Articolo 4 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 settembre 1974
Art. 4. (Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo)

La rappresentativita' di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.
Entrata in vigore il 8 settembre 1974