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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2024, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 3246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona di LA RE ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 02/07/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO FERDINANDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PLATO CARMINANTONIO
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia Avv. Davide Catalano avv. Luca Cuzzupoli avv.Itala De Benedictis
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1 1. Con ricorso depositato in data 9 marzo 2022, parte ricorrente agisce avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199011446885 000 da parte dell' , sede di Controparte_1
Caserta, nella quale veniva richiesto il pagamento della somma totale di € 1.654,55 relativa in parte al seguente avviso di addebito n. 32820120003499759 000, relativo al mancato pagamento di
Contributi I.V.S fissi/ nonché somme aggiuntive, per il periodo 2010 di importo pari ad € 1.421,00 notificato, a dire dell'Ente, in data 08.11.2012.
Il ricorrente conveniva in giudizio l' ,, nonchè l' e la Controparte_4 CP_2
scci al fine di ottenere, previa la sospensione degli atti impugnati, la dichiarazione di nullità delle cartelle esattoriali, con vittoria di spese e competenze legali, così come per legge, assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento la prescrizione del credito.
Gli enti costituiti hanno chiesto, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, il Giudicante decide la causa con sentenza.
2. Preliminarmente va va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della considerato che i CP_3
crediti oggetto di contestazione risalgono all'anno 2010 e che, invece, la è legittimata in CP_3
giudizio solo relativamente alle cause aventi ad oggetto crediti sorti fino all'anno 2008.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie, va accolta l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla eventuale notifica dell'atto, questione idonea di per sé a dirimere la controversia.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di
Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
2 Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, CP_ stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_2
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, CP_5
Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ebbene, i crediti previdenziali oggetto dell'intimazione impugnata, relativi all'anno 2010, risultano prescritti.
Ed infatti, tra la notifica della cartella indicata nell'intimazione impugnata (vd. relata versata in atti da e la notifica dell'intimazione di pagamento (31 gennaio 2021), risulta maturato CP_2
il termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea, essendo maturato, tra la data di notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e la data di notifica di quest'ultima, il termine di prescrizione quinquennale.
3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido, posto che, come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente,
e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc […]”.
Si compensano le spese nei confronti della CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la carenza di legittimazione della CP_3
b) accoglie il ricorso
e per l'effetto CP_ c) dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti in essa contenuti;
d) condanna le parti resistenti in solido al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. in epigrafe.
e) compensa le spese nei confronti della CP_3
Si comunichi.
Il giudice
LA RE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona di LA RE ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 02/07/1962 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO FERDINANDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL PLATO CARMINANTONIO
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia Avv. Davide Catalano avv. Luca Cuzzupoli avv.Itala De Benedictis
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1 1. Con ricorso depositato in data 9 marzo 2022, parte ricorrente agisce avverso l'intimazione di pagamento n. 02820199011446885 000 da parte dell' , sede di Controparte_1
Caserta, nella quale veniva richiesto il pagamento della somma totale di € 1.654,55 relativa in parte al seguente avviso di addebito n. 32820120003499759 000, relativo al mancato pagamento di
Contributi I.V.S fissi/ nonché somme aggiuntive, per il periodo 2010 di importo pari ad € 1.421,00 notificato, a dire dell'Ente, in data 08.11.2012.
Il ricorrente conveniva in giudizio l' ,, nonchè l' e la Controparte_4 CP_2
scci al fine di ottenere, previa la sospensione degli atti impugnati, la dichiarazione di nullità delle cartelle esattoriali, con vittoria di spese e competenze legali, così come per legge, assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento la prescrizione del credito.
Gli enti costituiti hanno chiesto, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, il Giudicante decide la causa con sentenza.
2. Preliminarmente va va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della considerato che i CP_3
crediti oggetto di contestazione risalgono all'anno 2010 e che, invece, la è legittimata in CP_3
giudizio solo relativamente alle cause aventi ad oggetto crediti sorti fino all'anno 2008.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie, va accolta l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla eventuale notifica dell'atto, questione idonea di per sé a dirimere la controversia.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di
Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
2 Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, CP_ stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_2
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, CP_5
Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ebbene, i crediti previdenziali oggetto dell'intimazione impugnata, relativi all'anno 2010, risultano prescritti.
Ed infatti, tra la notifica della cartella indicata nell'intimazione impugnata (vd. relata versata in atti da e la notifica dell'intimazione di pagamento (31 gennaio 2021), risulta maturato CP_2
il termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea, essendo maturato, tra la data di notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e la data di notifica di quest'ultima, il termine di prescrizione quinquennale.
3 4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido, posto che, come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente,
e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc […]”.
Si compensano le spese nei confronti della CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la carenza di legittimazione della CP_3
b) accoglie il ricorso
e per l'effetto CP_ c) dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti in essa contenuti;
d) condanna le parti resistenti in solido al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. in epigrafe.
e) compensa le spese nei confronti della CP_3
Si comunichi.
Il giudice
LA RE
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