Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2023, proposto da
IR AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Begarelli, 13;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Pesaro-Urbino del 21/02/2023, notificato al ricorrente ex art. 140 c.p.c. il 30/03/2023, con il quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F, della legge n. 91/1992, recante il numero K10/998412;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché ad oggi non noto, con riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IM De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento in questa sede gravato, la Prefettura di Pesaro e Urbino dichiarava inammissibile la domanda del ricorrente volta a conseguire la cittadinanza italiana, sull’assunto che questi non avrebbe idoneamente documentato il necessario livello di conoscenza della lingua (livello B1).
A sostegno del ricorso deduce violazione degli artt. 9 e 9.1. della legge n. 91/1992 ed eccesso di potere sotto distinti profili, assumendo che:
- non sarebbe necessaria la conoscenza certificata della lingua italiana per ottenere la cittadinanza, avendo egli conseguito, nelle more del procedimento, un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE con data di rilascio 9 settembre 2022, circostanza che avrebbe fatto venir meno l’obbligo di documentare la conoscenza della lingua e che, in quanto fatto nuovo sopravvenuto, avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione dalla Prefettura;
- ad ogni modo, egli avrebbe documentato il possesso di una idonea certificazione sin dalla domanda, avendo presentato l’allegata attestazione di conoscenza della lingua italiana di livello B1 rilasciata dal Centro Studi Italiani di Urbania, ente accreditato dalla Regione Marche, che, tuttavia la Prefettura, senza adeguata motivazione, ha ritenuto non valido.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’intimata Amministrazione.
Con ordinanza n. 163/2023 il Tribunale ha respinto, per assenza di danno, la domanda cautelare contenuta in ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che si vanno a precisare.
L’art. 9.1. della legge n. 91/1992 prevede che “ La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ”.
Ai sensi della citata disposizione, dunque, lo straniero che richiede la concessione della cittadinanza deve dare dimostrazione del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana all'atto della presentazione dell'istanza; tra le modalità previste, rileva certamente la produzione del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti oppure di una idonea certificazione atta ad attestare tale conoscenza. Quanto al requisito dell’idonea certificazione, la norma specifica quali titoli sono ritenuti validi a detti fini. Qualora, invece, il richiedente sia già in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, tale titolo è sufficiente anche ad attestare le conoscenze linguistiche e non sono necessarie ulteriori certificazioni.
Nel caso in esame, è documentato che il ricorrente ha conseguito il permesso di lungo periodo nelle more del procedimento per la concessione della cittadinanza e che quindi non lo possedeva all’atto della domanda; risulta, inoltre, leggendo la motivazione del provvedimento impugnato - dove dell’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo non si fa menzione - che tale circostanza non è stata portata a conoscenza dell’Amministrazione nel corso del procedimento, sicché la stessa non è stata valutata ai fini della decisione.
Osserva il Collegio che, sebbene il titolo di soggiorno per lungo soggiornanti sia stato ottenuto successivamente alla presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza, si tratta comunque di un elemento sopravvenuto che, analogamente a quanto accade per i casi di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998), può assumere rilevanza per il buon esito del procedimento. Invero, quand’anche il certificato prodotto all’atto della domanda per attestare la conoscenza della lingua non fosse valido perché, come eccepito dalla difesa erariale, è stato rilasciato da un istituto che non è direttamente un ente certificatore ma si qualifica come sede di esame per conto degli istituti certificatori abilitati al rilascio dei titoli di conoscenza della lingua stabiliti dall’art. 9.1., il fatto che l’istante sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo non può non essere preso in considerazione nel procedimento per il riconoscimento della cittadinanza, soprattutto in assenza di ulteriori motivi ostativi - nella specie non venuti in rilievo - dovendosi presumere, dato l’ottenimento di detto permesso di soggiorno, un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che è, in sostanza, quanto la norma mira ad accertare.
Vale la pena di aggiungere che, sempre nella motivazione dell’atto si precisa “ che l’istante non ha fatto pervenire le proprie osservazioni a riguardo né ha documentato in qualche modo di aver acquisito nel frattempo la conoscenza della lingua ”, il che lascia intendere che, qualora l’Amministrazione fosse stata edotta, in sede procedimentale, della sussistenza di elementi favorevoli all’interessato (ivi compreso l’aver ottenuto, nelle more, il permesso di lungo periodo), ne avrebbe tenuto conto per la decisione conclusiva.
Per tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai fini di un riesame dell’istanza del ricorrente, da eseguirsi dall’Amministrazione, in contraddittorio con l’interessato, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, nel corso del quale dovrà tenersi in considerazione anche l’avvenuto conseguimento del titolo di soggiorno di lungo periodo quale elemento sopravvenuto rilevante ai fini della decisione, precedentemente non valutato perché non tempestivamente conosciuto. Per l’effetto, l’atto impugnato va annullato.
3. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, dati i profili peculiari della vicenda, desumibili dalla motivazione della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TT | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO