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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 459/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Elena Chiastellaro;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Manuela L'Amico; Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente al minore
[...]
, nato a [...] il 1° aprile 2012 Per_1
Conclusioni:
per entrambi:
affido condiviso;
il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre e frequenterà il padre 48 h consecutive ogni settimana;
l'individuazione di detto periodo avverrà mediante accordo telefonico su base quindicinale, indicativamente ogni secondo venerdì del mese;
l'assegno unico, ammontante attualmente a € 196,50, verrà interamente percepito dalla madre con decorrenza luglio 2025.
solo per la madre: Per in via alternata, trascorrerà le festività di Pasqua e Pasquetta nonché una settimana nel periodo natalizio, ossia dal 24 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso. I ponti primaverili, le altre festività, i compleanni e gli onomastici saranno alternati, pur sempre compatibilmente con i turni di lavoro del sig. ; a tal fine il sig. dovrà CP_1 CP_1 impegnarsi a comunicare con congruo anticipo i propri orari di lavoro, al fine di consentire una corretta organizzazione del minore;
mantenimento ordinario € 400,00 mensili rivalutabili + spese straordinarie 50% solo per il padre:
tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Pasqua e Pasquetta e una settimana nel periodo natalizio (24/30 dicembre e 31/6 gennaio), in maniera alternata fra i genitori ponti primaverili, compleanni, onomastici, altre festività in maniera alternata fra i genitori;
festa del papà con il padre e festa della mamma con la madre;
mantenimento ordinario € 250,00 mensili rivalutabili + spese straordinarie 50% dirsi tenuta e condannarsi la signora al pagamento, in favore del sig. Parte_1 [...]
, della somma di euro 663,70=, sia a titolo di spese straordinarie sostenute esclusivamente CP_1 dal sig. (euro 151,48=) che a titolo di spese che rientrano nel contributo ordinario CP_1
(abbigliamento per euro 512,22 e del quale il sig. è stato costretto all'acquisto poiché il CP_1 minore non ne veniva dotato, nei giorni di spettanza del padre, salvo essere successivamente trattenuto dalla nella propria abitazione); Parte_1
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Le parti si rivolgevano al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e Per mantenimento del minore . Scambiate le memorie introduttive, all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti raggiungevano un accordo parziale in materia di affidamento, collocamento nei periodi feriali e ripartizione dell'assegno unico, mentre si riportavano ai rispettivi atti sulle ulteriori questioni, e la giudice si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto dell'accordo delle parti e in assenza di motivi ostativi, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo parziale raggiunto all'udienza dell'8 luglio 2025. Ad integrazione di detto accordo, ritiene inoltre di stabilire che il minore possa trascorrere le vacanze infrannuali ed estive in maniera paritaria e alternata con ciascun genitore.
Inoltre, tenuto conto che
1. il minore trascorrerà 5/7 del tempo con la madre e 2/7 del tempo con il padre su accordo delle parti;
2. la madre guadagna circa € 1.000,00 mensili, percepisce € 200,00 a titolo di assegno unico sostiene costi locativi per € 350,00, è comproprietaria di un immobile in cui vivono alcuni familiari da cui non percepisce alcun canone di locazione, non ha risparmi significativi;
3. che il padre guadagna circa € 1.600,00 mensili, ha rinunciato a percepire la propria quota di assegno unico, non sostiene – al momento – costi locativi (ma è intenzionato a reperire un alloggio autonomo in quanto vive con la madre), è comproprietario dell'immobile in cui vive, possiede circa € 10.000,00;
Il Tribunale, considerata la disponibilità economica di ciascuna parte e il tempo trascorso dal minore Per con ciascun genitore, ritiene di stabilire il contributo paterno al mantenimento di in € 325,00 mensili rivalutabili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di contestazione, la madre dovrà rimborsare al padre metà delle spese straordinarie da questi sostenute in favore del minore. Non si ritiene invece di pronunciare condanna in relazione alle spese ordinarie, atteso che esse costituiscono oggetto di pagamento diretto da parte di ciascun genitore nel periodo di rispettiva spettanza – fatto salvo il versamento del contributo perequativo mensile.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la parziale conciliazione e la reciproca soccombenza, dispone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 459
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Per 1) Dà atto che sia affidato a entrambi i genitori, che sia collocato presso la madre e che possa frequentare il padre 48 h consecutive ogni settimana;
2) Dà atto che l'individuazione di detto periodo avverrà mediante accordo telefonico su base quindicinale, indicativamente ogni secondo venerdì del mese;
3) Dispone che il minore trascorra le vacanze infrannuali in maniera paritaria e alternata con ciascun genitore e quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive;
prescrive altresì che in caso di disaccordo sull'individuazione dei periodi la scelta prioritaria spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari;
4) Condanna il padre a versare alla madre € 325,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario del minore e a sostenere le spese straordinarie a lui necessarie nella misura della metà, come da protocollo in uso presso il tribunale;
5) Dà atto che la madre percepirà interamente l'assegno unico;
6) Condanna la madre a versare al padre € 151,48;
7) Compensa le spese di lite.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 459/2024 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Elena Chiastellaro;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , con l'avv. Manuela L'Amico; Controparte_1 C.F._2
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente al minore
[...]
, nato a [...] il 1° aprile 2012 Per_1
Conclusioni:
per entrambi:
affido condiviso;
il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre e frequenterà il padre 48 h consecutive ogni settimana;
l'individuazione di detto periodo avverrà mediante accordo telefonico su base quindicinale, indicativamente ogni secondo venerdì del mese;
l'assegno unico, ammontante attualmente a € 196,50, verrà interamente percepito dalla madre con decorrenza luglio 2025.
solo per la madre: Per in via alternata, trascorrerà le festività di Pasqua e Pasquetta nonché una settimana nel periodo natalizio, ossia dal 24 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso. I ponti primaverili, le altre festività, i compleanni e gli onomastici saranno alternati, pur sempre compatibilmente con i turni di lavoro del sig. ; a tal fine il sig. dovrà CP_1 CP_1 impegnarsi a comunicare con congruo anticipo i propri orari di lavoro, al fine di consentire una corretta organizzazione del minore;
mantenimento ordinario € 400,00 mensili rivalutabili + spese straordinarie 50% solo per il padre:
tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Pasqua e Pasquetta e una settimana nel periodo natalizio (24/30 dicembre e 31/6 gennaio), in maniera alternata fra i genitori ponti primaverili, compleanni, onomastici, altre festività in maniera alternata fra i genitori;
festa del papà con il padre e festa della mamma con la madre;
mantenimento ordinario € 250,00 mensili rivalutabili + spese straordinarie 50% dirsi tenuta e condannarsi la signora al pagamento, in favore del sig. Parte_1 [...]
, della somma di euro 663,70=, sia a titolo di spese straordinarie sostenute esclusivamente CP_1 dal sig. (euro 151,48=) che a titolo di spese che rientrano nel contributo ordinario CP_1
(abbigliamento per euro 512,22 e del quale il sig. è stato costretto all'acquisto poiché il CP_1 minore non ne veniva dotato, nei giorni di spettanza del padre, salvo essere successivamente trattenuto dalla nella propria abitazione); Parte_1
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
Le parti si rivolgevano al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e Per mantenimento del minore . Scambiate le memorie introduttive, all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti raggiungevano un accordo parziale in materia di affidamento, collocamento nei periodi feriali e ripartizione dell'assegno unico, mentre si riportavano ai rispettivi atti sulle ulteriori questioni, e la giudice si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto dell'accordo delle parti e in assenza di motivi ostativi, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo parziale raggiunto all'udienza dell'8 luglio 2025. Ad integrazione di detto accordo, ritiene inoltre di stabilire che il minore possa trascorrere le vacanze infrannuali ed estive in maniera paritaria e alternata con ciascun genitore.
Inoltre, tenuto conto che
1. il minore trascorrerà 5/7 del tempo con la madre e 2/7 del tempo con il padre su accordo delle parti;
2. la madre guadagna circa € 1.000,00 mensili, percepisce € 200,00 a titolo di assegno unico sostiene costi locativi per € 350,00, è comproprietaria di un immobile in cui vivono alcuni familiari da cui non percepisce alcun canone di locazione, non ha risparmi significativi;
3. che il padre guadagna circa € 1.600,00 mensili, ha rinunciato a percepire la propria quota di assegno unico, non sostiene – al momento – costi locativi (ma è intenzionato a reperire un alloggio autonomo in quanto vive con la madre), è comproprietario dell'immobile in cui vive, possiede circa € 10.000,00;
Il Tribunale, considerata la disponibilità economica di ciascuna parte e il tempo trascorso dal minore Per con ciascun genitore, ritiene di stabilire il contributo paterno al mantenimento di in € 325,00 mensili rivalutabili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di contestazione, la madre dovrà rimborsare al padre metà delle spese straordinarie da questi sostenute in favore del minore. Non si ritiene invece di pronunciare condanna in relazione alle spese ordinarie, atteso che esse costituiscono oggetto di pagamento diretto da parte di ciascun genitore nel periodo di rispettiva spettanza – fatto salvo il versamento del contributo perequativo mensile.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la parziale conciliazione e la reciproca soccombenza, dispone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 459
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Per 1) Dà atto che sia affidato a entrambi i genitori, che sia collocato presso la madre e che possa frequentare il padre 48 h consecutive ogni settimana;
2) Dà atto che l'individuazione di detto periodo avverrà mediante accordo telefonico su base quindicinale, indicativamente ogni secondo venerdì del mese;
3) Dispone che il minore trascorra le vacanze infrannuali in maniera paritaria e alternata con ciascun genitore e quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive;
prescrive altresì che in caso di disaccordo sull'individuazione dei periodi la scelta prioritaria spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari;
4) Condanna il padre a versare alla madre € 325,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario del minore e a sostenere le spese straordinarie a lui necessarie nella misura della metà, come da protocollo in uso presso il tribunale;
5) Dà atto che la madre percepirà interamente l'assegno unico;
6) Condanna la madre a versare al padre € 151,48;
7) Compensa le spese di lite.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore