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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 23.5.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 958/2023 promossa da:
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Lucia Samaras
contro
:
(C.F. e P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Ignazio Danisi, Davide Fabbri e Giovanni Genova
In punto a: locazione
Fatti di causa
Con ricorso monitorio, ottenne dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1993/2020 nei confronti di (d'ora in poi, anche senza tipo sociale) per il Controparte_1 pagamento di canoni in relazione al contratto di sublocazione di immobile ad uso commerciale, sito in
Modena via Don Milani n. 70, fra le parti stipulato il 16.7.2015.
propose opposizione al decreto ingiuntivo affermando che nessuna somma era Controparte_1 dovuta a il quale, al contrario, era debitore nei suoi confronti per la somma di € 75.000. Parte_1
L'opponente eccepì l'avvenuta risoluzione del contratto di sublocazione sul quale era fondata la domanda monitoria, per effetto della risoluzione consensuale dei “presupposti” contratti di locazione finanziaria tra di (d'ora in poi, anche solo ) e AE NG s.p.a. CP_2 Persona_1 CP_2
(d'ora in poi, anche solo AE) e di quello di sublocazione tra la stessa e CP_2 Parte_1
pagina 1 di 16 affermò di avere avuto conoscenza dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria solo il 17.9.2019 allorché aveva ricevuto da ER & AL s.r.l. – cui dall'11.10.2018 era stato riallocato l'immobile – una lettera di diffida alla restituzione dell'immobile.
Nello specifico, espose quanto segue: Controparte_1
“3) … tra le premesse del contratto di sublocazione cui è causa (doc. 6 bis) è chiaramente indicato che
“la dichiara di essere altresì a conoscenza della circostanza che, in caso di CP_1 Controparte_1 risoluzione anticipata del contratto di leasing esistente tra la e la RA e/o di risoluzione CP_2 anticipata del contratto di sublocazione tra ed il Sig. anche il presente contratto CP_2 Parte_1 di sublocazione si intenderà risolto automaticamente.”
4) Nello stesso contratto (al punto 17 - RISOLUZIONE) è altresì precisato: “in ogni caso di scioglimento anticipato del presente contratto di sublocazione che non sia dovuto a legittima disdetta di ogni parte, recesso o inadempimento di ed in particolare in caso di inefficacia, Controparte_1 risoluzione o comunque scioglimento del presente contratto che consegua a vicende relative ai contratti tra RA NG Spa e PI di CI LI ovvero tra PI di CI LI ed il GN
[...]
quest'ultimo dovrà garantire a di poter continuare ad occupare Parte_1 Controparte_1
l'immobile locato per il periodo necessario al trasferimento in altri locali e quindi per almeno 6 mesi, nonché corrispondere al subconduttore l'indennizzo di Euro 60.000,00 (oltre IVA, se dovuta), entro e non oltre un mese dal verificarsi o comunque dalla comunicazione della causa di scioglimento anticipato del contratto …”.
5) Il Sig. ha indubbiamente agito in malafede, in totale spregio di tutti gli accordi Parte_1 precedentemente sottoscritti al sol fine di procurarsi un illegittimo profitto in danno all'odierna esponente.
6) Già dal giorno 11.10.2018, infatti, il Sig. era a conoscenza che il rapporto di leasing Parte_1 tra e RA NG Spa si era definitivamente risolto;
la prova (inconfutabile) veniva fornita a CP_2 solo in seguito alla diffida (purtroppo) notificata dalla società ER & Controparte_1
AL SR (doc. 7) in data 17 settembre 2019 (ovvero solo dopo che aveva Controparte_1 provveduto a saldare al Sig. l'intero importo dal medesimo intimato nella procedura di sfratto Parte_1 promossa avanti all'intestato Tribunale con RG n. 5650/2019).
7) in seguito alla diffida di ER & AL SR, oltre a venire a conoscenza Controparte_1 della risoluzione del contratto tra e RA (con riallocazione degli immobili di cui è causa in capo CP_2 alla società ER & Qualità SR già dall'11.10.2018), veniva altresì a conoscenza dell'accordo (doc.
8) sottoscritto anch'esso in data 11.10.2018, dal Sig. (unitamente al di lui padre Parte_1
, titolare della ) e la nuova “proprietaria” degli immobili ER & Qualità SR, in Persona_1 CP_2
pagina 2 di 16 cui veniva precisato che “PI Snc, il Sig. ed il Sig. si obbligano, a Persona_1 Parte_1 proprie cure e spese, ad intraprendere quanto prima ogni iniziativa (quand'anche giudiziale) si renderà necessaria od utile alla liberazione dell'immobile dall'attuale subconduttore, immobile che dovrà essere consegnato a ER & AL SR, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del 31 maggio
2019”.
8) Ricapitolando pertanto, il Sig. dapprima si è premurato di “liberare” (ovvero Parte_1 CP_2 il padre ) da ben 10 anni di morosità nei confronti di RA NG Spa, sottoscrivendo un Per_1 impegno (insieme al padre) a consegnare gli immobili oggetto di sublocazione alla nuova
“proprietaria” ER & AL SR (a cui RA NG ha “riallocato” gli immobili dopo aver perfezionato la formale risoluzione “liberatoria” con di ) entro il 31.5.2019; al CP_2 Persona_1 contempo, però, il medesimo Sig. ben conscio della clausola risolutiva (e relativa penale) nel Parte_1 rapporto con l'odierna esponente nonché dell'effettivo avverarsi della Controparte_1 condizione (“per mano” del di lui padre che ha accettato e sottoscritto la risoluzione con RA NG
Spa per “liberarsi” definitivamente dal rapporto) si è ben guardato dal comunicare a Controparte_1 sia dell'intervenuta cessazione del “rapporto principale” (RA NG) che dell'accordo
[...] sottoscritto con ER & AL SR (onde evitare opposizioni – che sarebbero state decisamente fondate - alla procedura di sfratto); accordo poi disatteso dallo stesso Sig. (ovviamente solo Parte_1 dopo aver incassato i canoni pregressi dall'esponente), ritenuto a quel punto “più conveniente” (non avendo lui più nulla da perdere) continuare “silenziosamente” a percepire i canoni dall'odierna esponente;
o almeno cercare di farlo il più a lungo possibile…(“in barba” ad entrambe le società,
e ER & AL SR, entrambe “ignare” del biasimevole “doppio gioco” del Sig. CP_1
. Parte_1
9) La diffida pervenuta da ER & AL SR in data 17 settembre 2019, ha però creato un'inevitabile “corto circuito” che ha fatto sì che (da una parte) venisse a Controparte_1 conoscenza della risoluzione tra e RA e della “promessa” sottoscritta dal di CP_2 Parte_1 consegnare l'immobile a ER & AL SR (legittima “proprietaria/utilizzatrice” a far data dall'11.10.2019) entro il 31.5.2019; per contro (dall'altra parte) ha definitivamente “certificato” a
ER & AL SR la concreta intenzione del Sig. di “non adempiere” all'impegno Parte_1 sottoscritto (insieme al padre) di consegnare gli immobili ai legittimi “proprietari/utilizzatori” (ER
& AL SR) entro il termine concordato”.
In via riconvenzionale, l'opponente chiese la restituzione della cauzione versata di € 15.000 e il pagamento della citata penale prevista all'art. 17 del contratto di sublocazione, in virtù della quale essa aveva diritto al pagamento di € 60.000 “in quanto il contratto si era sciolto per ragioni estranee alla pagina 3 di 16 propria disdetta, inviata soltanto per evitare il rinnovo del contratto, considerata anche la confusione ingenerata dalla controparte”.
Si costituì contestando l'opposizione di cui chiese il rigetto. Osservò che non vi era Parte_1 stato alcuno scioglimento dei contratti “presupposti”: ER & AL, infatti, era di fatto
“subentrata” alla ditta ed era a conoscenza della sublocazione, la quale era rimasta in essere CP_2 fino alla disdetta da parte della;
in via di reconventio reconventionis, chiese la Controparte_1 condanna dell'opponente al pagamento dei canoni fino al rilascio, oltre ad un importo per il mancato preavviso di sei mesi per legge.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 647/2023 il Tribunale accolse l'opposizione e parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo e condannò alla restituzione della somma versata dall'opponente in esecuzione spontanea del Parte_1 decreto ingiuntivo, nonché, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale, al pagamento in favore di della somma di € 60.000 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza al saldo, alla rifusione delle spese processuali ed al pagamento di € 5.000 ex art. 96 3° comma c.p.c., con la seguente motivazione:
“Risulta anzitutto che RA (proprietaria dell'immobile) concludeva un contratto di locazione finanziaria con la quale locava l'immobile a il quale, a propria volta, sublocava a CP_2 Parte_1
CP_1
Risulta poi che il contratto di leasing si risolveva (quantomeno dal 2018) e che la società Persona_2
ER & AL stipulava un nuovo contratto di locazione finanziaria con la proprietaria RA.
In base alla scrittura privata intervenuta tra ER & AL, da un lato, e , e CP_2 Parte_1
(oltre un terzo), dall'altro, tra le altre pattuizioni, risulta che si obbligava nei Per_1 Parte_1 confronti di R&Q a farle trovare l'immobile libero entro la data indicata.
Attesa la mancata liberazione, ER & AL attivava procedura di mediazione nei confronti di per occupazione senza titolo. CP_1
Ora, da quanto sinteticamente esposto, risulta pacificamente che il contratto “principale” Persona_2 sia stato sciolto (quantomeno dal 2018, data in cui “confermava” la risoluzione) e che veniva CP_2 dunque contratta una nuova e distinta locazione finanziaria fra RA e la società R&Q: non risulta, quindi, alcun “subentro” di R&Q a nel contratto di leasing originario, ma un distinto contratto CP_2 concluso direttamente tra EA e R&Q.
In ragione del collegamento negoziale sussistente tra locazione finanziaria , il contratto Persona_2
PI/CI e quello di cui è causa – come del resto esplicitato dalle stesse parti Persona_3 nelle premesse del contratto del sublocazione - deve dunque ritenersi che la sublocazione pagina 4 di 16 si sia automaticamente risolta per effetto dello scioglimento dei contratti Persona_3
“presupposti”.
D'altro canto, sostiene che, in quanto legittimo possessore/detentore del bene ed attesa la non Parte_1 opposizione di R&Q (alla quale era nota la sussistenza della sublocazione , il contratto Persona_3 di sublocazione era rimasto, di fatto, efficace, sciogliendosi soltanto per effetto della disdetta di CP_1
Al riguardo, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, poiché il rapporto tra locatore e conduttore ha natura personale, chiunque abbia la disponibilità, anche di fatto, del bene in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico può concederlo in locazione.
La legittimazione è dunque riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente;
deve inoltre considerarsi valido il contratto stipulato da chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale detenzione dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo senza opposizione del proprietario (Cass. n. 8411/2006; Cass. n. 15443/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, non si ritiene tuttavia che sussistano tali presupposti.
Fermo restando che non risulta alcun nuovo contratto di locazione tra R&Q e o tra Parte_1
R&Q e o tra – i quali avrebbero dovuto comunque avere forma scritta attesa la CP_2 Controparte_3 natura del bene locato – risulta, in ogni caso, che, in realtà, la detenzione del sia stata Parte_1 conservata “illecitamente”, risultando documentalmente che quest'ultimo si era obbligato a far trovare l'immobile libero e, dunque, che è inadempiente nei confronti di R&Q.
In altri termini, non può ritenersi che abbia conservato la detenzione di fatto senza Parte_1 opposizione e con la tolleranza di R&Q, risultando anzi il contrario, e cioè che è inadempiente all'obbligo di liberazione.
Del resto, risulta che R&Q abbia iniziato un procedimento di mediazione contro per CP_1 occupazione senza titolo, a conferma della circostanza che, evidentemente, non tollerava tale rapporto di sublocazione.
Ne deriva, pertanto, l'assenza di alcun titolo – anche in termini di mera detenzione - in capo al Parte_1 per pretendere il pagamento di canoni nei confronti di né, in ogni caso, alcuna CP_1 indennità/risarcimento per occupazione senza titolo, per le stesse ragioni.
Si precisa che è del tutto irrilevante la circostanza che abbia inviato la propria disdetta: essa è CP_1 inefficace in quanto esercitata in relazione a contratto già risolto e inefficace. Tra l'altro, risulta che abbia appreso dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria (e dunque CP_1 Persona_2 della locazione PI/CI e in circostanze non chiare, risultando che Persona_3 Parte_1
pagina 5 di 16 nonostante tutto, abbia continuato ad affermarsi titolare del contratto di locazione e a pretendere il pagamento dei canoni, seppur, come detto, senza alcun titolo, nemmeno di fatto.
Ciò emerge infatti da come veniva formulata tale disdetta: “ … tutto ciò premesso, ad ogni buon conto
e per supremo scrupolo, per il solo non creduto caso in cui l'accordo in questione non fosse ritenuto già risolto, con la presente Le comunica comunque la propria disdetta dal Controparte_1 contratto di sublocazione 16.7.2015” (v. doc. 12 . CP_1
La circostanza che ad un certo punto, fosse a conoscenza di tali “vicende” e abbia continuato a CP_1 corrispondere il canone non ha alcun rilievo giuridico: tale comportamento, consapevole o meno, non è in grado di sanare l'inesistenza formale e sostanziale di un titolo in capo a Parte_1
Non si condivide l'interpretazione di parte opposta per cui la liberazione dell'immobile promessa da fosse “condizionata” alla mera volontà di questi, con conseguente sua nullità in quanto Parte_1 condizione potestativa.
Per come formulata, si tratta chiaramente della mera assunzione di un'obbligazione, non sottoposta ad alcuna condizione meramente potestativa.
Si ribadisce, pertanto, che le pretese di non risultano fondate su alcun titolo e, pertanto, il Parte_1 decreto ingiuntivo debba essere revocato, con conseguente restituzione a di quanto versato in CP_1 esecuzione della sua provvisoria esecutività.
Ne deriva, per le medesime ragioni, anche l'infondatezza, al di là di ogni valutazione sulla loro ammissibilità, delle domande avanzate dell'opposta in sede di opposizione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di essa è parzialmente fondata. CP_1
Intanto, si ritiene infondata la richiesta di restituzione della cauzione “a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali” (clausola n. 7, doc. 6 bis), non risultando che l'immobile sia stato riconsegnato e, dunque, che sia stato constatato, ad esempio, l'adempimento dell'obbligo di riconsegna dell'immobile alle medesime condizioni in cui veniva ricevuto, salvo usura ordinaria, e quindi l'assenza di danni o altre ragioni alla base della dazione della cauzione, precisandosi che la cauzione veniva originariamente consegnata in base a titolo legittimo oggetto di risoluzione nel 2018 con efficacia ex nunc.
In altre parole, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorgerà nel momento della riconsegna e dell'assenza di presupposti per il trattenimento totale/parziale della medesima.
È, invece, fondata la domanda di pagamento della penale per l'importo di € 60.000,00.
La clausola penale prevedeva in particolare che “in ogni caso di scioglimento anticipato del presente contratto di sublocazione che non sia dovuto a legittima disdetta di ogni parte, recesso o inadempimento di ed in particolare in caso di inefficacia, risoluzione o Controparte_1
pagina 6 di 16 comunque scioglimento del presente contratto che consegua a vicende relative ai contratti tra RA
NG S.p.A. e PI di CI LI ovvero tra PI di CI LI ed il GN
[...]
quest'ultimo avrebbe dovuto, tra l'altro, “corrispondere al subconduttore l'indennizzo di Parte_1
Euro 60.000 (oltre IVA se dovuta) entro e non oltre un mese dal verificarsi o comunque dalla comunicazione della causa di scioglimento anticipato del contratto”.
Richiamandosi quanto sopra, può ritenersi provato che il contratto si sia risolto per ragioni indipendenti da e, in particolare, a causa di “vicende relative ai contratti tra RA NG S.p.A. e PI di CP_1
CI LI ovvero tra PI di CI LI ed il GN . Parte_1
Dunque, sussistono i presupposti per il pagamento della penale.
Le spese seguono la soccombenza …
Si aggiunge infine che, alla luce di quanto esposto, sussista una responsabilità aggravata ex art. 96, 3°
c.p.c. di parte opposta la quale ha agito quantomeno con colpa grave.
Parte opposta ha offerto una ricostruzione dei fatti fuorviante e sostenuta da affermazioni contraddittorie o ragioni giuridiche non plausibili, in presenza di fatti documentali in senso contrario. Si fa riferimento in particolare all'affermazione circa la sussistenza di un titolo e alla sussistenza di una condizione meramente potestativa, sconfessate dagli atti.
Per di più, durante il processo, si rifiutava ingiustificatamente di conciliare la controversia, rifiutando una proposta oggettivamente vantaggiosa per la stessa, pur a fronte dell'ampia collaborazione di controparte, che invece accettava la proposta.
Tale condotta di parte attorea è del tutto incompatibile con “un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU ) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.” Cassazione civile sez. III, 04 agosto
2021, n. 22208.
pagina 7 di 16 Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 5.000,00 (cfr Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020), pari a circa un terzo delle spese legali liquidate a favore della parte vittoriosa”.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello alla sentenza cui ha Parte_1 resistito chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale. Controparte_1
Previo mutamento del rito, le parti hanno discusso la causa all'udienza del 23.5.2025 ed all'esito la
Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) la sentenza ricostruisce in modo errato i fatti ed erra nella valutazione dei documenti (il contratto di sublocazione commerciale in data 16.7.2015 tra le parti, la scrittura privata dell'11.10.2018 tra
AE, ER & AL, PI di CI LI e un terzo, l'intimazione di Parte_1 sfratto per morosità promossa da contro l'appellata e la disdetta dal contratto di Parte_1 sublocazione inviata da quest'ultima il 22.7.2020) da cui emerge che “le azioni promosse da
[...]
Contr
e pure da nei confronti dell'esponente siano state promosse solamente DOPO la CP_1 notifica della intimazione di sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'esponente, nel luglio 2019, ossia PRIMA che la ER &AL inviasse una diffida a CP_1 nel settembre 2019 e di seguito attivasse una procedura di mediazione per riconsegna dell'immobile sublocato”. Dunque, non è stato ad agire in malafede, bensì l'appellata la quale “pur a Parte_1 conoscenza della situazione in essere tra tutte le parti in causa, così come, d'altronde, lo è sempre stata anche ER & AL, non ha mai sollevato alcuna eccezione fintanto che non ha avuto problemi con il versamento del canone di locazione ed ha poi iniziato a porre eccezioni quando, per problemi finanziari, ha smesso di versare il canone pur continuando ad occupare l'immobile locato, costringendo anche ER & AL, quale nuova parte del contratto di leasing finanziario, a procedere legalmente con diffide e procedimento di mediazione DOPO la notifica, da parte dell'esponente, di sfratto per morosità a danno di . CP_1
Secondo l'appellante, dai fatti emerge che, pur essendo subentrata RV & AL alla nel CP_2 contratto di leasing con AE e pur essendo divenuta conduttrice in forza del contratto di locazione finanziaria, il possesso dell'immobile è rimasto legittimamente in capo a lui con conseguente “piena validità ed efficacia del contratto di sublocazione tra le parti in causa fino al recesso anticipato della in data 22.7.2020 ovvero immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo Controparte_1 oggetto di opposizione. Sul punto, richiama la giurisprudenza che afferma che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può pagina 8 di 16 concedere il bene in locazione ed è, di conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto giunga a compimento.
Il legittimo e incontestato protratto spontaneo adempimento della convenzione contrattuale intercorsa tra le parti ad opera di – che sanò la morosità a seguito della notifica dello sfratto – Controparte_1 comprova la fondatezza delle richieste avanzate in via monitoria.
Afferma poi l'appellante che alcuna influenza modificativa del rapporto contrattuale originatosi nel
2015 possono avere “le successioni intervenute nella titolarità della nuda proprietà del noto immobile locato in epoca successiva al 2015, in quanto il titolo di legittimo possesso dell'immobile del
è rimasto immutato e la conduttrice non ha alcun titolo per poter sospendere Parte_1 arbitrariamente il pagamento dei canoni di sub locazione solo perché è mutata l'identità della nuda proprietaria dell'immobile, avendo l'originaria proprietaria espressamente CP_5 autorizzato il contratto di sublocazione de quo e la acquirente di detta nuda proprietaria- ER &
AL srl, oltre a non essere parte contrattuale del rapporto di sub-locazione, ha acquistato unicamente la nuda proprietà del capannone occupato legittimamente dall'esponente, il quale lo ha sub-condotto alla CP_1
La ER & AL srl ha infatti acquistato dalla AE NG la nuda proprietà del capannone finanziato in regime di leasing sostanzialmente al il quale poi, nel 2015, lo ha sub-locato, Parte_1 con il placet di AE, alla subentrando nella proprietà del detto capannone nella stessa CP_1 qualità di fatto e di diritto della AE LEASING la quale, si ribadisce, ha autorizzato la sub locazione intercorrente tra le parti in causa, con la conseguente validità del contratto sino a quel momento onorato, contrariamente a quanto statuito dal Giudice in sentenza”.
Inoltre, come già sostenuto in primo grado, è clausola meramente potestativa e dunque nulla ex art. 1355 c.c. quella contenuta nell'art. 4 della scrittura privata in data 11.10.2018 stipulata tra la ditta e ER & AL, avente ad oggetto il subentro di quest'ultima alla prima nel contratto di CP_2 locazione finanziaria con AE, che prevedeva l'obbligo per l'appellante di liberare l'immobile oggetto di locazione entro il 31.5.2019, in quanto subordinato ad una condizione che dipendeva esclusivamente dalla volontà di uno dei contraenti.
È dunque errata l'impugnata sentenza laddove afferma che tale clausola non è nulla, perché prevede solo l'assunzione di un obbligo non sottoposto ad alcuna condizione meramente potestativa;
2) la sentenza erra nell'interpretazione della normativa in materia di leasing finanziario e di collegamento contrattuale ex artt. 1594 e 1595 c.c. Secondo il prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, infatti, la struttura del contratto di leasing finanziario consta di una duplicità di pagina 9 di 16 contratti autonomi e distinti, tra i quali non esiste neppure un collegamento negoziale: un contratto di compravendita tra fornitore e concedente ed il vero e proprio leasing tra concedente ed utilizzatore.
Quanto alla “fantasiosa” risoluzione del contratto fra le parti a seguito del subentro della RV &
AL in forza della scrittura privata sottoscritta tra ER & AL, , e CP_2 Parte_1 altro soggetto in data 11.10.2018, l'appellante evidenzia che la scrittura privata semplice ha valore legale per i soggetti che la contraggono e non per eventuali terzi soggetti e, dunque, non ha alcun valore nei confronti della . Controparte_1
Ribadisce, in contrasto con la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, che il contratto di sublocazione tra le parti era già in essere all'atto del subentro della ER & AL alla AE “e dalla medesima è stato riconosciuto e mantenuto in essere, conservando così piena validità fino alla disdetta del sub conduttore ricevuta in data 22/07/2020”.
La consapevolezza della validità del rapporto da parte dell'appellata emerge dal fatto che sino al mese di marzo 2020 essa continuò a pagare i canoni e comunicò l'intenzione di recedere dal contratto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, nonché dalla comunicazione del 21.1.2020 a lui rivolta dalla in qualità di subconduttrice con cui chiedeva di effettuare opere di ripristino a Controparte_1 beni danneggiati a seguito di una grandinata;
3) la sentenza è errata, perché non applica il consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui alcune domande della parte vittoriosa non siano accolte, come nella fattispecie, le spese di lite in toto o in parte vengono compensate.
Inoltre, “appare, altresì, ingiusta e infondata, oltre che di importo assai rilevante, la condanna del al risarcimento per lite temeraria, rilevato che l'esponente non ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa del Giudicante ritenendo le proprie ragioni pienamente fondate e pur sempre a seguito di ampia discussione che aveva “modificato” la proposta originaria così formulata dal Giudicante”.
Con l'appello incidentale, censura l'impugnata sentenza laddove: Controparte_1
a) senza alcuna motivazione, non maggiora di interessi al tasso legale la condanna di “alla Parte_1 restituzione di quanto versato in pendenza della provvisoria esecutività”, come richiesto nelle conclusioni riportate nella nota conclusionale del 9.3.2023;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del deposito cauzionale di €
15.000, versato a alla stipula del contratto di sublocazione di cui è causa, in quanto: Parte_1
- almeno a partire dal 2018, non aveva più alcun titolo o diritto alla riconsegna dell'immobile, Parte_1 con conseguente venir meno del corrispondente obbligo in capo a;
Controparte_1
pagina 10 di 16 - l'unico soggetto cui poteva e doveva essere riconsegnato l'immobile era il nuovo utilizzatore in base al contratto di leasing, ossia ER & AL., tanto è vero che: a) nel settembre 2019 quest'ultima avanzò detta pretesa nei confronti di , rimasta fino a quel momento Controparte_1 inconsapevolmente all'oscuro delle operazioni tra ER & AL, AE e b) nel Parte_1 giugno 2020 le due società conclusero un accordo transattivo volto a regolare anche la successiva liberazione dell'immobile da parte di , poi avvenuta nel novembre 2020, a favore di Controparte_1
ER & AL che da allora ne ebbe possesso e la disponibilità in forza del contratto di leasing finanziario concluso con AE.
Precisato che non ha mai nemmeno allegato che dovesse risarcire alcun Parte_1 Controparte_1 danno all'immobile, la sentenza si pone in contrasto con la giurisprudenza secondo cui “in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”
(così Trib. Roma 11.10.2021 n. 15884, in www.dejure.it; ma nello stesso senso v. anche Trib. Pavia
10.3.2023 n. 312 e Trib. Roma 2.10.2017 n. 18667, sempre in www.dejure.it)” e, ancora, “il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, non richiedendo invece necessariamente, con rilievo condizionante,
l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero della infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore;
per converso l'esistenza di eventuali danni può solo essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, ma non può invece la loro semplice allegazione considerarsi quale mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito restitutorio” (così Cass.
5.7.2019 n. 18069, in www.dejure.it)”.
***
I primi due motivi dell'appello principale, in quanto connessi, consentono la trattazione congiunta e sono infondati.
Il primo è anche generico laddove l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione dei documenti, ma, seppure elenchi singolarmente i documenti, non indica specificamente quali errori avrebbe compiuto il Tribunale nella ricostruzione dei fatti e quali nella valutazione dei documenti;
in particolare, l'appellante non precisa su quali fatti e su quali documenti incentri la censura.
pagina 11 di 16 In realtà, il Tribunale non ha commesso alcun errore, ma ha valutato fatti e documenti in modo diverso dall'appellante.
Peraltro, secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto rilevare come le “azioni” promosse da
[...]
nei suoi confronti siano state promosse solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto, ma CP_1 la censura non è comprensibile, posto che né dagli atti né dai documenti di causa emerge che
[...]
abbia mai esercitato un'azione contro l'appellante; né il motivo evidenzia per quale CP_1 ragione siffatta ricostruzione dei fatti avrebbe portato il Tribunale a decidere in senso favorevole all'appellante.
Ancora, l'appellante prima afferma che ER & AL è subentrata alla ditta nel contratto CP_2 di leasing con AE e poi, confusamente, fa riferimento all'acquisto da parte di ER & AL della nuda proprietà sull'immobile, trasferimento di cui non offre alcuna prova.
La questione, principale, della permanenza del possesso dell'immobile in capo a lui anche dopo il subentro di ER & AL nel contratto di leasing con AE – da cui discenderebbe la piena validità ed efficacia del contratto di sublocazione con – è infondata. Controparte_1
In primo luogo, ER & AL non è subentrata ad un precedente contratto, ma in data 11.10.2018 ha stipulato un nuovo contratto di locazione finanziaria immobiliare con AE (doc. 2 ; in CP_1 secondo, luogo la questione è mal posta: come si legge nel contratto di sublocazione stipulato fra le parti il 16.7.2015, sublocò l'immobile a essendone, a propria volta, Parte_1 Controparte_1 subconduttore in forza del contratto stipulato con la ditta di cui era titolare il di lui padre, la di CP_2
, registrato il 23.5.2012, e quest'ultimo ne aveva la disponibilità in forza del contratto di Persona_1 leasing che aveva stipulato con AE.
Tanto precisato, gli effetti della risoluzione consensuale del contratto di contratto di locazione finanziaria immobiliare fra padre dell'appellante, e AE – pacifica e provata dai Persona_1 documenti n. 3 e n. 5 prodotti dall'appellata, ossia la lettera del 29.1.2010 di dichiarazione di risoluzione inviata da AE a e la lettera di riscontro e acquiescenza da quest'ultimo Persona_1 inviata alla prima l'11.10.2018 all'esito di “intese intercorse” – hanno inevitabilmente ridondato sul contratto di sublocazione stipulato da con il figlio provocando la risoluzione del Persona_1 Pt_1 medesimo e del successivo contratto di sublocazione da quest'ultimo stipulato con Controparte_1 ex art. 1595 c.c.
Dunque, non è affatto pertinente alla fattispecie in decisione la giurisprudenza invocata dall'appellante in tema di concessione in locazione di un bene da parte di chi, anche non proprietario, ne ha la disponibilità. Qui non si controverte del momento genetico del contratto, bensì della sua risoluzione.
pagina 12 di 16 A tanto si aggiunge che, se è vero che ai fini della legittimazione a concedere un bene in locazione è sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, è altrettanto vero che essa deve fondarsi su un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento e tale potere in capo a è venuto meno almeno dal 2018 con la risoluzione del contratto di Parte_1 locazione finanziaria.
Così definiti gli effetti legali della risoluzione dei contratti a monte su quello di cui è causa, non ha alcun rilievo la condotta della che, pur essendo venuta a conoscenza in data Controparte_1
17.9.2019 di tale risoluzione, a causa della condotta sommamente confusiva tenuta da Parte_1 ha di fatto versato all'appellante sino al marzo 2020 – pur non tenuta – somme corrispondenti ai canoni previsti nel risolto contratto di sublocazione o ha chiesto al medesimo di eseguire opere di ripristino.
In disparte la condivisibilità o meno, è parimenti del tutto non pertinente il richiamo all'orientamento dottrinario e giurisprudenziale sul contratto di leasing finanziario e, in specie, sull'insussistenza di collegamento negoziale fra il contratto di compravendita fra fornitore e concedente e il contratto di leasing fra concedente e utilizzatore.
Nella causa in decisione, infatti, non si discute del collegamento fra tali negozi, ma del collegamento fra il contratto di leasing e i successivi contratti di sublocazione e, conseguentemente, degli effetti della risoluzione del primo su quelli successivamente stipulati, come correttamente valutato dal Tribunale.
Ai fini della decisione, non rileva nemmeno la contestazione dell'appellante circa il valore legale della scrittura privata in data 11.10.2018 fra ER & AL, la ditta e È, infatti, CP_2 Parte_1 senz'altro vero che essa ha valore solo per i contraenti e non nei confronti di , ma Controparte_1 quest'ultima ne ha descritto il contenuto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha depositata
(doc. 8) esclusivamente a dimostrazione del fatto che l'appellante era perfettamente a conoscenza dell'intervenuta risoluzione del contratto di sublocazione – per la precisione, sia di quello stipulato con la ditta del padre sia, per l'effetto, di quello stipulato con l'appellata – e non per fondare su tale scrittura privata alcuna domanda.
Ancora con riferimento a tale scrittura privata, l'appello è totalmente generico laddove riporta le difese svolte da in primo grado circa la nullità ex art. 1355 c.c. della clausola n. 4 e semplicemente, Parte_1 senza formulare alcuna specifica critica, afferma che è errata la diversa valutazione del Tribunale secondo cui tale clausola non è nulla, perché prevede solo l'assunzione di un obbligo non sottoposto ad alcuna condizione meramente potestativa.
L'appello principale, peraltro, ancora con riguardo alla scrittura privata ora in esame, nemmeno specificamente censura quel passo della motivazione – fondamentale – ove il giudice afferma che la detenzione dell'immobile era stata conservata da in modo illecito, poiché in tale scrittura egli Parte_1
pagina 13 di 16 si era obbligato a riconsegnarlo a ER & AL entro il 31.5.2019 e, rimasto inadempiente, nemmeno poteva affermarsi che ne avesse conservato la detenzione di fatto senza opposizione e con la tolleranza di ER & AL che, infatti, aveva avviato un procedimento di mediazione contro per occupazione sine titulo dell'immobile, a dimostrazione che non tollerava il rapporto di CP_1 sublocazione.
Attesi gli effetti risolutori, infine, nessun effetto può attribuirsi alla lettera di disdetta dal contratto inviata da a in 22.7.2020 perché – come correttamente osserva il Controparte_1 Parte_1
Tribunale – è intervenuta quando il contratto era già risolto per effetto della risoluzione dei contratti a monte e sia perché, a fronte del confuso andamento di rapporti contrattuali e della condotta fuorviante dell'appellante, tale disdetta fu data per “supremo scrupolo”, come si evince dal tenore stesso della lettera nella quale, dopo avere premesso le vicende che avevano portato la società a conoscenza della risoluzione dei contratti, così si esprime: “tutto ciò premesso, ad ogni buon conto e Controparte_1 per supremo scrupolo, per il solo non creduto caso in cui l'accordo in questione non fosse ritenuto già risolto, con la presente Le comunica comunque la propria disdetta dal Controparte_1 contratto di sublocazione 16.7.2015 … al fine di evitane ad ogni occorrenza il rinnovo …” (doc. 12
. CP_1
Il terzo motivo dell'appello principale sulla mancata compensazione delle spese processuali è assorbito dalla fondatezza – come si dirà – dell'appello incidentale.
Quanto alla condanna al risarcimento per lite temeraria, il motivo è infondato, perché l'appellante richiama la contestata ricostruzione dei fatti operata dal giudice che, invece, come visto, si è rivelata corretta nonché la ritenuta fondatezza delle proprie pretese avanzate in sede monitoria che, in realtà, sono disattese.
Il motivo è poi inammissibile laddove lamenta in modo del tutto generico l'elevata liquidazione dell'importo senza porre alcuna specifica critica all'ampia motivazione adottata dal Tribunale che lo ha liquidato in circa 1/3 delle spese processuali richiamando i principi espressi sul tema dalla Suprema
Corte.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, il primo motivo non è sostenuto da interesse ex art. 100
c.p.c.
È senz'altro vero che il Tribunale omette di esaminare la domanda di condanna alla corresponsione degli interessi legali, maturati dal pagamento al saldo, sulla somma – alla cui restituzione il giudice condanna – versata da in esecuzione spontanea del decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 dotato di provvisoria esecutorietà.
pagina 14 di 16 È altresì vero che per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, ma esso comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso ed anche a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Sulla questione, nella sentenza n. 34011/2021 la Corte di Cassazione ha affermato: “… il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione (purché la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento.
25. Soltanto se il solvens avesse chiesto espressamente l'attribuzione degli interessi e la domanda relativa fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l'onere di impugnare la decisione sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno”.
Nella fattispecie in decisione il Tribunale, accolta la domanda restitutoria proposta da
[...]
, omise di pronunciare sulla richiesta condanna alla corresponsione degli interessi dal CP_1 pagamento al saldo, senza rigettare tale richiesta.
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, dunque, non aveva alcun onere di Controparte_1 impugnare la decisione sul punto e il motivo è sostenuto da interesse giuridicamente rilevante, poiché tali interessi legali – maturati dal pagamento della somma versata in esecuzione del decreto ingiuntivo alla restituzione della stessa – sono dovuti anche se l'impugnata sentenza nulla dice in ordine agli interessi legali.
Il secondo motivo dell'appello incidentale è fondato.
Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di canoni rimasti non pagati o di specifici danni e nella fattispecie in decisione tale domanda il sublocatore non ha proposto. Parte_1
pagina 15 di 16 Peraltro, una volta risolti i contratti a monte, non aveva alcun titolo per ottenere la restituzione Parte_1 dell'immobile che, infatti, restituì nel novembre 2020 a ER & AL, ossia Controparte_1 all'unico soggetto che, all'epoca, aveva titolo per ottenerne la disponibilità.
Il deposito cauzionale, pertanto, deve essere restituito.
In conclusione, l'appello principale va disatteso, mentre è meritevole di parziale accoglimento l'appello incidentale e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo come da nota spese – ove non chiede la liquidazione della fase Controparte_1 istruttoria – in quanto coerente ai criteri indicati nel d.m. 55/2014.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo, letto all'udienza del 23.5.2025 e qui letteralmente riportato, i compensi sono indicati in “€ 991.000” anziché in “€ 9.991”.
Atteso l'esito dell'impugnazione principale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. Parte_1
647/2023;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, a Controparte_1 parziale modifica dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 15.000; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado che liquida in € Parte_1
355,50 per spese ed € 991.000 per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 23.5.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 23.5.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 958/2023 promossa da:
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Lucia Samaras
contro
:
(C.F. e P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Ignazio Danisi, Davide Fabbri e Giovanni Genova
In punto a: locazione
Fatti di causa
Con ricorso monitorio, ottenne dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1993/2020 nei confronti di (d'ora in poi, anche senza tipo sociale) per il Controparte_1 pagamento di canoni in relazione al contratto di sublocazione di immobile ad uso commerciale, sito in
Modena via Don Milani n. 70, fra le parti stipulato il 16.7.2015.
propose opposizione al decreto ingiuntivo affermando che nessuna somma era Controparte_1 dovuta a il quale, al contrario, era debitore nei suoi confronti per la somma di € 75.000. Parte_1
L'opponente eccepì l'avvenuta risoluzione del contratto di sublocazione sul quale era fondata la domanda monitoria, per effetto della risoluzione consensuale dei “presupposti” contratti di locazione finanziaria tra di (d'ora in poi, anche solo ) e AE NG s.p.a. CP_2 Persona_1 CP_2
(d'ora in poi, anche solo AE) e di quello di sublocazione tra la stessa e CP_2 Parte_1
pagina 1 di 16 affermò di avere avuto conoscenza dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria solo il 17.9.2019 allorché aveva ricevuto da ER & AL s.r.l. – cui dall'11.10.2018 era stato riallocato l'immobile – una lettera di diffida alla restituzione dell'immobile.
Nello specifico, espose quanto segue: Controparte_1
“3) … tra le premesse del contratto di sublocazione cui è causa (doc. 6 bis) è chiaramente indicato che
“la dichiara di essere altresì a conoscenza della circostanza che, in caso di CP_1 Controparte_1 risoluzione anticipata del contratto di leasing esistente tra la e la RA e/o di risoluzione CP_2 anticipata del contratto di sublocazione tra ed il Sig. anche il presente contratto CP_2 Parte_1 di sublocazione si intenderà risolto automaticamente.”
4) Nello stesso contratto (al punto 17 - RISOLUZIONE) è altresì precisato: “in ogni caso di scioglimento anticipato del presente contratto di sublocazione che non sia dovuto a legittima disdetta di ogni parte, recesso o inadempimento di ed in particolare in caso di inefficacia, Controparte_1 risoluzione o comunque scioglimento del presente contratto che consegua a vicende relative ai contratti tra RA NG Spa e PI di CI LI ovvero tra PI di CI LI ed il GN
[...]
quest'ultimo dovrà garantire a di poter continuare ad occupare Parte_1 Controparte_1
l'immobile locato per il periodo necessario al trasferimento in altri locali e quindi per almeno 6 mesi, nonché corrispondere al subconduttore l'indennizzo di Euro 60.000,00 (oltre IVA, se dovuta), entro e non oltre un mese dal verificarsi o comunque dalla comunicazione della causa di scioglimento anticipato del contratto …”.
5) Il Sig. ha indubbiamente agito in malafede, in totale spregio di tutti gli accordi Parte_1 precedentemente sottoscritti al sol fine di procurarsi un illegittimo profitto in danno all'odierna esponente.
6) Già dal giorno 11.10.2018, infatti, il Sig. era a conoscenza che il rapporto di leasing Parte_1 tra e RA NG Spa si era definitivamente risolto;
la prova (inconfutabile) veniva fornita a CP_2 solo in seguito alla diffida (purtroppo) notificata dalla società ER & Controparte_1
AL SR (doc. 7) in data 17 settembre 2019 (ovvero solo dopo che aveva Controparte_1 provveduto a saldare al Sig. l'intero importo dal medesimo intimato nella procedura di sfratto Parte_1 promossa avanti all'intestato Tribunale con RG n. 5650/2019).
7) in seguito alla diffida di ER & AL SR, oltre a venire a conoscenza Controparte_1 della risoluzione del contratto tra e RA (con riallocazione degli immobili di cui è causa in capo CP_2 alla società ER & Qualità SR già dall'11.10.2018), veniva altresì a conoscenza dell'accordo (doc.
8) sottoscritto anch'esso in data 11.10.2018, dal Sig. (unitamente al di lui padre Parte_1
, titolare della ) e la nuova “proprietaria” degli immobili ER & Qualità SR, in Persona_1 CP_2
pagina 2 di 16 cui veniva precisato che “PI Snc, il Sig. ed il Sig. si obbligano, a Persona_1 Parte_1 proprie cure e spese, ad intraprendere quanto prima ogni iniziativa (quand'anche giudiziale) si renderà necessaria od utile alla liberazione dell'immobile dall'attuale subconduttore, immobile che dovrà essere consegnato a ER & AL SR, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del 31 maggio
2019”.
8) Ricapitolando pertanto, il Sig. dapprima si è premurato di “liberare” (ovvero Parte_1 CP_2 il padre ) da ben 10 anni di morosità nei confronti di RA NG Spa, sottoscrivendo un Per_1 impegno (insieme al padre) a consegnare gli immobili oggetto di sublocazione alla nuova
“proprietaria” ER & AL SR (a cui RA NG ha “riallocato” gli immobili dopo aver perfezionato la formale risoluzione “liberatoria” con di ) entro il 31.5.2019; al CP_2 Persona_1 contempo, però, il medesimo Sig. ben conscio della clausola risolutiva (e relativa penale) nel Parte_1 rapporto con l'odierna esponente nonché dell'effettivo avverarsi della Controparte_1 condizione (“per mano” del di lui padre che ha accettato e sottoscritto la risoluzione con RA NG
Spa per “liberarsi” definitivamente dal rapporto) si è ben guardato dal comunicare a Controparte_1 sia dell'intervenuta cessazione del “rapporto principale” (RA NG) che dell'accordo
[...] sottoscritto con ER & AL SR (onde evitare opposizioni – che sarebbero state decisamente fondate - alla procedura di sfratto); accordo poi disatteso dallo stesso Sig. (ovviamente solo Parte_1 dopo aver incassato i canoni pregressi dall'esponente), ritenuto a quel punto “più conveniente” (non avendo lui più nulla da perdere) continuare “silenziosamente” a percepire i canoni dall'odierna esponente;
o almeno cercare di farlo il più a lungo possibile…(“in barba” ad entrambe le società,
e ER & AL SR, entrambe “ignare” del biasimevole “doppio gioco” del Sig. CP_1
. Parte_1
9) La diffida pervenuta da ER & AL SR in data 17 settembre 2019, ha però creato un'inevitabile “corto circuito” che ha fatto sì che (da una parte) venisse a Controparte_1 conoscenza della risoluzione tra e RA e della “promessa” sottoscritta dal di CP_2 Parte_1 consegnare l'immobile a ER & AL SR (legittima “proprietaria/utilizzatrice” a far data dall'11.10.2019) entro il 31.5.2019; per contro (dall'altra parte) ha definitivamente “certificato” a
ER & AL SR la concreta intenzione del Sig. di “non adempiere” all'impegno Parte_1 sottoscritto (insieme al padre) di consegnare gli immobili ai legittimi “proprietari/utilizzatori” (ER
& AL SR) entro il termine concordato”.
In via riconvenzionale, l'opponente chiese la restituzione della cauzione versata di € 15.000 e il pagamento della citata penale prevista all'art. 17 del contratto di sublocazione, in virtù della quale essa aveva diritto al pagamento di € 60.000 “in quanto il contratto si era sciolto per ragioni estranee alla pagina 3 di 16 propria disdetta, inviata soltanto per evitare il rinnovo del contratto, considerata anche la confusione ingenerata dalla controparte”.
Si costituì contestando l'opposizione di cui chiese il rigetto. Osservò che non vi era Parte_1 stato alcuno scioglimento dei contratti “presupposti”: ER & AL, infatti, era di fatto
“subentrata” alla ditta ed era a conoscenza della sublocazione, la quale era rimasta in essere CP_2 fino alla disdetta da parte della;
in via di reconventio reconventionis, chiese la Controparte_1 condanna dell'opponente al pagamento dei canoni fino al rilascio, oltre ad un importo per il mancato preavviso di sei mesi per legge.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 647/2023 il Tribunale accolse l'opposizione e parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo e condannò alla restituzione della somma versata dall'opponente in esecuzione spontanea del Parte_1 decreto ingiuntivo, nonché, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale, al pagamento in favore di della somma di € 60.000 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza al saldo, alla rifusione delle spese processuali ed al pagamento di € 5.000 ex art. 96 3° comma c.p.c., con la seguente motivazione:
“Risulta anzitutto che RA (proprietaria dell'immobile) concludeva un contratto di locazione finanziaria con la quale locava l'immobile a il quale, a propria volta, sublocava a CP_2 Parte_1
CP_1
Risulta poi che il contratto di leasing si risolveva (quantomeno dal 2018) e che la società Persona_2
ER & AL stipulava un nuovo contratto di locazione finanziaria con la proprietaria RA.
In base alla scrittura privata intervenuta tra ER & AL, da un lato, e , e CP_2 Parte_1
(oltre un terzo), dall'altro, tra le altre pattuizioni, risulta che si obbligava nei Per_1 Parte_1 confronti di R&Q a farle trovare l'immobile libero entro la data indicata.
Attesa la mancata liberazione, ER & AL attivava procedura di mediazione nei confronti di per occupazione senza titolo. CP_1
Ora, da quanto sinteticamente esposto, risulta pacificamente che il contratto “principale” Persona_2 sia stato sciolto (quantomeno dal 2018, data in cui “confermava” la risoluzione) e che veniva CP_2 dunque contratta una nuova e distinta locazione finanziaria fra RA e la società R&Q: non risulta, quindi, alcun “subentro” di R&Q a nel contratto di leasing originario, ma un distinto contratto CP_2 concluso direttamente tra EA e R&Q.
In ragione del collegamento negoziale sussistente tra locazione finanziaria , il contratto Persona_2
PI/CI e quello di cui è causa – come del resto esplicitato dalle stesse parti Persona_3 nelle premesse del contratto del sublocazione - deve dunque ritenersi che la sublocazione pagina 4 di 16 si sia automaticamente risolta per effetto dello scioglimento dei contratti Persona_3
“presupposti”.
D'altro canto, sostiene che, in quanto legittimo possessore/detentore del bene ed attesa la non Parte_1 opposizione di R&Q (alla quale era nota la sussistenza della sublocazione , il contratto Persona_3 di sublocazione era rimasto, di fatto, efficace, sciogliendosi soltanto per effetto della disdetta di CP_1
Al riguardo, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, poiché il rapporto tra locatore e conduttore ha natura personale, chiunque abbia la disponibilità, anche di fatto, del bene in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico può concederlo in locazione.
La legittimazione è dunque riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente;
deve inoltre considerarsi valido il contratto stipulato da chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale detenzione dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo senza opposizione del proprietario (Cass. n. 8411/2006; Cass. n. 15443/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, non si ritiene tuttavia che sussistano tali presupposti.
Fermo restando che non risulta alcun nuovo contratto di locazione tra R&Q e o tra Parte_1
R&Q e o tra – i quali avrebbero dovuto comunque avere forma scritta attesa la CP_2 Controparte_3 natura del bene locato – risulta, in ogni caso, che, in realtà, la detenzione del sia stata Parte_1 conservata “illecitamente”, risultando documentalmente che quest'ultimo si era obbligato a far trovare l'immobile libero e, dunque, che è inadempiente nei confronti di R&Q.
In altri termini, non può ritenersi che abbia conservato la detenzione di fatto senza Parte_1 opposizione e con la tolleranza di R&Q, risultando anzi il contrario, e cioè che è inadempiente all'obbligo di liberazione.
Del resto, risulta che R&Q abbia iniziato un procedimento di mediazione contro per CP_1 occupazione senza titolo, a conferma della circostanza che, evidentemente, non tollerava tale rapporto di sublocazione.
Ne deriva, pertanto, l'assenza di alcun titolo – anche in termini di mera detenzione - in capo al Parte_1 per pretendere il pagamento di canoni nei confronti di né, in ogni caso, alcuna CP_1 indennità/risarcimento per occupazione senza titolo, per le stesse ragioni.
Si precisa che è del tutto irrilevante la circostanza che abbia inviato la propria disdetta: essa è CP_1 inefficace in quanto esercitata in relazione a contratto già risolto e inefficace. Tra l'altro, risulta che abbia appreso dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria (e dunque CP_1 Persona_2 della locazione PI/CI e in circostanze non chiare, risultando che Persona_3 Parte_1
pagina 5 di 16 nonostante tutto, abbia continuato ad affermarsi titolare del contratto di locazione e a pretendere il pagamento dei canoni, seppur, come detto, senza alcun titolo, nemmeno di fatto.
Ciò emerge infatti da come veniva formulata tale disdetta: “ … tutto ciò premesso, ad ogni buon conto
e per supremo scrupolo, per il solo non creduto caso in cui l'accordo in questione non fosse ritenuto già risolto, con la presente Le comunica comunque la propria disdetta dal Controparte_1 contratto di sublocazione 16.7.2015” (v. doc. 12 . CP_1
La circostanza che ad un certo punto, fosse a conoscenza di tali “vicende” e abbia continuato a CP_1 corrispondere il canone non ha alcun rilievo giuridico: tale comportamento, consapevole o meno, non è in grado di sanare l'inesistenza formale e sostanziale di un titolo in capo a Parte_1
Non si condivide l'interpretazione di parte opposta per cui la liberazione dell'immobile promessa da fosse “condizionata” alla mera volontà di questi, con conseguente sua nullità in quanto Parte_1 condizione potestativa.
Per come formulata, si tratta chiaramente della mera assunzione di un'obbligazione, non sottoposta ad alcuna condizione meramente potestativa.
Si ribadisce, pertanto, che le pretese di non risultano fondate su alcun titolo e, pertanto, il Parte_1 decreto ingiuntivo debba essere revocato, con conseguente restituzione a di quanto versato in CP_1 esecuzione della sua provvisoria esecutività.
Ne deriva, per le medesime ragioni, anche l'infondatezza, al di là di ogni valutazione sulla loro ammissibilità, delle domande avanzate dell'opposta in sede di opposizione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di essa è parzialmente fondata. CP_1
Intanto, si ritiene infondata la richiesta di restituzione della cauzione “a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali” (clausola n. 7, doc. 6 bis), non risultando che l'immobile sia stato riconsegnato e, dunque, che sia stato constatato, ad esempio, l'adempimento dell'obbligo di riconsegna dell'immobile alle medesime condizioni in cui veniva ricevuto, salvo usura ordinaria, e quindi l'assenza di danni o altre ragioni alla base della dazione della cauzione, precisandosi che la cauzione veniva originariamente consegnata in base a titolo legittimo oggetto di risoluzione nel 2018 con efficacia ex nunc.
In altre parole, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorgerà nel momento della riconsegna e dell'assenza di presupposti per il trattenimento totale/parziale della medesima.
È, invece, fondata la domanda di pagamento della penale per l'importo di € 60.000,00.
La clausola penale prevedeva in particolare che “in ogni caso di scioglimento anticipato del presente contratto di sublocazione che non sia dovuto a legittima disdetta di ogni parte, recesso o inadempimento di ed in particolare in caso di inefficacia, risoluzione o Controparte_1
pagina 6 di 16 comunque scioglimento del presente contratto che consegua a vicende relative ai contratti tra RA
NG S.p.A. e PI di CI LI ovvero tra PI di CI LI ed il GN
[...]
quest'ultimo avrebbe dovuto, tra l'altro, “corrispondere al subconduttore l'indennizzo di Parte_1
Euro 60.000 (oltre IVA se dovuta) entro e non oltre un mese dal verificarsi o comunque dalla comunicazione della causa di scioglimento anticipato del contratto”.
Richiamandosi quanto sopra, può ritenersi provato che il contratto si sia risolto per ragioni indipendenti da e, in particolare, a causa di “vicende relative ai contratti tra RA NG S.p.A. e PI di CP_1
CI LI ovvero tra PI di CI LI ed il GN . Parte_1
Dunque, sussistono i presupposti per il pagamento della penale.
Le spese seguono la soccombenza …
Si aggiunge infine che, alla luce di quanto esposto, sussista una responsabilità aggravata ex art. 96, 3°
c.p.c. di parte opposta la quale ha agito quantomeno con colpa grave.
Parte opposta ha offerto una ricostruzione dei fatti fuorviante e sostenuta da affermazioni contraddittorie o ragioni giuridiche non plausibili, in presenza di fatti documentali in senso contrario. Si fa riferimento in particolare all'affermazione circa la sussistenza di un titolo e alla sussistenza di una condizione meramente potestativa, sconfessate dagli atti.
Per di più, durante il processo, si rifiutava ingiustificatamente di conciliare la controversia, rifiutando una proposta oggettivamente vantaggiosa per la stessa, pur a fronte dell'ampia collaborazione di controparte, che invece accettava la proposta.
Tale condotta di parte attorea è del tutto incompatibile con “un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU ) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente.” Cassazione civile sez. III, 04 agosto
2021, n. 22208.
pagina 7 di 16 Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 5.000,00 (cfr Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020), pari a circa un terzo delle spese legali liquidate a favore della parte vittoriosa”.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello alla sentenza cui ha Parte_1 resistito chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale. Controparte_1
Previo mutamento del rito, le parti hanno discusso la causa all'udienza del 23.5.2025 ed all'esito la
Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) la sentenza ricostruisce in modo errato i fatti ed erra nella valutazione dei documenti (il contratto di sublocazione commerciale in data 16.7.2015 tra le parti, la scrittura privata dell'11.10.2018 tra
AE, ER & AL, PI di CI LI e un terzo, l'intimazione di Parte_1 sfratto per morosità promossa da contro l'appellata e la disdetta dal contratto di Parte_1 sublocazione inviata da quest'ultima il 22.7.2020) da cui emerge che “le azioni promosse da
[...]
Contr
e pure da nei confronti dell'esponente siano state promosse solamente DOPO la CP_1 notifica della intimazione di sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'esponente, nel luglio 2019, ossia PRIMA che la ER &AL inviasse una diffida a CP_1 nel settembre 2019 e di seguito attivasse una procedura di mediazione per riconsegna dell'immobile sublocato”. Dunque, non è stato ad agire in malafede, bensì l'appellata la quale “pur a Parte_1 conoscenza della situazione in essere tra tutte le parti in causa, così come, d'altronde, lo è sempre stata anche ER & AL, non ha mai sollevato alcuna eccezione fintanto che non ha avuto problemi con il versamento del canone di locazione ed ha poi iniziato a porre eccezioni quando, per problemi finanziari, ha smesso di versare il canone pur continuando ad occupare l'immobile locato, costringendo anche ER & AL, quale nuova parte del contratto di leasing finanziario, a procedere legalmente con diffide e procedimento di mediazione DOPO la notifica, da parte dell'esponente, di sfratto per morosità a danno di . CP_1
Secondo l'appellante, dai fatti emerge che, pur essendo subentrata RV & AL alla nel CP_2 contratto di leasing con AE e pur essendo divenuta conduttrice in forza del contratto di locazione finanziaria, il possesso dell'immobile è rimasto legittimamente in capo a lui con conseguente “piena validità ed efficacia del contratto di sublocazione tra le parti in causa fino al recesso anticipato della in data 22.7.2020 ovvero immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo Controparte_1 oggetto di opposizione. Sul punto, richiama la giurisprudenza che afferma che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può pagina 8 di 16 concedere il bene in locazione ed è, di conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto giunga a compimento.
Il legittimo e incontestato protratto spontaneo adempimento della convenzione contrattuale intercorsa tra le parti ad opera di – che sanò la morosità a seguito della notifica dello sfratto – Controparte_1 comprova la fondatezza delle richieste avanzate in via monitoria.
Afferma poi l'appellante che alcuna influenza modificativa del rapporto contrattuale originatosi nel
2015 possono avere “le successioni intervenute nella titolarità della nuda proprietà del noto immobile locato in epoca successiva al 2015, in quanto il titolo di legittimo possesso dell'immobile del
è rimasto immutato e la conduttrice non ha alcun titolo per poter sospendere Parte_1 arbitrariamente il pagamento dei canoni di sub locazione solo perché è mutata l'identità della nuda proprietaria dell'immobile, avendo l'originaria proprietaria espressamente CP_5 autorizzato il contratto di sublocazione de quo e la acquirente di detta nuda proprietaria- ER &
AL srl, oltre a non essere parte contrattuale del rapporto di sub-locazione, ha acquistato unicamente la nuda proprietà del capannone occupato legittimamente dall'esponente, il quale lo ha sub-condotto alla CP_1
La ER & AL srl ha infatti acquistato dalla AE NG la nuda proprietà del capannone finanziato in regime di leasing sostanzialmente al il quale poi, nel 2015, lo ha sub-locato, Parte_1 con il placet di AE, alla subentrando nella proprietà del detto capannone nella stessa CP_1 qualità di fatto e di diritto della AE LEASING la quale, si ribadisce, ha autorizzato la sub locazione intercorrente tra le parti in causa, con la conseguente validità del contratto sino a quel momento onorato, contrariamente a quanto statuito dal Giudice in sentenza”.
Inoltre, come già sostenuto in primo grado, è clausola meramente potestativa e dunque nulla ex art. 1355 c.c. quella contenuta nell'art. 4 della scrittura privata in data 11.10.2018 stipulata tra la ditta e ER & AL, avente ad oggetto il subentro di quest'ultima alla prima nel contratto di CP_2 locazione finanziaria con AE, che prevedeva l'obbligo per l'appellante di liberare l'immobile oggetto di locazione entro il 31.5.2019, in quanto subordinato ad una condizione che dipendeva esclusivamente dalla volontà di uno dei contraenti.
È dunque errata l'impugnata sentenza laddove afferma che tale clausola non è nulla, perché prevede solo l'assunzione di un obbligo non sottoposto ad alcuna condizione meramente potestativa;
2) la sentenza erra nell'interpretazione della normativa in materia di leasing finanziario e di collegamento contrattuale ex artt. 1594 e 1595 c.c. Secondo il prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, infatti, la struttura del contratto di leasing finanziario consta di una duplicità di pagina 9 di 16 contratti autonomi e distinti, tra i quali non esiste neppure un collegamento negoziale: un contratto di compravendita tra fornitore e concedente ed il vero e proprio leasing tra concedente ed utilizzatore.
Quanto alla “fantasiosa” risoluzione del contratto fra le parti a seguito del subentro della RV &
AL in forza della scrittura privata sottoscritta tra ER & AL, , e CP_2 Parte_1 altro soggetto in data 11.10.2018, l'appellante evidenzia che la scrittura privata semplice ha valore legale per i soggetti che la contraggono e non per eventuali terzi soggetti e, dunque, non ha alcun valore nei confronti della . Controparte_1
Ribadisce, in contrasto con la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, che il contratto di sublocazione tra le parti era già in essere all'atto del subentro della ER & AL alla AE “e dalla medesima è stato riconosciuto e mantenuto in essere, conservando così piena validità fino alla disdetta del sub conduttore ricevuta in data 22/07/2020”.
La consapevolezza della validità del rapporto da parte dell'appellata emerge dal fatto che sino al mese di marzo 2020 essa continuò a pagare i canoni e comunicò l'intenzione di recedere dal contratto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, nonché dalla comunicazione del 21.1.2020 a lui rivolta dalla in qualità di subconduttrice con cui chiedeva di effettuare opere di ripristino a Controparte_1 beni danneggiati a seguito di una grandinata;
3) la sentenza è errata, perché non applica il consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui alcune domande della parte vittoriosa non siano accolte, come nella fattispecie, le spese di lite in toto o in parte vengono compensate.
Inoltre, “appare, altresì, ingiusta e infondata, oltre che di importo assai rilevante, la condanna del al risarcimento per lite temeraria, rilevato che l'esponente non ha accettato la proposta Parte_1 conciliativa del Giudicante ritenendo le proprie ragioni pienamente fondate e pur sempre a seguito di ampia discussione che aveva “modificato” la proposta originaria così formulata dal Giudicante”.
Con l'appello incidentale, censura l'impugnata sentenza laddove: Controparte_1
a) senza alcuna motivazione, non maggiora di interessi al tasso legale la condanna di “alla Parte_1 restituzione di quanto versato in pendenza della provvisoria esecutività”, come richiesto nelle conclusioni riportate nella nota conclusionale del 9.3.2023;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del deposito cauzionale di €
15.000, versato a alla stipula del contratto di sublocazione di cui è causa, in quanto: Parte_1
- almeno a partire dal 2018, non aveva più alcun titolo o diritto alla riconsegna dell'immobile, Parte_1 con conseguente venir meno del corrispondente obbligo in capo a;
Controparte_1
pagina 10 di 16 - l'unico soggetto cui poteva e doveva essere riconsegnato l'immobile era il nuovo utilizzatore in base al contratto di leasing, ossia ER & AL., tanto è vero che: a) nel settembre 2019 quest'ultima avanzò detta pretesa nei confronti di , rimasta fino a quel momento Controparte_1 inconsapevolmente all'oscuro delle operazioni tra ER & AL, AE e b) nel Parte_1 giugno 2020 le due società conclusero un accordo transattivo volto a regolare anche la successiva liberazione dell'immobile da parte di , poi avvenuta nel novembre 2020, a favore di Controparte_1
ER & AL che da allora ne ebbe possesso e la disponibilità in forza del contratto di leasing finanziario concluso con AE.
Precisato che non ha mai nemmeno allegato che dovesse risarcire alcun Parte_1 Controparte_1 danno all'immobile, la sentenza si pone in contrasto con la giurisprudenza secondo cui “in materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione”
(così Trib. Roma 11.10.2021 n. 15884, in www.dejure.it; ma nello stesso senso v. anche Trib. Pavia
10.3.2023 n. 312 e Trib. Roma 2.10.2017 n. 18667, sempre in www.dejure.it)” e, ancora, “il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, non richiedendo invece necessariamente, con rilievo condizionante,
l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero della infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore;
per converso l'esistenza di eventuali danni può solo essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, ma non può invece la loro semplice allegazione considerarsi quale mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito restitutorio” (così Cass.
5.7.2019 n. 18069, in www.dejure.it)”.
***
I primi due motivi dell'appello principale, in quanto connessi, consentono la trattazione congiunta e sono infondati.
Il primo è anche generico laddove l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione dei documenti, ma, seppure elenchi singolarmente i documenti, non indica specificamente quali errori avrebbe compiuto il Tribunale nella ricostruzione dei fatti e quali nella valutazione dei documenti;
in particolare, l'appellante non precisa su quali fatti e su quali documenti incentri la censura.
pagina 11 di 16 In realtà, il Tribunale non ha commesso alcun errore, ma ha valutato fatti e documenti in modo diverso dall'appellante.
Peraltro, secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto rilevare come le “azioni” promosse da
[...]
nei suoi confronti siano state promosse solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto, ma CP_1 la censura non è comprensibile, posto che né dagli atti né dai documenti di causa emerge che
[...]
abbia mai esercitato un'azione contro l'appellante; né il motivo evidenzia per quale CP_1 ragione siffatta ricostruzione dei fatti avrebbe portato il Tribunale a decidere in senso favorevole all'appellante.
Ancora, l'appellante prima afferma che ER & AL è subentrata alla ditta nel contratto CP_2 di leasing con AE e poi, confusamente, fa riferimento all'acquisto da parte di ER & AL della nuda proprietà sull'immobile, trasferimento di cui non offre alcuna prova.
La questione, principale, della permanenza del possesso dell'immobile in capo a lui anche dopo il subentro di ER & AL nel contratto di leasing con AE – da cui discenderebbe la piena validità ed efficacia del contratto di sublocazione con – è infondata. Controparte_1
In primo luogo, ER & AL non è subentrata ad un precedente contratto, ma in data 11.10.2018 ha stipulato un nuovo contratto di locazione finanziaria immobiliare con AE (doc. 2 ; in CP_1 secondo, luogo la questione è mal posta: come si legge nel contratto di sublocazione stipulato fra le parti il 16.7.2015, sublocò l'immobile a essendone, a propria volta, Parte_1 Controparte_1 subconduttore in forza del contratto stipulato con la ditta di cui era titolare il di lui padre, la di CP_2
, registrato il 23.5.2012, e quest'ultimo ne aveva la disponibilità in forza del contratto di Persona_1 leasing che aveva stipulato con AE.
Tanto precisato, gli effetti della risoluzione consensuale del contratto di contratto di locazione finanziaria immobiliare fra padre dell'appellante, e AE – pacifica e provata dai Persona_1 documenti n. 3 e n. 5 prodotti dall'appellata, ossia la lettera del 29.1.2010 di dichiarazione di risoluzione inviata da AE a e la lettera di riscontro e acquiescenza da quest'ultimo Persona_1 inviata alla prima l'11.10.2018 all'esito di “intese intercorse” – hanno inevitabilmente ridondato sul contratto di sublocazione stipulato da con il figlio provocando la risoluzione del Persona_1 Pt_1 medesimo e del successivo contratto di sublocazione da quest'ultimo stipulato con Controparte_1 ex art. 1595 c.c.
Dunque, non è affatto pertinente alla fattispecie in decisione la giurisprudenza invocata dall'appellante in tema di concessione in locazione di un bene da parte di chi, anche non proprietario, ne ha la disponibilità. Qui non si controverte del momento genetico del contratto, bensì della sua risoluzione.
pagina 12 di 16 A tanto si aggiunge che, se è vero che ai fini della legittimazione a concedere un bene in locazione è sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, è altrettanto vero che essa deve fondarsi su un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento e tale potere in capo a è venuto meno almeno dal 2018 con la risoluzione del contratto di Parte_1 locazione finanziaria.
Così definiti gli effetti legali della risoluzione dei contratti a monte su quello di cui è causa, non ha alcun rilievo la condotta della che, pur essendo venuta a conoscenza in data Controparte_1
17.9.2019 di tale risoluzione, a causa della condotta sommamente confusiva tenuta da Parte_1 ha di fatto versato all'appellante sino al marzo 2020 – pur non tenuta – somme corrispondenti ai canoni previsti nel risolto contratto di sublocazione o ha chiesto al medesimo di eseguire opere di ripristino.
In disparte la condivisibilità o meno, è parimenti del tutto non pertinente il richiamo all'orientamento dottrinario e giurisprudenziale sul contratto di leasing finanziario e, in specie, sull'insussistenza di collegamento negoziale fra il contratto di compravendita fra fornitore e concedente e il contratto di leasing fra concedente e utilizzatore.
Nella causa in decisione, infatti, non si discute del collegamento fra tali negozi, ma del collegamento fra il contratto di leasing e i successivi contratti di sublocazione e, conseguentemente, degli effetti della risoluzione del primo su quelli successivamente stipulati, come correttamente valutato dal Tribunale.
Ai fini della decisione, non rileva nemmeno la contestazione dell'appellante circa il valore legale della scrittura privata in data 11.10.2018 fra ER & AL, la ditta e È, infatti, CP_2 Parte_1 senz'altro vero che essa ha valore solo per i contraenti e non nei confronti di , ma Controparte_1 quest'ultima ne ha descritto il contenuto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e l'ha depositata
(doc. 8) esclusivamente a dimostrazione del fatto che l'appellante era perfettamente a conoscenza dell'intervenuta risoluzione del contratto di sublocazione – per la precisione, sia di quello stipulato con la ditta del padre sia, per l'effetto, di quello stipulato con l'appellata – e non per fondare su tale scrittura privata alcuna domanda.
Ancora con riferimento a tale scrittura privata, l'appello è totalmente generico laddove riporta le difese svolte da in primo grado circa la nullità ex art. 1355 c.c. della clausola n. 4 e semplicemente, Parte_1 senza formulare alcuna specifica critica, afferma che è errata la diversa valutazione del Tribunale secondo cui tale clausola non è nulla, perché prevede solo l'assunzione di un obbligo non sottoposto ad alcuna condizione meramente potestativa.
L'appello principale, peraltro, ancora con riguardo alla scrittura privata ora in esame, nemmeno specificamente censura quel passo della motivazione – fondamentale – ove il giudice afferma che la detenzione dell'immobile era stata conservata da in modo illecito, poiché in tale scrittura egli Parte_1
pagina 13 di 16 si era obbligato a riconsegnarlo a ER & AL entro il 31.5.2019 e, rimasto inadempiente, nemmeno poteva affermarsi che ne avesse conservato la detenzione di fatto senza opposizione e con la tolleranza di ER & AL che, infatti, aveva avviato un procedimento di mediazione contro per occupazione sine titulo dell'immobile, a dimostrazione che non tollerava il rapporto di CP_1 sublocazione.
Attesi gli effetti risolutori, infine, nessun effetto può attribuirsi alla lettera di disdetta dal contratto inviata da a in 22.7.2020 perché – come correttamente osserva il Controparte_1 Parte_1
Tribunale – è intervenuta quando il contratto era già risolto per effetto della risoluzione dei contratti a monte e sia perché, a fronte del confuso andamento di rapporti contrattuali e della condotta fuorviante dell'appellante, tale disdetta fu data per “supremo scrupolo”, come si evince dal tenore stesso della lettera nella quale, dopo avere premesso le vicende che avevano portato la società a conoscenza della risoluzione dei contratti, così si esprime: “tutto ciò premesso, ad ogni buon conto e Controparte_1 per supremo scrupolo, per il solo non creduto caso in cui l'accordo in questione non fosse ritenuto già risolto, con la presente Le comunica comunque la propria disdetta dal Controparte_1 contratto di sublocazione 16.7.2015 … al fine di evitane ad ogni occorrenza il rinnovo …” (doc. 12
. CP_1
Il terzo motivo dell'appello principale sulla mancata compensazione delle spese processuali è assorbito dalla fondatezza – come si dirà – dell'appello incidentale.
Quanto alla condanna al risarcimento per lite temeraria, il motivo è infondato, perché l'appellante richiama la contestata ricostruzione dei fatti operata dal giudice che, invece, come visto, si è rivelata corretta nonché la ritenuta fondatezza delle proprie pretese avanzate in sede monitoria che, in realtà, sono disattese.
Il motivo è poi inammissibile laddove lamenta in modo del tutto generico l'elevata liquidazione dell'importo senza porre alcuna specifica critica all'ampia motivazione adottata dal Tribunale che lo ha liquidato in circa 1/3 delle spese processuali richiamando i principi espressi sul tema dalla Suprema
Corte.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, il primo motivo non è sostenuto da interesse ex art. 100
c.p.c.
È senz'altro vero che il Tribunale omette di esaminare la domanda di condanna alla corresponsione degli interessi legali, maturati dal pagamento al saldo, sulla somma – alla cui restituzione il giudice condanna – versata da in esecuzione spontanea del decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 dotato di provvisoria esecutorietà.
pagina 14 di 16 È altresì vero che per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, ma esso comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso ed anche a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Sulla questione, nella sentenza n. 34011/2021 la Corte di Cassazione ha affermato: “… il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla restituzione (purché la domanda volta ad ottenere la restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento.
25. Soltanto se il solvens avesse chiesto espressamente l'attribuzione degli interessi e la domanda relativa fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l'onere di impugnare la decisione sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno”.
Nella fattispecie in decisione il Tribunale, accolta la domanda restitutoria proposta da
[...]
, omise di pronunciare sulla richiesta condanna alla corresponsione degli interessi dal CP_1 pagamento al saldo, senza rigettare tale richiesta.
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, dunque, non aveva alcun onere di Controparte_1 impugnare la decisione sul punto e il motivo è sostenuto da interesse giuridicamente rilevante, poiché tali interessi legali – maturati dal pagamento della somma versata in esecuzione del decreto ingiuntivo alla restituzione della stessa – sono dovuti anche se l'impugnata sentenza nulla dice in ordine agli interessi legali.
Il secondo motivo dell'appello incidentale è fondato.
Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di canoni rimasti non pagati o di specifici danni e nella fattispecie in decisione tale domanda il sublocatore non ha proposto. Parte_1
pagina 15 di 16 Peraltro, una volta risolti i contratti a monte, non aveva alcun titolo per ottenere la restituzione Parte_1 dell'immobile che, infatti, restituì nel novembre 2020 a ER & AL, ossia Controparte_1 all'unico soggetto che, all'epoca, aveva titolo per ottenerne la disponibilità.
Il deposito cauzionale, pertanto, deve essere restituito.
In conclusione, l'appello principale va disatteso, mentre è meritevole di parziale accoglimento l'appello incidentale e la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo come da nota spese – ove non chiede la liquidazione della fase Controparte_1 istruttoria – in quanto coerente ai criteri indicati nel d.m. 55/2014.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo, letto all'udienza del 23.5.2025 e qui letteralmente riportato, i compensi sono indicati in “€ 991.000” anziché in “€ 9.991”.
Atteso l'esito dell'impugnazione principale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. Parte_1
647/2023;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, a Controparte_1 parziale modifica dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, condanna al Parte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 15.000; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado che liquida in € Parte_1
355,50 per spese ed € 991.000 per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 23.5.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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