Ordinanza cautelare 17 maggio 2021
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 17/05/2021, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00217/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2021, proposto da
Università Ca' Foscari di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Privato, con domicilio eletto nella sua sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN RA HM, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma 464, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Busetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma 464, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
delle concessioni comunali di spazio acqueo n. 45608 del 15 marzo 2012 e n. 105127 del 27 ottobre 2020 rilasciate dal Comune di Venezia alla dottoressa AN RA Geschmay, e n. 45610 del 15 marzo 2012 e n. 105128 del 27 ottobre 2020 rilasciate alla dottoressa AN FA;
e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso agli atti presentata dall’Università ricorrente in data 13 gennaio 2021, con condanna del medesimo a far pervenire all’Università i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, di AN FA e di AN RA HM;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato che in sede di discussione l’Università ricorrente:
- ha chiarito che, nonostante il riferimento, contenuto nel petitum del ricorso, alla finalità di “ evidenziare il silenzio serbato dal comune sull’istanza di annullamento in autotutela delle medesime concessioni ”, la ricorrente medesima non ha inteso agire per la declaratoria di illegittimità di tale silenzio;
- ha dato atto di non avere più interesse alla pronuncia sull’istanza di accesso in quanto l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio tutti i documenti richiesti;
- ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare in relazione a trattative in corso tra le parti e ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito ad una data che tenga conto dei tempi di perfezionamento di tali trattative;
Rilevato che il Comune e le parti controinteressate hanno concordato con tale richiesta;
Rilevato altresì che la dottoressa AN FA ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare;
Ritenuto, in ragione della peculiarità in fatto della controversia, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
- prende atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accesso agli atti;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di marzo del 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO