Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2202 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.24, con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Francesco Callea;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Pio Micieli De Biase;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: diritti reali.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di essere stata unita da vincolo coniugale a Parte_1 [...]
dal quale si è separata in forza di sentenza del Tribunale di Cosenza CP_1 dell'11.10.17, ha dedotto di avere acquistato, al fine di arredare l'appartamento nel quale i coniugi sarebbero andati a vivere, una serie di beni in dettaglio indicati in citazione, di cui il ha rifiutato la restituzione, eccezion fatta per alcuni di essi. Quindi, assumendo di CP_1 esserne proprietaria esclusiva, ha chiesto “ordinare ex art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei suddetti beni mobili, disporre la condanna del convenuto alla loro restituzione …, nonché la condanna al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra ad € 1.500,00”. Parte_1
Il convenuto ha resistito alla domanda, deducendo, in particolare, che l'attrice ha prelevato dalla ex casa coniugale tutti i beni di proprietà esclusiva.
All'udienza del 17.12.2024 l'istante ha circoscritto la pretesa ai beni indicati nell'elenco depositato in pari data, dando atto della intervenuta restituzione dei restanti beni.
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L'attrice ha infatti dimostrato, attraverso la produzione, in prima udienza, del verbale negativo dell'incontro del 27.5.21, la avvenuta instaurazione della procedura di mediazione ex D.L.vo 28/10.
Tanto premesso, la domanda, così come circoscritta in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere rigettata, non avendo l'attrice dimostrato la proprietà esclusiva dei beni residui rivendicati, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio in considerazione delle contestazioni formulate dal convenuto, il quale, assumendo l'avvenuto prelievo di tutti i beni di proprietà esclusiva dell'istante, ha negato l'appartenenza a quest'ultima di quelli oggetto di rivendica.
Quanto appena detto vale anche per i beni (alcuni dei quali, come i rivestimenti per pavimento, peraltro verosimilmente non scorporabili senza subire danno) indicati nella
“proposta di commissione” “La Giada Pavimenti e Rivestimenti”, priva di data, che reca in alto l'intestazione al solo ed è perciò inidonea a riscontrare l'assunto. Controparte_1
Neanche gli esiti della espletata istruttoria orale confortano l'assunto attoreo, essendo emerso dalla deposizione resa da , assistente capo coordinatore presso Testimone_1
la Questura di Cosenza, della cui attendibilità non è dato dubitare data la qualifica rivestita, intervenuto, unitamente ad altri colleghi, in data 17.12.00 su richiesta dell'attrice, che, dopo il prelievo di alcuni beni, la “controversia” tra i coniugi riguardava ”esclusivamente l'arredamento della cucina e quello della camera da letto”, che il ha, CP_1 nell'occasione, riconosciuto appartenere alla , ma che non costituiscono oggetto Parte_1
della pretesa residua in quanto già restituiti.
Al riguardo, va poi precisato che il “mobile da cucina marrone”, rientrante nell'elenco dei beni residui oggetto di pretesa, deve ritenersi escluso da quelli che componevano l'arredo della cucina (che, come detto, dinanzi agli agenti di Polizia il ha riconosciuto CP_1 essere di proprietà esclusiva della ), atteso che all'udienza del 3.12.24 l'attrice Parte_1 ha dichiarato che il convenuto “ha consegnato la cucina completa con esclusione del frigorifero ed alcuni oggetti vari”, senza menzionare detto mobile.
Anche la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Infatti, l'esborso di € 1.500,00 per il trasloco programmato per la data del 17.12.00 non può ritenersi inutilmente sostenuto dall'attrice, atteso che, nell'occasione, quest'ultima ha pagina 2 di 3 comunque prelevato diversi altri beni, con ciò sfruttando, sia pure non integralmente, il mezzo noleggiato per il trasporto.
Non risulta, inoltre, che il successivo prelievo di beni mobili abbia comportato ulteriori esborsi per l'attrice.
Deve pertanto escludersi che il rifiuto opposto dal in data 17.12.00 alla restituzione CP_1 di parte dei beni mobili abbia arrecato all'attrice un pregiudizio patrimoniale in termini di spesa per il trasporto.
Tenuto conto del complessivo andamento del giudizio, nel corso del quale è stata restituita parte dei beni indicati in citazione, si reputa conforme a giustizia compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 5.4.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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