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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 13/04/2024 da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Pachino (SR), Via Libertà n.177, elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Via Rosolino Pilo
n.95, presso lo studio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Pachino (SR), Via Libertà n.177;
- resistente contumace
Con l'intervento del P.M. (visto del 19/07/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/04/2024, la Sig.ra ha esposto di avere intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con il Sig. , dalla quale è nato il figlio (a Noto CP_1 Per_1
(SR), il 22/07/2011). Ha dedotto che l'ex compagno ha lasciato la casa familiare nel mese di dicembre
2022, disinteressandosi, sin da quel momento, del figlio minore sia sul piano morale ed affettivo che sul piano economico.
In considerazione dell'inadeguatezza genitoriale dimostrata dal resistente, ha chiesto Parte_1 ex artt. 337 bis e seguenti c.c. di disporre l'affidamento esclusivo a sè del figlio minore, con collocamento presso la propria abitazione, nonchè la previsione dell'obbligo in capo al CP_1
di corrispondere in favore della stessa la somma mensile di Euro 150,00 a titolo di contributo
[...]
al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, con possibilità del padre di Per_1
Pagina 1 di 4 vederlo e tenerlo con sé, quando vorrà, e mai contro la volontà del minore, secondo liberi accordi con la madre, e, comunque, quantomeno una volta alla settimana e due fine settimana alternati al mese, cinque giorni nel periodo natalizio ricomprendenti ad anni alterni o la festività del Natale o quella del
Capodanno e per due giorni consecutivi nel periodo Pasquale ricomprendenti ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua ed una volta il Lunedi dell'Angelo.
Con decreto del 24/04/2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dell'8/10/2024 poi rinviata all'udienza del 22/10/2024.
All'udienza del 22/10/2024, il Giudice - rilevato che la notifica non era andata a buon fine - rinviava all'udienza del 25/03/2025, per rinotificare il ricorso alla parte resistente, con assegnazione del termine il 31/12/2024.
Alla predetta udienza, il Giudice, dato atto della mancata costituzione del resistente, regolarmente citato ne dichiarava la contumacia;
procedeva a sentire la ricorrente e all'esito, constatata l'impossibilità della conciliazione delle parti, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in assenza di attività istruttoria da compiere, invitava il procuratore della ricorrente all'immediata discussione della causa. All'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
19/07/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti del figlio ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso, il quale non costituendosi in giudizio, ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente.
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre è, pertanto, fondata e va accolta.
Ed infatti, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota
i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo
Pagina 2 di 4 discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, dal tenore delle affermazioni rese dalla ricorrente è emersa una condotta di grave disinteresse del padre nei confronti del figlio minore, sia dal punto di vista affettivo che economico, riscontrata dal comportamento processuale concludente del resistente.
Su tali presupposti il minore va affidato in via esclusiva alla madre, in quanto tale regime Per_1
risponde maggiormente agli interessi del minore, consentendo altresì alla ricorrente di gestire con maggiore facilità le decisioni relative all'istruzione, all'educazione o alla salute del figlio, stante la condotta tenuta fino ad oggi dal padre.
Il minore va conseguentemente collocato presso la madre con cui coabita dalla nascita.
Il padre potrà vedere il figlio secondo liberi accordi con la madre, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé, quando vorrà, e mai contro la volontà del minore, e, comunque, quantomeno una volta alla settimana e due fine settimana alternati al mese, cinque giorni nel periodo natalizio ricomprendenti ad anni alterni o la festività del Natale o quella del Capodanno e per due giorni consecutivi nel periodo Pasquale ricomprendenti ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua ed una volta il Lunedi dell'Angelo.
Quanto al mantenimento, il Collegio stima equo e proporzionato porre l'obbligo in capo a CP_1
di corrispondere a , l'importo di Euro 150,00 mensili per il mantenimento
[...] Parte_1
del figlio minore.
Inoltre, il dovrà concorrere al 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore (da CP_1
individuarsi in base al protocollo firmato dal locale COA nel dicembre del 2019).
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto della natura del procedimento in questione e del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso, ad eccezione della fase istruttoria per mancanza di attività defensionale.
P. Q. M.
Decidendo il ricorso in epigrafe, il Tribunale così provvede:
- affida il minore esclusivamente alla madre , la quale potrà assumere da Per_1 Parte_1
sola tutte le decisioni riguardanti il minore;
- colloca il minore presso la madre;
- dispone che potrà vedere il figlio con le modalità sopra indicate;
CP_1
- dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro CP_1
150,00, in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, Parte_1
con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza dalla domanda;
Pagina 3 di 4 - dispone che contribuisca al 50% delle spese straordinarie relative al figlio CP_1
minore, da individuarsi come in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che CP_1
liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, l'1/04/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 13/04/2024 da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Pachino (SR), Via Libertà n.177, elettivamente domiciliata in Pachino (SR), Via Rosolino Pilo
n.95, presso lo studio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Pachino (SR), Via Libertà n.177;
- resistente contumace
Con l'intervento del P.M. (visto del 19/07/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 13/04/2024, la Sig.ra ha esposto di avere intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con il Sig. , dalla quale è nato il figlio (a Noto CP_1 Per_1
(SR), il 22/07/2011). Ha dedotto che l'ex compagno ha lasciato la casa familiare nel mese di dicembre
2022, disinteressandosi, sin da quel momento, del figlio minore sia sul piano morale ed affettivo che sul piano economico.
In considerazione dell'inadeguatezza genitoriale dimostrata dal resistente, ha chiesto Parte_1 ex artt. 337 bis e seguenti c.c. di disporre l'affidamento esclusivo a sè del figlio minore, con collocamento presso la propria abitazione, nonchè la previsione dell'obbligo in capo al CP_1
di corrispondere in favore della stessa la somma mensile di Euro 150,00 a titolo di contributo
[...]
al mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, con possibilità del padre di Per_1
Pagina 1 di 4 vederlo e tenerlo con sé, quando vorrà, e mai contro la volontà del minore, secondo liberi accordi con la madre, e, comunque, quantomeno una volta alla settimana e due fine settimana alternati al mese, cinque giorni nel periodo natalizio ricomprendenti ad anni alterni o la festività del Natale o quella del
Capodanno e per due giorni consecutivi nel periodo Pasquale ricomprendenti ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua ed una volta il Lunedi dell'Angelo.
Con decreto del 24/04/2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dell'8/10/2024 poi rinviata all'udienza del 22/10/2024.
All'udienza del 22/10/2024, il Giudice - rilevato che la notifica non era andata a buon fine - rinviava all'udienza del 25/03/2025, per rinotificare il ricorso alla parte resistente, con assegnazione del termine il 31/12/2024.
Alla predetta udienza, il Giudice, dato atto della mancata costituzione del resistente, regolarmente citato ne dichiarava la contumacia;
procedeva a sentire la ricorrente e all'esito, constatata l'impossibilità della conciliazione delle parti, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in assenza di attività istruttoria da compiere, invitava il procuratore della ricorrente all'immediata discussione della causa. All'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
19/07/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che quanto dedotto dalla ricorrente in merito all'indifferenza affettiva e materiale del resistente nei confronti del figlio ha trovato inequivoco riscontro nella condotta processuale dello stesso, il quale non costituendosi in giudizio, ha dimostrato in modo concludente di non avere interesse a contrastare la domanda della ricorrente.
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre è, pertanto, fondata e va accolta.
Ed infatti, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota
i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo
Pagina 2 di 4 discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, dal tenore delle affermazioni rese dalla ricorrente è emersa una condotta di grave disinteresse del padre nei confronti del figlio minore, sia dal punto di vista affettivo che economico, riscontrata dal comportamento processuale concludente del resistente.
Su tali presupposti il minore va affidato in via esclusiva alla madre, in quanto tale regime Per_1
risponde maggiormente agli interessi del minore, consentendo altresì alla ricorrente di gestire con maggiore facilità le decisioni relative all'istruzione, all'educazione o alla salute del figlio, stante la condotta tenuta fino ad oggi dal padre.
Il minore va conseguentemente collocato presso la madre con cui coabita dalla nascita.
Il padre potrà vedere il figlio secondo liberi accordi con la madre, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé, quando vorrà, e mai contro la volontà del minore, e, comunque, quantomeno una volta alla settimana e due fine settimana alternati al mese, cinque giorni nel periodo natalizio ricomprendenti ad anni alterni o la festività del Natale o quella del Capodanno e per due giorni consecutivi nel periodo Pasquale ricomprendenti ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua ed una volta il Lunedi dell'Angelo.
Quanto al mantenimento, il Collegio stima equo e proporzionato porre l'obbligo in capo a CP_1
di corrispondere a , l'importo di Euro 150,00 mensili per il mantenimento
[...] Parte_1
del figlio minore.
Inoltre, il dovrà concorrere al 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore (da CP_1
individuarsi in base al protocollo firmato dal locale COA nel dicembre del 2019).
Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e vanno liquidate, secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto della natura del procedimento in questione e del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nei valori orientati ai minimi tabellari, attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso, ad eccezione della fase istruttoria per mancanza di attività defensionale.
P. Q. M.
Decidendo il ricorso in epigrafe, il Tribunale così provvede:
- affida il minore esclusivamente alla madre , la quale potrà assumere da Per_1 Parte_1
sola tutte le decisioni riguardanti il minore;
- colloca il minore presso la madre;
- dispone che potrà vedere il figlio con le modalità sopra indicate;
CP_1
- dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro CP_1
150,00, in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, Parte_1
con rivalutazione annua su base Istat, con decorrenza dalla domanda;
Pagina 3 di 4 - dispone che contribuisca al 50% delle spese straordinarie relative al figlio CP_1
minore, da individuarsi come in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che CP_1
liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, l'1/04/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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