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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10111/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CARBONE IGINO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile dalla data della domanda e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni CP_1 del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (come modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari all' 80% con decorrenza dalla domanda amministrativa. In particolare, il ctu ha così concluso: “Da quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'esame obiettivo il quadro artrosico e i deficit legati all'artrite reumatoide dominano il quadro clinico della ricorrente. Le limitazioni funzionali comportate dalla patologia osteoarticolare hanno indotto nella ricorrente un profondo stato depressivo (Visita psichiatrica del 20/05/24, dott. “… Grave Per_1 disturbo depressivo maggiore ...Si è avuto modo, inoltre, di rilevare la co-presenza di una quota non trascurabile di ansia che si manifesta con disturbi da conversione somatica … e con episodi ricorrenti di inquietudine, di irrequietezza motoria e di irritabilità per futili motivi ...” ).
Il quadro clinico generale, allo stato attuale, rende la ricorrente invalida all'80% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, in quanto il diritto è stato riconosciuto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19.05.2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
18.09.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da 01.06.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa) e condanna l' al pagamento del dovuto in favore della ricorrente CP_1 oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3900,00 (compresa la fase di CP_1
ATP), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 06.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo