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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2494 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Macerata Campania (CE) alla via Gramsci vico I n. 8, nello studio dell'avv. Gennaro Ciotola, C.F. , che la rapp.ta C.F._2
e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente a[...]
n.58, Arzano (NA);
RESISTENTE- CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR;
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/02/2025, parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, in particolare alle memorie di cu all'art. 189 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa.
Il Pubblico Ministero, in data 19/10/2024, con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 20/05/2004 con il resistente, in costanza del quale nascevano i figli (a Napoli in data Persona_1
10/02/2005), studente iscritto all'istituto alberghiero “ Duca di Buon Vicino”,
(a Napoli il 28/12/2007) studente iscritto all'Istituto superiore “ Torrente”, Per_2
(a Napoli il 04/07/2011) studente iscritto alla scuola media “ Karol Per_3
Wojtyla”, deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa, in particolare, dei continui comportamenti di disinteresse economico e morale in danno dell'intero nucleo familiare.
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, l'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione, l'assegnazione della causa coniugale, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo di € 600,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione nella misura del 100% dell'assegno unico, e la determinazione di un assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente nella
2 misura di € 150,00.
All'udienza del 10/09/2024, fissata per la comparizione dei coniugi, si presentava personalmente parte ricorrente, unitamente al proprio difensore e, all'esito della relativa audizione, il Giudice, ritenuto opportuno procedere all'ascolto dei minori, disponeva rinvio alla data del 22/10/2024, per tale incombente, autorizzando, altresì, parte ricorrente a alla notifica del libello introduttivo in favore diparte resistente, presso l'indirizzo della di lui madre.
A detta udienza, all'esito dell'audizione dei minori, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, non costituito, seppur ritualmente citato, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 23/10/2024, in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, presso la residenza coniugale a lei affidata;
disponeva l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione ed in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori;
determinava in € 400,00 l'importo a carico del resistente e da versare in favore di , a titolo di contributo per Parte_1
il mantenimento dei figli e oltre il 50% delle spese straordinarie e Per_2 Per_3
rivalutazione monetaria;
determinava a carico di parte resistente un assegno di contributo al mantenimento di , nella misura di € 100,00 mensili, oltre Parte_1
ISTAT.
All'udienza del 07/02/2025, preso atto delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositate esclusivamente da parte ricorrente, il Giudice delegato riservava la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
3 Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto alla parte resistente, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza (aggravata, altresì, dalla mancata conoscenza da parte di e dei di lei figli dell'attuale residenza di parte Parte_1
resistente), sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, si ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Sull'affido dei figli minori.
Relativamente all'affidamento dei figli minori, e deve rilevarsi Per_2 Per_3
che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il Giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in
4 concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Tanto premesso, nella specie, non sono emerse circostanza ostative al regime legale, richiesto anche da parte ricorrente, e, atteso che il padre -anche se sporadicamente- vede il figlio e con maggiore frequenza il figlio Per_2 Per_3
va disposto l'affido condiviso dei minori stessi ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, sita in Arzano alla via Sette Re n.58, e con regolamentazione del diritto di visita in capo al padre secondo le modalità di cui all'ordinanza emessa in data 23/10/2024, salvo diverso accordo tra le parti.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli minori.
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 17 e 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di essere inoccupata e di non percepire alcun reddito, nonché di pagare un canone di locazione pari ad € 250,00 mensili.
5 Inoltre, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, depositata da parte ricorrente, emerge che la stessa ha percepito un reddito pari ad € 8.060,00 solo per l'anno 2022.
Avuto riguardo al resistente, , non costituito, secondo quanto Controparte_1
dichiarato dalla ricorrente , lo stesso lavora saltuariamente quale Parte_1
venditore ambulante.
Pertanto, tenuto conto delle disponibilità economiche delle parti, nonché dell'età della prole e delle relative esigenze (il cui incremento è proporzionale all'età progressivamente più elevata dei minori), ritiene il Collegio di rimodulare l'importo stabilito in via provvisoria ed urgente, avuto conto, altresì, del lasso di tempo intercorso dall'emanazione del relativo provvedimento.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma di Per_2 Per_3
euro 500,00 (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli OR in data 25/10/2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla si dispone in ordine alla richiesta di assegnazione dell'assegno unico nella misura del 100%, formulata da , evidenziando al riguardo che la Parte_1
suddetta misura assistenziale spetta in pari misura ad entrambi i genitori che, come nel caso di specie, esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
6 Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne.
In riferimento alla domanda mantenimento del figlio , di anni Persona_1
20, il Collegio osserva che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt.
147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una
7 opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n.
17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n. 2259/24 e n. 24731/24).
In sede dei propri scritti difensivi, parte ricorrente afferma che il figlio _1
, di anni 20, ha terminato il proprio percorso di studi, circostanza, altresì
[...]
confermata dalla parte stessa in sede di audizione all'udienza del 07/02/2024.
Al contrario, non risulta provato da parte ricorrente e richiedente, neppure documentalmente, l'effettivo impegno del figlio , rivolto al Persona_1
reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro, la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla, nonché l'effettiva non indipendenza economica dello stesso.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistano elementi sufficienti per ritenere che il ragazzo abbia, ormai, un'idoneità alla produzione di reddito, nonché sia in grado di procacciarsi valide occasioni di impiego- ove nelle more del presente giudizio non abbia già conseguito un'occupazione lavorativa-.
Ciò posto, dunque, non essendo emerse, né intervenute circostanze nuove all'ordinanza del 23/10/2024 (non reclamata), il Collegio conferma il rigetto della richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne , di anni 20. Persona_1
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Questo Collegio ritiene vada accolta la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente, attesa la durata del matrimonio,
8 celebrato nell'anno 2004, nonché il perdurante stato di disoccupazione di parte ricorrente, la quale, come dichiarato in sede di udienza del 07/02/2024, non ha mai svolto attività lavorativa, anche in costanza dello stesso, dedicandosi alla cura della casa e della famiglia.
Tuttavia, in ordine alla determinazione, in termini di quantum, del predetto assegno, questo Collegio, attesa la mancata indicazione di circostanze sopravvenute, ritiene opportuno confermare le statuizioni di cui al provvedimento del 23/10/2024 e determinare lo stesso nella misura € 100,00 mensili.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
13/06/1977, C.F. ; C.F._3
2) dispone l'affidamento condiviso dei minori (nato a [...] il Per_2
28/12/2007) e (nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori, Per_3
con residenza privilegiata del minore presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata (sita in Arzano alla via Sette Re n.58), con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori come previsto in motivazione;
9 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli e oltre il 50% delle spese mediche Per_2 Per_3
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal
01.01.2026;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal
01.01.2026;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 52, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
6) Compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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