Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 18.7.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Attilio Andreoni presso il cui studio sito a Fano (PU) via IV Novembre n. 65, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Fabbri presso il cui C.F._3
studio sito a Fano Via Pisacane 46 hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
In punto a: successioni.
pagina 1 di 10
Per l'attrice:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare in capo
alla concludente signora il diritto di ricevere dai convenuti Parte_1
e , quali eredi di , i buoni postali Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
fruttiferi n° 00.177.380 07 e 00.177.381 07 emessi in data 11.04.1994 e con
scadenza 31.12.2024 o in alternativa una somma equivalente al loro valore così
come disposto nella dedotta scrittura privata dell'8.05.2017, - accertata e
dichiarata l'intervenuta negoziazione di entrambi i buoni postali sopra indicati con
incasso del loro controvalore in denaro da parte dei convenuti e Controparte_2
, per l'effetto condannare gli stessi convenuti e Controparte_1 Controparte_2
, insieme ed in solido e nella loro qualità di eredi di , Controparte_1 Persona_1
al pagamento in favore della concludente dell'importo di €. Parte_1
57.354,68 (28.677,34 x 2) rappresentante il valore di rimborso netto dei due
menzionati buoni postali alla loro scadenza del 31.12.2024 o in via subordinata al
pagamento in favore della concludente dell'importo pari a Parte_1
quanto dagli stessi e incassato per effetto della Controparte_2 Controparte_1
negoziazione dei menzionati buoni postali o di quel maggiore o minore importo
che risulterà ad istruttoria esperita e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
monetaria; - nel merito in via istruttoria : ammettere le richieste tutte avanzate con
memoria del 29 luglio 2022, di seguito trascritte : “… si chiede l'ammissione della
prova per interrogatorio formale dei convenuti sulle seguenti circostanze : 1) Vero
pagina 2 di 10 che i due buoni postali fruttiferi n. 00.177.380 07 e n. 00.177.381 07 di cui si
mostra la copia (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte attrice) sono stati negoziati dopo il
ricevimento della lettera raccomandata del 18.04.2019 di cui si mostra la copia
(cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte attrice) ? 2) Vero che il valore dei due buoni
postali fruttiferi indicati nel precedente capitolo di prova è stato interamente
incassato? - Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che il Giudice voglia ordinare
ai convenuti o in alternativa a l'esibizione e produzione delle Controparte_3
ricevute/contabili relative al pagamento del valore dei due buoni postali fruttiferi
per effetto della loro negoziazione.” - il tutto con vittorie di spese, funzioni ed
onorari di lite da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi
antistatario.”
Per i convenuti:
“si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sui seguenti
capitoli: 1) Vero che il Notaio in occasione della stipula del Persona_2
testamento pubblico di in data 05.04.2017, consigliò a quest'ultima, Persona_1
che voleva legare alla nipote i buoni postali fruttiferi Parte_1
n°00.177.380 07 e 00.177.381 07 emessi in data 11.04.1994 e con scadenza
31.12.2024, a legarle una somma determinata? 2) Dica il teste chi ha seguito per
conto di e , tenendo in contatti con l'avv. Attilio Parte_2 Parte_3
Andreoni, le trattative per addivenire alla transazione del 08.05.2017 con R_
; 3) Vero che la bozza di scrittura privata 08.05.2017 venne modificata
[...]
prima cancellando la disposizione a favore di e poi Parte_1
pagina 3 di 10 ripristinandola nella versione sottoscritta, aggiungendo altresì la possibilità di
sostituire ai Buoni Postali una somma corrispondente al loro valore? 4) Vero che
ciò fu fatto: la cancellazione della disposizione di cui sopra sul presupposto che la
aveva fatto testamento legando alla la somma di € 50.000,00 CP_1 Parte_1
e la reintroduzione della disposizione modificata sul presupposto che il legato
potesse essere revocato? Si indicano a testi sul capitolo 1) Notaio
[...]
di Fano, e Anniballi Maggie;
sui capitoli 2), 3) e 4) Per_2 Parte_4
, , e , tutti di Testimone_1 Parte_2 Parte_3 Testimone_2
Colli al Metauro, nonché avv. Attilio Andreoni. Si opus si indica altresì a teste su
tutti i capitoli l'avv. Luca Fabbri previa rinuncia al mandato. Dichiara di opporsi ad
eventuali nuove domande od al deposito di nuovi documenti e precisa le
conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis, per le motivazioni sopra esposte: Nel
Merito respingere le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in
diritto. In subordine ridurre la pretesa avversa alla somma che risulterà di giustizia
al netto della ritenuta di legge, importo in ogni caso non superiore a quanto
percepito dai convenuti in relazione ai buoni suddetti. Con vittoria di spese diritti e
onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 21.12.2021 Parte_1
conveniva in giudizio e , esponendo che il Controparte_1 Controparte_2
29.4.2013 era deceduto il quale, con testamento, istituite eredi le Persona_3
pagina 4 di 10 sorelle e , aveva disposto con legati in favore Parte_2 Parte_3
della moglie e dei nipoti di questa, ossia la stessa attrice ed i Persona_1
convenuti; che con atto notarile in data 8.5.2017 le eredi predette, nonché i legatari , e avevano transatto le Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
questioni ereditarie sulla legittima, prevedendo, tra l'altro, il trasferimento di due buoni postali fruttiferi in favore di , la quale con scrittura privata in Persona_1
pari data si era “impegnata” a trasferire i titoli predetti o l'equivalente monetario in favore dell'attrice; che , deceduta il 2.2.2019, aveva disposto, con Persona_1
testamento pubblico in data 5.4.2017, un legato di €.50.000 in favore dell'attrice;
che, richiesto ai convenuti, quali eredi della di adempiere l'obbligazione CP_1
di cui all'indicata scrittura, questi avevano ingiustamente opposto un rifiuto,
assumendo, senza fondamento, che l'obbligazione sarebbe stata sostituita dal lascito testamentario.
Tanto premesso, l'attrice domandava che fosse accertato il proprio diritto di ricevere i buoni postali o il loro valore;
in subordine, qualora l'accertamento fosse successivo alla data di scadenza dei titoli, che i convenuti fossero condannati in solido a trasferire i buoni in proprio favore ovvero al pagarle il corrispondente valore.
Si costituivano e , i quali contestavano le Controparte_1 Controparte_2
domande, eccependo che l'atto dispositivo di cui alla scrittura privata era nullo per difetto della forma delle donazioni (art. 782 c.c.); che, inoltre, la de cuius
aveva “sostituito” il lascito dei buoni postali con il legato. Concludevano, pertanto,
pagina 5 di 10 per il rigetto delle domande ed, in subordine, per la riduzione della pretesa al valore dei titoli al netto della ritenuta di legge.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 18.7.2024.
2 – Il titolo della domanda è l'atto dispositivo contenuto nella scrittura privata in data 8.5.2017, e segnatamente nella clausola art. 5, laddove si pattuisce che “le IG. e , per sé e per i loro Parte_2 Parte_3
aventi causa, si impegnano e si obbligano, a sottoscrivere tutte le eventuali
pratiche richieste da per la riscossione dei predetti Buoni Postali CP_3
Fruttiferi che riconoscono essere di esclusiva competenza della IG.ra R_
, la quale s'impegna a sua volta, ora per allora, a trasferire alla signora
[...]
i predetti Buoni Postali Fruttiferi o una somma di denaro Parte_1
corrispondente al valore dei titoli stessi.”
La clausola prevede un'obbligazione a carico delle eredi nei Pt_2
confronti della avente ad oggetto il completamento delle “pratiche” CP_1
necessarie per la riscossione dei buoni ed un'obbligazione (“impegno”) a carico della di trasferire in futuro all'attrice con effetto retroattivo (“ora per CP_1
allora”) i titoli o il loro corrispondente valore.
L'obbligazione assunta dalla è a titolo gratuito. CP_1
Invero, affinché l'impegno assunto da un soggetto di trasferire un bene a terzi possa qualificarsi atto a titolo oneroso anziché gratuito, occorre che risulti pagina 6 di 10 una controprestazione del terzo o dall'atto stesso, oppure da altro documento integrativo.
Nulla in tal senso risulta dalla scrittura, né da atti integrativi. Vano è il tentativo della difesa attrice di accreditare la natura onerosa dell'atto dispositivo in favore dell' in ragione della corrispettività delle prestazioni tra la Parte_1
e le eredi che attengono in quanto tali ad un rapporto – quello CP_1 Pt_2
determinato dalla transazione - cui la è estranea, anche formalmente, CP_1
non essendo parte dell'atto notarile in data 8.5.2017 come pure della scrittura privata.
Ciò posto, si rileva che la configurazione di un trasferimento gratuito come donazione postula che la liberalità sia diretta al donatario, ed è ciò che puntualmente si riscontra nella fattispecie ove la dispone dei titoli fruttiferi CP_1
direttamente in favore dell'attrice come obbligazione traslativa propria.
Ciò esclude che sia si tratti, diversamente da quanto opinato dalla difesa attrice (replica pg. 2), di contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), che quale liberalità indiretta non richiede la forma solenne della donazione (art. 782 c.c.). Il
contratto a favore di terzo si ha quando uno dei contraenti (promittente) si obbliga in confronto dell'altro contraente (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo.
Nella specie, invece, non è prevista un'obbligazione a carico della CP_1
nei confronti delle di trasferire i titoli alla secondo la struttura Pt_2 Parte_1
del contratto in favore di terzo;
al contrario, sono le ad essere obbligate Pt_2
pagina 7 di 10 a “sottoscrivere le eventuali pratiche” per assicurare alla la riscossione CP_1
dei titoli a lei assegnati con la transazione “a titolo di conguaglio”. Né è evincibile dall'atto alcun interesse – elemento integrante la causa della disposizione in favore di terzo (art. 1411 c.c.) – in capo alle riguardo al trasferimento dei Pt_2
titoli in favore dell piuttosto che della nè all'arricchimento della Parte_1 CP_1
stessa attrice.
L'atto della è, piuttosto, una donazione diretta, cioè un contratto CP_1
rivolto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità.
Così inquadrato, l'atto dispositivo in questione è nullo per difetto di forma
(art. 782 c.c.), ossia per mancata osservanza del regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è sostituita dalla traditio) che è proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo,
dei suoi beni.
E', vieppiù, da rilevare che l'atto si presenta nullo per un'ulteriore ragione,
tenendo presente che con esso la non ha trasferito i titoli, ma – come CP_1
esattamente evidenziato dalla difesa convenuta - ha promesso di trasferirli, a titolo gratuito, in favore della (che, coerentemente, con la presente Parte_1
pagina 8 di 10 domanda chiede l'adempimento dell'impegno traslativo, ossia di “vedersi trasferire alla scadenza i buoni postali”: v. comparsa risposta pg. 6).
Orbene, è noto che “la convenzione che contenga una promessa di
attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di
donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del
promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il
principio secondo cui nella donazione lo arricchimento del beneficiario deve
avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del
donante, assolutamente libero nella sua formazione” (Cass. 1979 n. 3315; conf.
Cass. 1975 n. 4153).
Rilevata, per gli esposti motivi, la nullità dell'atto negoziale dedotto in giudizio quale titolo delle domande, queste vanno respinte con aggravio di spese,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in €.7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Pesaro il 8.1.2025.
pagina 9 di 10 Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 10 di 10