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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4036/2014 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE preso atto dell'avvenuta comunicazione del decreto che ha disposto la trattazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza emessa in pari data ed allegata al presente verbale.
Napoli, 26/11/2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta CALISE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4036 R.G. dell'anno
2014, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione-scioglimento di comunione ereditaria,
pagina 1 di 7 TRA
, nato a [...] il [...], (Codice Fiscale: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Saltalamacchia, Luca Saltalamacchia e Stefania
Saltalamacchia, domiciliatari in Napoli, al Corso Umberto I n. 7;
-ATTORE -
E
, nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nasti, domiciliatario in Napoli, alla via Firenze n. 66;
- CONVENUTA –
E
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), in CP_2 CodiceFiscale_3 proprio e quale erede dell'originaria parte convenuta , nata a [...] il 27 luglio CP_3
1928 (Codice Fiscale e deceduta in Roma il 15.7.2020, rappresentato e CodiceFiscale_4 difeso dall'avv. Francesco Giunta, domiciliatario in Napoli, alla via A. Cocchia, 29;
- CONVENUTO -
Conclusioni: per : “rileva che il progetto del notaio è errato in quanto ha omesso di inserire Parte_1 nelle voci di spesa l'importo di € 617,76 versato dall'attore alla per la pubblicità del CP_4 bene posto in vendita (cfr. bonifico del 3/10/2024). … conclude perché in applicazione delle rispettive quote: 1) versi l'importo di € 1.705,88, di cui € 1.682,00 al notaio CP_2 Per_1
ed € 23,88 al coerede;
2) versi € 852,94 al coerede
[...] Parte_1 CP_1 Pt_1
. Spese secondo giustizia”;
[...] per e : “non essendovi altra attività da espletare, confermato il CP_2 CP_1 progetto di distribuzione del notaio delegato, emett[ere] sentenza di definizione del giudizio, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con Parte_1 attribuzione a rispettivi procuratori antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. sez. III, sent.
n. 22409 del 19 ottobre 2006).
pagina 2 di 7 2.- in qualità di erede con beneficio di inventario della de cuius , nata a Parte_1 Per_2
Napoli il 13 luglio 1924 e ivi deceduta il 1° agosto 2012, ha convenuto in giudizio i coeredi CP_2
e , chiedendo di dichiarare aperta la successione della de cuius,
[...] CP_3 CP_1 accertare la consistenza dell'asse ereditario e procedere alla divisione dello stesso. L'attore ha chiesto, inoltre, di emettere nei confronti dei medesimi convenuti una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'esecuzione di un contratto preliminare stipulato con la de cuius avente ad oggetto la porzione di un immobile appartenente alla stessa.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato la consistenza dell'asse ereditario come individuata dall'attore e hanno chiesto il rigetto dell'azione ex art. 2932 c.c. per non essersi avverata la condizione sospensiva apposta al contratto preliminare ovvero per prescrizione del diritto.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva n. 6717 del 5 luglio 2018, il Tribunale:
-. Ha dichiarato aperta la successione mortis causa di , nata a [...] il [...] e Per_2 ivi deceduta il 1° agosto 2012;
-. Ha dichiarato che la successione di è regolata dal testamento olografo datato 9 Per_2 ottobre 1994 (pubblicato mediante verbale del 3 agosto 2012 a rogito del notaio;
Per_3
-. Ha dichiarato caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti beni:
1) piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli, Largo Corigliano n. 9, piano 7°, interno 15, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella 356, sub 78;
2) piena proprietà del locale deposito sul terrazzo di copertura sito in Napoli, Largo Corigliano n.
9, piano 8°, interno 17, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella
356, sub 79;
3) piena proprietà del locale cantinola sito in Napoli, Largo Corigliano n. 9, piano seminterrato, interno C10 bis, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella 356, sub
103;
4) piena proprietà del locale cantinola sito in Napoli, Largo Corigliano n. 9, piano seminterrato, interno C1, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella 356, sub 104;
-. Ha dichiarato l'attore e i convenuti e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 comproprietari dei beni immobili sopra indicati e descritti, rispettivamente per la quota di 1/4 ciascuno;
pagina 3 di 7 -. Ha dichiarato non comodamente divisibili i beni immobili sopra menzionati;
-. Ha determinato il valore degli immobili come segue: € 337.700,00 per l'immobile di cui al n.
1), €. 66.176,00 per l'immobile di cui al n. 2), €. 3.564,00 per l'immobile di cui al n. 3), €.
3.511,20 per l'immobile di cui al n. 4);
-. Ha rigettato la domanda proposta da ai sensi dell'art. 2932 c.c. con riguardo Parte_1 all'unità immobiliare indicata al numero 3);
-. Ha dichiarato inammissibile la domanda contenuta nel capoverso contrassegnato dal numero
“1)” delle conclusioni rassegnate nella memoria di discussione depositata in Cancelleria in data
11 maggio 2018 nell'interesse dell'attore Parte_1
-. Ha riservato alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite del presente giudizio.
Con separata ordinanza, il Tribunale ha disposto procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita degli immobili sopra menzionati, delegandola al notaio Persona_1
Concluse le operazioni di vendita per tre dei quattro immobili (beni nn. 1, 2, 4) facenti parte dell'asse ereditario (in quanto per il bene n. 3 l'aggiudicatario era decaduto per non avere versato il prezzo) all'udienza del 14 dicembre 2020, preso atto della concorde volontà delle parti, il precedente giudice istruttore ha approvato ai sensi dell'art. 789 c.p.c. un primo piano di riparto redatto dal professionista delegato al quale è stata data esecuzione mediante distribuzione delle somme ai condividenti previo pagamento delle somme in prededuzione (tra le quali anche le spese processuali).
All'udienza del 26 gennaio 2023 il Tribunale ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita per l'immobile residuo (bene n. 3) mediante delega al professionista già incaricato.
Nelle more, a seguito del decesso della convenuta , (già parte del giudizio) CP_3 CP_2 si è costituito quale suo unico erede.
Le operazioni di vendita si sono concluse con il decreto di trasferimento emesso il 22 giugno
2025 e il 23 settembre 2025 è stato depositato dal notaio delegato il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'ultimo bene, pari a € 2.005,00, somma da attribuire interamente al notaio quale parte del compenso dovutogli in virtù del decreto di liquidazione del
G.I. dell'8 settembre 2025, per un totale di € 4.797,00 dal quale, detratto l'acconto di € 1.110,00 già versato dall'attore residua la somma di € 1.594,00 da porre a carico dei Parte_1 condividenti per le rispettive quote di un quarto, e dunque di € 398,50 per ciascuna quota.
pagina 4 di 7 Con note depositate il 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del piano di riparto, l'attore ha contestato il progetto di distribuzione depositato dal notaio, ritenendolo incompleto, e ha proposto un diverso riparto del ricavato che tenesse conto delle spese da lui anticipate per conto dei condividenti. I convenuti e CP_2
, con note congiunte depositate il 10.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno CP_1 aderito, invece, al progetto di distribuzione depositato dal notaio.
Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale, rilevata la mancata adesione di tutte le parti al piano di riparto e la necessità di dirimere la controversia con sentenza, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. A seguito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c. viene emessa la presente sentenza.
3.- Va premesso che nel presente giudizio, nonostante le operazioni di vendita non fossero ancora concluse, è stata già effettuata una prima distribuzione del ricavato con ordinanza del precedente giudice istruttore ex art. 789 c.p.c., non modificabile in questa sede. Pertanto, l'oggetto di scrutinio in questa sede è unicamente il ricavato proveniente dalla vendita dell'ultimo dei quattro beni oggetto della domanda di divisione (bene n. 3).
4.- L'attore si duole, essenzialmente, del mancato inserimento, tra le voci passive del piano di riparto, della somma di € 619,76, quale spesa da lui sostenuta per la pubblicità della vendita.
L'attore, sul punto, ha prodotto la fattura della società incaricata della pubblicità e copia del bonifico di pagamento proveniente dal proprio conto corrente. I convenuti non hanno contestato specificamente la suddetta spesa, limitandosi a ritenere che non fossero “esplicitate le evidenze e le ragioni del diverso calcolo di ”. Parte_1
Orbene, le spese di pubblicità, anticipate dall'attore, rientrano effettivamente tra le spese necessarie per lo scioglimento della comunione, in considerazione della non comoda divisibilità dell'immobile e della conseguente necessità di procedere alla vendita a terzi. Pertanto, tali spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, trattandosi di spese sostenute dall'attore in favore della massa ereditaria.
Ciò non osta, tuttavia, all'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile sub 3) depositato dal notaio delegato il 23.9.2025, poiché le spese pubblicitarie, già pagate dall'attore, riguardano esclusivamente il rapporto interno di rimborso tra pagina 5 di 7 i singoli condividenti e il saldo della vendita, detratto il compenso spettante al notaio, risulta negativo, senza che residuino somme da distribuire tra le parti.
Per le esposte ragioni, va approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, depositato il 23 settembre 2025, che prevede l'attribuzione in favore del notaio delegato della somma complessiva di € 2.005,00, quale compenso per l'attività svolta in Persona_1 qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita.
Va inoltre rilevato che in virtù del decreto dell'8 settembre 2025, il compenso liquidato al notaio delegato ammonta a € 4.797,00 e che, detratta la somma di € 1.100,00 già percepita dal notaio a titolo di acconto, al notaio delegato spetta l'ulteriore somma di € 1.594,00, da porre a carico dei condividenti, secondo le rispettive ereditarie: pertanto, la somma dovuta da (1/4) è Parte_1 pari a € 398,50, da (1/4) a € 398,50 e da (2/4) a € 797,00. CP_1 CP_2
Il piano di distribuzione delle somme depositato il 23.9.2025, così approvato, va dichiarato esecutivo, con autorizzazione al notaio delegato di trattenere l'importo ricavato dalla vendita a titolo di compenso e ordine alle parti di provvedere al pagamento nelle rispettive quote sopra individuate in favore del notaio delegato del residuo compenso ancora spettante.
Per quanto riguarda i rapporti interni, avendo l'attore sostenuto spese documentate e non contestate pari a € 1.100,00 per l'acconto versato al delegato e € 619,76 per le spese pubblicitarie, egli ha maturato un credito restitutorio verso gli altri condividenti per le rispettive quote.
Pertanto, i convenuti vanno condannati a rimborsare, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, le già menzionate somme all'attore, detratta la quota sullo stesso gravante in proporzione della sua quota ereditaria.
Quanto infine alla ripartizione delle spese di giudizio, da liquidare con la presente sentenza definitiva, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 22903 dell'8.10.2013).
E poiché, nel caso di specie, non vi è prova di eccessive pretese o resistenze alla domanda di divisione, le spese processuali (ivi comprese le spese sostenute dagli attori per l'iscrizione a ruolo della causa), liquidate e distratte in dispositivo, e le spese di CTU, liquidate nel corso del pagina 6 di 7 giudizio, vanno poste a carico di tutti i condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie indicate nella sentenza parziale sopra citata.
Tuttavia, deve tenersi conto della distribuzione del ricavato già effettuata dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 14.12.2020, nel quale erano state già attribuite le spese vive ai procuratori delle parti. Le spese vive già attribuite, pertanto, vanno detratte dalla liquidazione complessiva operata con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. approva il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, depositato in data
23.9.2025, e lo dichiara esecutivo, con autorizzazione al notaio delegato di trattenere le somme ricavate dalla vendita e con ordine alle parti di provvedere al pagamento in favore del notaio delegato delle ulteriori somme indicate in parte motiva;
- condanna i convenuti e , quest'ultimo anche quale erede di , CP_1 CP_2 CP_3 ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie, al rimborso in favore dell'attore Pt_1 delle spese sostenute in favore della massa, pari a € 1.719,76, detratta la quota gravante
[...] sull'attore in proporzione della sua quota ereditaria;
- pone a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, le spese di
CTU liquidate nel corso del giudizio, e le spese processuali, già comprensive delle somme attribuite ai procuratori delle parti giusta piano di riparto approvato e dichiarato esecutivo con ordinanza del 14.12.2020, così liquidate e distratte: a) spese processuali sostenute da parte attrice
€ 9.071,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
b) Parte_1 spese processuali sostenute dalla convenuta : € 9.071,00 per competenze, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Nasti, anticipatario;
c) spese processuali sostenute dal convenuto € 9.071,00 per CP_2 competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Francesco Giunta, anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta Calise
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE preso atto dell'avvenuta comunicazione del decreto che ha disposto la trattazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza emessa in pari data ed allegata al presente verbale.
Napoli, 26/11/2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta CALISE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4036 R.G. dell'anno
2014, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione-scioglimento di comunione ereditaria,
pagina 1 di 7 TRA
, nato a [...] il [...], (Codice Fiscale: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Saltalamacchia, Luca Saltalamacchia e Stefania
Saltalamacchia, domiciliatari in Napoli, al Corso Umberto I n. 7;
-ATTORE -
E
, nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nasti, domiciliatario in Napoli, alla via Firenze n. 66;
- CONVENUTA –
E
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), in CP_2 CodiceFiscale_3 proprio e quale erede dell'originaria parte convenuta , nata a [...] il 27 luglio CP_3
1928 (Codice Fiscale e deceduta in Roma il 15.7.2020, rappresentato e CodiceFiscale_4 difeso dall'avv. Francesco Giunta, domiciliatario in Napoli, alla via A. Cocchia, 29;
- CONVENUTO -
Conclusioni: per : “rileva che il progetto del notaio è errato in quanto ha omesso di inserire Parte_1 nelle voci di spesa l'importo di € 617,76 versato dall'attore alla per la pubblicità del CP_4 bene posto in vendita (cfr. bonifico del 3/10/2024). … conclude perché in applicazione delle rispettive quote: 1) versi l'importo di € 1.705,88, di cui € 1.682,00 al notaio CP_2 Per_1
ed € 23,88 al coerede;
2) versi € 852,94 al coerede
[...] Parte_1 CP_1 Pt_1
. Spese secondo giustizia”;
[...] per e : “non essendovi altra attività da espletare, confermato il CP_2 CP_1 progetto di distribuzione del notaio delegato, emett[ere] sentenza di definizione del giudizio, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con Parte_1 attribuzione a rispettivi procuratori antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. sez. III, sent.
n. 22409 del 19 ottobre 2006).
pagina 2 di 7 2.- in qualità di erede con beneficio di inventario della de cuius , nata a Parte_1 Per_2
Napoli il 13 luglio 1924 e ivi deceduta il 1° agosto 2012, ha convenuto in giudizio i coeredi CP_2
e , chiedendo di dichiarare aperta la successione della de cuius,
[...] CP_3 CP_1 accertare la consistenza dell'asse ereditario e procedere alla divisione dello stesso. L'attore ha chiesto, inoltre, di emettere nei confronti dei medesimi convenuti una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'esecuzione di un contratto preliminare stipulato con la de cuius avente ad oggetto la porzione di un immobile appartenente alla stessa.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato la consistenza dell'asse ereditario come individuata dall'attore e hanno chiesto il rigetto dell'azione ex art. 2932 c.c. per non essersi avverata la condizione sospensiva apposta al contratto preliminare ovvero per prescrizione del diritto.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva n. 6717 del 5 luglio 2018, il Tribunale:
-. Ha dichiarato aperta la successione mortis causa di , nata a [...] il [...] e Per_2 ivi deceduta il 1° agosto 2012;
-. Ha dichiarato che la successione di è regolata dal testamento olografo datato 9 Per_2 ottobre 1994 (pubblicato mediante verbale del 3 agosto 2012 a rogito del notaio;
Per_3
-. Ha dichiarato caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti beni:
1) piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli, Largo Corigliano n. 9, piano 7°, interno 15, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella 356, sub 78;
2) piena proprietà del locale deposito sul terrazzo di copertura sito in Napoli, Largo Corigliano n.
9, piano 8°, interno 17, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella
356, sub 79;
3) piena proprietà del locale cantinola sito in Napoli, Largo Corigliano n. 9, piano seminterrato, interno C10 bis, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella 356, sub
103;
4) piena proprietà del locale cantinola sito in Napoli, Largo Corigliano n. 9, piano seminterrato, interno C1, in NCEU del Comune di Napoli alla Sez. Avvocata, foglio 7, particella 356, sub 104;
-. Ha dichiarato l'attore e i convenuti e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 comproprietari dei beni immobili sopra indicati e descritti, rispettivamente per la quota di 1/4 ciascuno;
pagina 3 di 7 -. Ha dichiarato non comodamente divisibili i beni immobili sopra menzionati;
-. Ha determinato il valore degli immobili come segue: € 337.700,00 per l'immobile di cui al n.
1), €. 66.176,00 per l'immobile di cui al n. 2), €. 3.564,00 per l'immobile di cui al n. 3), €.
3.511,20 per l'immobile di cui al n. 4);
-. Ha rigettato la domanda proposta da ai sensi dell'art. 2932 c.c. con riguardo Parte_1 all'unità immobiliare indicata al numero 3);
-. Ha dichiarato inammissibile la domanda contenuta nel capoverso contrassegnato dal numero
“1)” delle conclusioni rassegnate nella memoria di discussione depositata in Cancelleria in data
11 maggio 2018 nell'interesse dell'attore Parte_1
-. Ha riservato alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite del presente giudizio.
Con separata ordinanza, il Tribunale ha disposto procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita degli immobili sopra menzionati, delegandola al notaio Persona_1
Concluse le operazioni di vendita per tre dei quattro immobili (beni nn. 1, 2, 4) facenti parte dell'asse ereditario (in quanto per il bene n. 3 l'aggiudicatario era decaduto per non avere versato il prezzo) all'udienza del 14 dicembre 2020, preso atto della concorde volontà delle parti, il precedente giudice istruttore ha approvato ai sensi dell'art. 789 c.p.c. un primo piano di riparto redatto dal professionista delegato al quale è stata data esecuzione mediante distribuzione delle somme ai condividenti previo pagamento delle somme in prededuzione (tra le quali anche le spese processuali).
All'udienza del 26 gennaio 2023 il Tribunale ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita per l'immobile residuo (bene n. 3) mediante delega al professionista già incaricato.
Nelle more, a seguito del decesso della convenuta , (già parte del giudizio) CP_3 CP_2 si è costituito quale suo unico erede.
Le operazioni di vendita si sono concluse con il decreto di trasferimento emesso il 22 giugno
2025 e il 23 settembre 2025 è stato depositato dal notaio delegato il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'ultimo bene, pari a € 2.005,00, somma da attribuire interamente al notaio quale parte del compenso dovutogli in virtù del decreto di liquidazione del
G.I. dell'8 settembre 2025, per un totale di € 4.797,00 dal quale, detratto l'acconto di € 1.110,00 già versato dall'attore residua la somma di € 1.594,00 da porre a carico dei Parte_1 condividenti per le rispettive quote di un quarto, e dunque di € 398,50 per ciascuna quota.
pagina 4 di 7 Con note depositate il 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del piano di riparto, l'attore ha contestato il progetto di distribuzione depositato dal notaio, ritenendolo incompleto, e ha proposto un diverso riparto del ricavato che tenesse conto delle spese da lui anticipate per conto dei condividenti. I convenuti e CP_2
, con note congiunte depositate il 10.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno CP_1 aderito, invece, al progetto di distribuzione depositato dal notaio.
Con ordinanza del 13 ottobre 2025 il Tribunale, rilevata la mancata adesione di tutte le parti al piano di riparto e la necessità di dirimere la controversia con sentenza, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. A seguito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c. viene emessa la presente sentenza.
3.- Va premesso che nel presente giudizio, nonostante le operazioni di vendita non fossero ancora concluse, è stata già effettuata una prima distribuzione del ricavato con ordinanza del precedente giudice istruttore ex art. 789 c.p.c., non modificabile in questa sede. Pertanto, l'oggetto di scrutinio in questa sede è unicamente il ricavato proveniente dalla vendita dell'ultimo dei quattro beni oggetto della domanda di divisione (bene n. 3).
4.- L'attore si duole, essenzialmente, del mancato inserimento, tra le voci passive del piano di riparto, della somma di € 619,76, quale spesa da lui sostenuta per la pubblicità della vendita.
L'attore, sul punto, ha prodotto la fattura della società incaricata della pubblicità e copia del bonifico di pagamento proveniente dal proprio conto corrente. I convenuti non hanno contestato specificamente la suddetta spesa, limitandosi a ritenere che non fossero “esplicitate le evidenze e le ragioni del diverso calcolo di ”. Parte_1
Orbene, le spese di pubblicità, anticipate dall'attore, rientrano effettivamente tra le spese necessarie per lo scioglimento della comunione, in considerazione della non comoda divisibilità dell'immobile e della conseguente necessità di procedere alla vendita a terzi. Pertanto, tali spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, trattandosi di spese sostenute dall'attore in favore della massa ereditaria.
Ciò non osta, tuttavia, all'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile sub 3) depositato dal notaio delegato il 23.9.2025, poiché le spese pubblicitarie, già pagate dall'attore, riguardano esclusivamente il rapporto interno di rimborso tra pagina 5 di 7 i singoli condividenti e il saldo della vendita, detratto il compenso spettante al notaio, risulta negativo, senza che residuino somme da distribuire tra le parti.
Per le esposte ragioni, va approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, depositato il 23 settembre 2025, che prevede l'attribuzione in favore del notaio delegato della somma complessiva di € 2.005,00, quale compenso per l'attività svolta in Persona_1 qualità di professionista delegato alle operazioni di vendita.
Va inoltre rilevato che in virtù del decreto dell'8 settembre 2025, il compenso liquidato al notaio delegato ammonta a € 4.797,00 e che, detratta la somma di € 1.100,00 già percepita dal notaio a titolo di acconto, al notaio delegato spetta l'ulteriore somma di € 1.594,00, da porre a carico dei condividenti, secondo le rispettive ereditarie: pertanto, la somma dovuta da (1/4) è Parte_1 pari a € 398,50, da (1/4) a € 398,50 e da (2/4) a € 797,00. CP_1 CP_2
Il piano di distribuzione delle somme depositato il 23.9.2025, così approvato, va dichiarato esecutivo, con autorizzazione al notaio delegato di trattenere l'importo ricavato dalla vendita a titolo di compenso e ordine alle parti di provvedere al pagamento nelle rispettive quote sopra individuate in favore del notaio delegato del residuo compenso ancora spettante.
Per quanto riguarda i rapporti interni, avendo l'attore sostenuto spese documentate e non contestate pari a € 1.100,00 per l'acconto versato al delegato e € 619,76 per le spese pubblicitarie, egli ha maturato un credito restitutorio verso gli altri condividenti per le rispettive quote.
Pertanto, i convenuti vanno condannati a rimborsare, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, le già menzionate somme all'attore, detratta la quota sullo stesso gravante in proporzione della sua quota ereditaria.
Quanto infine alla ripartizione delle spese di giudizio, da liquidare con la presente sentenza definitiva, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 22903 dell'8.10.2013).
E poiché, nel caso di specie, non vi è prova di eccessive pretese o resistenze alla domanda di divisione, le spese processuali (ivi comprese le spese sostenute dagli attori per l'iscrizione a ruolo della causa), liquidate e distratte in dispositivo, e le spese di CTU, liquidate nel corso del pagina 6 di 7 giudizio, vanno poste a carico di tutti i condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie indicate nella sentenza parziale sopra citata.
Tuttavia, deve tenersi conto della distribuzione del ricavato già effettuata dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 14.12.2020, nel quale erano state già attribuite le spese vive ai procuratori delle parti. Le spese vive già attribuite, pertanto, vanno detratte dalla liquidazione complessiva operata con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. approva il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, depositato in data
23.9.2025, e lo dichiara esecutivo, con autorizzazione al notaio delegato di trattenere le somme ricavate dalla vendita e con ordine alle parti di provvedere al pagamento in favore del notaio delegato delle ulteriori somme indicate in parte motiva;
- condanna i convenuti e , quest'ultimo anche quale erede di , CP_1 CP_2 CP_3 ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie, al rimborso in favore dell'attore Pt_1 delle spese sostenute in favore della massa, pari a € 1.719,76, detratta la quota gravante
[...] sull'attore in proporzione della sua quota ereditaria;
- pone a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, le spese di
CTU liquidate nel corso del giudizio, e le spese processuali, già comprensive delle somme attribuite ai procuratori delle parti giusta piano di riparto approvato e dichiarato esecutivo con ordinanza del 14.12.2020, così liquidate e distratte: a) spese processuali sostenute da parte attrice
€ 9.071,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
b) Parte_1 spese processuali sostenute dalla convenuta : € 9.071,00 per competenze, oltre IVA, CP_1
CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Nasti, anticipatario;
c) spese processuali sostenute dal convenuto € 9.071,00 per CP_2 competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Francesco Giunta, anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta Calise
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