TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 20/11/2024 al n. 2464/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIATTI GIANFREDO, elettivamente domiciliato in VIA
BERNARDO ORDANINO 48 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. GIATTI GIANFREDO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza del 24/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “valutare gli atti commissivi ed Parte_1
omissivi del SI. e per l'effetto dichiarare nel prevalente Controparte_1
interesse del minore l'affidamento esclusivo alla Persona_1
madre SI.ra , con ogni eventuale provvedimento Parte_1
sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330,
333 e 336 c.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte ricorrente formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
La ricorrente ha dedotto che ella debba occuparsi in completa solitudine della gestione del figlio e quindi ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio
[...]
. Persona_1
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che le richieste svolte dalla ricorrente vadano integrate al fine di tutelare al meglio la situazione nella quale sta attualmente vivendo il minore che appare essere privo di alcuna assistenza da parte del padre che ha fatto pagina 2 di 5 perdere le sue tracce disinteressandosi delle sorti del figlio.
L'affido alla madre dovrà pertanto essere nella formula super-esclusiva e non solo in forma esclusiva come chiesto dalla ricorrente, affinché ella possa adottare in concreto tutte le decisioni nell'interesse del figlio senza doversi preventivamente confrontare con il padre che è di fatto irreperibile e che quindi non potrebbe rilasciare i consensi necessari ad assolvere alle incombenze della vita quotidiana.
L'affidamento super esclusivo consentirà alla madre di adottare in completa autonomia tutte le decisioni inerenti il figlio anche quelle più importanti afferenti la scuola, la salute, la richiesta di rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, a puro titolo esemplificativo.
Quanto al mantenimento del figlio, la ricorrente nulla ha chiesto a titolo di contributo, tuttavia ritiene il Collegio che, nel superiore interesse della prole, vada disposto l'obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 200 mensili rivalutabili annualmente agli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2024.
Le spese straordinarie saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 2024.
Nulla per il diritto di visita del padre in assenza di alcun richiesta sul punto ed attesa la sua irreperibilità.
L'Assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre.
Le domande svolte in via eventuale ex art. “330, 333 e 336 c.c.” sono inammissibili, da un lato perché formulate appunto in via ipotetica ed eventuale e dall'altro per totale assenza di qualunque allegazione che consenta al Tribunale pagina 3 di 5 di valutarle attesa la genericità dell'allegazione per come dedotta in ricorso.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti attesa la necessarietà del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dispone l'affidamento super esclusivo di alla Persona_1
madre affinché questa possa adottare in completa Parte_1
autonomia e quindi senza dover preventivamente consultare il padre, tutte le decisioni inerenti il figlio anche quelle più importanti afferenti la scuola, la salute, la richiesta di rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio,
a puro titolo esemplificativo;
2) Dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito al 100% dalla madre (C.F. ); Parte_1 C.F._1
3) Condanna (C.F. ) a Controparte_1 C.F._2
corrispondere a (C.F. Parte_1
) l'importo di euro 200 mensili a decorrere dal C.F._1
novembre 2024 a titolo di mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale agli indici ISTAT primo aggiornamento al novembre 2025;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024;
5) Spese compensate;
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 26 giugno
2025. pagina 4 di 5
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 20/11/2024 al n. 2464/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
DA
(C.F. ) difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIATTI GIANFREDO, elettivamente domiciliato in VIA
BERNARDO ORDANINO 48 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. GIATTI GIANFREDO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO EX LEGE DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio all'udienza del 24/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “valutare gli atti commissivi ed Parte_1
omissivi del SI. e per l'effetto dichiarare nel prevalente Controparte_1
interesse del minore l'affidamento esclusivo alla Persona_1
madre SI.ra , con ogni eventuale provvedimento Parte_1
sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330,
333 e 336 c.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte ricorrente formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
La ricorrente ha dedotto che ella debba occuparsi in completa solitudine della gestione del figlio e quindi ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio
[...]
. Persona_1
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, ha scelto di non costituirsi.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che le richieste svolte dalla ricorrente vadano integrate al fine di tutelare al meglio la situazione nella quale sta attualmente vivendo il minore che appare essere privo di alcuna assistenza da parte del padre che ha fatto pagina 2 di 5 perdere le sue tracce disinteressandosi delle sorti del figlio.
L'affido alla madre dovrà pertanto essere nella formula super-esclusiva e non solo in forma esclusiva come chiesto dalla ricorrente, affinché ella possa adottare in concreto tutte le decisioni nell'interesse del figlio senza doversi preventivamente confrontare con il padre che è di fatto irreperibile e che quindi non potrebbe rilasciare i consensi necessari ad assolvere alle incombenze della vita quotidiana.
L'affidamento super esclusivo consentirà alla madre di adottare in completa autonomia tutte le decisioni inerenti il figlio anche quelle più importanti afferenti la scuola, la salute, la richiesta di rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, a puro titolo esemplificativo.
Quanto al mantenimento del figlio, la ricorrente nulla ha chiesto a titolo di contributo, tuttavia ritiene il Collegio che, nel superiore interesse della prole, vada disposto l'obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 200 mensili rivalutabili annualmente agli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2024.
Le spese straordinarie saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 2024.
Nulla per il diritto di visita del padre in assenza di alcun richiesta sul punto ed attesa la sua irreperibilità.
L'Assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre.
Le domande svolte in via eventuale ex art. “330, 333 e 336 c.c.” sono inammissibili, da un lato perché formulate appunto in via ipotetica ed eventuale e dall'altro per totale assenza di qualunque allegazione che consenta al Tribunale pagina 3 di 5 di valutarle attesa la genericità dell'allegazione per come dedotta in ricorso.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti attesa la necessarietà del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dispone l'affidamento super esclusivo di alla Persona_1
madre affinché questa possa adottare in completa Parte_1
autonomia e quindi senza dover preventivamente consultare il padre, tutte le decisioni inerenti il figlio anche quelle più importanti afferenti la scuola, la salute, la richiesta di rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio,
a puro titolo esemplificativo;
2) Dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito al 100% dalla madre (C.F. ); Parte_1 C.F._1
3) Condanna (C.F. ) a Controparte_1 C.F._2
corrispondere a (C.F. Parte_1
) l'importo di euro 200 mensili a decorrere dal C.F._1
novembre 2024 a titolo di mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale agli indici ISTAT primo aggiornamento al novembre 2025;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024;
5) Spese compensate;
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale in Mantova, il 26 giugno
2025. pagina 4 di 5
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5