Articolo 2 della Legge 8 giugno 1905, n. 309
Articolo 1
Versione
22 luglio 1905
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 22 luglio 1905