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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/09/2024 nel proc. n. 7211 del
Ruolo Generale anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, proposta
D A
difesa e rappresentata dall'avv. Lisi Valentina -ricorrente- Parte_1
E
, -resistente contumace- Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio il 02.09.2000 in Taranto, chiedendo di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi per le motivazioni di cui al ricorso ed alle condizioni riportate nel ricorso summenzionato.
Il resistente, pur nella regolarità della notifica, restava contumace.
All'udienza presidenziale del 14.03.2023 venivano emessi i provvedimenti provvisori. All'udienza del 22.06.2023, la parte chiedeva emettersi pronuncia relativa al solo status con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e con sentenza non definitiva n.
1587/2023 del 26/06/2023 pubblicata il 03/07/2023 il Tribunale di Taranto non definitivamente pronunciandosi nella causa n. 7211-2022 R.G., tra e dichiarava la Parte_1 Controparte_1 separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio concordatario contratto in Taranto il 02.09.2000, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto atto n. 92, anno 2000, Parte II,
S. A.
All'udienza del 26/09/2024 parte ricorrente dichiarava di essersi riconciliata con il coniuge, CP_1
e di non avere più intenzione di procedere con il giudizio di separazione rinunciando alla
[...] prosecuzione del procedimento predetto.
La causa veniva rimessa sul ruolo, giusta ordinanza del 02 10 2024, in cui si disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 05 12 2024 per sentite liberamente le predette sui fatti di causa, in particolare affinche' il resistente, sig. ,coniuge separato della Controparte_1 sig. manifestasse espressamente la sua volonta' di riconciliarsi e /o di essersi Parte_1 riconciliato con la moglie e di voler ricostruire la comunione materiale e spirituale di vita con la predetta .
All'udienza del 05 12 2024 le parti comparivano entrambe personalmente,dichiarando testualmente:
“ci siamo riconciliati e chiediamo la cessazione degli effetti della sentenza di separazione…”..
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Invero, il disposto normativo di cui all'art 157 cc disponendo espressamente che i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice ,con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, da' la possibilità di ricorrere a siffatto mezzo dopo la sentenza di separazione, determinando la cessazione degli effetti di quest'ultima.
Invero, con la riconciliazione si estingue l'azione ed inoltre si impedisce che i fatti precedenti alla stessa purche' conosciuti dal coniuge, possano fondare una nuova domanda di separazione: l'effetto principale e' il ripristino del regime di comunione originariamente adottato.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato in udienza di essersi riconciliata con il marito il quale ne ha dato conferma espressa all'udienza del 05 12 2024.
In concreto entrambe hanno manifestato espressamente la loro volonta' di non proseguire nel giudizio di separazione ,perche' riconciliatasi e detta loro manifeestazione di volonta' e' palesemente incompatibile con lo stato di separazione e non compatibile con la volonta' di ricostruire la comunione materiale e spirituale di vita espressa da entrambe le parti.
Del resto, la riconciliazione ha carattere sostanziale e processuale in quanto determina la cessazione definitiva degli effetti della separazione formalizzata, nel caso di specie, con una pronuncia sullo status, da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 1587/2023 del
26/06/2023 pubblicata il 03/07/2023, il ripristino dell'ordinario statuto dei rapporti di coppia e parentali ed anche l'irreversibile rinunzia ad avvalersi delle cause di separazione che supportavano la precedente sentenza per ottenere una futura declaratoria di separazione e cio' puo' produrre effetti anche sul regime dell'addebito ex art. 151 ,2° comma cc.
Alla luce di quanto innanzi riportato, questo Collegio deve dichiarare la cessazione definitiva degli effetti della separazione formalizzata con la sentenza non definitiva sullo status emessa da questo
Tribunale il 26 06 2023.
La forma della sentenza qui s'impone, dovendosi ritenere che i casi in cui debba essere adottata l'ordinanza, quando si definisca il giudizio, siano solo quelli tassativamente contemplati dagli art. 306-307 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 308 c.p.c..
Per tali motivi questo Collegio deve statuire con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria in cui si dà atto della rinuncia della ricorrente espressamente manifestata all'udienza del 26-09-2024 “… di essersi riconciliata con il coniuge, e, Controparte_1 pertanto, di non voler più procedere con il giudizio di separazione e quindi rinuncia alla prosecuzione del giudizio” e confermata dal resistente che ha dichiarato di essersi riconciliato con la moglie,dovendosi percio'dichiarare la cessazione definitiva degli effetti della sentenza emessa da questo collegio limitatamente allo status di separazione. Nulla per le spese
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale pronunziando sulla causa iscritta al n.
7211/2022 R.G., promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti della separazione pronunciata con sentenza non definitiva n.
1587/2023 emessa da questo Tribunale il 26/06/2023 pubblicata il 03/07/2023; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, il 05 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dottor Marcello Maggi