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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1200/2024 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Silvano C.F._2
Cavarretta
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 6.11.2024 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio l'8.6.1985 a Crotone con atto trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune numero 72 parte 2 anno 1985, da cui sono nati due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , il 14.10.1985 Persona_1
e l'8.8.1989. Persona_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., contenente i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza depositata 5.2.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il PM è regolarmente intervenuto in data 5.12.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.5896/2017 del 5.6.2017 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo, possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l'8.6.1985 a Crotone, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte_2
dello stesso Comune numero 72 parte 2 anno 1985;
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
5. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1200/2024 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Silvano C.F._2
Cavarretta
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 6.11.2024 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio l'8.6.1985 a Crotone con atto trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune numero 72 parte 2 anno 1985, da cui sono nati due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , il 14.10.1985 Persona_1
e l'8.8.1989. Persona_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., contenente i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza depositata 5.2.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il PM è regolarmente intervenuto in data 5.12.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Crotone nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.5896/2017 del 5.6.2017 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo, possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l'8.6.1985 a Crotone, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte_2
dello stesso Comune numero 72 parte 2 anno 1985;
2. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
5. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2