantenimento dei minori
Deve, anzitutto, darsi atto che nel corso del giudizio, all'udienza 22.3.2021, le parti ER concordavano circa il riconoscimento dei figli minori (nata il [...]) e
(nata il [...]) da parte del sig. poi perfezionato in data R_ Parte_1
5.8.2021.
In seguito, come indicato nel provvedimento del 16.1.2020, stante l'elevata conflittualità tra le parti, si rendeva necessario accertare quali fossero le migliori condizioni di affidamento, di permanenza abitativa e di frequentazione dei minori con il padre, pertanto il Giudice Istruttore riteneva necessario avviare un'indagine da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti e successivamente - con ordinanza del
16.12.21 - nominare anche un curatore speciale dei minori, l' Avv. Bretschneider.
ER Ebbene, dalla disamina delle prime relazioni dei servizi incaricati emerge come e durante gli incontri con il padre, svolti in spazio neutro, fossero inizialmente R_ diffidenti e distanti, scarsamente coinvolti nell'interazione e privi di confidenza, nonché adesi alla figura della madre e della zia materna dalle quali faticavano a separarsi, con conseguente difficoltà iniziale per il signor nell'instaurare un rapporto Parte_1
con loro.
Nonostante ciò, i minori alternavano atteggiamenti ostili e diffidenti a momenti di divertimento e condivisione con il padre, il quale si mostrava, in ogni circostanza, adeguato, disponibile e propositivo, pur consapevole delle difficoltà nel percorso di riavvicinamento con i figli, pertanto l'andamento degli incontri era ritenuto nel complesso positivo seppur “altalenante”, probabilmente a causa della “fragilità nella relazione associata ad una mancanza di conoscenza effettiva, sia ad un possibile influenza ed attaccamento molto forte dei bambini nei confronti della made e della zia che rende loro difficile affidarsi liberamente ad un'altra figura adulta”.
Nel corso dell'anno 2022, grazie ai percorsi di supporto avviati, la situazione era evoluta positivamente anche per quanto concerne il rapporto tra le parti, maggiormente propense al dialogo ed alla condivisione (Vd. rel. del 15.9.2022), al punto che, in sostituzione degli incontri in spazio neutro, erano stati attivati interventi di ADM presso
8 l'abitazione paterna, per poi arrivare ad una progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figli, gestiti in autonomia dai genitori con il supporto di un educatore.
Tuttavia, i servizi incaricati, con la relazione del 23.05.2023, riferirono di un grave peggioramento della situazione dovuto al fatto che i figli mostravano nuovamente segni di chiusura verso il padre, rifiutando di restare da soli con lui: “i minori, in particolare ER
sembrano molto oppositivi verso il padre;
a tratti appare più disposto R_
ad approcciarsi a lui, spesso però si coalizza con la sorella ed insieme rifiutano qualsiasi iniziativa/tentativo di riavvicinamento al padre” (vd. relazione del
23.05.2023).
In considerazione delle problematiche indicate, la Curatrice speciale, rilevato che dalle relazioni sociali “non emergevano ragioni o temi definiti da cui origina il rifiuto” e che
“le criticità nella relazione padre/figli sono risalenti e si ripresentano ciclicamente, senza apparenti motivi scatenanti”, considerato altresì che il nucleo familiare “fruisce da tempo del supporto e monitoraggio dei Servizi sociali ma che tali supporti non hanno purtroppo condotto al superamento delle criticità presenti nella relazione padre/figli”, riteneva opportuno chiedere al Tribunale di disporre CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, volta ad accertare quale fosse la soluzione meglio rispondente ai
ER bisogni e diritti di e ERona_7
Il Giudice istruttore nominava, dunque, quale consulente tecnico d'ufficio la Dott.ssa che nella propria relazione dava atto di alcune difficoltà che ERona_8
ER caratterizzano il funzionamento dei minori e : in particolare sul minore R_
“le osservazioni confermano la diagnosi di Disturbo dello Spettro R_ dell'Autismo, formulata in altra sede, per e contribuiscono a costruire R_
ipotesi esplicative in merito al comportamento del bambino nelle relazioni con gli altri e nello specifico con l'uno e con l'altro genitore.[….] Al riguardo dei bisogni speciali di cui il bambino è portatore, si consiglia di evitare per quanto possibile situazioni di imprevedibilità, definendo con anticipo gli impegni e dandone adeguata informazione al bambino, compresi gli accordi inerenti gli incontri con il padre;
si sottolinea altresì
l'importanza che le aspettative non vengano disattese, onde evitare stati di frustrazione ansia e stress, anche in ragione della peculiare difficoltà a gestire situazioni di cambiamento e il bisogno di prevedibilità”.
9 ER Quanto invece alla minore “La conclusione diagnostica del Centro Eureka è di
“Disturbo aspecifico dell'apprendimento in soggetto normodotato con fragilità socio- relazionali, nell'ambito della pragmatica della comunicazione ed ansia prestazionale[…]I disturbi dell'apprendimento rappresentano un ambito di notevole rilevanza sociale, per le ricadute negative sia sulla realizzazione sociale/professionale sia sulla qualità della vita dei soggetti interessati e delle loro famiglie […]Questa consulente concorda nel rilevare le difficoltà nel disturbo della comunicazione sociale;
[…] Le difficoltà descritte per il disturbo riguardano: difficoltà nel regolare e modulare i vari aspetti della comunicazione verbale e non verbale in base al contesto;
difficoltà nel comprendere e seguire le regole sociali della comunicazione verbale e non verbale;
difficoltà nel seguire le regole sociali in un'interazione sociale;
difficoltà nel comprendere le informazioni implicite in un messaggio facendo inferenze;
difficoltà nel comprendere il linguaggio figurato astratto (es una metafora). Data la complessità della vita emozionale di questa giovane che si affaccia all'età adolescenziale mostrando molti dubbi in merito alle proprie capacità e competenze, si ritiene indicato sostenerla con un percorso di sostegno psicoterapico e psicoeducativo”.
Infine, con riferimento alle questioni relative alla capacità genitoriale e sulla determinazione delle migliori modalità di affido e collocamento dei minori, la CTU concludeva che “Le valutazioni effettuate nel corso di questa consulenza non hanno in alcun modo evidenziato elementi che potessero orientare verso l'ipotesi di valutare soluzioni in ambito etero famigliare per i minori. Anche il Servizio Tutela Minori non ha mai espresso indicazioni orientate a variare il collocamento prevalente presso il domicilio materno, dove i minori sono cresciuti fin dalla nascita e fino ad oggi”.
Orbene, alla luce di quanto sin ora esposto, questo Collegio condivide le conclusioni rassegnate dalla Ctu, fatte proprie anche dalla Curatrice speciale dei minori, pertanto ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la ER domanda di affido condiviso tra i genitori dei figli e , non risultando lo R_ stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Invero, entrambi i genitori si sono mostrati attenti a disponibili a prestare attenzione agli aspetti più importanti della vita dei figli e, come osservato dalla Curatrice speciale,
10 “hanno anche in tempi recenti assunto concordemente decisioni per i figli (in ambito ER scolastico – si veda ad es. la richiesta di supporto/aiuto scolastico per dando ascolto ai bisogni e alle aspettative dei figli, senza assumere posizioni contrastanti tra loro, mostrandosi, specie se adeguatamente supportati, muniti di adeguate risorse”.
Tuttavia, appare evidente che le parti abbiano ancora bisogno di essere supportate a comprendere i bisogni dei minori ed a riequilibrare la relazione genitoriale, “ricercando con l'aiuto di un professionista la maggior coerenza possibile nelle linee educative e la condivisione delle scelte operate in favore dei figli”.
Ergo, considerate altresì le peculiari esigenze dei minori e la natura dei supporti per loro attivati, si ritiene necessario confermare l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare ai Servizi Sociali competenti affinché proseguano con i percorsi già avviati a sostegno dei minori - per , la prosecuzione dell'intervento didattico di sostegno R_
(finalizzato prioritariamente agli aspetti di socializzazione e inclusione nel gruppo dei
ER coetanei) e del trattamento ambulatoriale intrapreso presso “Villa Meardi” e per un percorso di sostegno psicoterapico e psicoeducativo - ed attuino “un percorso condiviso di incontri regolari e periodici con i genitori, con la finalità che essi possano, sotto la guida e la supervisione di un professionista, mantenere attivo il dialogo ed il confronto tra di loro, orientato a ricercare quella situazione di benessere dei figli che entrambi dichiarano di voler raggiungere”(cfr relazione Ctu).
A tale riguardo si reputa fondamentale invitare le parti alla prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità, al fine di instaurare e coltivare una relazione positiva e funzionale tra loro e con i figli.
Per quanto concerne, invece, la modalità di frequentazione padre-figli la Consulente, in
ER ragione delle peculiari caratteristiche del funzionamento di e di , R_ osservava l'importanza stabilizzare la calendarizzazione attualmente predisposta dal
Servizio Tutela Minori, suggerendo un'estensione di orario rispetto all'attuale, “con l'obiettivo di lasciare tempo ai bambini per superare le iniziali resistenze all'incontro e sul versante del padre per lo scopo di evitare “passaggi” bruschi all'arrivo ed al congedo” e sottolineando l'importanza di rispettare la programmazione indicata allo scopo di garantire “la prevedibilità necessaria per i bambini e per tutti gli attori della vicenda”.
11 In particolare, i minori avrebbero potuto vedere il padre per due pomeriggi infrasettimanali presso l'abitazione materna e a fine settimana alternati il sabato pomeriggio e la domenica mattina, escludendo, al momento, la possibilità di svolgere uscite all'esterno nonché il pernottamento con il padre, che eventualmente sarà possibile attivare quando i servizi competenti, sentiti gli specialisti che seguono i minori e vista la volontà delle parti, lo riterranno opportuno.
Dalla disamina dell'ultima relazione dei servizi incaricati risulta che attualmente gli incontri tra padre e figli sono gestiti in autonomia dai genitori, principalmente presso la casa materna e comunque sempre alla presenza della madre, mentre gli incontri presso l'abitazione paterna, svolti in passato sotto la supervisione di una figura educativa, sono ancora sospesi per volontà dei minori.
Ad ogni modo, le frequentazioni, pur con le note limitazioni, sembrano proseguire grazie alla collaborazione dei genitori, i quali in maniera autonoma sono stati in grado di accordarsi e prevedere momenti condivisi di incontro (cfr. relazione del 14.01.2025)
Questo Collegio, pertanto, alla luce delle considerazioni della Ctu e delle conclusioni rassegnate dalla Curatrice speciale – in linea con le argomentazioni della consulente - condivise anche dalla madre dei minori, preso atto della volontà dei minori, ritiene adeguato il calendario stilato dalla Curatrice speciale, di seguito indicato, demandando ai Servizi incaricati il compito di valutare la possibilità di svolgere gli incontri anche in ambiente esterno, con l'accordo dei genitori e previo parere degli specialisti che hanno ER in carico e , prevedendo altresì un successivo e graduale ampliamento R_ dei tempi di frequentazione, inclusa la possibilità di pernottare presso l'abitazione paterna e di programmare le vacanze estive con quest'ultimo, qualora ve ne siano i presupposti.
Si suggerisce, infine, ai Servizi incaricati di considerare quanto proposto, dapprima dalla Curatrice speciale e poi dalla CTU, in ordine alla possibilità di prevedere tempi anche individuali per ciascun minore di frequentazione, nei quali il sig. potrà Pt_1
meglio dedicarsi alle esigenze e ai gusti dei due figli, differenziando le attività da condividere e creando uno spazio esclusivamente dedicato a ciascun figlio.
Ebbene, il Collegio recepisce il seguente programma di frequentazioni padre - figli:
“due incontri infrasettimanali presso il domicilio materno, dalle ore 17.30 alle 19.30,
12 ER oppure dalle ore 18.00 alle ore 20.00 quando la figlia è impegnata nelle lezioni di sostegno allo studio fino alle 19.00 (per consentire anche a lei e al padre di trascorrere del tempo insieme); attualmente sono stati individuati i giorni infrasettimanali di lunedì
e mercoledì; impegni pomeridiani scolastici ed extrascolastici dei bambini potranno suggerire la scelta di giorni diversi, ma in linea di massima dovrà essere rispettata la programmazione stabilita. Inoltre, il padre incontrerà i figli a fine settimana alternati, il sabato pomeriggio (dalle ore 15.30 alle ore 18.30 oppure previo accordo tra i genitori dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in funzione degli impegni dei minori e dei genitori stessi) e la domenica mattina (dalle 9.30 alle 11.30), con eccezione delle due settimane estive in cui la madre porterà i figli in vacanza. Il signor dovrà CP_2
avvisare la signora con congruo anticipo (indicativamente due giorni) CP_1
qualora – solo per impegni improrogabili ed indifferibili – non fosse in grado di rispettare l'orario, pur ribandendo l'importanza di continuità e regolarità negli incontri, ben indicata dalla CTU, nel rispetto dei bisogni dei minori di prevedibilità e di conferme rispetto alle aspettative. A tal fine, ogni eventuale variazione dovrà essere altresì adeguatamente e tempestivamente comunicata ai minori da parte dei genitori, coerentemente.L' eventuale assenza del padre non darà luogo a recupero, fatto salvo un preavviso di almeno due giorni. Previo accordo stabilito tra i genitori con almeno
24 ore di anticipo, il padre potrà rendersi disponibile, come attualmente avviene, per ER accompagnare a scuola la figlia e anche se i genitori si accorderanno R_
in tal senso.
6. I genitori, col supporto del servizio di TM e previo parere degli
ER specialisti che hanno in carico e potranno concordare occasioni di R_
incontro tra il sig. e i figli singolarmente. Ad anni alterni il padre potrà Parte_1
trascorrere con i figli: la mattina del giorno di Natale o la mattina del giorno di Santo
Stefano; la mattina del 1^ gennaio o del 6 gennaio;
la mattina di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Nel giorno dei compleanni dei bambini, il padre potrà sempre raggiungere gli stessi presso l'abitazione materna o nel luogo in cui essi festeggeranno.”
Sull' assegno di mantenimento in favore dei minori
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
13 Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
Dall'analisi dell'ultima dichiarazione reddituale depositata dal sig. Parte_1 risulta che lo stesso ha un reddito di impresa pari a 52.498 € per l'anno 2021.
Per quanto concerne, invece, la resistente, quest'ultima risulta essere impiegata per 24 ore settimanali a tempo determinato, percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa 900,00 €, percepisce per intero l'assegno unico pari a 443,20€ mensili e non risulta essere gravata da spese abitative.
Ebbene, il Collegio, alla luce di quanto indicato, ritiene equo disporre quanto concordemente richiesto dalle parti e dunque di prevedere a carico del sig. CP_2
l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli versando alla signora CP_1
l'importo di euro 400,00 mensili (euro 200 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre a rimborsare il 50% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia;
dispone altresì che l'Assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre, in ragione della stabile permanenza dei minori presso la propria abitazione e che l'indennità di frequenza erogata in favore dei minori (già in erogazione per , in fase di R_
ER accertamento quella per sia percepita dalla madre ed utilizzata dalla stessa per le esigenze e necessità dei figli.
Quanto alla richiesta di parte resistente volta a ottenere il riconoscimento dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento decorra a far data dalla nascita dei minori, si osserva che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo al mantenimento decorre dalla nascita del figlio e non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale (Cfr. La Suprema Corte, con ordinanza n. 28442/2023). Ne consegue che “nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le
14 regole generali del rapporto tra condebitori solidali” (Cass. Civ. Sez. I, n. 15063 del
22.11.2000).
Pertanto, questo Collegio accerta il diritto della resistente a vedersi corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli, a far data dalla domanda, nei limiti dell'importo pattuito dalle parti di € 400,00 oltre al 50% delle spese extra come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Con riferimento alla data di decorrenza del mantenimento, si precisa che è pacifico il diritto della resistente a vedersi riconoscere un importo - da liquidarsi in via equitativa
– a titolo di mantenimento dei figli, a far data dalla nascita, cui ricomprendere altresì le spese extra eventualmente documentate.
Tuttavia, nel presente giudizio viene previsto il mantenimento – come concordato fra le parti – riservando ad altra sede l'eventuale liquidazione degli arretrati ancora dovuti, auspicando che, sul punto le parti raggiungano un accordo.
Le spese di lite
Il Collegio, visto l'esito del procedimento, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ER
- dà atto che i minori e sono già stati riconosciuti da parte di R_
in data 5.8.2021; Parte_1
- affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la possibilità di frequentare il padre secondo il calendario predisposto e richiamato in parte motiva;
- Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti attuino gli interventi di cui in parte motiva.
- Invita i genitori a proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità;
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento in favore dei figli minori, l'importo di € 400,00 rivalutabile
15 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno, con decorrenza dalla data della domanda
- compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro dott.ssa Marina Bellegrandi
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