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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 1697/2022 del 08/08/2022 oggetto: opposizione cartella pagamento contribuzione Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Domenico Rosario Monterisi Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. BONURA HARALD Parte_1
Appellante
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 01.08.2018 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n 059 2018 0003278012 000 dell'importo di € 6.585,71 notificata da
[...]
a mezzo servizio postale in data 25/06/2018 per conto della Controparte_3 [...]
(da ora ) per contributi soggettivi e integrativi e maternità Parte_2 CP_4 relativi all'anno 2015 eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 22 l. 773/1982 e l'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti di legge non avendo svolto, nell'anno in questione, attività libero professionale di geometra;
rilevava infatti di essere stato disoccupato dal 31.7.2014 al 7.8.2015 (essendo cessato il rapporto di lavoro subordinato con la società Grandi srl); di essere l'amministratore unico della GE AR srl (svolgente esclusivamente attività di locazione immobiliare di beni propri) senza aver percepito alcun compenso sino al 30.6.2015, percepito (nella misura di € 1500) solo a decorrere dal 1.7.2015, data in cui comunque si era iscritto alla gestione separata Inps, quale lavoratore parasubordinato, versando la dovuta contribuzione;
infine evidenziava di non aver svolto nell'anno 2015 alcuna attività libero professionale riconducibile all'attività di geometra (neanche) in relazione all'incarico di amministratore unico della GE srl. Concludeva pertanto per la declaratoria di illegittimità della cartella opposta.
Si costituiva la che ribadiva la legittimità dei contributi richiesti avendo Parte_2 provveduto a iscrivere d'ufficio il ricorrente alla cassa di previdenza in ragione della sua iscrizione all'albo professionale dei geometri e della qualifica di direttore tecnico della Grandi srl, rivestita sino al luglio 2014, e di amministratore unico della GE srl, entrambe attività richiedenti le competenze tecniche di geometra, con conseguente utilizzo dell'abilitazione professionale;
richiamava altresì la modifica statutaria (in particolare art 5) introdotta con il decreto interministeriale del 27.2.2003 che aveva prescritto dal 1.1.2003 l'iscrizione obbligatoria alla di previdenza per i geometri iscritti Pt_1 all'albo professionale che esercitassero la professione di geometra, anche in via occasionale e saltuaria, avvalendosi delle specifiche competenze tecniche, con conseguente obbligo di versamento della contribuzione minima (con funzione solidaristica), dovuta anche in assenza di dichiarazioni fiscali relative a redditi da libera professione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarata contumace.
Con sentenza n 1697 del 8.8.2022, qui impugnata, Il tribunale di Lecce accoglieva parzialmente la domanda proposta dal geom. dichiarando da lui dovuti i contributi previdenziali richiesti da CP_1
con riferimento all'attività di amministratore unico della GE AR srl svolta dal 1 CP_4 gennaio al 30 giugno 2015, trattandosi di attività connessa alle sue comptenze professionali, ritenendo invece non dovuti i contributi relativi al secondo semestre 2015 in cui il ricorrente aveva versato idonea contribuzione presso la gestione separata Inps.
Avverso la detta sentenza proponeva appello la lamentando l'erroneità della sentenza nella CP_4 parte in cui il primo giudice aveva trascurato il dato pacifico relativo all'iscrizione del all'albo CP_1 professionale geometri, già da solo sufficiente a giustificare la contribuzione minima alla;
CP_4 censurava altresì la sentenza nella parte in cui aveva limitato l'obbligo contributivo ad un semestre, laddove invece l'obbligo di iscrizione alla cassa riguarda ope legis l'intera annualità. Concludeva pertanto per la riforma della sentenza con accertamento del diritto della a richiedere la CP_4 contribuzione al per l'intera annualità, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio. CP_1 Si costituiva che rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva Controparte_1 ritenuto che la GE srl di cui era amministratore svolgesse attività di costruzione fabbricati, che pertanto imponeva l'esercizio delle competenze tecniche di geometra, nel suo ruolo di amministratore unico, laddove invece l'attività prevalente di tale società era di locazione di immobili.
Pertanto proponeva appello incidentale, debitamente notificato, al fine dell'integrale annullamento della cartella di pagamento opposta;
con vittoria delle spese di lite.
non si costituiva e va dichiarata contumace. CP_5
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 7.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposta da è fondato e va accolto, dal che consegue il rigetto della domanda CP_4 proposta da con ricorso del 1.8.2018. Controparte_1
E' incontestato che l'appellato sia iscritto all'albo dei geometri, che al contempo rivesta la CP_1 qualità di socio unico e amministratore della cit. Srl, operante nel settore edile, e che per tale ragione versi contributi nella gestione separata dell'INPS, che il credito rivendicato dall'ente, con l'opposta cartella, riguardi la contribuzione previdenziale minima relativa all'anno 2015.
Ciò posto l'appellante censura il decisum a) per avere il giudice non tenuto conto della natura prettamente solidaristica della contribuzione minima dovuta alla cassa di previdenza, dal geometra liberamente iscritto all'albo, a prescindere dalla prova della continuità dell'attività libero professionale;
b) per aver limitato l'obbligo contributo ad un solo semestre (in cui il non CP_1 risultava iscritto alla gestione previdenziale Inps) laddove la contribuzione alla cassa è dovuta in ogni caso per l'intera annualità.
La Corte rileva circa il primo motivo, di per sè assorbente in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria, sulla scorta di univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr da ultimo Ord
Cass.6694 del 2023), che “..in tema di ai fini dell'obbligatorietà Parte_3 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria..”
(così testualmente cit. Ord.) e ciò in considerazione della natura solidaristica della contribuzione minima, più volte affermata dalla giurisprudenza di merito e legittimità. Si tratta di principi ormai consolidati nella Suprema Corte (ex multis Cass 4568/21; idem 28188/22; idem 12695/2024; idem 5338/25; idem 2417/25), investita da analoghe fattispecie (l'ultima indicata ha ad oggetto il caso di geometra iscritto all'albo e alla gestione separata Inps in quanto amministratore di società afferenti al settore edile), che così si possono riassumere:
- “è legittima la previsione regolamentare (art. 3 Regolamento del 10.1.2013) che obbliga all'iscrizione alla anche in caso di attività esercitata in modo occasionale e sulla base della Pt_1 sola iscrizione all'albo; tale Regolamento ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335/95, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
- l'iscrizione ad altra gestione previdenziale - nel caso di specie la Gestione separata - non è di ostacolo all'iscrizione alla , poiché questa avviene per l'attività professionale, e non per CP_4
l'ulteriore attività oggetto di diversa copertura previdenziale, ovvero, nel caso di specie, l'attività di amministratore di varie società […];
- l'iscrizione alla si lega all'iscrizione all'albo, nel senso che quest'ultima fa sorgere la Pt_1 presunzione di esercizio di attività professionale, quand'anche in forza saltuaria e non retribuita.
[…].
- la prova contraria incombe sul professionista, che deve rispettare le regole previste dalla , in Pt_1 particolare nella delibera 2/2003, ovvero: autocertificazione di non aver svolto nemmeno in forma occasionale attività professionale e di non essere titolare di partita IVA”.
Pertanto in base ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte deve ritenersi legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della laddove ha affermato l'obbligo di Pt_1 contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante Pt_1 la mancata produzione di reddito, stante la natura solidaristica della contribuzione minima cui è tenuto ogni iscritto all'albo professionale.
Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della "Sono Pt_1 obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Pt_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
Tuttavia ai sensi dell'ultimo comma dell'art 10 L 773/82 prevede che “Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a Pt_1 versare alla un contributo di solidarietà” ivi indicato. Pt_1 In applicazione di tale norma di recente la Suprema Corte (ord. 12695/24) si è spinta ad affermare che “La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto della esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto che,
Pt_1 Pt_1 seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta. Dalla mancata iscrizione alla , tuttavia, non discende l'esclusione
Pt_1 dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n. 773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla , in base al comma 2, sia da parte di chi non sia
Pt_1 iscritto alla ma solo all'albo, in base all'ultimo comma.”.
Pt_1
Sotto altro profilo la Suprema Corte ha più volte affermato che [….] Nè la mera iscrizione ad altra gestione INPS può ritenersi di per sè ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la Pt_1 contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e Pt_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
(cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sè ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa Parte_1 contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poichè, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è Pt_1 detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate Pt_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_1 Pt_1 ed ai redditi prodotti (Cass 28188/22).
Per quanto precede va dunque accolto l'appello proposto da con rigetto della domanda (e di CP_4 conseguenza dell'appello incidentale) proposto da con ricorso del 1.8.2018. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 07/02/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
08/08/2022 n. 1697/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso depositato il 1.8.2018.
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado, liquidate, per il primo grado, in € 1865,00 ed in € 1984,00 per il secondo grado oltre accessori e rimborso spese forfetarie.
- Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/05/2025
Il consigliere relatore il presidente
Dott Donatella De Giorgi dott. Gennaro Lombardi
n. 1697/2022 del 08/08/2022 oggetto: opposizione cartella pagamento contribuzione Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Domenico Rosario Monterisi Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. BONURA HARALD Parte_1
Appellante
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 01.08.2018 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n 059 2018 0003278012 000 dell'importo di € 6.585,71 notificata da
[...]
a mezzo servizio postale in data 25/06/2018 per conto della Controparte_3 [...]
(da ora ) per contributi soggettivi e integrativi e maternità Parte_2 CP_4 relativi all'anno 2015 eccependo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 22 l. 773/1982 e l'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti di legge non avendo svolto, nell'anno in questione, attività libero professionale di geometra;
rilevava infatti di essere stato disoccupato dal 31.7.2014 al 7.8.2015 (essendo cessato il rapporto di lavoro subordinato con la società Grandi srl); di essere l'amministratore unico della GE AR srl (svolgente esclusivamente attività di locazione immobiliare di beni propri) senza aver percepito alcun compenso sino al 30.6.2015, percepito (nella misura di € 1500) solo a decorrere dal 1.7.2015, data in cui comunque si era iscritto alla gestione separata Inps, quale lavoratore parasubordinato, versando la dovuta contribuzione;
infine evidenziava di non aver svolto nell'anno 2015 alcuna attività libero professionale riconducibile all'attività di geometra (neanche) in relazione all'incarico di amministratore unico della GE srl. Concludeva pertanto per la declaratoria di illegittimità della cartella opposta.
Si costituiva la che ribadiva la legittimità dei contributi richiesti avendo Parte_2 provveduto a iscrivere d'ufficio il ricorrente alla cassa di previdenza in ragione della sua iscrizione all'albo professionale dei geometri e della qualifica di direttore tecnico della Grandi srl, rivestita sino al luglio 2014, e di amministratore unico della GE srl, entrambe attività richiedenti le competenze tecniche di geometra, con conseguente utilizzo dell'abilitazione professionale;
richiamava altresì la modifica statutaria (in particolare art 5) introdotta con il decreto interministeriale del 27.2.2003 che aveva prescritto dal 1.1.2003 l'iscrizione obbligatoria alla di previdenza per i geometri iscritti Pt_1 all'albo professionale che esercitassero la professione di geometra, anche in via occasionale e saltuaria, avvalendosi delle specifiche competenze tecniche, con conseguente obbligo di versamento della contribuzione minima (con funzione solidaristica), dovuta anche in assenza di dichiarazioni fiscali relative a redditi da libera professione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarata contumace.
Con sentenza n 1697 del 8.8.2022, qui impugnata, Il tribunale di Lecce accoglieva parzialmente la domanda proposta dal geom. dichiarando da lui dovuti i contributi previdenziali richiesti da CP_1
con riferimento all'attività di amministratore unico della GE AR srl svolta dal 1 CP_4 gennaio al 30 giugno 2015, trattandosi di attività connessa alle sue comptenze professionali, ritenendo invece non dovuti i contributi relativi al secondo semestre 2015 in cui il ricorrente aveva versato idonea contribuzione presso la gestione separata Inps.
Avverso la detta sentenza proponeva appello la lamentando l'erroneità della sentenza nella CP_4 parte in cui il primo giudice aveva trascurato il dato pacifico relativo all'iscrizione del all'albo CP_1 professionale geometri, già da solo sufficiente a giustificare la contribuzione minima alla;
CP_4 censurava altresì la sentenza nella parte in cui aveva limitato l'obbligo contributivo ad un semestre, laddove invece l'obbligo di iscrizione alla cassa riguarda ope legis l'intera annualità. Concludeva pertanto per la riforma della sentenza con accertamento del diritto della a richiedere la CP_4 contribuzione al per l'intera annualità, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio. CP_1 Si costituiva che rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva Controparte_1 ritenuto che la GE srl di cui era amministratore svolgesse attività di costruzione fabbricati, che pertanto imponeva l'esercizio delle competenze tecniche di geometra, nel suo ruolo di amministratore unico, laddove invece l'attività prevalente di tale società era di locazione di immobili.
Pertanto proponeva appello incidentale, debitamente notificato, al fine dell'integrale annullamento della cartella di pagamento opposta;
con vittoria delle spese di lite.
non si costituiva e va dichiarata contumace. CP_5
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 7.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposta da è fondato e va accolto, dal che consegue il rigetto della domanda CP_4 proposta da con ricorso del 1.8.2018. Controparte_1
E' incontestato che l'appellato sia iscritto all'albo dei geometri, che al contempo rivesta la CP_1 qualità di socio unico e amministratore della cit. Srl, operante nel settore edile, e che per tale ragione versi contributi nella gestione separata dell'INPS, che il credito rivendicato dall'ente, con l'opposta cartella, riguardi la contribuzione previdenziale minima relativa all'anno 2015.
Ciò posto l'appellante censura il decisum a) per avere il giudice non tenuto conto della natura prettamente solidaristica della contribuzione minima dovuta alla cassa di previdenza, dal geometra liberamente iscritto all'albo, a prescindere dalla prova della continuità dell'attività libero professionale;
b) per aver limitato l'obbligo contributo ad un solo semestre (in cui il non CP_1 risultava iscritto alla gestione previdenziale Inps) laddove la contribuzione alla cassa è dovuta in ogni caso per l'intera annualità.
La Corte rileva circa il primo motivo, di per sè assorbente in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria, sulla scorta di univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr da ultimo Ord
Cass.6694 del 2023), che “..in tema di ai fini dell'obbligatorietà Parte_3 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione
INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria..”
(così testualmente cit. Ord.) e ciò in considerazione della natura solidaristica della contribuzione minima, più volte affermata dalla giurisprudenza di merito e legittimità. Si tratta di principi ormai consolidati nella Suprema Corte (ex multis Cass 4568/21; idem 28188/22; idem 12695/2024; idem 5338/25; idem 2417/25), investita da analoghe fattispecie (l'ultima indicata ha ad oggetto il caso di geometra iscritto all'albo e alla gestione separata Inps in quanto amministratore di società afferenti al settore edile), che così si possono riassumere:
- “è legittima la previsione regolamentare (art. 3 Regolamento del 10.1.2013) che obbliga all'iscrizione alla anche in caso di attività esercitata in modo occasionale e sulla base della Pt_1 sola iscrizione all'albo; tale Regolamento ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335/95, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
- l'iscrizione ad altra gestione previdenziale - nel caso di specie la Gestione separata - non è di ostacolo all'iscrizione alla , poiché questa avviene per l'attività professionale, e non per CP_4
l'ulteriore attività oggetto di diversa copertura previdenziale, ovvero, nel caso di specie, l'attività di amministratore di varie società […];
- l'iscrizione alla si lega all'iscrizione all'albo, nel senso che quest'ultima fa sorgere la Pt_1 presunzione di esercizio di attività professionale, quand'anche in forza saltuaria e non retribuita.
[…].
- la prova contraria incombe sul professionista, che deve rispettare le regole previste dalla , in Pt_1 particolare nella delibera 2/2003, ovvero: autocertificazione di non aver svolto nemmeno in forma occasionale attività professionale e di non essere titolare di partita IVA”.
Pertanto in base ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte deve ritenersi legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della laddove ha affermato l'obbligo di Pt_1 contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante Pt_1 la mancata produzione di reddito, stante la natura solidaristica della contribuzione minima cui è tenuto ogni iscritto all'albo professionale.
Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della "Sono Pt_1 obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Pt_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
Tuttavia ai sensi dell'ultimo comma dell'art 10 L 773/82 prevede che “Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a Pt_1 versare alla un contributo di solidarietà” ivi indicato. Pt_1 In applicazione di tale norma di recente la Suprema Corte (ord. 12695/24) si è spinta ad affermare che “La totale assenza di attività riconducibile alla libera professione di geometra, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto della esclude l'iscrizione alla , la quale richiede appunto che,
Pt_1 Pt_1 seppur in via saltuaria e occasionale e indipendentemente dalla produzione di reddito, l'attività di geometra sia stata svolta. Dalla mancata iscrizione alla , tuttavia, non discende l'esclusione
Pt_1 dell'obbligo di pagamento della contribuzione minima, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.10 della legge n. 773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta (in misura diversa) sia da parte dell'iscritto alla , in base al comma 2, sia da parte di chi non sia
Pt_1 iscritto alla ma solo all'albo, in base all'ultimo comma.”.
Pt_1
Sotto altro profilo la Suprema Corte ha più volte affermato che [….] Nè la mera iscrizione ad altra gestione INPS può ritenersi di per sè ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la Pt_1 contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e Pt_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
(cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sè ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa Parte_1 contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poichè, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è Pt_1 detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate Pt_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_1 Pt_1 ed ai redditi prodotti (Cass 28188/22).
Per quanto precede va dunque accolto l'appello proposto da con rigetto della domanda (e di CP_4 conseguenza dell'appello incidentale) proposto da con ricorso del 1.8.2018. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 07/02/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
08/08/2022 n. 1697/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso depositato il 1.8.2018.
- Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado, liquidate, per il primo grado, in € 1865,00 ed in € 1984,00 per il secondo grado oltre accessori e rimborso spese forfetarie.
- Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/05/2025
Il consigliere relatore il presidente
Dott Donatella De Giorgi dott. Gennaro Lombardi