Art. 4. (Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo)
La rappresentativita' di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.
La rappresentativita' di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.