Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1627/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 13/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. GABRIELLA DE BIASE. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Saverio Cetraro, in sostituzione dell'avv. FRANCESCO DE CESARE. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e insistono nelle relative istanze. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1627/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
De Biase (C.F. ; C.F._2 opponente
E
(C.F. , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Francesco De Cesare (C.F. ); CodiceFiscale_3 opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione di fermo Parte_1 amministrativo relativo all'autovettura Fiat 600, targata DL864KS, notificatogli dal
[...]
in data 04/11/2021, e alle ingiunzioni di pagamento sottese, impugnando, in CP_1 particolare, l'ingiunzione n. 8025, relativa al canone idrico degli anni 2010 e 2011; l'ingiunzione n. 4949, relativa al canone idrico 2008; l'ingiunzione n. 2495, relativa al canone idrico 2009 e l'ingiunzione n. 2497, relativa al canone acqua 2009, per quanto rientra nella competenza per materia di questo Tribunale.
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce: i. l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
ii. il difetto di notifica degli atti presupposti al provvedimento impugnato;
iii. la nullità del preavviso per mancata indicazione del consumo dell'acqua e del numero identificativo del contatore;
iv. l'illegittimità del preavviso di fermo su auto in uso a persona disabile. Conclude, quindi, per la nullità e l'illegittimità nel merito del pagina 2 di 6 provvedimento opposto, con consequenziale applicazione dei provvedimenti di legge, e per la condanna del convenuto al pagamento dei danni, da liquidarsi in via equitativa. CP_1
1.2. Il nel contestare le avverse doglianze, eccepisce l'inammissibilità, Controparte_1 oltre all'infondatezza, della opposizione per le seguenti ragioni: i. legittimità del preavviso di fermo amministrativo emesso direttamente dall'Ente, come riconosciuto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e da successivi atti normativi di rango primario;
ii. sussistenza della pretesa creditoria e impugnabilità dell'atto solo per vizi propri;
iii. mancata maturazione del termine prescrizionale. Conclude, quindi, per il rigetto della domanda.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore istruttoria e, previo invito delle parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni, è stato deciso con sentenza contestuale.
2. L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2.1. Va preliminarmente dato atto che la causa può essere decisa facendo applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. n. 9936 del 2014; Cass. Civ. Sez. 6 sentenza n. 12002 del 28/05/2014 (Rv. 631058 -01); Cass. Civ. Sez. 5 sentenza n. 11458 del 11/05/2018 (Rv. 648510 - 01); Cass. Civ. Sez. 5 ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01) perché è manifestamente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, per le ingiunzioni n. 4949, n. 2495 e n. 2497. 2.2. Il canone per il servizio idrico rientra nelle prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi a carattere continuativo e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 cod. civ.
2.3. Nella specie, i canoni idrici richiesti con le ingiunzioni di pagamento assunte come presupposto del preavviso di fermo si riferiscono alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, relativamente alle quali il ha depositato documentazione attestante la Controparte_1 rituale notifica delle ingiunzioni, avvenute: per l'ingiunzione n. 8025, relativa ai canoni idrici delle annualità 2010-2011, nel 2017; per l'ingiunzione n. 4949, relativa al canone idrico 2008, nel 2015; per le ingiunzioni n. 2495 e n. 2497, relative a canoni idrici 2009, nel 2016. L'ingiunzione di pagamento n. 8025 è stata preceduta dall'invio di un avviso in data 17/12/2015 (v. allegato alla comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1 accertamenti_ed_ingiunzioni_notificate_comune_paola_anselmo_giuseppe.pdf a pag 5 e 11), onde le annualità 2010 e 2011 dei canoni idrici non erano prescritte alla data di emissione dell'ingiunzione. A partire, poi, dalla data del 08/05/2017, data in cui si è perfezionata la notifica dell'ingiunzione, il termine suindicato ha ripreso a decorrere, ma con la notifica del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo impugnato, avvenuta in data 04/11/2021, è stato nuovamente interrotto. Pertanto, il credito di cui alla menzionata ingiunzione non è prescritto. Per quanto attiene, invece, all'ingiunzione n. 4949, il credito è prescritto relativamente alle seguenti posizioni debitorie: n. 2226 del 24/06/2011, concernente il canone idrico 2008 relativo all'unità immobiliare ivi indicata;
n. 480 relativo al canone idrico del 2008 dell'unità ivi indicata (agli atti vi è l'avviso relativo all'anno 2007); n. 2304, relativo al canone idrico del 2008 dell'unità ivi indicata. Per tutti questi avvisi non vi è alcuna evidenza della loro notifica, che sarebbe avvenuta il 29/11/2012, onde alla data dell'emissione dell'ingiunzione pagina 3 di 6 era già maturata la prescrizione. Pertanto, il credito di cui alla menzionata ingiunzione n. 4949 deve essere ridotto di € 1087,27, somma questa comprensiva di interessi, sanzioni e spese, ed è dunque esigibile per il minore importo di € 823,45. Per quanto attiene, invece, al canone idrico del 2009, relativamente al quale sono state spiccate due ingiunzioni (2495 e 2497) agli atti di causa risultano due avvisi (il n. 83 e il n. 85), che sono stati spediti nel mese di dicembre 2014, rispettivamente, con raccomandate a/r n. 61369356373-2 e 61369356375-4 (ricevute il successivo 07/01/2015) sicché alla data della notifica delle ingiunzioni di pagamento (24/06/2016) alcuna prescrizione è maturata con riferimento alla data della notifica dell'ingiunzione.
2.4. Con riguardo alle ingiunzioni di pagamento n. 4949 (notificata nel 2015), n. 2495 e n. 2497 (notificate nel 2016) non è maturata alcuna prescrizione anche dopo la loro notifica. Occorre, infatti, premettere che l'art. 67 del d.l. 18/2020 – adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica – ha previsto, al comma 1, la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al successivo comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, la norma ha poi anche disposto che “si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12, c. 1, citato recita:
“le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Inoltre, l'art. 68 del d.l. 18/2020 ha previsto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Anche l'art. 68 rinvia, ai fini della sospensione della prescrizione e decadenza delle entrate tributarie e non tributarie, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sopra menzionato. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 e dell'art. 12, c. 1 d.lgs. 159/2015, emerge chiaramente che per l'intero periodo di sospensione delle attività di pagina 4 di 6 accertamento e riscossione, è stata sospesa ex lege anche la decorrenza dei termini di prescrizione delle entrate (tributarie e non) degli enti impositori. Pertanto, per le ingiunzioni in questione, i cui termini di prescrizione sarebbero venuti a maturazione dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche e durante il periodo di sospensione da questo disposto, alcuna prescrizione è maturata alla data di notifica del preavviso di fermo.
2.5. Giova, inoltre, rilevare che gli avvisi e i canoni idrici si riferiscono alle diverse unità immobiliari che fanno capo all'odierno attore, che per come si può desumere dalle intimazioni relative all'IMU (pure allegati alla comparsa di costituzione) sono in discreto numero e che dagli atti esaminati risulta chiaramente indicata l'ubicazione dei gruppi di misura (coincidenti con immobili relativamente ai quali l'opponente è anche soggetto passivo per IMU) e il numero del contatore, onde non sussiste alcuna incertezza sugli stessi. Per quanto, invece, attiene alle doglianze di mancanza chiarezza in merito ai consumi registrati dai diversi gruppi di misura, si osserva che si tratta di contestazioni che l'opponente avrebbe dovuto far valere in sede di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, in mancanza della quale il credito è divenuto irretrattabile da un punto di vista sostanziale. Pertanto, le contestazioni in questione sono inammissibili in questa sede [Cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 10496 del 18/07/2002 (Rv. 555934 - 01)].
2.6. Non può ritenersi fondata, infine, l'eccezione della illegittimità del preavviso di fermo sul veicolo Fiat 600, targato DL864KS, perché adibito al trasporto di soggetto disabile. In merito, si evidenzia che, riguardo all'adozione del provvedimento di fermo di autovettura di persona con disabilità, non esiste una disposizione che preveda specifiche deroghe soggettive all'applicabilità da parte dell'Agente della riscossione della misura cautelare in questione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 86, co. 2, del D.P.R. 602/1973. Nemmeno può trovare analogica applicazione l'art. 355, comma 5, del regolamento di attuazione del cds (D.P.R. 495/1992), laddove sancisce il divieto di blocco dei veicoli degli invalidi purché muniti di apposito contrassegno, in considerazione del carattere speciale di questa disposizione. Pertanto, la circostanza che il veicolo sia adibito per soddisfare le esigenze di vita di persona affetta da disabilità, non assume alcun rilievo ai fini della legittimità dell'emissione del preavviso di fermo qui opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione di valori tabellari minimi di cui al DM 55/2014, in ragione del livello di difficoltà della controversia e del numero e della difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite in ragione di un sesto, con condanna dell'opponente al pagamento della restante parte.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara estinto per prescrizione il credito di € 1087,20 e, per l'effetto, dichiara legittimo il preavviso prot. 7211 del 04/11/2021 limitatamente alla minore somma di € 823,45 relativamente all'ingiunzione n. 4949 e conferma, per il resto, il menzionato preavviso relativamente alle ingiunzioni n. 8025, 2495 e 2497. Liquida le spese di lite in € 2540,00 oltre accessori, come per legge e ne dispone la compensazione in ragione di un sesto. Condanna al pagamento della Parte_1 restante parte di € 2.116,66, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco De Cesare che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Paola, 13/06/2025 Il Giudice Matteo Torretta
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