Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1464/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. VITALE GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 226 CATANIA, presso il difensore avv. VITALE GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAUGERI Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO e elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI N.247 CATANIA presso lo studio dell'avv.
MAUGERI FILIPPO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 09.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in Parte_2
giudizio innanzi questo Tribunale la al fine di far accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della società convenuta di un contratto di somministrazione concluso tra le parti e ottenere la refusione dei danni patiti per un ammontare complessivo pari ad euro 360.758,64 o nella maggiore o minore somma stabilita in via equitativa.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito:” contrariis reiectis, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di somministrazione stipulato in data 20.05.2019 tra la Controparte_1
e la società accertare e dichiarare l'inadempimento
[...] Parte_2
contrattuale della , in persona del legale rappresentante p.t., per le Controparte_1 ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore della
[...]
sopra quantificato nella somma di euro 360.758,64 oltre IVA, interessi Parte_2
legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria ovvero, in subordine in quella maggiore o minore che codesto Ill.mo Tribunale vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Il convenuto, si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso perché infondato in fatto e in diritto e chiedeva al Tribunale adito di:” - Accertare e dichiarare la legittimità della condotta della odierna convenuta, e in ogni caso, con qualsiasi statuizione, per i motivi esposti in narrativa rigettare le domande avanzate dalla società poiché destituite di ogni Parte_2 Parte_2
fondamento; - In subordine, ridurre alla minore somma ritenuta di giustizia l'eventuale condanna che
l'ill.mo Giudice adito ritenesse di disporre a danno della convenuta, tenuto conto anche dell'illegittimo affidamento posto in essere dall'attrice e in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c.; - Con vittoria di spese e compensi di causa, aggravata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., da distrarre in favore dell'odierno procuratore, il quale si dichiara antistatario.”
All'udienza del 03.05.2023 le parti insistevano in atti e il G.I. assegnava, su loro richiesta i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc, rinviando all'udienza del 13.11.2023.
Successivamente con ordinanza del 16.11.2023, il G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 09.12.2024.
Indi all'udienza del 09.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica.
La domanda è parzialmente fondata per le seguenti motivazioni.
pagina 2 di 7 Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto, quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nei fatti è accaduto che le parti in causa, in data 20.05.2019 hanno stipulato un contratto di somministrazione per effetto del quale la Villa del Corso Coop.Sociale a.r.l. si impegnava “ a somministrare il vitto ai degenti della secondo i menù e le tabelle che saranno concordate tra Pt_3
e la Direzione Sanitaria della stessa”. Parte_2 Pt_3
Il contratto aveva una durata stabilita in 3 anni, dal 01.06.2019 al 01.06.2022, con l'espressa previsione all'art.2 che “lo stesso potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo, previo incontro tra le parti, salvo disdetta da ambo le parti con preavviso di tre mesi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R”.
Giunta la naturale scadenza del contratto il 01.06.2022, parte attrice, non avendo ricevuta formale disdetta nei tempi previsti, riteneva il contratto automaticamente rinnovato per ulteriori 3 anni, sino al
01.06.2025. Ed effettivamente, nei mesi successivi alla scadenza, sia a giugno che luglio 2022, parte convenuta continuava ad effettuare Ordini pasti usufruendo del servizio e pagando le relative fatture.
Solo in data 09.08.2022, la tramite pec, comunicava che essendo, a suo dire, scaduto il CP_2
contratto di somministrazione in data 01.06.2022, non essendoci stato alcun incontro tra le parti funzionale al rinnovo del contratto, a far data dal 15.08.2022 non avrebbe più richiesto alcun servizio alla società attrice.
Anche dopo tale comunicazione, parte convenuta continuava comunque a trasmettere ordini pasti fino al 15.08.2022.
Tale comportamento, a dire dell'attrice, configurava un evidente inadempimento contrattuale della convenuta ed esponeva la stessa al risarcimento del danno a favore della ditta . Parte_2
Entrando nel merito della controversia giova osservare quanto segue.
Con riferimento alla domanda di accertamento dell'inadempimento del contratto de quo da parte della occorre fare le seguenti considerazioni. Controparte_1
pagina 3 di 7 Il contratto di somministrazione è regolamentato all'art.1559 c.c. che dispone: “ La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.”
E' quindi un contratto oneroso bilaterale, nel quale alla obbligazione di una parte (somministrante) di eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose, si contrappone quella dell'altra (somministrato) di corrispondere il prezzo nella misura e nelle modalità convenute.
Deve trattarsi di prestazioni periodiche o continuative. In ciò il contratto si qualifica, nel sistema della legge, come un rapporto tipico di durata, destinato a funzionare con relativa stabilità ed uniformità per lunghi periodi o cicli.
La ripetitività delle prestazioni è un elemento essenziale del contratto, per cui esulano dal relativo regolamento giuridico le forniture di cose una tantum che si esauriscono in un'unica consegna.
Nel caso di specie, ci troviamo difronte ad un contratto a termine: sottoscritto in data 20.05.2019 per la durata di 3 anni (art.2 contratto) con decorrenza dal 01.06.2019 e scaduto certamente in data
01.06.2022.
Nodo cruciale della controversia è stabilire se il contratto si è rinnovato o meno per i successivi tre anni, fino al 01.06.2025.
Analizzando il contratto sottoscritto tra le parti, l'art 2 dispone che “…lo stesso potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo, previo incontro tra le parti e, salvo disdetta da ambo le parti con preavviso di tre mesi da notificarsi a mezzo lettera A/R”.
La locuzione, pur nella sua infelice formulazione, prevede che la continuità del contratto sia assicurata alla scadenza, per ulteriori 3 anni, salvo la facoltà delle parti di disdetta nei termini e modi previsti.
Parte convenuta, invece ritiene che le parti avessero espressamente escluso il rinnovo automatico del contratto, prevedendo la facoltà di rinnovo solo “previo incontro tra le parti”, pattuendo la reciproca libera recedibilità dal contratto, da effettuarsi tramite disdetta, in ogni momento della vigenza del contratto.
Orbene tale ricostruzione non può condividersi per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, non si comprende cosa bisogna intendersi per rinnovo subordinato al previo incontro tra le parti. La disposizione contrattuale nulla chiarisce in merito a quando occorreva fare questo incontro, se prima della scadenza o immediatamente dopo.
Dalla documentazione in atti poi non è possibile stabilire con certezza se tale “previo incontro” si sia tenuto o meno.
Poi, con riferimento alla disdetta, risulta invece pacifico che parte convenuta non ha proceduto ad inviare alcuna comunicazione nei termini previsti, al fine di evitare il rinnovo del contratto.
pagina 4 di 7 La errando, afferma la libera recedibilità del contratto in ogni tempo, Controparte_1 assimilando l'istituto del recesso a quello della disdetta, ma tale ricostruzione non è ammissibile.
Invero, mentre la disdetta è un atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo automatico di un contratto di durata (come nel caso a mani un contratto di somministrazione), il recesso è un atto unilaterale con il quale la parte esprime la volontà, non di non rinnovare il contratto alla scadenza, bensì di sciogliere definitivamente il contratto ancora in corso. Quest'ultimo può essere previsto dalla legge o dal contratto con apposita clausola. In entrambi i casi può essere subordinato alla presenza di determinati presupposti (es.: rimborsi, indennizzi).
L'art. 1569 c.c., citato dalla convenuta, inoltre prevede una facoltà di recesso ad nutum, solo per i contratti aventi tempo indeterminato, al fine di salvaguardare la libertà dei contraenti. Ciò è escluso però per i contratti per i quali sia fissato un termine di durata, come nel caso di specie.
Nel caso de quo, le parti non avendo comunicato alcuna disdetta nei termini, hanno consentito implicitamente un rinnovo/proroga del contratto che è certamente rimasto in vigore tra le stesse almeno fino al 15.08.2022, data a partire dalla quale la convenuta ha dichiarato di non voler usufruire dei servizi dell'attrice.
A maggior riprova dell'esistenza e validità del contratto è il comportamento della convenuta, non contestato o smentito dalla stessa, di aver proceduto ad inviare Ordini pasti anche nei mesi immediatamente successivi alla scadenza del contratto- giugno, luglio e agosto 2022 (alleg. 2,3 citazione), nonché di aver conseguentemente pagato anche le relative fatture.
Ciò ha sicuramente ingenerato un legittimo affidamento di parte attrice sulla prosecuzione e rinnovo del contratto almeno fino al 15.08.2022.
La volontà di rinnovo contrattuale può essere desunta anche da una ulteriore circostanza. Alla data della scadenza naturale del primo triennio, la società era gestita da altra e diversa compagine CP_1
sociale, che è mutata a seguito della cessione delle quote sociali in data 25.07.2022, per come dimostrato in atti.
In riscontro alla richiesta di rilascio copia atto di cessione avanzata dalla all'ex Pt_2 Parte_2
Amministratore Unico della Dott. questi ha chiarito con pec del 04.07.2023 Parte_4 Per_1 in atti, che: “la società acquirente (odierna convenuta) ha eseguito precedentemente all'acquisto delle quote sociali un'attività di due diligence durante la quale sono state fornite tutte le informazioni relative ai contratti in essere”.
Questo dimostra che a seguito della cessione, la nuova gestione era sicuramente al corrente dei contratti in essere, validi ed efficaci, tra cui quello con l'odierna attrice, difatti la stessa ha continuato ad pagina 5 di 7 ordinare pasti e a pagare le relative fatture. Né tale ulteriore circostanza è stata smentita o contestata dalla Controparte_1
A parere dell'odierno Giudicante il contratto di somministrazione in oggetto si è sicuramente rinnovato tra le parti, non essendo intervenuta alcuna disdetta.
L'inadempimento della parte convenuta risulta accertato e dimostrato e ogni doglianza e/o eccezione sul punto va rigettata.
In riferimento all'ulteriore domanda di risarcimento del danno patito dall'attrice occorre fare le seguenti considerazioni.
Parte attrice, ritiene di avere diritto al risarcimento dei danni patiti, a seguito del comportamento della convenuta, per un ammontare complessivo pari ad euro 360.758,64.
Premesso, che l'inadempimento è stato accertato, il risarcimento del danno è dovuto.
In ordine alla sua quantificazione, l'attrice ha calcolato il risarcimento facendo riferimento al principio del “normale fabbisogno” stabilito in seno all'art.1560 c.c. che così dispone: “Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.”.
, sulla scorta di tale principio, ha operato un calcolo che teneva conto della media- Parte_2
giornaliera di ordini pasti- per un numero di 80 prenotazioni giornaliere- e delle fatture mensili mediamente emesse. Ha stimato quindi una mancata somministrazione per i 33 mesi rimanenti alla conclusione del contratto inadempiuto e ha definitivamente richiesto la somma di euro 360.758,64 oltre iva, interessi e rivalutazione, inteso quale mancato complessivo guadagno.
Orbene, a parere dello scrivente tale richiesta, risulta abnorme ed errata nella ricostruzione.
Innanzitutto, come correttamente argomentato da parte convenuta, non può farsi riferimento al principio del “normale fabbisogno” ex art.1560 c.c., considerato che l'art.6 del contratto tra le parti prevede espressamente che “il quantitativo dei pasti da erogare sarà segnalato oggi per domani a
[...]
a mezzo posta elettronica”. Le quantità ordinate possono essere sempre diverse, per svariate Parte_2
ragioni, cosicchè non può stimarsi una media corretta dei pasti da erogare (inteso quale normale fabbisogno) e quindi avere un dato da cui partire per fare un calcolo preciso.
La determinazione del quantum della somministrazione in base al “normale fabbisogno” è un indice residuale che non trova applicazione nel caso in cui legittimamente le parti intendano liberamente pattuire una forma «a piacere» o «a richiesta», nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per il se e per il quanto, la somministrazione, forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole convenute (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
pagina 6 di 7 3450 del 20 ottobre 1975; Tribunale Milano, Sentenza, 28/06/2011 e Tribunale di Catania, IV sez. civile, 18 marzo 2020, n. 1075).
Inoltre, sotto altro profilo,la società era consapevole sin dal ricevimento della Parte_2
comunicazione di parte convenuta, del 09.08.2022, della volontà della somministrata di non continuare il rapporto contrattuale a decorrere dal 15.08.2022- ciò dopo solo 2 mesi e mezzo dal rinnovo.
L'attrice, quindi, già diversi mesi prima di introdurre l'odierno giudizio era conscia dell'avvenuta definizione del rapporto contrattuale di somministrazione e dunque avrebbe potuto concentrare le proprie risorse presso altri clienti, dismettere materiali di produzione, risolvere rapporti contrattuali di fornitura, ridurre il personale, smaltire risorse in magazzino, al fine di limitare i danni derivanti dall'inadempimento della convenuta.
Non può inoltre riconoscersi un profitto extra per l'intero periodo contrattuale, dato che l'attrice non ha più erogato alcun servizio e non ha avuto più spese dal 15.08.2022 in poi.
Alla luce di siffatte considerazioni il risarcimento del danno può essere quantificato equitativamente nella misura complessiva di euro 60.000,00.
Alla luce di quanto sopra, la va condannata a pagare in favore della Controparte_1 [...]
la somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre Parte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1464/2023 R.G., così provvede:
- Condanna la a pagare in favore della Controparte_1 Parte_2
[...
la somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
che liquida in € 1.241,00 per spese vive e € 5.500,00 per compensi Parte_2
professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, lì 8 aprile 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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