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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2022
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 46/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Arena (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via Trieste n. C.F._2
19, è elettivamente domiciliata.
Opponente
Contro
(già , C.F. in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (già denominata Controparte_2 CP_3
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
[...] P.IVA_2
) e con domicilio eletto in Catania, Viale Ionio n. 65, presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Alessandra Cerbino.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dello 01.07.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4103/2021 del 03.10.2021, depositato il 05.10.2021 ed emesso dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.339,83, oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente dal contratto di finanziamento n. stipulato il 7.12.2007 con P.IVA_3
(poi incorporata in e ceduto il 16.04.2013 a CP_4 CP_5 Controparte_6 L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava la pretesa creditoria eccependo l'inesistenza del credito per l'avvenuto pagamento a saldo e stralcio in favore della delle CP_5 somme richieste, avendo corrisposto l'importo di € 13.500,00 a mezzo di bonifico bancario effettuato il 15.05.2015. Lamentava, inoltre, l'inesistenza del credito per non avere la inviato alla CP_5 cessionaria tutta la documentazione attinente alla posizione dell'opponente, come previsto al punto 4.4 della cessione pro-soluto.
pagina 1 di 5 Nel merito, si doleva, dell'inadeguatezza dei documenti prodotti da controparte e dell'applicazione di interessi ultra-legali, chiedendo il ricalcolo dell'eventuale dovuto a mezzo di CTU contabile. Per tali motivi così concludeva: “-In via preliminare, dichiarare l'inesistenza del credito opposto per estinzione del debito da parte dell'opponente in favore della cedente CP_5 dichiarare, per le ragioni in narrativa, con propria Ordinanza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4103/2021, e, per l'effetto, dichiarare nulla/inefficace/illegittima/infondata l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente con le conseguenti statuizioni;
in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento della preliminare eccezione circa la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, considerate le gravi condizioni economiche in cui versa parte opponente, nonché la mancanza di motivazioni circa il concreto pericolo di pregiudizio in cui incorrerebbe la società opposta;
-Sempre preliminarmente, dichiarare l'inesistenza del credito e nulla/inefficace/illegittima l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente per non avere la cedente inviato alla cessionaria tutta la documentazione attinente la posizione della Sig.ra CP_5
, come meglio precisato in parte narrativa;
-Nel merito, dichiarare l'infondatezza del Parte_1 ricorso per d.i. ed illegittimità dello stesso, od, in subordine, disporre una consulenza contabile al fine di ricalcolare correttamente l'eventuale dovuto dall'opponente; -Dichiarare nullo il d.i. opposto per applicazione di interessi ultralegali, od in subordine, ricalcolare con apposita CTU contabile il corretto ammontare dell'eventuale credito dovuto. -disporsi interrogatorio libero della parte opponente. …”. L' costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze deducendo Controparte_1 preliminarmente come la controversia vertesse in materia di contratti bancari e, pertanto, fosse necessario l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, osservava che era sufficiente un mero esame visivo della comunicazione di accettazione della proposta inviata dall'allora e del dispositivo di bonifico per verificare che, CP_5 tale documentazione, si riferiva ad altro rapporto contrattuale e, in particolare, al rapporto negoziale n.
800003958057 e non a quello per cui era causa avente il numero 800004637426.
Allo scopo evidenziava che il credito ingiunto era stato ceduto da in data 16.04.2013 CP_5 con la conseguenza che, in data 12.05.2015 la stessa, non essendo più la titolare del credito, non avrebbe mai potuto accettare una proposta di pagamento. CP_ Stante quanto sopra evidenziava che la società cedente aveva trasmesso a i documenti relativi al rapporto contrattuale n. 800004637426, non dovendo e potendo trasmettere documentazione relativa a un credito mai ceduto, e chiedeva quindi il rigetto dell'ulteriore eccezione della circa la Pt_1 mancata consegna da parte della della documentazione relativa alla di lei posizione. CP_5
Ad ogni modo, affermava la piena valenza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria e l'insussistenza dell'ipotesi di illegittimità profilata da parte avversa in ordine agli interessi ultra legali, avendo la creditrice applicato le condizioni economiche indicate in contratto le quali erano pienamente legittime, accettate e sottoscritte dall'opponente. Si opponeva, pertanto, alla richiesta di CTU avente finalità meramente eplorative e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Conseguentemente, formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
pagina 2 di 5 diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Sig.ra al pagamento, Pt_1 in favore di dell'importo di Euro 6.339,83, oltre interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, anche ai sensi e per gli effetti del 2041 c.c.;…”. Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle istanze delle parti, all'esito della quale veniva concessa -con ordinanza del 13.04.2022- la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si assegnava a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione. All'udienza del 26.10.2022, tenutasi con rito cartolare, avendo avuto la mediazione esito negativo si concedevano i termini istruttori ex art. 183 c.p.c..
Depositate, quindi, le relative memorie ex art. 183 c.p.c., ritenendosi la causa matura per la decisione e irrilevanti le richieste istruttorie avanzate, la causa era rinviata per p.c. all'1.07.2024.
Infine, precisate le conclusioni in data 01.07.2024, il giudizio era posto in decisione con i termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
*************************** Tanto premesso è opinione di questo decidente che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per quanto di seguito esposto. Con il primo motivo di opposizione l'attrice eccepisce l'inesistenza del credito vantato per il suo avvenuto pagamento a mezzo di una somma corrisposta alla a saldo e stralcio delle CP_5 pretese creditorie oggetto del giudizio.
Ebbene, il decreto qui contestato trae le mosse da un finanziamento per l'importo di € 5.000,00 concesso alla dalla (poi incorporata in il cui credito è stato ceduto a Pt_1 CP_4 CP_5 in data 16.04.2013 (v. fascicolo monitorio all. 3 e 4). Controparte_6
Or, come evidenziato da parte opposta, il succitato rapporto negoziale è stato identificato con il n. 800004637426, e tale numerazione risulta riportata nei vari atti relativi a detta pretesa creditoria ovvero: nella lettera di messa in mora del 02.12.2010 inviata da alla (v. all. 5 fascicolo CP_5 Pt_1 opposta), nelle successive comunicazioni del 5.6.2013 e del 15.07.2013 con cui si avvisava la debitrice della cessione del credito vantato dalla alla (v. all.
5-6 fasc. CP_5 Controparte_6 monitorio e all. 6 fasc. opposta), nonché nello stesso ricorso monitorio e nell'estratto conto di
[...]
(v. all. 7 fascicolo monitorio). CP_6
A fronte di ciò, invece, il pagamento del 15.05.2015 -allegato dall'opponente a corredo della propria contestazione- indica quale causale la dicitura “SALDO E STRALCIO PRATICA N. 800003958057 ”, conformemente alla numerazione riportata nella lettera della Parte_1
Compass con cui viene accettata la proposta di definizione a saldo e stralcio della posizione n.
800003958057 (v. all. 2 e 3 fascicolo opponente). Parte_1
Sul punto, peraltro, non colgono nel segno le generiche affermazioni svolte dalla difesa della secondo la quale “si tratta sempre del medesimo contratto e la numerazione attiene alle singole Pt_1 società che si ebbero a passare il credito”, risultando piuttosto il contrario, in quanto sia la cessionaria pagina 3 di 5 che la cedente per identificare il rapporto negoziale in questione hanno indicato senza soluzione di continuità sempre il numero 800004637426. Per l'effetto, si deve ritenere come il suddetto pagamento non sia in alcun modo riferibile al credito portato dal decreto qui opposto e non ne abbia comportato l'estinzione, rigettandosi la doglianza promossa dall'opponente. Per di più, a seguito della notificazione alla (v. all.
5-6 ricevuta di ritorno fasc. monitorio) Pt_1 dell'intervenuta cessione del credito, eseguita mediante comunicazione ricevuta il 09.06.2013, la stessa cessione è divenuta opponibile alla debitrice ceduta ed eventuali successivi pagamenti effettuati in favore del creditore cedente, quale l'asserito pagamento del 15.5.2015, non possono comunque considerarsi liberatori nei confronti del cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., avendo la debitrice ricevuto idonea comunicazione in ordine alla mutata titolarità attiva del rapporto (Cfr. Cass. n.
9761/2005). Da ciò ne discende il rigetto anche dell'ulteriore motivo di opposizione circa il mancato invio alla cessionaria da parte della cedente della documentazione attinente alla posizione della debitrice, essendo l'opposta in possesso della necessaria documentazione afferente al credito azionato con il decreto qui opposto e relativo al contratto n. 800004637426.
In ordine, poi, alla generica doglianza sulla pretesa inidoneità della documentazione a supporto del provvedimento monitorio, è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Trovano, pertanto, applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale) ha prodotto il contratto di finanziamento del 07.12.2007, la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è contestata, completo dei identificativi della richiedente, del numero delle rate, dell'importo della singola rata, del T.A.N. nella misura del 16,42% % e del T.A.E.G. nella misura del 17,71% %, (v. all. 3 del fascicolo monitorio), l'estratto conto debitamente sottoscritto dalla nel quale si dichiara che il CP_5 credito è vero e liquido (v. all. 7 fascicolo opposta) nonché le comunicazioni di messa in mora e di avvenuta cessione (v. all.
5-6 fascicolo monitorio e all. 5 fasc. opposta).
Conseguentemente, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare CP l'esistenza del credito vantato dall' . Per le superiori ragioni le argomentazioni dell'opponente al riguardo devono essere disattese e rigettate, analogamente alle censure mosse in merito agli interessi ultra-legali e alla violazione degli art. 117 Tub e dell'art. 1284 c.c., non potendo trovare spazio nel caso in esame il citato art. 117 poiché non sussiste alcuna carenza di forma scritta. D'altronde, l'eccezione afferente all'applicazione di interessi ultra-legali si staglia per la sua genericità e indeterminatezza e, dunque, dovendosi richiamare le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che grava su chi adduce fatti estintivi, modificativi e impeditivi di un diritto di credito altrui, la contestazione operata dall'odierna opponente appare del tutto irrilevante e priva di effetti poiché non fondata su specifici e, pertinenti, elementi valutativi o allegatori, non essendo sufficiente il disconoscimento generico basato su mere clausole di stile (Cfr. Cass. n. 31837/2021, Cass. n. 9439/2022).
pagina 4 di 5 Risulta, quindi, da rigettare la proposta opposizione, confermandosi il decreto ingiuntivo n.
4103/2021 del 03.10.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G. e depositato il 05.10.2021.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4103/2021 del
03.10.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G. e depositato il
05.10.2021.
- Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in €
2.540,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 46/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federico Arena (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via Trieste n. C.F._2
19, è elettivamente domiciliata.
Opponente
Contro
(già , C.F. in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (già denominata Controparte_2 CP_3
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
[...] P.IVA_2
) e con domicilio eletto in Catania, Viale Ionio n. 65, presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Alessandra Cerbino.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dello 01.07.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4103/2021 del 03.10.2021, depositato il 05.10.2021 ed emesso dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.339,83, oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente dal contratto di finanziamento n. stipulato il 7.12.2007 con P.IVA_3
(poi incorporata in e ceduto il 16.04.2013 a CP_4 CP_5 Controparte_6 L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava la pretesa creditoria eccependo l'inesistenza del credito per l'avvenuto pagamento a saldo e stralcio in favore della delle CP_5 somme richieste, avendo corrisposto l'importo di € 13.500,00 a mezzo di bonifico bancario effettuato il 15.05.2015. Lamentava, inoltre, l'inesistenza del credito per non avere la inviato alla CP_5 cessionaria tutta la documentazione attinente alla posizione dell'opponente, come previsto al punto 4.4 della cessione pro-soluto.
pagina 1 di 5 Nel merito, si doleva, dell'inadeguatezza dei documenti prodotti da controparte e dell'applicazione di interessi ultra-legali, chiedendo il ricalcolo dell'eventuale dovuto a mezzo di CTU contabile. Per tali motivi così concludeva: “-In via preliminare, dichiarare l'inesistenza del credito opposto per estinzione del debito da parte dell'opponente in favore della cedente CP_5 dichiarare, per le ragioni in narrativa, con propria Ordinanza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4103/2021, e, per l'effetto, dichiarare nulla/inefficace/illegittima/infondata l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente con le conseguenti statuizioni;
in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento della preliminare eccezione circa la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, considerate le gravi condizioni economiche in cui versa parte opponente, nonché la mancanza di motivazioni circa il concreto pericolo di pregiudizio in cui incorrerebbe la società opposta;
-Sempre preliminarmente, dichiarare l'inesistenza del credito e nulla/inefficace/illegittima l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente per non avere la cedente inviato alla cessionaria tutta la documentazione attinente la posizione della Sig.ra CP_5
, come meglio precisato in parte narrativa;
-Nel merito, dichiarare l'infondatezza del Parte_1 ricorso per d.i. ed illegittimità dello stesso, od, in subordine, disporre una consulenza contabile al fine di ricalcolare correttamente l'eventuale dovuto dall'opponente; -Dichiarare nullo il d.i. opposto per applicazione di interessi ultralegali, od in subordine, ricalcolare con apposita CTU contabile il corretto ammontare dell'eventuale credito dovuto. -disporsi interrogatorio libero della parte opponente. …”. L' costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze deducendo Controparte_1 preliminarmente come la controversia vertesse in materia di contratti bancari e, pertanto, fosse necessario l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, osservava che era sufficiente un mero esame visivo della comunicazione di accettazione della proposta inviata dall'allora e del dispositivo di bonifico per verificare che, CP_5 tale documentazione, si riferiva ad altro rapporto contrattuale e, in particolare, al rapporto negoziale n.
800003958057 e non a quello per cui era causa avente il numero 800004637426.
Allo scopo evidenziava che il credito ingiunto era stato ceduto da in data 16.04.2013 CP_5 con la conseguenza che, in data 12.05.2015 la stessa, non essendo più la titolare del credito, non avrebbe mai potuto accettare una proposta di pagamento. CP_ Stante quanto sopra evidenziava che la società cedente aveva trasmesso a i documenti relativi al rapporto contrattuale n. 800004637426, non dovendo e potendo trasmettere documentazione relativa a un credito mai ceduto, e chiedeva quindi il rigetto dell'ulteriore eccezione della circa la Pt_1 mancata consegna da parte della della documentazione relativa alla di lei posizione. CP_5
Ad ogni modo, affermava la piena valenza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria e l'insussistenza dell'ipotesi di illegittimità profilata da parte avversa in ordine agli interessi ultra legali, avendo la creditrice applicato le condizioni economiche indicate in contratto le quali erano pienamente legittime, accettate e sottoscritte dall'opponente. Si opponeva, pertanto, alla richiesta di CTU avente finalità meramente eplorative e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Conseguentemente, formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
pagina 2 di 5 diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la Sig.ra al pagamento, Pt_1 in favore di dell'importo di Euro 6.339,83, oltre interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, anche ai sensi e per gli effetti del 2041 c.c.;…”. Alla prima udienza la causa andava in riserva sulle istanze delle parti, all'esito della quale veniva concessa -con ordinanza del 13.04.2022- la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si assegnava a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione. All'udienza del 26.10.2022, tenutasi con rito cartolare, avendo avuto la mediazione esito negativo si concedevano i termini istruttori ex art. 183 c.p.c..
Depositate, quindi, le relative memorie ex art. 183 c.p.c., ritenendosi la causa matura per la decisione e irrilevanti le richieste istruttorie avanzate, la causa era rinviata per p.c. all'1.07.2024.
Infine, precisate le conclusioni in data 01.07.2024, il giudizio era posto in decisione con i termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
*************************** Tanto premesso è opinione di questo decidente che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per quanto di seguito esposto. Con il primo motivo di opposizione l'attrice eccepisce l'inesistenza del credito vantato per il suo avvenuto pagamento a mezzo di una somma corrisposta alla a saldo e stralcio delle CP_5 pretese creditorie oggetto del giudizio.
Ebbene, il decreto qui contestato trae le mosse da un finanziamento per l'importo di € 5.000,00 concesso alla dalla (poi incorporata in il cui credito è stato ceduto a Pt_1 CP_4 CP_5 in data 16.04.2013 (v. fascicolo monitorio all. 3 e 4). Controparte_6
Or, come evidenziato da parte opposta, il succitato rapporto negoziale è stato identificato con il n. 800004637426, e tale numerazione risulta riportata nei vari atti relativi a detta pretesa creditoria ovvero: nella lettera di messa in mora del 02.12.2010 inviata da alla (v. all. 5 fascicolo CP_5 Pt_1 opposta), nelle successive comunicazioni del 5.6.2013 e del 15.07.2013 con cui si avvisava la debitrice della cessione del credito vantato dalla alla (v. all.
5-6 fasc. CP_5 Controparte_6 monitorio e all. 6 fasc. opposta), nonché nello stesso ricorso monitorio e nell'estratto conto di
[...]
(v. all. 7 fascicolo monitorio). CP_6
A fronte di ciò, invece, il pagamento del 15.05.2015 -allegato dall'opponente a corredo della propria contestazione- indica quale causale la dicitura “SALDO E STRALCIO PRATICA N. 800003958057 ”, conformemente alla numerazione riportata nella lettera della Parte_1
Compass con cui viene accettata la proposta di definizione a saldo e stralcio della posizione n.
800003958057 (v. all. 2 e 3 fascicolo opponente). Parte_1
Sul punto, peraltro, non colgono nel segno le generiche affermazioni svolte dalla difesa della secondo la quale “si tratta sempre del medesimo contratto e la numerazione attiene alle singole Pt_1 società che si ebbero a passare il credito”, risultando piuttosto il contrario, in quanto sia la cessionaria pagina 3 di 5 che la cedente per identificare il rapporto negoziale in questione hanno indicato senza soluzione di continuità sempre il numero 800004637426. Per l'effetto, si deve ritenere come il suddetto pagamento non sia in alcun modo riferibile al credito portato dal decreto qui opposto e non ne abbia comportato l'estinzione, rigettandosi la doglianza promossa dall'opponente. Per di più, a seguito della notificazione alla (v. all.
5-6 ricevuta di ritorno fasc. monitorio) Pt_1 dell'intervenuta cessione del credito, eseguita mediante comunicazione ricevuta il 09.06.2013, la stessa cessione è divenuta opponibile alla debitrice ceduta ed eventuali successivi pagamenti effettuati in favore del creditore cedente, quale l'asserito pagamento del 15.5.2015, non possono comunque considerarsi liberatori nei confronti del cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., avendo la debitrice ricevuto idonea comunicazione in ordine alla mutata titolarità attiva del rapporto (Cfr. Cass. n.
9761/2005). Da ciò ne discende il rigetto anche dell'ulteriore motivo di opposizione circa il mancato invio alla cessionaria da parte della cedente della documentazione attinente alla posizione della debitrice, essendo l'opposta in possesso della necessaria documentazione afferente al credito azionato con il decreto qui opposto e relativo al contratto n. 800004637426.
In ordine, poi, alla generica doglianza sulla pretesa inidoneità della documentazione a supporto del provvedimento monitorio, è bene ricordare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Trovano, pertanto, applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale) ha prodotto il contratto di finanziamento del 07.12.2007, la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è contestata, completo dei identificativi della richiedente, del numero delle rate, dell'importo della singola rata, del T.A.N. nella misura del 16,42% % e del T.A.E.G. nella misura del 17,71% %, (v. all. 3 del fascicolo monitorio), l'estratto conto debitamente sottoscritto dalla nel quale si dichiara che il CP_5 credito è vero e liquido (v. all. 7 fascicolo opposta) nonché le comunicazioni di messa in mora e di avvenuta cessione (v. all.
5-6 fascicolo monitorio e all. 5 fasc. opposta).
Conseguentemente, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare CP l'esistenza del credito vantato dall' . Per le superiori ragioni le argomentazioni dell'opponente al riguardo devono essere disattese e rigettate, analogamente alle censure mosse in merito agli interessi ultra-legali e alla violazione degli art. 117 Tub e dell'art. 1284 c.c., non potendo trovare spazio nel caso in esame il citato art. 117 poiché non sussiste alcuna carenza di forma scritta. D'altronde, l'eccezione afferente all'applicazione di interessi ultra-legali si staglia per la sua genericità e indeterminatezza e, dunque, dovendosi richiamare le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che grava su chi adduce fatti estintivi, modificativi e impeditivi di un diritto di credito altrui, la contestazione operata dall'odierna opponente appare del tutto irrilevante e priva di effetti poiché non fondata su specifici e, pertinenti, elementi valutativi o allegatori, non essendo sufficiente il disconoscimento generico basato su mere clausole di stile (Cfr. Cass. n. 31837/2021, Cass. n. 9439/2022).
pagina 4 di 5 Risulta, quindi, da rigettare la proposta opposizione, confermandosi il decreto ingiuntivo n.
4103/2021 del 03.10.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G. e depositato il 05.10.2021.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4103/2021 del
03.10.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G. e depositato il
05.10.2021.
- Condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite che liquida in €
2.540,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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