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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 103/2018, riservata in decisione all'udienza del
28.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C.F._2
RO AN TE AO (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._3
Casoria (NA) alla Via G. Giolitti n. 4, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO (c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
, residenti in [...] C.F._5
APPELLATE CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.11.2008, e CP_1 CP_2 convenivano innanzi al Tribunale di Napoli e , al
[...] Parte_1 Parte_2 fine di sentir condannare questi ultimi al risarcimento dei danni conseguenti ad un'aggressione fisica e verbale verificatasi in data 24.6.2003.
RGn°103/2018 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A fondamento della domanda le attrici deducevano che con sentenza del Giudice di Pace di
Casoria resa il 13.2.2008 e erano stati dichiarati Parte_1 Parte_2 colpevoli dei reati loro ascritti ai sensi degli artt. 594 e 582 c.p. e condannati al risarcimento dei danni in favore delle odierne esponenti, ivi costituite parti civili, da liquidare in separata sede.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Parte_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. Parte_2
1.3 Sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha riservato la causa in decisione e con sentenza n. 11696/2017, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato e , in solido tra loro, al pagamento di: Parte_1 Parte_2
a) €3.000,00 in favore di somma comprensiva del risarcimento dei danni per CP_2 lesioni personali nonché del danno morale determinato dalla sofferenza per la lesione e per l'offesa al decoro conseguente all'uso di espressioni ingiuriose rivolte all'attrice;
b) €2.000,00 in favore di a titolo di danno morale per l'offesa all'onore CP_1 provocato dall'utilizzo di espressioni ingiuriose;
c) €1.200,00 in favore di entrambe le attrici per le spese del processo penale,
1.4 Segnatamente, il Tribunale, alla luce del referto del P.S. dell'ospedale San Giovanni
Bosco, redatto il 24.6.2003 alle ore 21:10, ha ritenuto provati i danni per lesione personale esclusivamente a carico di stante l'esistenza di un nesso eziologico tra la CP_2 lesione alla gamba sinistra patita da quest'ultima e i fatti come accertati in sede penale
(lancio di una pietra o di un pezzo di mattone).
1.5 In ordine ai criteri di liquidazione equitativa del danno morale, il Tribunale ha tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti (all'aperto, su un terrazzo, con la possibilità che anche altri vicini potessero sentire le espressioni volgari ed ingiuriose rivolte alle attrici), della sproporzione tra il motivo del litigio e la gravità delle offese e dei pregressi comportamenti incivili dei convenuti, riferiti nelle denunce sporte dalle attrici.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 28.11.2017, con atto di citazione notificato il
28.12.2017, e hanno proposto appello, affidato a due Parte_1 Parte_3 motivi di gravame.
1.7 Con il primo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle controparti in sede penale;
sul punto denunciano la violazione del principio del ne bis in idem, essendo la
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condanna a tale titolo già disposta con la sentenza penale, nonché il vizio di ultrapetizione, stante l'assenza di una domanda formulata dalle attrici per tale voce.
1.8 Con il secondo motivo gli appellanti confutano il riconoscimento del danno biologico a carico di adducendo che il certificato medico prodotto non è temporalmente CP_2 congruo con le lesioni lamentate;
in subordine, contestano l'entità della liquidazione eseguita in difformità dai criteri delle Tabelle di Milano;
in ordine al danno morale, lamentano l'assenza di prova nell'an del pregiudizio addotto quale conseguenza dell'offesa ricevuta, non essendo a tal fine sufficiente l'accertamento del fatto-reato e la condanna generica statuita in sede penale, che ha il valore di una mera declaratoria iuris lasciando impregiudicato l'accertamento nella stessa esistenza di un danno conseguenza risarcibile in sede civile.
1.9 Con comparsa depositata in data 15.3.2018 si sono costituite in giudizio CP_1
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, CP_2
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 21.1.2025,
l'intestata Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta morte del procuratore di parte convenuta, avvenuta in data 3.1.2024, anteriormente alla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche.
1.11 Con ricorso depositato in data 19.2.2025 il giudizio è stato riassunto da Parte_1
e , riportandosi ai motivi di appello ed insistendo nelle conclusioni
[...] Parte_2 originarie.
1.12 Non si sono costituite in giudizio e ritualmente citate e CP_1 CP_2 non comparse.
1.13 All'udienza del 28.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 28.12.2017, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 28.11.2017.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello è ammissibile.
RGn°103/2018 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come da ultimo modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Anche a seguito dell'ulteriore e più recente riforma introdotta con D.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (cd. Riforma “Cartabia”), la norma applicabile al presente procedimento resta quella previgente al 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale – ai sensi dell'art. 35, co. 4 del citato decreto - trova vigenza il nuovo disposto normativo in tema di valutazione di ammissibilità della forma dell'appello. Invero, nel presente procedimento l'atto d'appello risulta notificato con citazione in data 28.12.2017, individuandosi così in tale momento la pendenza della lite e l'instaurazione del giudizio di impugnazione.
Nello specifico, l'art. 342 c.p.c., come vigente al 28 febbraio 2023, prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
RGn°103/2018 -sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali ritengono di non condividere l'assunto del primo Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo gli appellanti addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto.
Nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato il
17.11.2008) non si rinviene alcuna richiesta di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile sostenute in sede di giudizio penale.
La statuizione impugnata, che ha pronunciato (anche) su questa voce quale posta di danno, condannando gli odierni appellanti al pagamento a tale titolo della somma di € 1.200,00 oltre accessori, è allora affetta da un vizio di ultrapetizione.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 112 c.p.c. vieta al giudice di pronunciarsi ultra petita, ovvero oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti, e impone di considerare solo le questioni espressamente sollevate dalle stesse. La pronuncia oltre i limiti delle domande delle parti costituisce violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente nullità della pronuncia “in eccesso”.
Va, quindi, disposto l'annullamento della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna gli appellanti alla suindicata somma a titolo di refusione delle spese del processo penale.
2.3 Il secondo motivo è infondato e va rigettato.
Giova premettere che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile dl risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
non è invece coperto
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dal giudicato penale l'accertamento delle conseguenze dannose risarcibili che possono essere contestate nell'an e nella loro concreta entità
(Cass. 33424/2019; 2083/2013).
Orbene, non colgono nel segno le censure mosse avverso il riconoscimento di un danno da invalidità temporanea in capo a in conseguenza dell'aggressione fisica per la CP_2
quale è intervenuta condanna in sede penale
L'accertamento di tale posta risarcitoria è stato adeguatamente fondato sul referto del P.S. dell'ospedale San Giovanni Bosco del 24.6.2003 alle ore 21.10, nel quale si dà atto della escoriazione riportata dalla alla gamba sinistra. La natura della lesione e la data CP_2 della diagnosi certificata nel referto sono pienamente compatibili con la ricostruzione dei fatti avvenuta in sede penale, da cui risulta che l'aggressione si era consumata, in pari data, mediante il lancio di una pietra o di un pezzo di mattone, potendo, pertanto, affermarsi in maniera univoca la derivazione eziologica del danno dalla condotta ascritta nell'imputazione penale.
A riprova del rigore della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice a quo si evidenzia che è stata, invece, esclusa la riferibilità causale al fatto-reato di ulteriori lesioni pure invocate dalle attrici sulla scorta del diverso referto dell'Ospedale Pellegrini del
4.7.2007, la cui diagnosi è stata ritenuta dal Tribunale temporalmente incongruente con le condotte penalmente accertate.
Inconferente è poi la critica sulla incongruenza della somma quantificata rispetto a quella risultante dalla applicazione dei parametri delle Tabelle di Milano per due giorni di invalidità temporanea totale che il Tribunale ha riconosciuto, avendo negato un danno biologico da invalidità permanente nell'assenza di prova della stabilizzazione di postumi.
A ben vedere, invero, il primo giudice ha accordato una somma di € 3.000,00 specificando che in tale importo è da ritenersi inclusa la componente del danno morale conseguente sia al reato di lesioni ex 582 c.p. sia al reato di ingiuria (cfr. “va liquidato anche con equità
l'importo di complessivi € 3.000 comprensivo anche del risarcimento del danno morale costituito sia dalla sofferenza per la lesione fisica subita sia dalla sofferenza per l'offesa al proprio decoro dovuta alle espressioni ingiuriose usate nei suoi confronti dai ). Parte_1
Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rientra nella categoria dell'unitario danno non patrimoniale, risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c, nei “soli casi previsti dalla
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
legge", individuati dalla Suprema Corte nell'illecito astrattamente configurabile come reato
(art. 185 c.p., comma 2); nell'illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
nell'illecito non bagatellare che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). In particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il danno morale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere, quindi, specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". E, tuttavia, posto che il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici (
a differenza del danno biologico) e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008).
Se è vero, dunque, che il danno morale costituisce pur sempre un danno-conseguenza e non già un danno in re ipsa insito nello stesso evento lesivo, la sua esistenza ben può essere provata a mezzo presunzioni, essendo sufficiente che sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, e quantificato secondo un criterio equitativo puro (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent., (data ud. 06/06/2017)
06/07/2017, n. 16659).
Ciò posto, il tenore delle espressioni volgari proferite (testualmente “Stronza, puttana”), e il contesto nel quale esse furono rese -all'aperto, su un terrazzo, con la possibilità che anche altri vicini potessero sentire gli epiteti ingiuriosi- consentono di ritenere provata la compromissione dell'onore e decoro della persona delle odierne appellate, trattandosi di espressioni ragionevolmente idonee ad offendere la dignità personale.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Circa la determinazione del quantum, il primo Giudice ha dimostrato di fare buon governo della regola dell'equità, offrendo in maniera chiara ed esaustiva i parametri di calcolo nella valutazione dell'entità del pregiudizio patito.
Come è noto, la valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità. Tale valutazione deve, inoltre, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'equivalente pecuniario, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica (per tutte Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza, 29/09/2021, n. 26300).
Gli elementi offerti sono, allora, ben esposti in motivazione dal giudice a quo, il quale ha tenuto conto del contesto (spazio aperto, con la possibilità che anche terzi avventori potessero sentire le espressioni proferite), della sproporzione tra movente (semplici questioni di vicinato) e gravità delle offese, del generale quadro di rapporti incivili tenuti anche in pregresso dagli autori degli illeciti, già sfociate in varie denunce sporte dalle danneggiate.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello per un profilo limitato rispetto alla complessiva economia del giudizio, peraltro dovuto ad un vizio di ultrapetizione in cui è
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda incorso autonomamente il giudice rispetto al perimetro del petitum della originaria domanda attorea, le spese del doppio grado sono compensate nella misura di ¼ e seguono la prevalente soccombenza degli appellanti per i restanti ¾. Pt_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 5.200,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale, essendo le appellate rimaste contumaci a seguito della riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11696/2017, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e CP_1 CP_2
b) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la statuizione di condanna al pagamento, in favore di e della somma di € 1.200,00 CP_1 CP_2 oltre accessori a titolo di spese del processo penale;
c) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite del doppio grado e condanna Parte_1
e in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Parte_2 CP_1
e in solido tra loro, dei restanti 3/4, che, in tale ridotta misura,
[...] CP_2
liquida, per il primo grado, in € 150,00 per spese ed € 1.823,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 804,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antimo Lucci, già procuratore antistatario;
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda d) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 103/2018, riservata in decisione all'udienza del
28.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria C.F._2
RO AN TE AO (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._3
Casoria (NA) alla Via G. Giolitti n. 4, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO (c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
, residenti in [...] C.F._5
APPELLATE CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.11.2008, e CP_1 CP_2 convenivano innanzi al Tribunale di Napoli e , al
[...] Parte_1 Parte_2 fine di sentir condannare questi ultimi al risarcimento dei danni conseguenti ad un'aggressione fisica e verbale verificatasi in data 24.6.2003.
RGn°103/2018 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A fondamento della domanda le attrici deducevano che con sentenza del Giudice di Pace di
Casoria resa il 13.2.2008 e erano stati dichiarati Parte_1 Parte_2 colpevoli dei reati loro ascritti ai sensi degli artt. 594 e 582 c.p. e condannati al risarcimento dei danni in favore delle odierne esponenti, ivi costituite parti civili, da liquidare in separata sede.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Parte_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. Parte_2
1.3 Sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha riservato la causa in decisione e con sentenza n. 11696/2017, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato e , in solido tra loro, al pagamento di: Parte_1 Parte_2
a) €3.000,00 in favore di somma comprensiva del risarcimento dei danni per CP_2 lesioni personali nonché del danno morale determinato dalla sofferenza per la lesione e per l'offesa al decoro conseguente all'uso di espressioni ingiuriose rivolte all'attrice;
b) €2.000,00 in favore di a titolo di danno morale per l'offesa all'onore CP_1 provocato dall'utilizzo di espressioni ingiuriose;
c) €1.200,00 in favore di entrambe le attrici per le spese del processo penale,
1.4 Segnatamente, il Tribunale, alla luce del referto del P.S. dell'ospedale San Giovanni
Bosco, redatto il 24.6.2003 alle ore 21:10, ha ritenuto provati i danni per lesione personale esclusivamente a carico di stante l'esistenza di un nesso eziologico tra la CP_2 lesione alla gamba sinistra patita da quest'ultima e i fatti come accertati in sede penale
(lancio di una pietra o di un pezzo di mattone).
1.5 In ordine ai criteri di liquidazione equitativa del danno morale, il Tribunale ha tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti (all'aperto, su un terrazzo, con la possibilità che anche altri vicini potessero sentire le espressioni volgari ed ingiuriose rivolte alle attrici), della sproporzione tra il motivo del litigio e la gravità delle offese e dei pregressi comportamenti incivili dei convenuti, riferiti nelle denunce sporte dalle attrici.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 28.11.2017, con atto di citazione notificato il
28.12.2017, e hanno proposto appello, affidato a due Parte_1 Parte_3 motivi di gravame.
1.7 Con il primo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle controparti in sede penale;
sul punto denunciano la violazione del principio del ne bis in idem, essendo la
RGn°103/2018 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condanna a tale titolo già disposta con la sentenza penale, nonché il vizio di ultrapetizione, stante l'assenza di una domanda formulata dalle attrici per tale voce.
1.8 Con il secondo motivo gli appellanti confutano il riconoscimento del danno biologico a carico di adducendo che il certificato medico prodotto non è temporalmente CP_2 congruo con le lesioni lamentate;
in subordine, contestano l'entità della liquidazione eseguita in difformità dai criteri delle Tabelle di Milano;
in ordine al danno morale, lamentano l'assenza di prova nell'an del pregiudizio addotto quale conseguenza dell'offesa ricevuta, non essendo a tal fine sufficiente l'accertamento del fatto-reato e la condanna generica statuita in sede penale, che ha il valore di una mera declaratoria iuris lasciando impregiudicato l'accertamento nella stessa esistenza di un danno conseguenza risarcibile in sede civile.
1.9 Con comparsa depositata in data 15.3.2018 si sono costituite in giudizio CP_1
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, CP_2
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 21.1.2025,
l'intestata Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta morte del procuratore di parte convenuta, avvenuta in data 3.1.2024, anteriormente alla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche.
1.11 Con ricorso depositato in data 19.2.2025 il giudizio è stato riassunto da Parte_1
e , riportandosi ai motivi di appello ed insistendo nelle conclusioni
[...] Parte_2 originarie.
1.12 Non si sono costituite in giudizio e ritualmente citate e CP_1 CP_2 non comparse.
1.13 All'udienza del 28.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 28.12.2017, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 28.11.2017.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello è ammissibile.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come da ultimo modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Anche a seguito dell'ulteriore e più recente riforma introdotta con D.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (cd. Riforma “Cartabia”), la norma applicabile al presente procedimento resta quella previgente al 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale – ai sensi dell'art. 35, co. 4 del citato decreto - trova vigenza il nuovo disposto normativo in tema di valutazione di ammissibilità della forma dell'appello. Invero, nel presente procedimento l'atto d'appello risulta notificato con citazione in data 28.12.2017, individuandosi così in tale momento la pendenza della lite e l'instaurazione del giudizio di impugnazione.
Nello specifico, l'art. 342 c.p.c., come vigente al 28 febbraio 2023, prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali ritengono di non condividere l'assunto del primo Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo gli appellanti addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto.
Nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato il
17.11.2008) non si rinviene alcuna richiesta di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile sostenute in sede di giudizio penale.
La statuizione impugnata, che ha pronunciato (anche) su questa voce quale posta di danno, condannando gli odierni appellanti al pagamento a tale titolo della somma di € 1.200,00 oltre accessori, è allora affetta da un vizio di ultrapetizione.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 112 c.p.c. vieta al giudice di pronunciarsi ultra petita, ovvero oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti, e impone di considerare solo le questioni espressamente sollevate dalle stesse. La pronuncia oltre i limiti delle domande delle parti costituisce violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente nullità della pronuncia “in eccesso”.
Va, quindi, disposto l'annullamento della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna gli appellanti alla suindicata somma a titolo di refusione delle spese del processo penale.
2.3 Il secondo motivo è infondato e va rigettato.
Giova premettere che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile dl risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
non è invece coperto
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dal giudicato penale l'accertamento delle conseguenze dannose risarcibili che possono essere contestate nell'an e nella loro concreta entità
(Cass. 33424/2019; 2083/2013).
Orbene, non colgono nel segno le censure mosse avverso il riconoscimento di un danno da invalidità temporanea in capo a in conseguenza dell'aggressione fisica per la CP_2
quale è intervenuta condanna in sede penale
L'accertamento di tale posta risarcitoria è stato adeguatamente fondato sul referto del P.S. dell'ospedale San Giovanni Bosco del 24.6.2003 alle ore 21.10, nel quale si dà atto della escoriazione riportata dalla alla gamba sinistra. La natura della lesione e la data CP_2 della diagnosi certificata nel referto sono pienamente compatibili con la ricostruzione dei fatti avvenuta in sede penale, da cui risulta che l'aggressione si era consumata, in pari data, mediante il lancio di una pietra o di un pezzo di mattone, potendo, pertanto, affermarsi in maniera univoca la derivazione eziologica del danno dalla condotta ascritta nell'imputazione penale.
A riprova del rigore della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice a quo si evidenzia che è stata, invece, esclusa la riferibilità causale al fatto-reato di ulteriori lesioni pure invocate dalle attrici sulla scorta del diverso referto dell'Ospedale Pellegrini del
4.7.2007, la cui diagnosi è stata ritenuta dal Tribunale temporalmente incongruente con le condotte penalmente accertate.
Inconferente è poi la critica sulla incongruenza della somma quantificata rispetto a quella risultante dalla applicazione dei parametri delle Tabelle di Milano per due giorni di invalidità temporanea totale che il Tribunale ha riconosciuto, avendo negato un danno biologico da invalidità permanente nell'assenza di prova della stabilizzazione di postumi.
A ben vedere, invero, il primo giudice ha accordato una somma di € 3.000,00 specificando che in tale importo è da ritenersi inclusa la componente del danno morale conseguente sia al reato di lesioni ex 582 c.p. sia al reato di ingiuria (cfr. “va liquidato anche con equità
l'importo di complessivi € 3.000 comprensivo anche del risarcimento del danno morale costituito sia dalla sofferenza per la lesione fisica subita sia dalla sofferenza per l'offesa al proprio decoro dovuta alle espressioni ingiuriose usate nei suoi confronti dai ). Parte_1
Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rientra nella categoria dell'unitario danno non patrimoniale, risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c, nei “soli casi previsti dalla
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
legge", individuati dalla Suprema Corte nell'illecito astrattamente configurabile come reato
(art. 185 c.p., comma 2); nell'illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
nell'illecito non bagatellare che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). In particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il danno morale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere, quindi, specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". E, tuttavia, posto che il danno morale costituisce un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici (
a differenza del danno biologico) e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008).
Se è vero, dunque, che il danno morale costituisce pur sempre un danno-conseguenza e non già un danno in re ipsa insito nello stesso evento lesivo, la sua esistenza ben può essere provata a mezzo presunzioni, essendo sufficiente che sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, e quantificato secondo un criterio equitativo puro (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent., (data ud. 06/06/2017)
06/07/2017, n. 16659).
Ciò posto, il tenore delle espressioni volgari proferite (testualmente “Stronza, puttana”), e il contesto nel quale esse furono rese -all'aperto, su un terrazzo, con la possibilità che anche altri vicini potessero sentire gli epiteti ingiuriosi- consentono di ritenere provata la compromissione dell'onore e decoro della persona delle odierne appellate, trattandosi di espressioni ragionevolmente idonee ad offendere la dignità personale.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Circa la determinazione del quantum, il primo Giudice ha dimostrato di fare buon governo della regola dell'equità, offrendo in maniera chiara ed esaustiva i parametri di calcolo nella valutazione dell'entità del pregiudizio patito.
Come è noto, la valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità. Tale valutazione deve, inoltre, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'equivalente pecuniario, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica (per tutte Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza, 29/09/2021, n. 26300).
Gli elementi offerti sono, allora, ben esposti in motivazione dal giudice a quo, il quale ha tenuto conto del contesto (spazio aperto, con la possibilità che anche terzi avventori potessero sentire le espressioni proferite), della sproporzione tra movente (semplici questioni di vicinato) e gravità delle offese, del generale quadro di rapporti incivili tenuti anche in pregresso dagli autori degli illeciti, già sfociate in varie denunce sporte dalle danneggiate.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello per un profilo limitato rispetto alla complessiva economia del giudizio, peraltro dovuto ad un vizio di ultrapetizione in cui è
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda incorso autonomamente il giudice rispetto al perimetro del petitum della originaria domanda attorea, le spese del doppio grado sono compensate nella misura di ¼ e seguono la prevalente soccombenza degli appellanti per i restanti ¾. Pt_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore entro € 5.200,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale, essendo le appellate rimaste contumaci a seguito della riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11696/2017, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e CP_1 CP_2
b) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la statuizione di condanna al pagamento, in favore di e della somma di € 1.200,00 CP_1 CP_2 oltre accessori a titolo di spese del processo penale;
c) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite del doppio grado e condanna Parte_1
e in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Parte_2 CP_1
e in solido tra loro, dei restanti 3/4, che, in tale ridotta misura,
[...] CP_2
liquida, per il primo grado, in € 150,00 per spese ed € 1.823,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 804,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antimo Lucci, già procuratore antistatario;
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda d) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone.
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