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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 90/2023 pendente tra:
), residente in [...] Controparte_1 C.F._1
45023 Costa Di GO, Controparte_2
) residente in [...] 45023 Costa Di GO, C.F._2
) residente in [...] 45023 Controparte_3 C.F._3
Costa Di GO, tutti con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI NUNZIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
) residente in [...] C.F._4
242/6 45023 Costa Di GO, ) Controparte_5 C.F._5 residente in [...], Costa di GO (RO), con il patrocinio dell'Avv. DALLAFINA ILARIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI Oggetto: accertamento e dichiarazione di servitù di passaggio Conclusioni: gli attori hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, depositate in data 15.5.2025; i convenuti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, depositate in data 14.5.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_4 CP_5
, deducendo:
[...]
-di aver acquistato, in data 19.12.2016, rispettivamente il diritto di usufrutto congiuntivo con diritto reciproco di accrescimento e la nuda proprietà dell'immobile sito in Costa di GO (RO), costituita da una porzione di fabbricato posta al piano terra in separato corpo di fabbrica, in via Viatella ad uso posto auto coperto e locale di deposito al piano terra in separato corpo di fabbrica con corte esclusiva e adiacente terreno agricolo, così catastalmente censito:
-prima della vendita tali immobili facevano parte di un unico fabbricato principale, che il dante causa frazionava al fine di consentire la vendita del garage e del magazzino comprensivo del bene comune non censibile, identificato nel nuovo mappale 319;
-che vi è un unico cancello carraio di accesso alla via pubblica per tutti gli aventi diritto e un cancello per accedere alle varie particelle;
-che per accedere al proprio fondo devono necessariamente transitare lungo la particella 40, sub. 3, di proprietà di e la particella 40, sub 4 e 42 Controparte_4 entrambe di proprietà di , non essendo presenti altri accessi alla Controparte_5 pubblica via;
-che il passaggio è reso gravoso dai convenuti, avendo questi posizionato ostacoli (tra i quali una piscina e delle bici) che impediscono di fatto la sua fruibilità;
-che pertanto sono stati diffidati a mezzo del proprio difensori;
-che è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
-che sono titolari del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti, costituitosi ex art. 1062 cod. civ., essendo l'immobile originariamente appartenuti ad unico proprietario, CP
(ed originariamente annessi al fabbricato principale -particella 40- e all'area cortiliva
[...] -particella 42-, il quale ha realizzato sul fondo servente opere visibili (il cancello e il passaggio) a favore del fondo dominante;
-che i convenuti, con il proprio comportamento, ostacolano il pieno godimento degli immobili, causando un evidente danno, quantificato in euro 2.000,00= o nella diversa somma da quantificare in via equitativa. Per quanto sopra esposto, hanno concluso domandando l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio sui fondi di proprietà dei convenuti;
l'ordine di cessazione delle molestie, e il risarcimento di tutti i danni patiti. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * * Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_4 Controparte_5 deducendo:
-che isulta estraneo alle domande attoree, in quanto egli Controparte_4 ha acquistato l'immobile di cui al foglio 16, particella 40, sub. 3, nonché quello di cui al foglio 16, particella 247 e 184 da un diverso dante causa, ossia Persona_1
;
[...]
-che, infatti, nell'atto di frazionamento non vi sono riferimenti al mappale 40, sub. 3, il quale evidentemente apparteneva a un diverso proprietario;
-che dunque manca, nei suoi confronti, il presupposto costitutivo della domanda accertamento della servitù costituitasi ex art. 1062 cod. civ.;
-che, per quanto concerne l'immobile di proprietà di , vengono Controparte_5 ammesse le circostanze allegate dagli attori sul frazionamento da parte dell'unico ed originario proprietario;
-che, tuttavia, le due unità hanno ciascuna il proprio accesso alla pubblica via;
-che pertanto non è possibile stabilire quale dei due fondi sia servente, ovvero dominante;
-che difetta, in ogni caso, il requisito dell'utilità, la quale sarebbe all'evidenza diretta al proprietario e non al fondo, come prescritto dalla legge che – in ogni caso- è assente per la già evidenziata presenza di un accesso autonomo alla pubblica via;
-che, per quanto attiene alla domanda volta a far cessare le turbative, gli attori sono decaduti dall'azione ex art. 1170 cod. civ.;
-che la domanda di risarcimento del danno è generica e non provata nei suoi elementi costitutivi. Per i motivi sopra esposti ha concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
* * * All'udienza del 26.4.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e all'esito, rigettate le altre istanze istruttorie, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa ed effettuata ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 cpc con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi, ad accedere nei luoghi di causa ed ad effettuare sopralluoghi, ad acquisire copia dei documenti necessari a dare risposta al quesito custoditi presso pubbliche amministrazioni, provveda il Consulente:
1. ad individuare, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della domanda;
a verificarne l'attuale appartenenza alle parti in causa;
2. a descrivere dettagliatamente i beni, ivi compresi gli accessi, i cancelli, i passi pedonali e carrai menzionati dalle parti, dandone idonea e chiara rappresentazione grafica e fotografica;
3. a dare conto della evoluzione storica dei fondi medesimi (nonché, per quanto sia possibile ricostruire anche in base alla documentazione pubblica, della evoluzione delle caratteristiche degli accessi, dei cancelli, proprietà di unico soggetto in passato, e dando atto dei frazionamenti interventi nel tempo e delle modifiche inserite in Catasto);
4. a precisare se i fondi appartenenti agli attori dispongano di accesso alla via pubblica, idoneo al transito pedonale e carraio, ed avente quali caratteristiche;
5. a riferire ogni ulteriore elemento utile al giudizio e a tentare, all'esito delle operazioni peritali, la conciliazione tra le parti”. Espletata la consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 21 maggio 2025 e, all'esito, mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, trattenuta in decisione, con assegnazione del termine abbreviato ex art. 190, comma 2 c.p.c. di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali, e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ § § Le domande attoree trovano parziale accoglimento, per i motivi di seguito esposti. 1. Occorre preliminarmente dare atto della circostanza per cui gli attori, mentre nell'atto di citazione qualificavano la propria domanda di accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio costituitasi, in loro favore, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., sui fondi di proprietà di entrambi i convenuti, nell'ambito della I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., modificavano le domande, chiedendo l'accertamento della costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. nei confronti della sola convenuta , Controparte_5 mentre, nei confronti del convenuto deducevano Controparte_4
l'acquisto per usucapione, rinunciando nei confronti di quest'ultimo all'originaria domanda ex art. 1062 cod. civ. Infatti, mentre nell'atto di citazione parte attrice allegava il fatto che il sig. era CP
l'unico precedente proprietario dei terreni oggi di proprietà delle parti in causa e aveva dato vita ad una servitù di passaggio gravante sui fondi di proprietà dei convenuti per destinazione del padre di famiglia, nell'ambito della I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha allegato, quanto al fondo di proprietà di l'acquisto per Controparte_4 usucapione, per avere l'originario proprietario posseduto tale diritto per oltre un ventennio. In relazione alla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, la Suprema Corte ha precisato:
“Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. civile, sez. II, 2/8/2019 n. 20870). Per ciò che rileva nel caso di specie, a quanto detto deve aggiungersi un'ulteriore questione attinente alla distinzione tra diritti c.d. autodeterminati e diritti c.d. eterodeterminati. Infatti, tra gli elementi identificativi della domanda attorea vi è quello della causa petendi di cui all'art. 163, co.
1. n. 4, c.p.c., che fa riferimento alla necessaria esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che rappresentano le ragioni della domanda, lì dove i primi devono essere intesi quali fatti storici costitutivi della pretesa che si vorrebbe far valere in giudizio. Ai fini dell'identificazione del diritto vantato e della domanda proposta, secondo la giurisprudenza, è indispensabile, per evitare la nullità dell'atto di citazione, l'indicazione dei fatti costitutivi solo nel caso in cui si tratti di diritti c.d. eterodeterminati e non anche nell' ipotesi di quelli c.d. autodeterminati. I primi, infatti, che si identificano essenzialmente con i diritti di credito e quelli relativi in generale, hanno un contenuto sempre differente che dipende dal fatto costitutivo, mentre, i diritti c.d. autodeterminati, quali sono i diritti reali, hanno contenuto sempre uguale che prescinde dal tipo di fatto costitutivo. Ne consegue che, in caso di giudizio avente ad oggetto diritti c.d. autodeterminati, la mancata indicazione dei fatti costitutivi non determina la nullità della citazione, incidendo piuttosto sulla decisione di merito che dovrà essere di rigetto per mancanza di prova del diritto vantato. Così come anche l'eventuale indicazione, nel corso del giudizio, di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello inizialmente indicato non determina alcuna mutatio libelli, integrando una mera difesa. La Cassazione ha invero precisato che: “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. Diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova” (Cass. sez. II, sent. del 23.09.2019, n. 23565). Tornando al caso di specie, l'aver dedotto, nell'ambito della prima memoria istruttoria, l'acquisto, da parte degli attori, della servitù di passaggio per intervenuta usucapione, non integra un'ipotesi di mutatio libelli bensì una mera integrazione difensiva assolutamente consentita, vertendo la causa in materia di diritti c.d. autodeterminati. Preme tuttavia rilevare come la domanda risulti inammissibile per violazione dell'art. 112 c.p.c. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cassazione Civile, sez. VI – 3 Ordinanza 26/11/2019, n. 30745). Invero, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, in favore degli attori, della servitù di passaggio asseritamente gravante sul fondo del convenuto CP_4 in quanto conseguenza delle eccezioni formulate dai convenuti nella
[...] comparsa di risposta, avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, alla prima udienza di trattazione.
2. Sulla domanda di accertamento della servitù, asseritamente costituitasi ex art. 1062 cod. civ. in favore degli attori. Nel merito di tale domanda, va osservato che, a mente degli artt. 1061 e 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dallo steso proprietario e che questi ha posto e lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. La costituzione di tal guisa di una servitù non ha quindi natura negoziale ma presuppone la mera ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui i due fondi, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario (Cass. n. 3634/2007; Trib. Roma, 3/3/2020 n. 4608). Inoltre, la servitù può essere acquistata per destinazione del padre di famiglia quando vi siano segni concretantisi in opere - artificiali o naturali - di natura permanente, anche se non in tutto rifinite, obiettivamente destinate all'esercizio di essa e che rivelino, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. 10/4/2020 n. 7783). La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio "nemini res sua servit" (Cass. 18/4/2001, n. 5699). Sotto altro profilo, ricorre il presupposto dell'assenza di espressa volontà contraria dei condividenti rispetto al sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia. Infatti, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione. Tale contraria manifestazione di volontà non può, tuttavia, desumersi per implicito, ma deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. 8/9/2021, n. 24183). Va pertanto vagliata l'esistenza dei menzionati requisiti, necessari per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1062 cod. civ. Sul punto si fa integralmente richiamo alle risultanze della Consulenza tecnica a firma del Geom. la quale si ritiene abbia puntualmente ed esaustivamente Persona_2 risposto al quesito formulato dal Giudice. In particolare, i beni oggetto della presente controversia “sono ubicati in Provincia di GO, Comune di Costa di GO, Via Viatella, in posizione periferica rispetto allo sviluppo del Comune stesso, in una zona avente caratteristica prettamente agricola. Trattasi di terreni agricoli ed aree cortilive con sovrastanti fabbricati, tra loro adiacenti e prospicienti lo stradello denominato Via Viatella, che si dirama dalla principale Via Cristoforo Colombo”. Dai documenti di causa e dall'indagine peritale è, in particolare, emerso che: 1) beni oggetto della domanda, sono pervenuti a parte attrice a seguito di atto di compravendita del Notaio Bortolin di GO del 19.12.2016 rep.n.659, trascritto in data 23.12.2016 R.G.n.10316 – R.P.n.6833, per acquisto da parte di;
CP
2) a il bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_4
Costa di GO (RO) Foglio 16, Particella 40, subalterno 3, è pervenuto a seguito di atto di compravendita Notaio di GO del 20.03.2020 rep.n.16388, da parte di Per_3 [...]
Persona_1
3) a , il bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di Costa di Controparte_5
GO (RO) Foglio 16, Particella 40 subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 subalterno 4, è pervenuto a seguito di atto di compravendita Notaio di GO del 13.09.2019 Per_3 rep.n.15064, trascritto in data 16.09.2019 R.G.n.7600 – R.P.n.5205, da ragione di CP
.
[...]
Dunque, mentre effettivamente i fondi oggi di proprietà degli attori e quelli oggi di proprietà di Controparte_5 in origine appartenevano allo stesso proprietario ), quelli di proprietà di CP
Controparte_4
sono lui pervenuti da . Persona_1
Purtuttavia, non pare difettare, per quanto concerne il fondo della parte convenuta il requisito dell'originaria appartenenza del fondo ad un Controparte_4 unico proprietario, che, a mente dell'art. 1062 cod. civ. determina la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Infatti, l'espletata consulenza tecnica ha accertato la costituzione, ex art. 1062 cod. civ. altresì della servitù per destinazione del padre di , CP [...]
, sul cortile del mappale 40 sub. 3 in favore dei terreni frazionati e Persona_4 donati al figlio , ormai già proprietario dei mappali 40 sub 2 e 42 sub 4. CP
Cionondimeno, la domanda di accertamento della servitù costituitasi ex art. 1062 cod. civ. sul fondo di proprietà di non può trovare accoglimento, Controparte_4 in quanto rinunciata dagli attori sin dalla I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice non può invero pronunciarsi sul punto ex art. 112 c.p.c. Va dunque vagliata la domanda di costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio ex art. 1062 cod. civ. in favore dei fondi di proprietà degli attori, e a carico del fondo di proprietà della sola convenuta . Controparte_5
Attesa l'originaria appartenenza sia del fondo degli attori, che della convenuta CP_5
al medesimo unico proprietario, , va qui valutata l'esistenza
[...] CP di segni concretantisi in opere - artificiali o naturali - di natura permanente, anche se non in tutto rifinite, obiettivamente destinate all'esercizio di essa e che rivelino, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. La consulenza tecnica sul punto ha evidenziato che l'accessibilità al fondo degli attori appare consentita: “oltre che dal tratto di tombinatura… della scolina che separa l'intero compendio dalla via pubblica…dal cancello pedonale-carraio della lunghezza di ml.3,52 circa, posto sul confine sud del mapp.40 sub.3 di proprietà convenuta CP_4
Detto manufatto, però, non risulta installato in corrispondenza di quella
[...] che dovrebbe essere la linea di confine catastale, ma in posizione obliqua tra detta linea ed il vertice nord-ovest del corpo di fabbrica ad uso garage di proprietà attrice, identificato con il mappale 319 sub.
1. Così posizionato, il cancello ricade, di fatto, tutto in proprietà di Parte attrice”. Gli attori hanno allegato (doc. 4 allegato all'atto di citazione) e, invero, la circostanza risulta non contestata, che tale manufatto era presente all'epoca in cui i fondi appartenevano all'unico proprietario , in particolare vi era, già all'epoca in cui furono CP effettuati i rilievi di cui al doc. 4, un unico cancello carrabile di accesso alla Via Viatella, e un cancello interno per consentire l'accesso alle particelle 319, 41, 124, 119, 44. Come noto, non è indispensabile che le opere siano state realizzate proprio dal soggetto cui i due fondi appartenevano, poiché la servitù nasce se il proprietario era a conoscenza della loro esistenza e non si è ad esse opposto. Peraltro, dalla consulenza tecnica esperita è, in particolare emerso un ulteriore elemento dal quale evincersi l'esistenza dell'asservimento di un fondo per l'utilità dell'altro, all'epoca in cui questi appartenevano a . CP
In particolare, quando furono creati i lotti 1 e 2, a seguito dell'atto di divisione del 1944 (meglio descritto in perizia), fu costituita, con il medesimo atto pubblico, servitù di passaggio a carico del lotto allora identificato come n. 1 (di titolarità di ) Persona_5
-oggi identificato ai mapp. 40 sub. 4 e 42 sub.
4- a favore del lotto n. 2 (di
[...]
), oggi identificato dal mapp. 40 sub. 3 al C.F. e mapp. 40 sub.
2-122 al Persona_6
C.T. Tale servitù è rimasta attiva sino al 1976 quando , era divenuto CP proprietario, sia del bene identificabile con l'attuale 40 sub.4 – 42 sub.4 su cui gravava la servitù costituita nell'anno 1944, sia del terreno agricolo mapp.41 e 44 per i quali la servitù era stata costituta a favore. L'originario asservimento del fondo oggi di proprietà della a Controparte_5 favore del fondo di proprietà degli odierni attori è dunque dimostrato dall'esistenza di tale servitù di passaggio costituita per atto pubblico. Tutto ciò detto, manca altresì la prova della contraria manifestazione di volontà da parte del comune proprietario al sorgere della servitù, atteso che, come già sottolineato, detta volontà non può desumersi per implicito, ma deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. 8/9/2021, n. 24183). Per tutti i sopra citati motivi, viene così accertata la costituzione, ex art. 1062 cod. civ. della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli attori, e gravante sul fondo della convenuta . Controparte_5
Preme tuttavia rilevare come la pronuncia di accertamento della costituzione della servitù ex art. 1062 cod. civ. a favore degli attori e a carico del fondo di proprietà di CP_5
risulta, nei fatti, priva di qualsivoglia utilità pratica, atteso che non può essere
[...] costituita, per le ragioni sopra esposte, la servitù di passaggio in favore dei medesimi e a carico del fondo di proprietà di Controparte_4
3. sulla domanda di condanna alla liberazione del fondo alla liberazione del tragitto formulata dagli attori e sulla domanda di risarcimento dei danni. Gli attori hanno domandato la condanna dei convenuti alla cessazione di qualsiasi molestia e impedimento in atto nonché turbative future volte ad impedire il diritto di passaggio pedonale e carraio di , e sui Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fondi serventi di cui al Foglio 16, Particella 40, subalterno 3 di proprietà del sig. CP_4
Foglio 16, Particella 40, subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 di proprietà
[...] della sig.ra tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Costa di Controparte_5
GO (RO), con conseguente rimessione in pristino dei luoghi. La domanda va vagliata esclusivamente rispetto al diritto di servitù di cui si è accertata la costituzione ex art. 1062 cod. civ., ossia sul tragitto insistente sul Foglio 16, Particella 40, subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 di proprietà della sig.ra . Controparte_5
Ebbene, si ritiene che gli non abbiano provato l'esistenza di molestie, sul tratto sopra individuato, dal momento che dall'unico documento depositato (doc. 7) non è possibile trarre quanto allegato, ossia atti di turbativa o molestia, che concretamente e materialmente impediscano agli attori il passaggio attraverso il tragitto insistente sul Foglio 16, Particella 40, subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 di proprietà della sig.ra . Controparte_5
La domanda di condanna va pertanto rigettata. Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto gli attori si sono limitati ad allegare genericamente l'esistenza di un pregiudizio, e a domandare somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento senza null'altro provare. Era infatti onere di parte attrice, la quale ha allegato l'esistenza di un danno risarcibile, quello di provare l'esistenza dei relativi presupposti ex art. 2043 cod. civ. La domanda va, pertanto, ritenuta infondata, in quanto assolutamente carente della prova della condotta lesiva, del pregiudizio subito, nonché delle conseguenze risarcibili. 4. Le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca parziale soccombenza. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di GO, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la costituzione, ex art. 1062 cod. civ. del diritto di servitù di passaggio, in favore del fondo di proprietà degli attori sito nel Comune di Costa di GO (RO), così catastalmente censito– Foglio 16 – P.lle 41 e 319, e a carico del fondo di proprietà di , sito nel Comune di Costa Controparte_5 di GO (RO), così catastalmente censito - Foglio 16 particella 40 sub. 4 e Foglio 16 particella 42 sub. 4; 2. dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti di CP_4 di accertamento dell'acquisto per usucapione, in favore del fondo di
[...] proprietà degli attori, della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà di sito nel Comune di Costa di GO (RO), così Controparte_4 catastalmente censito- Foglio 16 particella 40 sub. 3;
3. rigetta le altre domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti;
4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna. Così deciso in GO il 3 luglio 2025. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3 c.p.c. Si comunichi. Il Giudice Rossana Marcadella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 90/2023 pendente tra:
), residente in [...] Controparte_1 C.F._1
45023 Costa Di GO, Controparte_2
) residente in [...] 45023 Costa Di GO, C.F._2
) residente in [...] 45023 Controparte_3 C.F._3
Costa Di GO, tutti con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI NUNZIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
) residente in [...] C.F._4
242/6 45023 Costa Di GO, ) Controparte_5 C.F._5 residente in [...], Costa di GO (RO), con il patrocinio dell'Avv. DALLAFINA ILARIA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI Oggetto: accertamento e dichiarazione di servitù di passaggio Conclusioni: gli attori hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, depositate in data 15.5.2025; i convenuti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025, depositate in data 14.5.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_4 CP_5
, deducendo:
[...]
-di aver acquistato, in data 19.12.2016, rispettivamente il diritto di usufrutto congiuntivo con diritto reciproco di accrescimento e la nuda proprietà dell'immobile sito in Costa di GO (RO), costituita da una porzione di fabbricato posta al piano terra in separato corpo di fabbrica, in via Viatella ad uso posto auto coperto e locale di deposito al piano terra in separato corpo di fabbrica con corte esclusiva e adiacente terreno agricolo, così catastalmente censito:
-prima della vendita tali immobili facevano parte di un unico fabbricato principale, che il dante causa frazionava al fine di consentire la vendita del garage e del magazzino comprensivo del bene comune non censibile, identificato nel nuovo mappale 319;
-che vi è un unico cancello carraio di accesso alla via pubblica per tutti gli aventi diritto e un cancello per accedere alle varie particelle;
-che per accedere al proprio fondo devono necessariamente transitare lungo la particella 40, sub. 3, di proprietà di e la particella 40, sub 4 e 42 Controparte_4 entrambe di proprietà di , non essendo presenti altri accessi alla Controparte_5 pubblica via;
-che il passaggio è reso gravoso dai convenuti, avendo questi posizionato ostacoli (tra i quali una piscina e delle bici) che impediscono di fatto la sua fruibilità;
-che pertanto sono stati diffidati a mezzo del proprio difensori;
-che è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
-che sono titolari del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti, costituitosi ex art. 1062 cod. civ., essendo l'immobile originariamente appartenuti ad unico proprietario, CP
(ed originariamente annessi al fabbricato principale -particella 40- e all'area cortiliva
[...] -particella 42-, il quale ha realizzato sul fondo servente opere visibili (il cancello e il passaggio) a favore del fondo dominante;
-che i convenuti, con il proprio comportamento, ostacolano il pieno godimento degli immobili, causando un evidente danno, quantificato in euro 2.000,00= o nella diversa somma da quantificare in via equitativa. Per quanto sopra esposto, hanno concluso domandando l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio sui fondi di proprietà dei convenuti;
l'ordine di cessazione delle molestie, e il risarcimento di tutti i danni patiti. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * * Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_4 Controparte_5 deducendo:
-che isulta estraneo alle domande attoree, in quanto egli Controparte_4 ha acquistato l'immobile di cui al foglio 16, particella 40, sub. 3, nonché quello di cui al foglio 16, particella 247 e 184 da un diverso dante causa, ossia Persona_1
;
[...]
-che, infatti, nell'atto di frazionamento non vi sono riferimenti al mappale 40, sub. 3, il quale evidentemente apparteneva a un diverso proprietario;
-che dunque manca, nei suoi confronti, il presupposto costitutivo della domanda accertamento della servitù costituitasi ex art. 1062 cod. civ.;
-che, per quanto concerne l'immobile di proprietà di , vengono Controparte_5 ammesse le circostanze allegate dagli attori sul frazionamento da parte dell'unico ed originario proprietario;
-che, tuttavia, le due unità hanno ciascuna il proprio accesso alla pubblica via;
-che pertanto non è possibile stabilire quale dei due fondi sia servente, ovvero dominante;
-che difetta, in ogni caso, il requisito dell'utilità, la quale sarebbe all'evidenza diretta al proprietario e non al fondo, come prescritto dalla legge che – in ogni caso- è assente per la già evidenziata presenza di un accesso autonomo alla pubblica via;
-che, per quanto attiene alla domanda volta a far cessare le turbative, gli attori sono decaduti dall'azione ex art. 1170 cod. civ.;
-che la domanda di risarcimento del danno è generica e non provata nei suoi elementi costitutivi. Per i motivi sopra esposti ha concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
* * * All'udienza del 26.4.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e all'esito, rigettate le altre istanze istruttorie, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa ed effettuata ogni opportuna indagine di cui al primo comma dell'art. 194 cpc con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi, ad accedere nei luoghi di causa ed ad effettuare sopralluoghi, ad acquisire copia dei documenti necessari a dare risposta al quesito custoditi presso pubbliche amministrazioni, provveda il Consulente:
1. ad individuare, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della domanda;
a verificarne l'attuale appartenenza alle parti in causa;
2. a descrivere dettagliatamente i beni, ivi compresi gli accessi, i cancelli, i passi pedonali e carrai menzionati dalle parti, dandone idonea e chiara rappresentazione grafica e fotografica;
3. a dare conto della evoluzione storica dei fondi medesimi (nonché, per quanto sia possibile ricostruire anche in base alla documentazione pubblica, della evoluzione delle caratteristiche degli accessi, dei cancelli, proprietà di unico soggetto in passato, e dando atto dei frazionamenti interventi nel tempo e delle modifiche inserite in Catasto);
4. a precisare se i fondi appartenenti agli attori dispongano di accesso alla via pubblica, idoneo al transito pedonale e carraio, ed avente quali caratteristiche;
5. a riferire ogni ulteriore elemento utile al giudizio e a tentare, all'esito delle operazioni peritali, la conciliazione tra le parti”. Espletata la consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 21 maggio 2025 e, all'esito, mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, trattenuta in decisione, con assegnazione del termine abbreviato ex art. 190, comma 2 c.p.c. di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali, e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ § § Le domande attoree trovano parziale accoglimento, per i motivi di seguito esposti. 1. Occorre preliminarmente dare atto della circostanza per cui gli attori, mentre nell'atto di citazione qualificavano la propria domanda di accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio costituitasi, in loro favore, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., sui fondi di proprietà di entrambi i convenuti, nell'ambito della I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., modificavano le domande, chiedendo l'accertamento della costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. nei confronti della sola convenuta , Controparte_5 mentre, nei confronti del convenuto deducevano Controparte_4
l'acquisto per usucapione, rinunciando nei confronti di quest'ultimo all'originaria domanda ex art. 1062 cod. civ. Infatti, mentre nell'atto di citazione parte attrice allegava il fatto che il sig. era CP
l'unico precedente proprietario dei terreni oggi di proprietà delle parti in causa e aveva dato vita ad una servitù di passaggio gravante sui fondi di proprietà dei convenuti per destinazione del padre di famiglia, nell'ambito della I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha allegato, quanto al fondo di proprietà di l'acquisto per Controparte_4 usucapione, per avere l'originario proprietario posseduto tale diritto per oltre un ventennio. In relazione alla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, la Suprema Corte ha precisato:
“Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. civile, sez. II, 2/8/2019 n. 20870). Per ciò che rileva nel caso di specie, a quanto detto deve aggiungersi un'ulteriore questione attinente alla distinzione tra diritti c.d. autodeterminati e diritti c.d. eterodeterminati. Infatti, tra gli elementi identificativi della domanda attorea vi è quello della causa petendi di cui all'art. 163, co.
1. n. 4, c.p.c., che fa riferimento alla necessaria esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che rappresentano le ragioni della domanda, lì dove i primi devono essere intesi quali fatti storici costitutivi della pretesa che si vorrebbe far valere in giudizio. Ai fini dell'identificazione del diritto vantato e della domanda proposta, secondo la giurisprudenza, è indispensabile, per evitare la nullità dell'atto di citazione, l'indicazione dei fatti costitutivi solo nel caso in cui si tratti di diritti c.d. eterodeterminati e non anche nell' ipotesi di quelli c.d. autodeterminati. I primi, infatti, che si identificano essenzialmente con i diritti di credito e quelli relativi in generale, hanno un contenuto sempre differente che dipende dal fatto costitutivo, mentre, i diritti c.d. autodeterminati, quali sono i diritti reali, hanno contenuto sempre uguale che prescinde dal tipo di fatto costitutivo. Ne consegue che, in caso di giudizio avente ad oggetto diritti c.d. autodeterminati, la mancata indicazione dei fatti costitutivi non determina la nullità della citazione, incidendo piuttosto sulla decisione di merito che dovrà essere di rigetto per mancanza di prova del diritto vantato. Così come anche l'eventuale indicazione, nel corso del giudizio, di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello inizialmente indicato non determina alcuna mutatio libelli, integrando una mera difesa. La Cassazione ha invero precisato che: “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. Diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova” (Cass. sez. II, sent. del 23.09.2019, n. 23565). Tornando al caso di specie, l'aver dedotto, nell'ambito della prima memoria istruttoria, l'acquisto, da parte degli attori, della servitù di passaggio per intervenuta usucapione, non integra un'ipotesi di mutatio libelli bensì una mera integrazione difensiva assolutamente consentita, vertendo la causa in materia di diritti c.d. autodeterminati. Preme tuttavia rilevare come la domanda risulti inammissibile per violazione dell'art. 112 c.p.c. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cassazione Civile, sez. VI – 3 Ordinanza 26/11/2019, n. 30745). Invero, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, in favore degli attori, della servitù di passaggio asseritamente gravante sul fondo del convenuto CP_4 in quanto conseguenza delle eccezioni formulate dai convenuti nella
[...] comparsa di risposta, avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, alla prima udienza di trattazione.
2. Sulla domanda di accertamento della servitù, asseritamente costituitasi ex art. 1062 cod. civ. in favore degli attori. Nel merito di tale domanda, va osservato che, a mente degli artt. 1061 e 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dallo steso proprietario e che questi ha posto e lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. La costituzione di tal guisa di una servitù non ha quindi natura negoziale ma presuppone la mera ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui i due fondi, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario (Cass. n. 3634/2007; Trib. Roma, 3/3/2020 n. 4608). Inoltre, la servitù può essere acquistata per destinazione del padre di famiglia quando vi siano segni concretantisi in opere - artificiali o naturali - di natura permanente, anche se non in tutto rifinite, obiettivamente destinate all'esercizio di essa e che rivelino, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (Cass. 10/4/2020 n. 7783). La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio "nemini res sua servit" (Cass. 18/4/2001, n. 5699). Sotto altro profilo, ricorre il presupposto dell'assenza di espressa volontà contraria dei condividenti rispetto al sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia. Infatti, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione. Tale contraria manifestazione di volontà non può, tuttavia, desumersi per implicito, ma deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. 8/9/2021, n. 24183). Va pertanto vagliata l'esistenza dei menzionati requisiti, necessari per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1062 cod. civ. Sul punto si fa integralmente richiamo alle risultanze della Consulenza tecnica a firma del Geom. la quale si ritiene abbia puntualmente ed esaustivamente Persona_2 risposto al quesito formulato dal Giudice. In particolare, i beni oggetto della presente controversia “sono ubicati in Provincia di GO, Comune di Costa di GO, Via Viatella, in posizione periferica rispetto allo sviluppo del Comune stesso, in una zona avente caratteristica prettamente agricola. Trattasi di terreni agricoli ed aree cortilive con sovrastanti fabbricati, tra loro adiacenti e prospicienti lo stradello denominato Via Viatella, che si dirama dalla principale Via Cristoforo Colombo”. Dai documenti di causa e dall'indagine peritale è, in particolare, emerso che: 1) beni oggetto della domanda, sono pervenuti a parte attrice a seguito di atto di compravendita del Notaio Bortolin di GO del 19.12.2016 rep.n.659, trascritto in data 23.12.2016 R.G.n.10316 – R.P.n.6833, per acquisto da parte di;
CP
2) a il bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_4
Costa di GO (RO) Foglio 16, Particella 40, subalterno 3, è pervenuto a seguito di atto di compravendita Notaio di GO del 20.03.2020 rep.n.16388, da parte di Per_3 [...]
Persona_1
3) a , il bene censito al Catasto Fabbricati del Comune di Costa di Controparte_5
GO (RO) Foglio 16, Particella 40 subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 subalterno 4, è pervenuto a seguito di atto di compravendita Notaio di GO del 13.09.2019 Per_3 rep.n.15064, trascritto in data 16.09.2019 R.G.n.7600 – R.P.n.5205, da ragione di CP
.
[...]
Dunque, mentre effettivamente i fondi oggi di proprietà degli attori e quelli oggi di proprietà di Controparte_5 in origine appartenevano allo stesso proprietario ), quelli di proprietà di CP
Controparte_4
sono lui pervenuti da . Persona_1
Purtuttavia, non pare difettare, per quanto concerne il fondo della parte convenuta il requisito dell'originaria appartenenza del fondo ad un Controparte_4 unico proprietario, che, a mente dell'art. 1062 cod. civ. determina la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Infatti, l'espletata consulenza tecnica ha accertato la costituzione, ex art. 1062 cod. civ. altresì della servitù per destinazione del padre di , CP [...]
, sul cortile del mappale 40 sub. 3 in favore dei terreni frazionati e Persona_4 donati al figlio , ormai già proprietario dei mappali 40 sub 2 e 42 sub 4. CP
Cionondimeno, la domanda di accertamento della servitù costituitasi ex art. 1062 cod. civ. sul fondo di proprietà di non può trovare accoglimento, Controparte_4 in quanto rinunciata dagli attori sin dalla I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice non può invero pronunciarsi sul punto ex art. 112 c.p.c. Va dunque vagliata la domanda di costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio ex art. 1062 cod. civ. in favore dei fondi di proprietà degli attori, e a carico del fondo di proprietà della sola convenuta . Controparte_5
Attesa l'originaria appartenenza sia del fondo degli attori, che della convenuta CP_5
al medesimo unico proprietario, , va qui valutata l'esistenza
[...] CP di segni concretantisi in opere - artificiali o naturali - di natura permanente, anche se non in tutto rifinite, obiettivamente destinate all'esercizio di essa e che rivelino, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. La consulenza tecnica sul punto ha evidenziato che l'accessibilità al fondo degli attori appare consentita: “oltre che dal tratto di tombinatura… della scolina che separa l'intero compendio dalla via pubblica…dal cancello pedonale-carraio della lunghezza di ml.3,52 circa, posto sul confine sud del mapp.40 sub.3 di proprietà convenuta CP_4
Detto manufatto, però, non risulta installato in corrispondenza di quella
[...] che dovrebbe essere la linea di confine catastale, ma in posizione obliqua tra detta linea ed il vertice nord-ovest del corpo di fabbrica ad uso garage di proprietà attrice, identificato con il mappale 319 sub.
1. Così posizionato, il cancello ricade, di fatto, tutto in proprietà di Parte attrice”. Gli attori hanno allegato (doc. 4 allegato all'atto di citazione) e, invero, la circostanza risulta non contestata, che tale manufatto era presente all'epoca in cui i fondi appartenevano all'unico proprietario , in particolare vi era, già all'epoca in cui furono CP effettuati i rilievi di cui al doc. 4, un unico cancello carrabile di accesso alla Via Viatella, e un cancello interno per consentire l'accesso alle particelle 319, 41, 124, 119, 44. Come noto, non è indispensabile che le opere siano state realizzate proprio dal soggetto cui i due fondi appartenevano, poiché la servitù nasce se il proprietario era a conoscenza della loro esistenza e non si è ad esse opposto. Peraltro, dalla consulenza tecnica esperita è, in particolare emerso un ulteriore elemento dal quale evincersi l'esistenza dell'asservimento di un fondo per l'utilità dell'altro, all'epoca in cui questi appartenevano a . CP
In particolare, quando furono creati i lotti 1 e 2, a seguito dell'atto di divisione del 1944 (meglio descritto in perizia), fu costituita, con il medesimo atto pubblico, servitù di passaggio a carico del lotto allora identificato come n. 1 (di titolarità di ) Persona_5
-oggi identificato ai mapp. 40 sub. 4 e 42 sub.
4- a favore del lotto n. 2 (di
[...]
), oggi identificato dal mapp. 40 sub. 3 al C.F. e mapp. 40 sub.
2-122 al Persona_6
C.T. Tale servitù è rimasta attiva sino al 1976 quando , era divenuto CP proprietario, sia del bene identificabile con l'attuale 40 sub.4 – 42 sub.4 su cui gravava la servitù costituita nell'anno 1944, sia del terreno agricolo mapp.41 e 44 per i quali la servitù era stata costituta a favore. L'originario asservimento del fondo oggi di proprietà della a Controparte_5 favore del fondo di proprietà degli odierni attori è dunque dimostrato dall'esistenza di tale servitù di passaggio costituita per atto pubblico. Tutto ciò detto, manca altresì la prova della contraria manifestazione di volontà da parte del comune proprietario al sorgere della servitù, atteso che, come già sottolineato, detta volontà non può desumersi per implicito, ma deve rinvenirsi o in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. 8/9/2021, n. 24183). Per tutti i sopra citati motivi, viene così accertata la costituzione, ex art. 1062 cod. civ. della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà degli attori, e gravante sul fondo della convenuta . Controparte_5
Preme tuttavia rilevare come la pronuncia di accertamento della costituzione della servitù ex art. 1062 cod. civ. a favore degli attori e a carico del fondo di proprietà di CP_5
risulta, nei fatti, priva di qualsivoglia utilità pratica, atteso che non può essere
[...] costituita, per le ragioni sopra esposte, la servitù di passaggio in favore dei medesimi e a carico del fondo di proprietà di Controparte_4
3. sulla domanda di condanna alla liberazione del fondo alla liberazione del tragitto formulata dagli attori e sulla domanda di risarcimento dei danni. Gli attori hanno domandato la condanna dei convenuti alla cessazione di qualsiasi molestia e impedimento in atto nonché turbative future volte ad impedire il diritto di passaggio pedonale e carraio di , e sui Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fondi serventi di cui al Foglio 16, Particella 40, subalterno 3 di proprietà del sig. CP_4
Foglio 16, Particella 40, subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 di proprietà
[...] della sig.ra tutti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Costa di Controparte_5
GO (RO), con conseguente rimessione in pristino dei luoghi. La domanda va vagliata esclusivamente rispetto al diritto di servitù di cui si è accertata la costituzione ex art. 1062 cod. civ., ossia sul tragitto insistente sul Foglio 16, Particella 40, subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 di proprietà della sig.ra . Controparte_5
Ebbene, si ritiene che gli non abbiano provato l'esistenza di molestie, sul tratto sopra individuato, dal momento che dall'unico documento depositato (doc. 7) non è possibile trarre quanto allegato, ossia atti di turbativa o molestia, che concretamente e materialmente impediscano agli attori il passaggio attraverso il tragitto insistente sul Foglio 16, Particella 40, subalterno 4 e Foglio 16, Particella 42 di proprietà della sig.ra . Controparte_5
La domanda di condanna va pertanto rigettata. Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto gli attori si sono limitati ad allegare genericamente l'esistenza di un pregiudizio, e a domandare somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento senza null'altro provare. Era infatti onere di parte attrice, la quale ha allegato l'esistenza di un danno risarcibile, quello di provare l'esistenza dei relativi presupposti ex art. 2043 cod. civ. La domanda va, pertanto, ritenuta infondata, in quanto assolutamente carente della prova della condotta lesiva, del pregiudizio subito, nonché delle conseguenze risarcibili. 4. Le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca parziale soccombenza. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di GO, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la costituzione, ex art. 1062 cod. civ. del diritto di servitù di passaggio, in favore del fondo di proprietà degli attori sito nel Comune di Costa di GO (RO), così catastalmente censito– Foglio 16 – P.lle 41 e 319, e a carico del fondo di proprietà di , sito nel Comune di Costa Controparte_5 di GO (RO), così catastalmente censito - Foglio 16 particella 40 sub. 4 e Foglio 16 particella 42 sub. 4; 2. dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti di CP_4 di accertamento dell'acquisto per usucapione, in favore del fondo di
[...] proprietà degli attori, della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà di sito nel Comune di Costa di GO (RO), così Controparte_4 catastalmente censito- Foglio 16 particella 40 sub. 3;
3. rigetta le altre domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti;
4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna. Così deciso in GO il 3 luglio 2025. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3 c.p.c. Si comunichi. Il Giudice Rossana Marcadella