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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3671/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO GIANFRANCO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
) (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv.. ZATTONI DANIELA
CONVENUTO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni di parte appellante come da note conclusive del 18.04.2025 (richiamanti conclusioni
06.04.2024 ed alla citata memoria 26.11.24)
“Voglia il tribunale di Torino ritenere viziata in fatto ed in diritto l'impugnata sentenza 2881/2021 in
RG 10624/20 Giudice di Pace di Torino ed in totale riforma della stessa:
In via preliminare nella denegata e contestata ipotesi di nullità dell'atto di citazione in primo grado ordinarne la rinnovazione ex combinato disposto ex art 354 e 356 cpc
In via preliminare nella denegata e contestata ipotesi che non venga ritenuto assolto l'onere prodromico della negoziazione assistita concedere il relativo termine di giorni 15 per l'invio dell'invito alla suddetta In via istruttoria ammettersi la prova per interpello e testi sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione ed alla memoria ex art 320 IV comma cpc, trascritti nella narrativa del presente atto
d'appello e con i testi indicati nei suddetti atti
Nel merito, stabilito il pieno diritto della ditta ad essere risarcita dei danni subiti in Parte_1 dipendenza di fatto di cui l'ente convenuto deve rispondere per le ragioni di fatto e di diritto di cui
1 all'atto di citazione ed atti pedissequi, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 894 oltre fermo tecnico equitativo, rivalutazione ed interessi dalla data del fatto al saldo
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizi”
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio anche in via aggravata ex art 96 cpc in misura del doppio a fronte della condotta processuale meramente dilatoria
Conclusioni parte appellata come da note conclusive del 15.04.2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis, respingere e/o dichiarare inammissibile l'appello presentato da e le domande tutte, in Parte_1 quanto prive degli indefettibili presupposti prescritti dalla legge e anche perché infondate in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado;
in ogni caso condannare ex art. 96 c.p.c. anche per la pervicacia nella Parte_1 consapevolezza di abusare del diritto di azione diretta ad ottenere ingiustamente un provvedimento favorevole da liquidarsi d'ufficio in via equitativa condannandolo al pagamento di una somma pari al doppio di quella liquidata a titolo di spese di lite valutata ai massimi. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche per responsabilità ex art.
96 cpc”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello del 19.02.2022, notificato in data 28.02.2022, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello per l'integrale riforma della sentenza n. 2881/2021 del 15.11.2021, depositata in cancelleria in data 16.11.2021, emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Torino in persona del Giudice di Pace Maria Luisa Cultrera a definizione del giudizio n. R.G. 10624/2020, con la quale, il Giudice di prime cure, decideva come di seguito testualmente riportato: “Previo rigetto dell'eccezione preliminare della convenuta, in punto invalidità della procura, rilevata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura prodromica obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione, per l'effetto dichiara inammissibile la domanda attorea e, per l'effetto, la rigetta;
con sentenza esecutiva ex lege”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 24.05.2022, la società convenuta deducendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c e 348 bis c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista ai sensi dell'art 3 d.l. 132/2014, convertito con legge 162/2014, contestando le pretese avversarie nel merito e chiedendo il rigetto dell'appello poiché, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto. Inoltre, parte appellata chiedeva la condanna avversaria per responsabilità ex art 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.06.2022 l'appellante si opponeva alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità richiamando integralmente l'atto di appello.
In particolare, la evidenziava di aver proceduto all'invio di comunicazione pec alla Parte_1 casella di controparte contenente l'invito alla negoziazione assistita, invito risultato tuttavia non consegnato per “casella piena”, osservando che il Giudice nulla aveva rilevato sulla correttezza della procedura e non aveva concesso il termine per instaurare il procedimento. Contestava altresì
2 l'avversaria eccezione di nullità dell'atto di citazione chiedendo ammettersi le prove per interpello e testi con i capitoli indicati in atto di citazione e nella memoria ex art. 320, comma 4, c.p.c.
La difesa della convenuta ribadiva le proprie eccezioni preliminari ed evidenziava la carenza di prova in relazione alla verificazione del fatto storico e al nesso di causalità, circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente. Si opponeva quindi alle istanze istruttorie e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza datata 25.7.2022, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, venivano ammesse le prove su alcuni dei capi dedotti.
Con ordinanza del 10.01.2023, veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
In data 12.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione e concessi i termini ex art 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 15.01.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo con assegnazione di termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
A seguito di riassegnazione del procedimento, preso atto della documentazione prodotta in data
29.3.2025 attestante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, veniva fissato termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, successivamente, previa udienza di discussione da remoto ex artt.
127 bis e 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies III comma c.p.c., con deposito della sentenza entro 30 giorni dal 13.5.2025 (cfr. art. 7 comma III d.lgs. 164 del
31.10.2024 secondo cui “3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”).
***
-In merito all'eccezione della convenuta di violazione del disposto di cui all'art 342 c.p.c., si osserva che, come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza S.U. n. 27199 del 16/11/2017, gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Come è chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto di appello e come desumibile da quanto si esporrà nella valutazione dei singoli motivi di appello, l'appellante, ha indicato le parti censurate della sentenza impugnata (con riferimento alla ritenuta improcedibilità per l'omessa negoziazione, alla ritenuta nullità per genericità dell'atto di citazione e alla ritenuta mancanza di deduzioni istruttorie e di prova sulla proprietà del veicolo), le modifiche richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge (confutando per punti le predette parti censurate) nonché la loro rilevanza, specificando quale diversa decisione sarebbe conseguita al superamento delle
3 eccezioni pregiudiziali, all'istruttoria richiesta e non ammessa nonché alla valutazione delle prove dedotte e fornite documentalmente.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
-Quanto all'eccezione sollevata dall'appellato in ordine all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., essa è stata disattesa con l'ordinanza del 25.07.2022 ed è comunque superata da quanto si esporrà in relazione al merito della domanda.
*****
Sui motivi di appello.
Con il primo motivo di appello la pronuncia è stata censurata per aver erroneamente interpretato il dettato di cui agli artt 1,2,3 e 4 DL. 132/2014 conv. con modif. nella l. 162/2014, laddove il giudice nella sentenza di primo grado ha affermato che “(…) in punto assenza della negoziazione assistita la difesa attorea nulla ha argomentato né ha chiesto un termine per espletare la procedura prodromica”. Lamenta l'appellante il concretarsi di un errore in fatto - avendo egli provveduto a depositare in prima udienza avanti al Gdp l'invito alla negoziazione - e di un errore in diritto, posto che, ai sensi dell'art 3
DL 132/2014, non sussiste alcun onere di parte di chiedere la concessione del termine di espletamento della procedura, dovendo il giudice assegnarlo ex officio in caso di mancato espletamento della negoziazione.
Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto “la narrativa dell'atto di citazione (…) estremamente generica, tale da non consentitore alla convenuta di apprestare una idonea difesa” così ravvisando “la nullità dell'atto di citazione”.
L'appellante sostiene, invece, di aver indicato con esattezza il luogo e l'orario del sinistro, nonché di aver identificato la vettura danneggiata dalla recinzione mossa dal vento, di aver individuato precipuamente il titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc. e di aver dedotto i capi per interpello e testi di cui richiedeva l'escussione, così assolvendo il proprio onere di allegazione. L'appellante lamenta inoltre l'erronea interpretazione e la distorta applicazione dell'art 164 comma VI e V c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 IV comma c.p.c. stante il fatto che, in ogni caso, il Giudice, rilevata la nullità, avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per integrare la citazione senza addivenire in sentenza a sancire “l'inammissibilità” della domanda.
Con il terzo motivo di appello la pronuncia è stata censurata per le affermazioni in essa contenute relative alla mancata “integrazione probatoria neppure ai sensi dell'art 320 c.p.c.” ravvisata da giudice di prime cure e dell'assenza di “riscontro probatorio documentale” in ordine alla proprietà del veicolo. L'appellante sostiene, invece, di aver provato documentalmente la proprietà della vettura tramite il deposito della carta di circolazione e di aver dedotto capi per interpello e testi tanto in atto di citazione quanto nella citata memoria 320 IV comma c.p.c atti a comprovare lo svolgersi dei fatti. Per quanto esposto, l'appellante censura la pronuncia altresì nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite e sostiene, invece, in ragione della ritenuta soccombenza della parte convenuta, doversi condannare la stessa alla refusione delle spese di primo grado.
I) Le questioni sottese al primo motivo di appello e alla rinnovata eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta nel presente giudizio sono da ritenersi assorbite da quanto
4 ampiamente argomentato con l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 15.01.2025 e dall'esperimento della procedura di negoziazione assistita nelle more del giudizio di appello.
Invero, come rilevato dal giudice originariamente assegnatario del procedimento, nel giudizio di primo grado la parte appellante non aveva assolto alla condizione di procedibilità richiesta ex art. 3 d.l. 132/
2014 poiché la pec 15.9.2020 destinata alla parte odierna appellata e contenente l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita non era pervenuta al destinatario a causa della “casella piena” di quest'ultimo (cfr. pec sub fascicolo di primo grado parte appellante) e la parte appellante non aveva tentato la notifica dell'invito all'odierna appellata attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 ss.
c.p.c. (cfr. sul punto il principio di diritto anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la pronuncia n. 28452/2024: “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n.
53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”).
Tuttavia, sarebbe spettato al giudice di primo grado, a fronte della tempestiva eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'odierna appellata, concedere il termine perentorio di quindici giorni di cui all'art. 3 d.l. 132/2014 conv. in l. 164/2014 per consentire alla parte
[...] di sanare il vizio afferente alla condizione di procedibilità. Pt_1
Tale termine, erroneamente non concesso dal Giudice di Pace ed espressamente richiesto, in via preliminare, da parte appellante anche nel presente giudizio (cfr. conclusioni in citazione), è stato assegnato nel presente giudizio in ossequio alla previsione legislativa secondo cui “Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”.
Con documentazione depositata il 29.3.2025, parte appellante ha dimostrato il tempestivo assolvimento della condizione di procedibilità (cfr. pec 19.2.2025).
II) Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse estremamente generica, che la convenuta non fosse stata messa in grado di conoscere la versione attorea dei fatti determinativi del danno così che non avrebbe potuto effettuare le opportune verifiche per approntare le relative difese.
L'art. 164 IV co. c.p.c. (nullità della citazione) fa riferimento, per quanto rilevante nel presente giudizio, alla mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
5 l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 e, nello stesso senso, sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019 secondo cui l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene formulato in maniera sintetica, conteneva comunque l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda con l'indicazione della data, ora e luogo dell'evento consistente nello spostamento della recinzione mobile del cantiere posto nel luogo indicato e di proprietà della convenuta, recinzione che aveva colpito l'autovettura di proprietà dell'attrice, causando i danni indicati nel preventivo “Ditta TO Full”
(documento allegato).
Inoltre, il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, ha compiutamente articolato le proprie difese, ha preso posizione sulle allegazioni avversarie, circostanza che dimostra inequivocabilmente la piena comprensione della domanda avversaria.
Ne consegue l'accoglimento del motivo di gravame, dovendosi ritenere che l'atto introduttivo del primo grado non ha in alcun modo impedito l'effettiva instaurazione del contraddittorio né ha leso il diritto di difesa dell'odierno appellato.
Per completezza si osserva che, in ipotesi di nullità, il giudice deve provvedere secondo quanto disposto nel comma V dell'art. 164 c.p.c. e non già dichiarare l'inammissibilità o respingere la domanda.
III). Il terzo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure nella motivazione della appellata sentenza ha affermato: “Non sono stati forniti dall'attrice in giudizio elementi idonei a descrivere la dinamica del fatto, né sono stati prodotti documenti comprovanti la segnalazione alle autorità competenti della pericolosità della situazione del cantiere, né dello sganciamento della reta dal fissaggio a terra, ma è stato prodotto solo un preventivo di riparazione per un danno di indeterminata e generica fonte (…) Non vi è stata integrazione probatoria neppure a seguito della concessione del termine ex art 320 c. 4 c.p.c. (…) sono certi solo i dati del fascicolo asseritamente danneggiato che viene attribuito in proprietà alla ditta attrice, ma senza riscontro probatorio documentale in tal senso, mentre neppure è descritta la dinamica del fatto
(…)”.
Innanzitutto, quanto alla dinamica del sinistro, non è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la descrizione dell'evento fosse insufficiente.
Come già evidenziato, seppure esposta in maniera sintetica, la descrizione dei fatti fornita dall'attrice è idonea a delineare, in termini generali ma comunque sufficienti, lo svolgersi dei fatti e le cause che avrebbero determinato il danno al veicolo. Tale esposizione avrebbe dovuto essere oggetto di istruttoria da parte del primo giudice, mediante l'ammissione e l'assunzione di parte dei capitoli di prova dedotti dalla società attrice odierna appellante, la quale sin dall'atto introduttivo ha indicato il testimone Tes_1
6 per poi aggiungere, in sede di memoria ex art 320 c.4 c.p.c., a fronte delle contestazioni Tes_2 contenute in comparsa, anche l'indicazione del titolare della carrozzeria TO , entrambi Controparte_2 indicati sui capi dedotti in citazione ed in memoria.
Parimenti non trova riscontro l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui la società appellante non avrebbe offerto prova della proprietà del veicolo oggetto del contenzioso e per il quale chiede il risarcimento dei danni.
Invero la società attrice, attuale appellante, ha prodotto in sede di memoria ex art. 320, comma 4 c.p.c., la copia della carta di circolazione del veicolo, documento idoneo a comprovare la titolarità della proprietà del medesimo. Tale documento, come previsto dalla normativa vigente, è prova legale della proprietà del veicolo, essendo registrato presso il Pubblico Registro TOmobilistico (PRA), il quale costituisce un sistema di pubblicità legale della proprietà dei veicoli a motore.
Ciò chiarito, all'esito dell'istruttoria svolta in appello, risulta fondata la domanda proposta dalla società appellante.
Innanzitutto, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
In estrema sintesi, questi i principi fondamentali che regolano la materia:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa o una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n.
15761/2016);
- affinché sussista la responsabilità, è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (cfr. Cass. n. 12027/2017), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 4476/2011);
- grava, pertanto, sul danneggiato solo l'onere di provare il verificarsi del fatto e l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre spetta al custode provare che il danno sia stato causato dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
Nel caso in esame è risultato accertato che il sinistro si è verificato in data 26 luglio 2019, alle ore
21:50, coinvolgendo il veicolo OPEL CORSA, targa FE192HA, di proprietà della società appellante.
In particolare, l'autovettura, condotta dal sig. , è stata colpita da una recinzione Parte_2
(disancorata o non ben ancorata) mentre questi stava effettuando la manovra di svolta dal controviale di
Corso Allamano in via Cumiana, nel Comune di Grugliasco.
È quanto risulta provato dalla testimonianza resa dal teste che ha dichiarato di poter Tes_3 confermare l'accaduto essendosi trovato a bordo dell'auto al momento del sinistro in qualità di passeggero.
Egli ha, a tal proposito, dichiarato: “Eravamo in corso Allamano e mentre abbiamo svoltato a destra su via Cumiana, mi sembra, c'era vento e una transenna di un cantiere mobile è arrivata sulla vettura sul lato sinistro della macchina, sulla fiancata (…) era una transenna da cantiere alta più o meno 2 metri, di ferro, grigliata di quelle che si usano normalmente per recintare i cantieri;
c'erano diverse recinzioni, quelle che è arrivata sull'auto evidentemente era libera in quanto è caduta sull'auto.” . Al contempo il teste ha precisato che “nel punto in cui è avvenuto l'incidente c'erano degli scavi Tes_1
e un cantiere in corso, tanto è vero che la strada era ristretta”.
7 Ai fini della riconducibilità della transenna alla società appellata è sufficiente osservare che la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ha espressamente riconosciuto la presenza di un proprio cantiere in via Cumiana, producendo altresì il doc. 3 che raffigura l'esistenza di transenne, e non ha neppure allegato la presenza di ulteriori cantieri lungo la medesima via.
Peraltro, la responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, non avendo, invece, alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode.
Ebbene, la convenuta non ha in alcun modo allegato né provato la sussistenza del caso fortuito e deve pertanto essere ritenuta responsabile delle conseguenze dannose del sinistro occorso.
Si esclude, infine, che possa assumere rilievo, ai fini della presente decisione, la circostanza che, dopo un primo contatto iniziale, l'appellante non abbia fornito riscontro alle richieste stragiudiziali avanzate dalla parte appellata, dirette ad acquisire ulteriore documentazione in relazione al sinistro.
L'eventuale inerzia nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio, oltre ad essere privo di idoneo (e tantomeno univoco) significato in relazione all'infondatezza della domanda, non incide sull'onere probatorio che grava su ciascuna parte in giudizio, né altera il perimetro del contraddittorio processuale, il quale si svolge secondo le regole proprie del processo civile.
Pertanto, la condotta dell'attore nella fase precontenziosa, pur eventualmente censurabile sotto il profilo dell'opportunità, non assume rilievo decisivo ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, che deve basarsi esclusivamente sulle risultanze istruttorie acquisite in giudizio.
Sul quantum.
Ai fini della quantificazione del danno subito dal veicolo, risulta utilizzabile il preventivo prodotto in atti dalla parte appellante.
In proposito, si rileva che il teste titolare della carrozzeria Testimone_4 CP_3
, ha confermato l'autenticità del documento, dichiarando: “ho fatto un preventivo per le
[...] riparazioni che riconosco nel doc. 1 che mi viene mostrato;
si trattava di danni da righe e bolli”.
Il medesimo teste ha altresì aggiunto “ricordo che aveva un fianco danneggiato come nella foto che mi viene mostrata”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro anche nella deposizione del teste il quale ha riferito: “Al Tes_1 momento dell'urto siamo usciti dalla macchina per verificare i danni, però poi pioveva e siamo andati via…omissis ”; capo 5: “la macchina, dopo l'urto, aveva tutta la fiancata graffiata” Al teste viene mostrata la foto di cui al doc.
1. ADR: “era buio, non so dire di preciso se la macchina fosse come nella foto raffigurata da cui si riesce a vedere poco, presentava graffi. I vetri invece erano integri. Non mi ricordo se i graffi abbiano interessato l'intera fiancata o solo una parte”. Ovviamente il teste, che ha visto il danno mentre era buio, pioveva, e c'era vento è meno preciso del carrozziere che ha effettuato il preventivo.
I danni descritti e valutati nel preventivo ai fini di indicare il costo per il ripristino sono compatibili con l'evento dedotto in citazione e confermato dal testimone.
La circostanza che il teste abbia precisato di non aver eseguito personalmente le riparazioni, Tes_4 così come l'assenza in atti di prova dell'effettivo esborso per il ripristino del veicolo, non sono elementi idonei a condurre a conclusioni differenti. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 17670/2024), secondo cui: “la circostanza che non sia stato provato
8 l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già sostenuto o meno
i relativi esborsi”.
Nel caso di specie, emerge sostanziale coerenza tra l'evento, i danni lamentati, le dichiarazioni rese dai testi escussi e le singole voci dettagliatamente riportate nel preventivo (che non sono nemmeno state oggetto di specifica contestazione ad opera della convenuta quanto a costi materiali e manodopera).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è dunque alcun motivo per discostarsi dalla quantificazione del danno offerta dal preventivo in atti che fonda la richiesta attorea di corresponsione di € 894,00.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data del danno alla data della presente sentenza mentre non vanno riconosciuti gli interessi c.d. compensativi per lo stesso periodo, occorrendo comunque specifica domanda (cfr. Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, laddove si richiede anche allegazione e prova, Cass Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024, sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025) che, nel caso di specie, non è stata formulata avendo la parte fatto riferimento genericamente agli “interessi”, senza ulteriore indicazione.
L'importo dovuto è, pertanto, pari a € 1151,34 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Nulla risulta dovuto a titolo di risarcimento del cd danno da fermo tecnico.
Sul punto appare sufficiente evidenziare la carenza probatoria in ordine all'asserito danno e richiamare la giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo Tribunale (si vedano Tribunale Torino sez. IV,
28/01/2021 n. 389, dott.ssa Di Donato;
Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739, dott.ssa
Bosco) - secondo cui "il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso"
(cfr. Cass. n. 13718/2017; n. 20620/2015).
****
All'esito del presente grado di giudizio e per le motivazioni esposte, attesa la riforma della pronuncia gravata, si rende necessario provvedere sulle spese per entrambi i gradi del giudizio, le quali seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico della convenuta.
Tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicabili ratione temporis nonché dei criteri di cui all'art. 4 d.m. citato, risulta accoglibile l'importo richiesto per compensi con la nota depositata il 18.4.2025; pertanto, in conformità alla stessa, sono dovuti i seguenti compensi (oltre esposti, limitatamente a quelli documentati): per il giudizio di primo grado: € 408 (fasi, studio, introduttiva, trattazione, decisionale) e € 27 per marca, unico esborso documentato;
per il giudizio di secondo grado, comprensivo della negoziazione assistita, € 1278 (fasi, studio, introduttiva, trattazione, decisionale, quest'ultima comprensiva della memoria di replica attorea, cfr.
Cass. 2976/2020; prime due fasi della negoziazione assistita) e € 91,50 per esborsi documentati;
9 in ogni caso, oltre rimborso forf. 15% e CPA (l'IVA non è stata chiesta in nota spese) sugli importi imponibili come per legge.
Non possono trovare accoglimento le reciproche domande di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che non sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza di mala fede o colpa grave nei comportamenti tenuti dalle parti poiché tali presupposti non ricorrono né in caso di proposizione di eccezioni di rito ritenute giudizialmente infondate (ciò rientrando, di per sé, nel diritto di difesa) e neppure nel caso di mancata effettiva partecipazione alla procedura di negoziazione, nonostante la duplice richiesta di invio del relativo regolamento, non trattandosi di condotta chiaramente dilatoria, posto che la parte convenuta aveva già avuto accesso, in data 7.6.2024, alla composizione negoziata della crisi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, in totale riforma della sentenza n. 2881/2021 del Giudice di Pace di Torino depositata il
16.11.2021, accoglie l'appello proposto;
condanna al pagamento a favore della della somma di € 1151,34, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla presente decisione al saldo;
condanna al pagamento a favore della a titolo di rifusione delle spese CP_1 Parte_1 processuali del primo grado, dell'importo di € 27 per esposti e di € 408 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e CPA come per legge, nonché, a titolo di rifusione delle spese processuali di secondo grado, dell'importo di € 91,50 per esborsi e di € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali 15% e CPA come per legge,
Torino, 17/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3671/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO GIANFRANCO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
) (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv.. ZATTONI DANIELA
CONVENUTO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni di parte appellante come da note conclusive del 18.04.2025 (richiamanti conclusioni
06.04.2024 ed alla citata memoria 26.11.24)
“Voglia il tribunale di Torino ritenere viziata in fatto ed in diritto l'impugnata sentenza 2881/2021 in
RG 10624/20 Giudice di Pace di Torino ed in totale riforma della stessa:
In via preliminare nella denegata e contestata ipotesi di nullità dell'atto di citazione in primo grado ordinarne la rinnovazione ex combinato disposto ex art 354 e 356 cpc
In via preliminare nella denegata e contestata ipotesi che non venga ritenuto assolto l'onere prodromico della negoziazione assistita concedere il relativo termine di giorni 15 per l'invio dell'invito alla suddetta In via istruttoria ammettersi la prova per interpello e testi sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione ed alla memoria ex art 320 IV comma cpc, trascritti nella narrativa del presente atto
d'appello e con i testi indicati nei suddetti atti
Nel merito, stabilito il pieno diritto della ditta ad essere risarcita dei danni subiti in Parte_1 dipendenza di fatto di cui l'ente convenuto deve rispondere per le ragioni di fatto e di diritto di cui
1 all'atto di citazione ed atti pedissequi, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 894 oltre fermo tecnico equitativo, rivalutazione ed interessi dalla data del fatto al saldo
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizi”
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio anche in via aggravata ex art 96 cpc in misura del doppio a fronte della condotta processuale meramente dilatoria
Conclusioni parte appellata come da note conclusive del 15.04.2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis, respingere e/o dichiarare inammissibile l'appello presentato da e le domande tutte, in Parte_1 quanto prive degli indefettibili presupposti prescritti dalla legge e anche perché infondate in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado;
in ogni caso condannare ex art. 96 c.p.c. anche per la pervicacia nella Parte_1 consapevolezza di abusare del diritto di azione diretta ad ottenere ingiustamente un provvedimento favorevole da liquidarsi d'ufficio in via equitativa condannandolo al pagamento di una somma pari al doppio di quella liquidata a titolo di spese di lite valutata ai massimi. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche per responsabilità ex art.
96 cpc”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello del 19.02.2022, notificato in data 28.02.2022, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello per l'integrale riforma della sentenza n. 2881/2021 del 15.11.2021, depositata in cancelleria in data 16.11.2021, emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Torino in persona del Giudice di Pace Maria Luisa Cultrera a definizione del giudizio n. R.G. 10624/2020, con la quale, il Giudice di prime cure, decideva come di seguito testualmente riportato: “Previo rigetto dell'eccezione preliminare della convenuta, in punto invalidità della procura, rilevata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura prodromica obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione, per l'effetto dichiara inammissibile la domanda attorea e, per l'effetto, la rigetta;
con sentenza esecutiva ex lege”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 24.05.2022, la società convenuta deducendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c e 348 bis c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita prevista ai sensi dell'art 3 d.l. 132/2014, convertito con legge 162/2014, contestando le pretese avversarie nel merito e chiedendo il rigetto dell'appello poiché, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto. Inoltre, parte appellata chiedeva la condanna avversaria per responsabilità ex art 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.06.2022 l'appellante si opponeva alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità richiamando integralmente l'atto di appello.
In particolare, la evidenziava di aver proceduto all'invio di comunicazione pec alla Parte_1 casella di controparte contenente l'invito alla negoziazione assistita, invito risultato tuttavia non consegnato per “casella piena”, osservando che il Giudice nulla aveva rilevato sulla correttezza della procedura e non aveva concesso il termine per instaurare il procedimento. Contestava altresì
2 l'avversaria eccezione di nullità dell'atto di citazione chiedendo ammettersi le prove per interpello e testi con i capitoli indicati in atto di citazione e nella memoria ex art. 320, comma 4, c.p.c.
La difesa della convenuta ribadiva le proprie eccezioni preliminari ed evidenziava la carenza di prova in relazione alla verificazione del fatto storico e al nesso di causalità, circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente. Si opponeva quindi alle istanze istruttorie e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza datata 25.7.2022, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, venivano ammesse le prove su alcuni dei capi dedotti.
Con ordinanza del 10.01.2023, veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
In data 12.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione e concessi i termini ex art 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 15.01.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo con assegnazione di termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
A seguito di riassegnazione del procedimento, preso atto della documentazione prodotta in data
29.3.2025 attestante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, veniva fissato termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, successivamente, previa udienza di discussione da remoto ex artt.
127 bis e 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies III comma c.p.c., con deposito della sentenza entro 30 giorni dal 13.5.2025 (cfr. art. 7 comma III d.lgs. 164 del
31.10.2024 secondo cui “3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”).
***
-In merito all'eccezione della convenuta di violazione del disposto di cui all'art 342 c.p.c., si osserva che, come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza S.U. n. 27199 del 16/11/2017, gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Come è chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto di appello e come desumibile da quanto si esporrà nella valutazione dei singoli motivi di appello, l'appellante, ha indicato le parti censurate della sentenza impugnata (con riferimento alla ritenuta improcedibilità per l'omessa negoziazione, alla ritenuta nullità per genericità dell'atto di citazione e alla ritenuta mancanza di deduzioni istruttorie e di prova sulla proprietà del veicolo), le modifiche richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge (confutando per punti le predette parti censurate) nonché la loro rilevanza, specificando quale diversa decisione sarebbe conseguita al superamento delle
3 eccezioni pregiudiziali, all'istruttoria richiesta e non ammessa nonché alla valutazione delle prove dedotte e fornite documentalmente.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
-Quanto all'eccezione sollevata dall'appellato in ordine all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., essa è stata disattesa con l'ordinanza del 25.07.2022 ed è comunque superata da quanto si esporrà in relazione al merito della domanda.
*****
Sui motivi di appello.
Con il primo motivo di appello la pronuncia è stata censurata per aver erroneamente interpretato il dettato di cui agli artt 1,2,3 e 4 DL. 132/2014 conv. con modif. nella l. 162/2014, laddove il giudice nella sentenza di primo grado ha affermato che “(…) in punto assenza della negoziazione assistita la difesa attorea nulla ha argomentato né ha chiesto un termine per espletare la procedura prodromica”. Lamenta l'appellante il concretarsi di un errore in fatto - avendo egli provveduto a depositare in prima udienza avanti al Gdp l'invito alla negoziazione - e di un errore in diritto, posto che, ai sensi dell'art 3
DL 132/2014, non sussiste alcun onere di parte di chiedere la concessione del termine di espletamento della procedura, dovendo il giudice assegnarlo ex officio in caso di mancato espletamento della negoziazione.
Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto “la narrativa dell'atto di citazione (…) estremamente generica, tale da non consentitore alla convenuta di apprestare una idonea difesa” così ravvisando “la nullità dell'atto di citazione”.
L'appellante sostiene, invece, di aver indicato con esattezza il luogo e l'orario del sinistro, nonché di aver identificato la vettura danneggiata dalla recinzione mossa dal vento, di aver individuato precipuamente il titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc. e di aver dedotto i capi per interpello e testi di cui richiedeva l'escussione, così assolvendo il proprio onere di allegazione. L'appellante lamenta inoltre l'erronea interpretazione e la distorta applicazione dell'art 164 comma VI e V c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 IV comma c.p.c. stante il fatto che, in ogni caso, il Giudice, rilevata la nullità, avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per integrare la citazione senza addivenire in sentenza a sancire “l'inammissibilità” della domanda.
Con il terzo motivo di appello la pronuncia è stata censurata per le affermazioni in essa contenute relative alla mancata “integrazione probatoria neppure ai sensi dell'art 320 c.p.c.” ravvisata da giudice di prime cure e dell'assenza di “riscontro probatorio documentale” in ordine alla proprietà del veicolo. L'appellante sostiene, invece, di aver provato documentalmente la proprietà della vettura tramite il deposito della carta di circolazione e di aver dedotto capi per interpello e testi tanto in atto di citazione quanto nella citata memoria 320 IV comma c.p.c atti a comprovare lo svolgersi dei fatti. Per quanto esposto, l'appellante censura la pronuncia altresì nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite e sostiene, invece, in ragione della ritenuta soccombenza della parte convenuta, doversi condannare la stessa alla refusione delle spese di primo grado.
I) Le questioni sottese al primo motivo di appello e alla rinnovata eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta nel presente giudizio sono da ritenersi assorbite da quanto
4 ampiamente argomentato con l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 15.01.2025 e dall'esperimento della procedura di negoziazione assistita nelle more del giudizio di appello.
Invero, come rilevato dal giudice originariamente assegnatario del procedimento, nel giudizio di primo grado la parte appellante non aveva assolto alla condizione di procedibilità richiesta ex art. 3 d.l. 132/
2014 poiché la pec 15.9.2020 destinata alla parte odierna appellata e contenente l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita non era pervenuta al destinatario a causa della “casella piena” di quest'ultimo (cfr. pec sub fascicolo di primo grado parte appellante) e la parte appellante non aveva tentato la notifica dell'invito all'odierna appellata attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 ss.
c.p.c. (cfr. sul punto il principio di diritto anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la pronuncia n. 28452/2024: “nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n.
53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”).
Tuttavia, sarebbe spettato al giudice di primo grado, a fronte della tempestiva eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'odierna appellata, concedere il termine perentorio di quindici giorni di cui all'art. 3 d.l. 132/2014 conv. in l. 164/2014 per consentire alla parte
[...] di sanare il vizio afferente alla condizione di procedibilità. Pt_1
Tale termine, erroneamente non concesso dal Giudice di Pace ed espressamente richiesto, in via preliminare, da parte appellante anche nel presente giudizio (cfr. conclusioni in citazione), è stato assegnato nel presente giudizio in ossequio alla previsione legislativa secondo cui “Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”.
Con documentazione depositata il 29.3.2025, parte appellante ha dimostrato il tempestivo assolvimento della condizione di procedibilità (cfr. pec 19.2.2025).
II) Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'esposizione dei fatti fosse estremamente generica, che la convenuta non fosse stata messa in grado di conoscere la versione attorea dei fatti determinativi del danno così che non avrebbe potuto effettuare le opportune verifiche per approntare le relative difese.
L'art. 164 IV co. c.p.c. (nullità della citazione) fa riferimento, per quanto rilevante nel presente giudizio, alla mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
5 l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 e, nello stesso senso, sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019 secondo cui l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene formulato in maniera sintetica, conteneva comunque l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda con l'indicazione della data, ora e luogo dell'evento consistente nello spostamento della recinzione mobile del cantiere posto nel luogo indicato e di proprietà della convenuta, recinzione che aveva colpito l'autovettura di proprietà dell'attrice, causando i danni indicati nel preventivo “Ditta TO Full”
(documento allegato).
Inoltre, il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, ha compiutamente articolato le proprie difese, ha preso posizione sulle allegazioni avversarie, circostanza che dimostra inequivocabilmente la piena comprensione della domanda avversaria.
Ne consegue l'accoglimento del motivo di gravame, dovendosi ritenere che l'atto introduttivo del primo grado non ha in alcun modo impedito l'effettiva instaurazione del contraddittorio né ha leso il diritto di difesa dell'odierno appellato.
Per completezza si osserva che, in ipotesi di nullità, il giudice deve provvedere secondo quanto disposto nel comma V dell'art. 164 c.p.c. e non già dichiarare l'inammissibilità o respingere la domanda.
III). Il terzo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure nella motivazione della appellata sentenza ha affermato: “Non sono stati forniti dall'attrice in giudizio elementi idonei a descrivere la dinamica del fatto, né sono stati prodotti documenti comprovanti la segnalazione alle autorità competenti della pericolosità della situazione del cantiere, né dello sganciamento della reta dal fissaggio a terra, ma è stato prodotto solo un preventivo di riparazione per un danno di indeterminata e generica fonte (…) Non vi è stata integrazione probatoria neppure a seguito della concessione del termine ex art 320 c. 4 c.p.c. (…) sono certi solo i dati del fascicolo asseritamente danneggiato che viene attribuito in proprietà alla ditta attrice, ma senza riscontro probatorio documentale in tal senso, mentre neppure è descritta la dinamica del fatto
(…)”.
Innanzitutto, quanto alla dinamica del sinistro, non è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la descrizione dell'evento fosse insufficiente.
Come già evidenziato, seppure esposta in maniera sintetica, la descrizione dei fatti fornita dall'attrice è idonea a delineare, in termini generali ma comunque sufficienti, lo svolgersi dei fatti e le cause che avrebbero determinato il danno al veicolo. Tale esposizione avrebbe dovuto essere oggetto di istruttoria da parte del primo giudice, mediante l'ammissione e l'assunzione di parte dei capitoli di prova dedotti dalla società attrice odierna appellante, la quale sin dall'atto introduttivo ha indicato il testimone Tes_1
6 per poi aggiungere, in sede di memoria ex art 320 c.4 c.p.c., a fronte delle contestazioni Tes_2 contenute in comparsa, anche l'indicazione del titolare della carrozzeria TO , entrambi Controparte_2 indicati sui capi dedotti in citazione ed in memoria.
Parimenti non trova riscontro l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui la società appellante non avrebbe offerto prova della proprietà del veicolo oggetto del contenzioso e per il quale chiede il risarcimento dei danni.
Invero la società attrice, attuale appellante, ha prodotto in sede di memoria ex art. 320, comma 4 c.p.c., la copia della carta di circolazione del veicolo, documento idoneo a comprovare la titolarità della proprietà del medesimo. Tale documento, come previsto dalla normativa vigente, è prova legale della proprietà del veicolo, essendo registrato presso il Pubblico Registro TOmobilistico (PRA), il quale costituisce un sistema di pubblicità legale della proprietà dei veicoli a motore.
Ciò chiarito, all'esito dell'istruttoria svolta in appello, risulta fondata la domanda proposta dalla società appellante.
Innanzitutto, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
In estrema sintesi, questi i principi fondamentali che regolano la materia:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa o una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n.
15761/2016);
- affinché sussista la responsabilità, è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (cfr. Cass. n. 12027/2017), mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 4476/2011);
- grava, pertanto, sul danneggiato solo l'onere di provare il verificarsi del fatto e l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre spetta al custode provare che il danno sia stato causato dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
Nel caso in esame è risultato accertato che il sinistro si è verificato in data 26 luglio 2019, alle ore
21:50, coinvolgendo il veicolo OPEL CORSA, targa FE192HA, di proprietà della società appellante.
In particolare, l'autovettura, condotta dal sig. , è stata colpita da una recinzione Parte_2
(disancorata o non ben ancorata) mentre questi stava effettuando la manovra di svolta dal controviale di
Corso Allamano in via Cumiana, nel Comune di Grugliasco.
È quanto risulta provato dalla testimonianza resa dal teste che ha dichiarato di poter Tes_3 confermare l'accaduto essendosi trovato a bordo dell'auto al momento del sinistro in qualità di passeggero.
Egli ha, a tal proposito, dichiarato: “Eravamo in corso Allamano e mentre abbiamo svoltato a destra su via Cumiana, mi sembra, c'era vento e una transenna di un cantiere mobile è arrivata sulla vettura sul lato sinistro della macchina, sulla fiancata (…) era una transenna da cantiere alta più o meno 2 metri, di ferro, grigliata di quelle che si usano normalmente per recintare i cantieri;
c'erano diverse recinzioni, quelle che è arrivata sull'auto evidentemente era libera in quanto è caduta sull'auto.” . Al contempo il teste ha precisato che “nel punto in cui è avvenuto l'incidente c'erano degli scavi Tes_1
e un cantiere in corso, tanto è vero che la strada era ristretta”.
7 Ai fini della riconducibilità della transenna alla società appellata è sufficiente osservare che la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ha espressamente riconosciuto la presenza di un proprio cantiere in via Cumiana, producendo altresì il doc. 3 che raffigura l'esistenza di transenne, e non ha neppure allegato la presenza di ulteriori cantieri lungo la medesima via.
Peraltro, la responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, non avendo, invece, alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode.
Ebbene, la convenuta non ha in alcun modo allegato né provato la sussistenza del caso fortuito e deve pertanto essere ritenuta responsabile delle conseguenze dannose del sinistro occorso.
Si esclude, infine, che possa assumere rilievo, ai fini della presente decisione, la circostanza che, dopo un primo contatto iniziale, l'appellante non abbia fornito riscontro alle richieste stragiudiziali avanzate dalla parte appellata, dirette ad acquisire ulteriore documentazione in relazione al sinistro.
L'eventuale inerzia nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio, oltre ad essere privo di idoneo (e tantomeno univoco) significato in relazione all'infondatezza della domanda, non incide sull'onere probatorio che grava su ciascuna parte in giudizio, né altera il perimetro del contraddittorio processuale, il quale si svolge secondo le regole proprie del processo civile.
Pertanto, la condotta dell'attore nella fase precontenziosa, pur eventualmente censurabile sotto il profilo dell'opportunità, non assume rilievo decisivo ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, che deve basarsi esclusivamente sulle risultanze istruttorie acquisite in giudizio.
Sul quantum.
Ai fini della quantificazione del danno subito dal veicolo, risulta utilizzabile il preventivo prodotto in atti dalla parte appellante.
In proposito, si rileva che il teste titolare della carrozzeria Testimone_4 CP_3
, ha confermato l'autenticità del documento, dichiarando: “ho fatto un preventivo per le
[...] riparazioni che riconosco nel doc. 1 che mi viene mostrato;
si trattava di danni da righe e bolli”.
Il medesimo teste ha altresì aggiunto “ricordo che aveva un fianco danneggiato come nella foto che mi viene mostrata”.
Tali dichiarazioni trovano riscontro anche nella deposizione del teste il quale ha riferito: “Al Tes_1 momento dell'urto siamo usciti dalla macchina per verificare i danni, però poi pioveva e siamo andati via…omissis ”; capo 5: “la macchina, dopo l'urto, aveva tutta la fiancata graffiata” Al teste viene mostrata la foto di cui al doc.
1. ADR: “era buio, non so dire di preciso se la macchina fosse come nella foto raffigurata da cui si riesce a vedere poco, presentava graffi. I vetri invece erano integri. Non mi ricordo se i graffi abbiano interessato l'intera fiancata o solo una parte”. Ovviamente il teste, che ha visto il danno mentre era buio, pioveva, e c'era vento è meno preciso del carrozziere che ha effettuato il preventivo.
I danni descritti e valutati nel preventivo ai fini di indicare il costo per il ripristino sono compatibili con l'evento dedotto in citazione e confermato dal testimone.
La circostanza che il teste abbia precisato di non aver eseguito personalmente le riparazioni, Tes_4 così come l'assenza in atti di prova dell'effettivo esborso per il ripristino del veicolo, non sono elementi idonei a condurre a conclusioni differenti. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 17670/2024), secondo cui: “la circostanza che non sia stato provato
8 l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già sostenuto o meno
i relativi esborsi”.
Nel caso di specie, emerge sostanziale coerenza tra l'evento, i danni lamentati, le dichiarazioni rese dai testi escussi e le singole voci dettagliatamente riportate nel preventivo (che non sono nemmeno state oggetto di specifica contestazione ad opera della convenuta quanto a costi materiali e manodopera).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è dunque alcun motivo per discostarsi dalla quantificazione del danno offerta dal preventivo in atti che fonda la richiesta attorea di corresponsione di € 894,00.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data del danno alla data della presente sentenza mentre non vanno riconosciuti gli interessi c.d. compensativi per lo stesso periodo, occorrendo comunque specifica domanda (cfr. Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, laddove si richiede anche allegazione e prova, Cass Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024, sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025) che, nel caso di specie, non è stata formulata avendo la parte fatto riferimento genericamente agli “interessi”, senza ulteriore indicazione.
L'importo dovuto è, pertanto, pari a € 1151,34 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Nulla risulta dovuto a titolo di risarcimento del cd danno da fermo tecnico.
Sul punto appare sufficiente evidenziare la carenza probatoria in ordine all'asserito danno e richiamare la giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo Tribunale (si vedano Tribunale Torino sez. IV,
28/01/2021 n. 389, dott.ssa Di Donato;
Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739, dott.ssa
Bosco) - secondo cui "il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso"
(cfr. Cass. n. 13718/2017; n. 20620/2015).
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All'esito del presente grado di giudizio e per le motivazioni esposte, attesa la riforma della pronuncia gravata, si rende necessario provvedere sulle spese per entrambi i gradi del giudizio, le quali seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico della convenuta.
Tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicabili ratione temporis nonché dei criteri di cui all'art. 4 d.m. citato, risulta accoglibile l'importo richiesto per compensi con la nota depositata il 18.4.2025; pertanto, in conformità alla stessa, sono dovuti i seguenti compensi (oltre esposti, limitatamente a quelli documentati): per il giudizio di primo grado: € 408 (fasi, studio, introduttiva, trattazione, decisionale) e € 27 per marca, unico esborso documentato;
per il giudizio di secondo grado, comprensivo della negoziazione assistita, € 1278 (fasi, studio, introduttiva, trattazione, decisionale, quest'ultima comprensiva della memoria di replica attorea, cfr.
Cass. 2976/2020; prime due fasi della negoziazione assistita) e € 91,50 per esborsi documentati;
9 in ogni caso, oltre rimborso forf. 15% e CPA (l'IVA non è stata chiesta in nota spese) sugli importi imponibili come per legge.
Non possono trovare accoglimento le reciproche domande di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., atteso che non sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza di mala fede o colpa grave nei comportamenti tenuti dalle parti poiché tali presupposti non ricorrono né in caso di proposizione di eccezioni di rito ritenute giudizialmente infondate (ciò rientrando, di per sé, nel diritto di difesa) e neppure nel caso di mancata effettiva partecipazione alla procedura di negoziazione, nonostante la duplice richiesta di invio del relativo regolamento, non trattandosi di condotta chiaramente dilatoria, posto che la parte convenuta aveva già avuto accesso, in data 7.6.2024, alla composizione negoziata della crisi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, in totale riforma della sentenza n. 2881/2021 del Giudice di Pace di Torino depositata il
16.11.2021, accoglie l'appello proposto;
condanna al pagamento a favore della della somma di € 1151,34, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla presente decisione al saldo;
condanna al pagamento a favore della a titolo di rifusione delle spese CP_1 Parte_1 processuali del primo grado, dell'importo di € 27 per esposti e di € 408 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% e CPA come per legge, nonché, a titolo di rifusione delle spese processuali di secondo grado, dell'importo di € 91,50 per esborsi e di € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali 15% e CPA come per legge,
Torino, 17/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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