TAR Ancona, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 261
TAR
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza del requisito di conoscenza della lingua italiana

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi del ricorrente. Ha evidenziato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ottenuto successivamente alla presentazione della domanda ma prima della decisione, è un elemento sopravvenuto che rileva ai fini del procedimento e che, in assenza di ulteriori motivi ostativi, si presume un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Anche qualora la certificazione iniziale fosse stata ritenuta non valida, il possesso del permesso di lungo periodo avrebbe dovuto essere considerato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 261
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 261
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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